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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/09/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1611/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 in data 30/05/2018 al numero 1611/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 36/2018 del Giudice di
Pace di Melfi (PZ), pubblicata in data 27/03/2018, non notificata
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Zottarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture (PZ) al L.go Annunziata n.
4;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Grazia Rapone e Vania
Lapolla, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rapolla (PZ) alla contrada Marciano n. 32;
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici domicilia in al corso CP_2 CP_2
XVIII Agosto n. 46;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
1 Proc. n. 1611/2018 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/06/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'
[...]
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 36/2018 Parte_1 del Giudice di Pace di Melfi (PZ), pubblicata in data 27/03/2018, non notificata, con la quale il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta da annullava l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
09220170009269800000, condannando le convenute al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva ritenuto fondata (e dirimente) la doglianza concernente la non trasparenza della motivazione dell'atto opposto, per la mancata indicazione, in via puntuale e dettagliata, del calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.
1.1. L'AP, con un solo motivo di gravame, eccepiva la violazione dell'art. 50, co. 2, del D.P.R. 602/1973 quanto al tenore dell'obbligo motivazionale dell'intimazione di pagamento, concludendo per la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto dell'opposizione.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato contestando l'ammissibilità e la fondatezza del Controparte_1 gravame, di cui chiedeva il rigetto.
3. Si costituiva, altresì, l'appellata , sostenendo la Controparte_3 fondatezza dell'appello principale e proponendo appello LE condizionato, con il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, l'allocazione delle spese di lite sulla sola Agenzia delle Entrate, posto che l'annullamento dell'intimazione sarebbe imputabile ad un vizio formale non imputabile all'Ente impositore.
4. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11/06/2025, veniva
2 Proc. n. 1611/2018 R.G.
rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, deve riscontrarsi la fondatezza dell'appello principale, con correlato assorbimento dell'esame dell'appello LE.
6. Invero, il primo giudice ha accolto l'opposizione in relazione soltanto ad uno dei plurimi motivi sollevati, ritenendo non validamente motivato l'atto impositivo poiché carente sul profilo della determinazione degli interessi.
6.1. La statuizione si pone in contrasto con il consolidato (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte, secondo la quale “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (così
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024; nello stesso senso anche
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024 e, prima ancora, Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018).
In ragione di tanto, non può predicarsi l'invalidità, nel caso di specie, dell'intimazione di pagamento, non essendo normativamente richiesto che tale atto contenga la puntuale indicazione degli interessi, a ciò bastando il richiamo alle cartelle presupposte.
6.2. L'erroneità della statuizione di primo grado, e la conseguente riforma, non possono che condurre al rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
in questa sede, infatti, è precluso ogni vaglio in ordine agli
[...] ulteriori motivi di opposizione fatti valere in primo grado, i quali, in applicazione del principio devolutivo, avrebbero dovuto essere riproposti con appello LE condizionato (all'accoglimento dell'appello principale).
Infatti, “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art.
342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di
3 Proc. n. 1611/2018 R.G.
appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.”
(Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629).
7. Quanto all'appello LE formulato dalla , è Controparte_3
a dirsi che l'accoglimento del gravame principale, con la conseguente reiezione dell'opposizione dispiegata in primo grado, ne consente l'assorbimento, anche quanto al motivo relativo alle spese di lite, posto che alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019).
8. Le spese del doppio grado di giudizio sostenute dall'AP principale e dall'AP LE, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al DM 55/14 parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria e con attribuzione, per entrambi i gradi, in favore dell'Avv. Zottarelli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
1611/2018 R.G., ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
[...]
2. Dichiara assorbito l'esame dell'appello LE;
3. condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'AP , delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in €
4 Proc. n. 1611/2018 R.G.
1.046,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in € 355,50 per spese vive ed € 1.689,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore dichiaratosi antistatario;
4. condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'AP LE , delle spese di lite di Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in €
1.046,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in € 1.689,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 02/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 in data 30/05/2018 al numero 1611/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 36/2018 del Giudice di
Pace di Melfi (PZ), pubblicata in data 27/03/2018, non notificata
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Zottarelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture (PZ) al L.go Annunziata n.
