Articolo 4 della Legge 30 novembre 1970, n. 924
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 dicembre 1970
Art. 4.
La validita' dell' articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 , e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.
Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facolta' e' fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1970