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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/06/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9870 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA Di Fagna, 38 50142 FIRENZE C.F._1 presso lo studio dell'avv.to CIATTI ALESSANDRO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliata in Via Stradivari, 23, 50127, C.F._2
Firenze presso lo studio dell'avv.to Monica Fabbri dalla quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
, nata a [...] il [...], c.f./p.iva Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Via Stradivari, 23, 50127, Firenze presso C.F._3 lo studio dell'avv.to Monica Fabbri dalla quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
CONTRO nato a [...] il [...], c.f./p.iva Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita, 278, Roma C.F._4
presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Donazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 03/09/2024
[...]
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e al fine di sentire dichiarare nullo l'atto di donazione ai
[...] Controparte_4
rogiti del notaio del 18/12/2023 (rep. 1976, racc. 1462, registrato a Firenze Controparte_4
il 19/12/2023 al n. 47851 e trascritto a Firenze il 20/12/2023 ai nn. 49851, 49852, 49853 e
50131 di r.g. e ai nn. 37103, 37104, 37105 e 37302 di r.p.) e di sentir condannare quest'ultimo per responsabilità professionale al risarcimento del danno quantificabile nelle spese e compensi di mediazione, della presente causa e delle spese di annotazione della sentenza di nullità sui registri di pubblicità immobiliare.
In particolare, l'odierna attrice contestava validità ed efficacia dell'atto di donazione di cui in oggetto in ragione del mancato rispetto, al momento della redazione dello stesso, delle formalità previste dalla legge in caso di comparizione di un soggetto minorato, vale a dire carente di determinate facoltà, dichiarando di essere ipovedente e non in grado di parlare al tempo della sottoscrizione.
Veniva instaurato procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva, in data
23/07/2024, in mancanza di un accordo (Cfr. Ricorso doc. n. 4).
Si costituivano in giudizio, con atto depositato in data 7/02/2025, Controparte_1
e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto
[...] Controparte_2
integrale delle domande attoree.
Si costituiva altresì in giudizio, con atto depositato in data 7/02/2025, Controparte_4
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e formulando richiesta di ammissione di mezzi istruttori.
All'udienza tenuta in data 18/02/2025 parte ricorrente formulava richiesta di mutamento rito e il Giudice, a scioglimento della riserva ivi assunta, dichiarava la causa matura per la decisione fissando udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione orale il Giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies co. III.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In merito alle formalità previste dalla legge in caso di partecipazione di un soggetto muto alla redazione di un atto notarile, l'art. 57 L. n. 89/1913 prevede, oltre al diritto all'intervento di un interprete – come prescritto al precedente art. 56 nel caso in cui si sia alla presenza di soggetto privo di udito – che il soggetto muto in grado di leggere e scrivere proceda in prima persona alla lettura dell'atto scrivendovi che lo ha letto e lo ha riconosciuto come conforme alla sua volontà. A tal proposito la Corte di Cassazione afferma che “la norma di cui all'articolo 57 della legge n. 89 del 1913, secondo la quale il sordomuto che sappia leggere e scrivere deve leggere l'atto notarile e scrivere, prima delle sottoscrizioni delle altre parti, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla propria volontà, ha una duplice funzione, essendo diretta a consentire al sordomuto la verifica della conformità dell'atto alla propria volontà e alle controparti di verificare, a loro volta, che il sordomuto abbia preso compiuta
e consapevole cognizione del negozio concluso” (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n.
15710/2006).
Parte ricorrente, a riprova della propria condizione di soggetto muto, produceva certificazione medica rilasciata da INPS Firenze in data 24/04/2023 a mezzo della quale le veniva riconosciuta un'invalidità grave al 100% e nella quale alla voce “Diagnosi” è possibile leggere: “Laringectomia totale e svuotamento latero – cervicale per ETP, nodulo polmonare, tracheostomia maculopatia, con visus OS 2/10 CC, OS 1/10 CC pregressa tiroidectomia,
BPCO in procinto di iniziare CHT” (Cfr. Ricorso doc. n. 2).