4;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Grazia Rapone e Vania
Lapolla, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rapolla (PZ) alla contrada Marciano n. 32;
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici domicilia in al corso CP_2 CP_2
XVIII Agosto n. 46;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
1 Proc. n. 1611/2018 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/06/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'
[...]
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 36/2018 Parte_1 del Giudice di Pace di Melfi (PZ), pubblicata in data 27/03/2018, non notificata, con la quale il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione proposta da annullava l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
09220170009269800000, condannando le convenute al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva ritenuto fondata (e dirimente) la doglianza concernente la non trasparenza della motivazione dell'atto opposto, per la mancata indicazione, in via puntuale e dettagliata, del calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.
1.1. L'AP, con un solo motivo di gravame, eccepiva la violazione dell'art. 50, co. 2, del D.P.R. 602/1973 quanto al tenore dell'obbligo motivazionale dell'intimazione di pagamento, concludendo per la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto dell'opposizione.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato contestando l'ammissibilità e la fondatezza del Controparte_1 gravame, di cui chiedeva il rigetto.
3. Si costituiva, altresì, l'appellata , sostenendo la Controparte_3 fondatezza dell'appello principale e proponendo appello LE condizionato, con il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, l'allocazione delle spese di lite sulla sola Agenzia delle Entrate, posto che l'annullamento dell'intimazione sarebbe imputabile ad un vizio formale non imputabile all'Ente impositore.
4. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11/06/2025, veniva
2 Proc. n. 1611/2018 R.G.
rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, deve riscontrarsi la fondatezza dell'appello principale, con correlato assorbimento dell'esame dell'appello LE.
6. Invero, il primo giudice ha accolto l'opposizione in relazione soltanto ad uno dei plurimi motivi sollevati, ritenendo non validamente motivato l'atto impositivo poiché carente sul profilo della determinazione degli interessi.
6.1. La statuizione si pone in contrasto con il consolidato (e condivisibile) orientamento della Suprema Corte, secondo la quale “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (così
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024; nello stesso senso anche
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024 e, prima ancora, Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018).
In ragione di tanto, non può predicarsi l'invalidità, nel caso di specie, dell'intimazione di pagamento, non essendo normativamente richiesto che tale atto contenga la puntuale indicazione degli interessi, a ciò bastando il richiamo alle cartelle presupposte.
6.2. L'erroneità della statuizione di primo grado, e la conseguente riforma, non possono che condurre al rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
in questa sede, infatti, è precluso ogni vaglio in ordine agli
[...] ulteriori motivi di opposizione fatti valere in primo grado, i quali, in applicazione del principio devolutivo, avrebbero dovuto essere riproposti con appello LE condizionato (all'accoglimento dell'appello principale).
Infatti, “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art.
342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di
3 Proc. n. 1611/2018 R.G.
appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.”
(Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629).
7. Quanto all'appello LE formulato dalla , è Controparte_3
a dirsi che l'accoglimento del gravame principale, con la conseguente reiezione dell'opposizione dispiegata in primo grado, ne consente l'assorbimento, anche quanto al motivo relativo alle spese di lite, posto che alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019).
8. Le spese del doppio grado di giudizio sostenute dall'AP principale e dall'AP LE, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al DM 55/14 parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria e con attribuzione, per entrambi i gradi, in favore dell'Avv. Zottarelli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
1611/2018 R.G., ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
[...]
2. Dichiara assorbito l'esame dell'appello LE;
3. condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'AP , delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in €
4 Proc. n. 1611/2018 R.G.
1.046,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in € 355,50 per spese vive ed € 1.689,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore dichiaratosi antistatario;
4. condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'AP LE , delle spese di lite di Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in €
1.046,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in € 1.689,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 02/09/2025
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Dott. Generoso Valitutti
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