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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4297/2024
Il Tribunale di Napoli NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4297 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 31 gennaio 2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
e residente in [...]in Campania C.F._1
(NA) alla Via San Luca n. 15 elettivamente domiciliato in
Arzano (NA) alla P.zza R. Cimmino n.5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Russo che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
, residente in [...]in Campania C.F._2
(NA) alla Via San Nullo n. 68 ed elettivamente domiciliata ad
Arzano (NA) alla P.zza R. Cimmino n.5 presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Romano che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti la figlia minore alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato l'8/11/2024, i ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia Persona_1
(nata il [...] a [...]), riconosciuta da entrambi i
[...]
Pag. 2 di 5 genitori, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
Il PM, con visto dell'11/11/2024, nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità figurata, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c., ribadendo l'accordo in riferimento alle condizioni di cui al ricorso e la relatrice, con provvedimento depositato il
31/1/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I Sigg.ri e vivranno Controparte_1 Parte_1
separatamente nel mutuo rispetto;
2. I Sigg.ri e dichiarano di Controparte_1 Parte_1
avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
3. I Sigg.ri e dichiarano dli Controparte_1 Parte_1
rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4. il sig. dichiara di rinunciare alla sua quota di Parte_1
assegno unico per la figlia minore in favore della Per_1
Sig.ra che percepisce già l'importo per intero Controparte_1
oltre ad un contributo integrativo di € 300,00 che si impegna a versare entro il giorno 15 di ogni mese oltre a corrispondere il
Pag. 3 di 5 contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo in uso presso l'adito
Tribunale;
5. disporre l'affidamento condiviso della figlia ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 oltre che, a fine settimana alterni, dal venerdì dalle 16.00 fino alla domenica alle 20.00.
Per i mesi estivi le parti si comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di due settimane da trascorrere con la figlia nel mese di luglio e/o agosto. Per il periodo Natalizio ad anni alterni, trascorrerà dal 24/12 al 28/12 con un Per_1
genitore e dal 29/12 al 02/01 con l'altro genitore. Per il periodo
Pasquale, ad anni alterni, la figlia trascorrerà Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l'altro, il tutto salvo diversi accordi tra le parti da comunicarsi con anticipo di almeno due settimane prima della festività.
6. I Sigg.ri e esprimono Controparte_1 Parte_1
reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti per la figlia validi per l'espatrio;
7. Spese legali compensate.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore , della quale si è ritenuto superfluo l'ascolto, in assenza di profili critici, in quanto preferibile
Pag. 4 di 5 nell'interesse della minore evitare contatti superflui con l'autorità giudiziaria.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da
[...]
(C.F.: ) e Pt_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) alle condizioni CP_1 C.F._2
indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4297/2024
Il Tribunale di Napoli NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4297 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 31 gennaio 2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
e residente in [...]in Campania C.F._1
(NA) alla Via San Luca n. 15 elettivamente domiciliato in
Arzano (NA) alla P.zza R. Cimmino n.5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Russo che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
, residente in [...]in Campania C.F._2
(NA) alla Via San Nullo n. 68 ed elettivamente domiciliata ad
Arzano (NA) alla P.zza R. Cimmino n.5 presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Romano che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti la figlia minore alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato l'8/11/2024, i ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia Persona_1
(nata il [...] a [...]), riconosciuta da entrambi i
[...]
Pag. 2 di 5 genitori, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
Il PM, con visto dell'11/11/2024, nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità figurata, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c., ribadendo l'accordo in riferimento alle condizioni di cui al ricorso e la relatrice, con provvedimento depositato il
31/1/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I Sigg.ri e vivranno Controparte_1 Parte_1
separatamente nel mutuo rispetto;
2. I Sigg.ri e dichiarano di Controparte_1 Parte_1
avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
3. I Sigg.ri e dichiarano dli Controparte_1 Parte_1
rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4. il sig. dichiara di rinunciare alla sua quota di Parte_1
assegno unico per la figlia minore in favore della Per_1
Sig.ra che percepisce già l'importo per intero Controparte_1
oltre ad un contributo integrativo di € 300,00 che si impegna a versare entro il giorno 15 di ogni mese oltre a corrispondere il
Pag. 3 di 5 contributo nella misura del 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo in uso presso l'adito
Tribunale;
5. disporre l'affidamento condiviso della figlia ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 20.00 oltre che, a fine settimana alterni, dal venerdì dalle 16.00 fino alla domenica alle 20.00.
Per i mesi estivi le parti si comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di due settimane da trascorrere con la figlia nel mese di luglio e/o agosto. Per il periodo Natalizio ad anni alterni, trascorrerà dal 24/12 al 28/12 con un Per_1
genitore e dal 29/12 al 02/01 con l'altro genitore. Per il periodo
Pasquale, ad anni alterni, la figlia trascorrerà Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l'altro, il tutto salvo diversi accordi tra le parti da comunicarsi con anticipo di almeno due settimane prima della festività.
6. I Sigg.ri e esprimono Controparte_1 Parte_1
reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti per la figlia validi per l'espatrio;
7. Spese legali compensate.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore , della quale si è ritenuto superfluo l'ascolto, in assenza di profili critici, in quanto preferibile
Pag. 4 di 5 nell'interesse della minore evitare contatti superflui con l'autorità giudiziaria.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da
[...]
(C.F.: ) e Pt_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) alle condizioni CP_1 C.F._2
indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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