Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4844/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SPEDALIERE LEOPOLDO SPEDALIERE LUCIANO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 85, PORTICI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI CP_2 funzionario, con elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55,
NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: tfr su fondo gqranzia
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27-2-2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di esser stato dipendente della
[...] dall'1-3-2012 all'1-6-2018, esponeva che, Controparte_3 alla cessazione del rapporto di lavoro non gli era stato corrisposto il tfr, nella misura di € 8.974,37; che, a seguito di presentazione di domanda di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale, con provvedimento del 28-6-2023, era stato ammesso il credito maturato a titolo di tfr;
che la richiesta inoltrata all' in data 11-9-2023 al fine di CP_2 ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia non aveva avuto esito. Pertanto, adiva il Giudice del Lavoro per sentir condannare l' , CP_4 quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore dell'istante
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
*****
Infondate sono le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda ex art. 46 della l. 88/89.
La domanda di pagamento della prestazione richiesta risulta presentata, secondo le prescritte modalità telematiche, in data 11-9-2023. E' in atti anche la presentazione di ricorso al Comitato Provinciale in data 14-11-2023. Non fondata è l'eccezione di decadenza. Non risulta, invero, essere decorso il termine annuale previsto dall'art. 47 del d.p.r. 30/4/70 n. 639 e successive modifiche, applicabile, per effetto del richiamo ivi contenuto alle controversie in materia di prestazioni a carattere temporaneo diverse dalle pensioni, alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui all'art.24 della l. n. 88 del 1989, nella quale è confluito il Fondo di Garanzia (sull'applicabilità CP_2 del termine decadenziale alle prestazione de quo v. Cass. SS.UU.
19992/2009; Cass. 15531/ 2014; Cass. 24730/2015).
L'art. 47 citato è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 6 del d.l. 29/3/91 n. 103 (convertito nella legge 1/6/91 n. 166), che così recita: "I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del
d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per
l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei."
Successivamente l'art. 4 del d.l. 19/9/92 n. 384, convertito nella legge n. 438/92, ha ridotto il termine di decadenza, rispettivamente, da 10 a 3 anni per i trattamenti pensionistici e da 5 ad 1 anno per le prestazioni della
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che eroga ogni forma di previdenza di carattere temporaneo diversa dalle pensioni (art. 24
l. n. 88/89). Il termine di decadenza, così ridotto, non si applica ai
2 procedimenti instaurati prima della data di entrata in vigore del decreto stesso (19/9/1992).
Il termine di decadenza - che per sua natura non è suscettibile di interruzione nè di sospensione - decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto
o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo " (art. 4 cit.).
Sul punto, peraltro, si evidenzia che l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza. Pertanto, la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma completa la gamma delle possibili decorrenze del termine in presenza del presupposto dell'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo. Detta scadenza, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente. Essa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente, non determina il "dies a quo" del termine di decadenza dell'azione giudiziaria. (cfr. in termini Cass. civ., sez. lavoro,
21/03/2005, n.6018)
E la "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" va individuata nella soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6).
Per quanto rileva nel caso in esame, la domanda amministrativa andava presentata a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al passivo fallimentare (v. art. 2 della l. n. 297/82); da tale data decorreva il termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo e, quindi, l'ulteriore termine annuale di decadenza. Dall'esame della documentazione in atti, emerge che, dalla data della
3 comunicazione del decreto di ammissione al passivo fallimentare (30-6-
2023), a quella azionata in questa sede (27-2-2024), considerata la durata massima del procedimento amministrativo, non risulta decorso il termine annuale di decadenza.
La domanda nel merito è fondata nei limiti di seguito precisati.
Il primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 ha istituito presso l' un apposito "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore CP_2 di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato ed ammesso - con decreto o con sentenza - nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione.
A norma del 7° comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore. Nella specie, quanto all'accertamento del credito per tfr, agli atti è documentato il provvedimento giudiziale di ammissione al passivo fallimentare (v. ordinanza del 28-6-2023 in atti).
Tanto si ritiene soddisfi il requisito della insussistenza delle garanzie patrimoniali in capo al datore di lavoro inadempiente.
Infondata è, infine, l'eccezione di prescrizione non essendo maturato il termine di prescrizione.
In proposito è appena il caso di rammentare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto di credito del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro,
4 verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la CP_2 prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
(v. Cass. lav. ord. n. 12971 del 09/06/2014; Cass. Sez. Lav. n.16617 del
28/07/2011; Cass. Sez. Lav. n. 27917 del 19/12/2005).
In altri termini nessuna prescrizione può decorrere in data antecedente alla ammissione al passivo, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Poiché, nella specie l'ammissione al passivo fallimentare è del 28-6-
2023, il presupposto di legge per l'intervento del fondo di Garanzia è, senz'altro, venuto in essere nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda amministrativa e, in via successiva il termine di prescrizione risulta essere stato tempestivamente interrotto con la notifica del presente ricorso. Alla luce delle considerazioni espresse e dall'esame della documentazione in atti, discende, quindi, il diritto del ricorrente al pagamento del tfr nella misura, come indicata in ricorso, pari a € 8.974,37. L deve essere, quindi condannato al pagamento di detta CP_4 somma per sorte capitale.
Quanto agli accessori, i Giudici di Legittimità hanno più volte statuito che, poichè il primo comma dell'articolo richiamato prevede che il fondo
"si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta - e non che garantisce detto pagamento -, dalla formulazione della norma deve trarsi che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
di talchè il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico-giuridico dato all'istituto dall'art. 1273 cc, senza alcuna interferenza con i compiti previdenziali dell' che lo gestisce (cfr. Cass. lav. n.11009 del 05/05/2008). CP_2
5 Ne consegue che il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale (v. Cass. lav.,
11009/08 cit.).
Così gli accessori decorrono dalla data di maturazione del credito che, trattandosi di trattamento di fine rapporto, coincide con la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Secondo, poi, Cass. SS. UU., 3 ottobre 2002 n. 14220: “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, CP_2 ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412”. Pertanto, sulla sorte capitale decorrono interessi sulle somme via via rivalutate dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna l' al CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari ad € 8.974,37, oltre accessori secondo legge dalla maturazione al saldo;
condanna l' alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate complessivamente in euro 2100,00, comprensive di spese forfettarie, oltre
CPA ed IVA , con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido.
Così deciso in data 26/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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