In materia di onere della prova, l'art. 2697 c.c. afferma il principio secondo il quale grava su colui che vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono fondamento. A ciò si aggiunge poi il principio di vicinanza della prova, criterio secondo il quale l'onere della prova deve essere ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione (Cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
In tal senso non v'è dubbio sul fatto che l'onere di provare l'effettiva menomazione subita dalla ricorrente gravi in capo alla stessa in quanto i fatti alla base si collocano nella sua stretta disponibilità. Si rileva tuttavia la mancata allegazione, da parte della ricorrente, di
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
documentazione idonea a permettere di conoscere la portata della menomazione derivante dagli interventi subiti. La certificazione prodotta infatti non consente di comprendere la reale condizione di in quanto, limitandosi la stessa ad indicare la diagnosi, Parte_1
non fornisce alcuna informazione in merito alle ripercussioni subite a causa degli interventi cui è stata sottoposta.
L'onere probatorio posto in capo a parte ricorrente si ritiene dunque non assolto in quanto la stessa si limita a fare riferimento ad una certificazione che seppur relativa il proprio stato di salute non risulta tuttavia idonea a fornire prova alcuna.
In considerazione di quanto esposto sin ora, dunque, è possibile sostenere che alcun profilo di nullità rileva in relazione all'atto di donazione ai rogiti del notaio Controparte_4
del 18/12/2023 (rep. 1976, racc. 1462, registrato a Firenze il 19/12/2023 al n. 47851 e trascritto a Firenze il 20/12/2023 ai nn. 49851, 49852, 49853 e 50131 di r.g. e ai nn. 37103,
37104, 37105 e 37302 di r.p.).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei convenuti in complessivi € 7.052,00 per onorari di avvocato, di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_4
1. Rigetta le domande proposte da contro Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
2. E per l'effetto condanna a pagare le Parte_1
spese di lite in favore di , e Controparte_1 Controparte_2
che quantifica in complessivi € 7.052,00 per onorari di Controparte_4
avvocato, di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 02.06.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9870 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA Di Fagna, 38 50142 FIRENZE C.F._1 presso lo studio dell'avv.to CIATTI ALESSANDRO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
c.f./p.iva , elettivamente domiciliata in Via Stradivari, 23, 50127, C.F._2
Firenze presso lo studio dell'avv.to Monica Fabbri dalla quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
, nata a [...] il [...], c.f./p.iva Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Via Stradivari, 23, 50127, Firenze presso C.F._3 lo studio dell'avv.to Monica Fabbri dalla quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
CONTRO nato a [...] il [...], c.f./p.iva Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita, 278, Roma C.F._4
presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Donazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 03/09/2024
[...]
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e al fine di sentire dichiarare nullo l'atto di donazione ai
[...] Controparte_4
rogiti del notaio del 18/12/2023 (rep. 1976, racc. 1462, registrato a Firenze Controparte_4
il 19/12/2023 al n. 47851 e trascritto a Firenze il 20/12/2023 ai nn. 49851, 49852, 49853 e
50131 di r.g. e ai nn. 37103, 37104, 37105 e 37302 di r.p.) e di sentir condannare quest'ultimo per responsabilità professionale al risarcimento del danno quantificabile nelle spese e compensi di mediazione, della presente causa e delle spese di annotazione della sentenza di nullità sui registri di pubblicità immobiliare.
In particolare, l'odierna attrice contestava validità ed efficacia dell'atto di donazione di cui in oggetto in ragione del mancato rispetto, al momento della redazione dello stesso, delle formalità previste dalla legge in caso di comparizione di un soggetto minorato, vale a dire carente di determinate facoltà, dichiarando di essere ipovedente e non in grado di parlare al tempo della sottoscrizione.
Veniva instaurato procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva, in data
23/07/2024, in mancanza di un accordo (Cfr. Ricorso doc. n. 4).
Si costituivano in giudizio, con atto depositato in data 7/02/2025, Controparte_1
e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto
[...] Controparte_2
integrale delle domande attoree.
Si costituiva altresì in giudizio, con atto depositato in data 7/02/2025, Controparte_4
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e formulando richiesta di ammissione di mezzi istruttori.
All'udienza tenuta in data 18/02/2025 parte ricorrente formulava richiesta di mutamento rito e il Giudice, a scioglimento della riserva ivi assunta, dichiarava la causa matura per la decisione fissando udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza di discussione orale il Giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies co. III.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In merito alle formalità previste dalla legge in caso di partecipazione di un soggetto muto alla redazione di un atto notarile, l'art. 57 L. n. 89/1913 prevede, oltre al diritto all'intervento di un interprete – come prescritto al precedente art. 56 nel caso in cui si sia alla presenza di soggetto privo di udito – che il soggetto muto in grado di leggere e scrivere proceda in prima persona alla lettura dell'atto scrivendovi che lo ha letto e lo ha riconosciuto come conforme alla sua volontà. A tal proposito la Corte di Cassazione afferma che “la norma di cui all'articolo 57 della legge n. 89 del 1913, secondo la quale il sordomuto che sappia leggere e scrivere deve leggere l'atto notarile e scrivere, prima delle sottoscrizioni delle altre parti, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla propria volontà, ha una duplice funzione, essendo diretta a consentire al sordomuto la verifica della conformità dell'atto alla propria volontà e alle controparti di verificare, a loro volta, che il sordomuto abbia preso compiuta
e consapevole cognizione del negozio concluso” (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n.
15710/2006).
Parte ricorrente, a riprova della propria condizione di soggetto muto, produceva certificazione medica rilasciata da INPS Firenze in data 24/04/2023 a mezzo della quale le veniva riconosciuta un'invalidità grave al 100% e nella quale alla voce “Diagnosi” è possibile leggere: “Laringectomia totale e svuotamento latero – cervicale per ETP, nodulo polmonare, tracheostomia maculopatia, con visus OS 2/10 CC, OS 1/10 CC pregressa tiroidectomia,
BPCO in procinto di iniziare CHT” (Cfr. Ricorso doc. n. 2).
In materia di onere della prova, l'art. 2697 c.c. afferma il principio secondo il quale grava su colui che vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono fondamento. A ciò si aggiunge poi il principio di vicinanza della prova, criterio secondo il quale l'onere della prova deve essere ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione (Cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
In tal senso non v'è dubbio sul fatto che l'onere di provare l'effettiva menomazione subita dalla ricorrente gravi in capo alla stessa in quanto i fatti alla base si collocano nella sua stretta disponibilità. Si rileva tuttavia la mancata allegazione, da parte della ricorrente, di
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
documentazione idonea a permettere di conoscere la portata della menomazione derivante dagli interventi subiti. La certificazione prodotta infatti non consente di comprendere la reale condizione di in quanto, limitandosi la stessa ad indicare la diagnosi, Parte_1
non fornisce alcuna informazione in merito alle ripercussioni subite a causa degli interventi cui è stata sottoposta.
L'onere probatorio posto in capo a parte ricorrente si ritiene dunque non assolto in quanto la stessa si limita a fare riferimento ad una certificazione che seppur relativa il proprio stato di salute non risulta tuttavia idonea a fornire prova alcuna.
In considerazione di quanto esposto sin ora, dunque, è possibile sostenere che alcun profilo di nullità rileva in relazione all'atto di donazione ai rogiti del notaio Controparte_4
del 18/12/2023 (rep. 1976, racc. 1462, registrato a Firenze il 19/12/2023 al n. 47851 e trascritto a Firenze il 20/12/2023 ai nn. 49851, 49852, 49853 e 50131 di r.g. e ai nn. 37103,
37104, 37105 e 37302 di r.p.).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei convenuti in complessivi € 7.052,00 per onorari di avvocato, di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_4
1. Rigetta le domande proposte da contro Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
per le motivazioni esposte in parte narrativa;
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
2. E per l'effetto condanna a pagare le Parte_1
spese di lite in favore di , e Controparte_1 Controparte_2
che quantifica in complessivi € 7.052,00 per onorari di Controparte_4
avvocato, di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, €
2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 02.06.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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