Ordinanza cautelare 15 novembre 2018
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01975/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2018, proposto da
PI VA ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Liborio Romano, 51;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del 9.7.2018 n. 5, notificata in data 11.7.2018, con la quale il Comune di Melendugno ha ordinato al ricorrente di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica, della “Porzione di fabbricato sito a Torre Specchia località Villaggio Nettuno alla via Iannara, posta al piano seminterrato delle dimensioni interne di ml. 4.00 x 7,50” e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa dell’ordinanza n. 2/18, con la quale il Comune di Melendugno ha ingiunto al ricorrente la demolizione dell’immobile di sua proprietà, sito in Torre Specchia località Villaggio Nettuno, alla via Iannara, posta al piano seminterrato delle dimensioni interne di ml. 4.00 x 7,5;
- rilevato che, con nota depositata in data 15.9.2022, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 – riunita con modalità di collegamento in remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO