Art. 4.
La validita' dell' articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 , e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.
Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facolta' e' fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.
La validita' dell' articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 , e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.
Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facolta' e' fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.