Corte Cost., sentenza 28/11/2025, n. 174
CCOST
Sentenza 28 novembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. in relazione all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011

    Le disposizioni censurate prevedono che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, e stabilendo altresì che l'ammontare di tali indiscriminate assegnazioni di risorse sia determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

  • Altro
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m) Cost. in relazione alla determinazione dei LEA

    La questione è assorbita.

  • Altro
    Violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

    La questione è assorbita.

  • Altro
    Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

    La questione è assorbita.

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Massime2

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett.e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 22, comma 1, lett.a), della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 40, comma 1, lett.b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024, che detta norme sul finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC). La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania – antecedentemente alla novella indicata, la quale, in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto un meccanismo di finanziamento dell’ARPAC che stabilisce una correlazione tra la quota del Fondo sanitario regionale destinata annualmente al finanziamento di tale Agenzia e l’erogazione, da parte della stessa, di servizi afferenti ai LEA – consentendo il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all’ARPAC, nella misura determinata, per l’esercizio finanziario 2023, dagli stanziamenti di bilancio approvati con la legge reg. Campania n. 19 del 2022, prevede che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett.e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lett.a)del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 40, comma 1, lett.b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, al fine di determinare annualmente l’entità della quota del Fondo sanitario regionale destinata a finanziare in modo indistinto e generico tutti i compiti assegnati all’Agenzia, conferma la previsione di cui al comma 1, nel testo applicabileratione temporis– ossia antecedentemente alla novella indicata, in vigore il 1° gennaio 2025 – per cui tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia trovano copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee. Anche essa viola pertanto la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte Cost., sentenza 28/11/2025, n. 174
    Giurisdizione : Corte Costituzionale
    Numero : 174
    Data del deposito : 28 novembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo