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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 11/10/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel.est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 486 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
( ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tortolì nella Via Giuseppe Garibaldi n. 62
Ricorrente
e
( ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Bari Sardo nella Via Santa Chiara n. 11, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei del 25.10.2024
Resistente entrambi elettivamente domiciliati in Bari Sardo nella Via Tortolì n. 24 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fanni, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da condizioni consensualmente stabilite con ricorso cumulativo per separazione e divorzio, così come confermate all'udienza del
23.09.2025 tenutasi a trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 22.06.1996, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.7, parte 1, anno 1996
(estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione non sono nati figli.
Le parti, con ricorso cumulativo per separazione e divorzio del 4.12.2024 hanno chiesto al Tribunale di Lanusei che, sussistendo i presupposti di legge e trascorsi i termini di cui all'art. 473-bis.49 e della L. 898/70 e successive modifiche art. 3
n.2) lettera b), venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della sentenza di separazione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
Con sentenza n. 19/2025 pubblicata il 2.04.2025 (RG 486/2024 vg) è stata dichiarata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
L'udienza presidenziale si era tenuta il 18.02.2025 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e , come Parte_1 CP_1 sopra identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 22.06.1996, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.7, parte 1, anno 1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- spese di lite compensate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 8.10.2025.
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel.est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 486 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 tra
( ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Tortolì nella Via Giuseppe Garibaldi n. 62
Ricorrente
e
( ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Bari Sardo nella Via Santa Chiara n. 11, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei del 25.10.2024
Resistente entrambi elettivamente domiciliati in Bari Sardo nella Via Tortolì n. 24 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fanni, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da condizioni consensualmente stabilite con ricorso cumulativo per separazione e divorzio, così come confermate all'udienza del
23.09.2025 tenutasi a trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 22.06.1996, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.7, parte 1, anno 1996
(estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione non sono nati figli.
Le parti, con ricorso cumulativo per separazione e divorzio del 4.12.2024 hanno chiesto al Tribunale di Lanusei che, sussistendo i presupposti di legge e trascorsi i termini di cui all'art. 473-bis.49 e della L. 898/70 e successive modifiche art. 3
n.2) lettera b), venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della sentenza di separazione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
Con sentenza n. 19/2025 pubblicata il 2.04.2025 (RG 486/2024 vg) è stata dichiarata la separazione personale e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi.
L'udienza presidenziale si era tenuta il 18.02.2025 come emerge da detto provvedimento.
E' dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Preso atto della adesione del PM alle conclusioni delle parti, il Collegio provvede come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e , come Parte_1 CP_1 sopra identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 22.06.1996, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.7, parte 1, anno 1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- spese di lite compensate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 8.10.2025.
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili