TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/2023 R.G. promossa da:
, (C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Buscaglia n. 28/30, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Iacono, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Schembri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 2.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini avendovi le parti rinunciato.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio celebrato in Ragusa, in data 11.07.1995, con , trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 107 Parte II serie A dell'anno 1995, dal quale
è nata la figlia (Ragusa, 8.08.1999); che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta Per_1 sentenza n. 1452/2021 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa pubblicata il 29.11.2021 e di non essersi più riconciliata con lo stesso, chiedendo un aumento del contributo di mantenimento della figlia posto in capo al marito in sede di separazione in € 200,00 alla maggior somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ritenendo tale somma necessaria a seguito delle accresciute esigenze della figlia a seguito dell'intrapreso percorso di studi universitario, oltre all'assegnazione della casa familiare, come già previsto in sede di separazione, nella quale la ricorrente abita con la figlia. che il resistente, costituitosi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo da tempo venuta meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza, così come non si è opposto alla richiesta assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ha di contro domandato il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia, e di rimanere nell'importo già previsto di i € 200,00 mensili, così come determinato in sede di separazione, in quanto somma maggiormente proporzionata al proprio reddito ed agli oneri di cui ha dovuto farsi carico successivamente alla separazione, quali spese per un nuovo alloggio e per l'acquisto di una nuova auto;
che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza di comparizione del 20.4.2023, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che nel corso del giudizio sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc e, indi, con ordinanza del 2.04.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per note conclusionali avendone le parti espressamente rinunciato;
che il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti in data 3.04.2024 nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1452/2021 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa pubblicata il
29.11.2021, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, è rimasta controversa in giudizio solo la questione in ordine alla misura del mantenimento in favore della figlia maggiorenne (n. a Ragusa, 8.08.1999), studentessa universitaria, ormai Per_1 prossima al compimento del ventiseiesimo anno d'età, che, a quanto consta, non ha ancora completato il percorso di studi, continua a vivere con la madre e non è, pertanto, indipendente economicamente;
che la richiesta di aumento è unicamente fondata sull'affermazione che sarebbero accresciute in ragione della maggiore età posseduta, i bisogni e le esigenze della ragazza, laddove, pel vero, già al momento della decisione che, pronunciando sulla separazione, nel novembre 2021, determinava in euro 200,00 l'assegno di mantenimento in favore di , tenendo in debito conto, la condizione Per_1 economica dei genitori, quest'ultima aveva già compiuto ventidue anni e, dunque, già iscritta all'università; che ad ogni modo, non sono emersi elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli desumibili dalla stessa sentenza di separazione, soprattutto in merito alle situazioni economiche e reddituali delle parti, evincendosi, dalla documentazione fiscale prodotta esclusivamente dal resistente, il quale lavora come bracciante agricolo, un reddito da lavoro di euro 3.092,00 per l'anno 2022 e di euro
8.333,00 per l'anno 2023, allegando altresì buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2023 portanti uno stipendio netto rispettivamente di euro 597,00, 597,00 e di 716,00 ( di contro, non sono emersi ulteriori oneri in capo al resistente, che nulla ha dimostrato quanto al dover sostenere oneri di alloggio e quanto al finanziamento per l'acquisto di un'automobile, lo stesso in quanto contratto su 42 rate e risalente al 2020, deve ritenersi ad oggi estinto), tuttavia l'assegno di mantenimento non può che essere sempre proporzionato alla capacità di guadagno dei genitori, di tal che lo stesso, anche a considerare che il percepisca importi superiori a quanto CP_1 dichiarato e documentato (non sarebbe invero stato altrimenti sostenibile un finanziamento di euro
300,00 mensili a fronte dei guadagni denunciati, e con l'affermazione di dover corrispondere euro
200,00 per l'affitto di una casa, cioè importi già superiori a quelli denunciati) può determinarsi, alla data della presente pronuncia, tenuto altresì conto della svalutazione nelle more intervenuta, in euro
250.00, al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ( da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -
a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate); che la casa familiare in comproprietà ai coniugi va assegnata alla ricorrente, in quanto convivente con la figlia non ancora indipendente economicamente, con le suppellettili che l'arredano e comprese le pertinenze;
che la domanda avanzata dal in ordine all'assegnazione allo stesso del garage CP_1 dell'immobile, è (in disparte ulteriori profili che qui possono non essere affrontati, stante che la natura pertinenziale o meno dello stesso è stata oggetto di un separato giudizio, che ne ha riconosciuto la natura pertinenziale rispetto all'immobile adibito a casa familiare, v. a sentenza n.
752/2023), è inammissibile in quanto avanzata con le prime memorie istruttorie, e, dunque, tardivamente;
che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca sia pure parziale soccombenza possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Ragusa, in data 11.07.1995, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 107 Parte II serie A, dell'anno
1995.
Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
Pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1
l'assegno di euro 250,00 mensili, a decorrere dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/2023 R.G. promossa da:
, (C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Buscaglia n. 28/30, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Iacono, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Giovanna Schembri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza cartolare del 2.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini avendovi le parti rinunciato.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio celebrato in Ragusa, in data 11.07.1995, con , trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 107 Parte II serie A dell'anno 1995, dal quale
è nata la figlia (Ragusa, 8.08.1999); che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta Per_1 sentenza n. 1452/2021 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa pubblicata il 29.11.2021 e di non essersi più riconciliata con lo stesso, chiedendo un aumento del contributo di mantenimento della figlia posto in capo al marito in sede di separazione in € 200,00 alla maggior somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ritenendo tale somma necessaria a seguito delle accresciute esigenze della figlia a seguito dell'intrapreso percorso di studi universitario, oltre all'assegnazione della casa familiare, come già previsto in sede di separazione, nella quale la ricorrente abita con la figlia. che il resistente, costituitosi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo da tempo venuta meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza, così come non si è opposto alla richiesta assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ha di contro domandato il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia, e di rimanere nell'importo già previsto di i € 200,00 mensili, così come determinato in sede di separazione, in quanto somma maggiormente proporzionata al proprio reddito ed agli oneri di cui ha dovuto farsi carico successivamente alla separazione, quali spese per un nuovo alloggio e per l'acquisto di una nuova auto;
che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza di comparizione del 20.4.2023, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che nel corso del giudizio sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc e, indi, con ordinanza del 2.04.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per note conclusionali avendone le parti espressamente rinunciato;
che il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti in data 3.04.2024 nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1452/2021 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa pubblicata il
29.11.2021, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che, è rimasta controversa in giudizio solo la questione in ordine alla misura del mantenimento in favore della figlia maggiorenne (n. a Ragusa, 8.08.1999), studentessa universitaria, ormai Per_1 prossima al compimento del ventiseiesimo anno d'età, che, a quanto consta, non ha ancora completato il percorso di studi, continua a vivere con la madre e non è, pertanto, indipendente economicamente;
che la richiesta di aumento è unicamente fondata sull'affermazione che sarebbero accresciute in ragione della maggiore età posseduta, i bisogni e le esigenze della ragazza, laddove, pel vero, già al momento della decisione che, pronunciando sulla separazione, nel novembre 2021, determinava in euro 200,00 l'assegno di mantenimento in favore di , tenendo in debito conto, la condizione Per_1 economica dei genitori, quest'ultima aveva già compiuto ventidue anni e, dunque, già iscritta all'università; che ad ogni modo, non sono emersi elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli desumibili dalla stessa sentenza di separazione, soprattutto in merito alle situazioni economiche e reddituali delle parti, evincendosi, dalla documentazione fiscale prodotta esclusivamente dal resistente, il quale lavora come bracciante agricolo, un reddito da lavoro di euro 3.092,00 per l'anno 2022 e di euro
8.333,00 per l'anno 2023, allegando altresì buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2023 portanti uno stipendio netto rispettivamente di euro 597,00, 597,00 e di 716,00 ( di contro, non sono emersi ulteriori oneri in capo al resistente, che nulla ha dimostrato quanto al dover sostenere oneri di alloggio e quanto al finanziamento per l'acquisto di un'automobile, lo stesso in quanto contratto su 42 rate e risalente al 2020, deve ritenersi ad oggi estinto), tuttavia l'assegno di mantenimento non può che essere sempre proporzionato alla capacità di guadagno dei genitori, di tal che lo stesso, anche a considerare che il percepisca importi superiori a quanto CP_1 dichiarato e documentato (non sarebbe invero stato altrimenti sostenibile un finanziamento di euro
300,00 mensili a fronte dei guadagni denunciati, e con l'affermazione di dover corrispondere euro
200,00 per l'affitto di una casa, cioè importi già superiori a quelli denunciati) può determinarsi, alla data della presente pronuncia, tenuto altresì conto della svalutazione nelle more intervenuta, in euro
250.00, al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ( da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -
a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate); che la casa familiare in comproprietà ai coniugi va assegnata alla ricorrente, in quanto convivente con la figlia non ancora indipendente economicamente, con le suppellettili che l'arredano e comprese le pertinenze;
che la domanda avanzata dal in ordine all'assegnazione allo stesso del garage CP_1 dell'immobile, è (in disparte ulteriori profili che qui possono non essere affrontati, stante che la natura pertinenziale o meno dello stesso è stata oggetto di un separato giudizio, che ne ha riconosciuto la natura pertinenziale rispetto all'immobile adibito a casa familiare, v. a sentenza n.
752/2023), è inammissibile in quanto avanzata con le prime memorie istruttorie, e, dunque, tardivamente;
che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca sia pure parziale soccombenza possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Ragusa, in data 11.07.1995, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 107 Parte II serie A, dell'anno
1995.
Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
Pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Controparte_1 Per_1
l'assegno di euro 250,00 mensili, a decorrere dalla data della presente pronuncia, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti