Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5073/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Margherita Sitongia - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Pasquale Di Iacovo;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e
, con l'assistenza e Controparte_2
difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189004900340000.
La detta intimazione era notificata in relazione alla cartella di pagamento n.
CP_ 03420040003786830000 – Ente creditore – relativo a contributi IVS (fissi/percentuale entro il minimale), somme aggiuntive, anno di riferimento 2002 (per un ammontare complessivo di € 3.528,50), nonché spese di notifica, e così per un totale di € 3.570,93.
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-
l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme oggetto della cartella di pagamento indicata nell'atto di intimazione di pagamento impugnata;
la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme pretese nelle cartelle di pagamento impugnate, a mente dell'art.25 comma 1 del D.P.R. n.602 del 1973; - la nullità delle cartelle di pagamento per illegittimità dell'iscrizione a ruolo conseguente alla mancata indicazione dei dati tassativamente richiesti dall'12 del D.P.R. n.602 del 1973; - la nullità dell'intimazione di pagamento per illegittimità dell'iscrizione a ruolo conseguente alla mancata sottoscrizione del relativo atto di accertamento.
Concludeva chiedendo: “Preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento opposta con il presente ricorso, a fronte dell'inequivocabile decorso del termine di prescrizione del credito ad esso sotteso e dell'irreparabile pregiudizio che l'espropriazione della notevole somma, rispetto alla quale è stata preannunciata l'esecuzione forzata, arrecherebbe al nucleo familiare dell'odierno ricorrente, per come facilmente riscontrabile dall'allegata dichiarazione dei redditi;
- annullare l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento opposta con il presente ricorso;
…”.
Non si costituiva l , pur regolarmente evocata in giudizio. Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare CP_2
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Nello specifico, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
3. Con efficacia assorbente, si esamina l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
2 In proposito, pur non essendo stata fornita prova documentale della regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420040003786830000, la stessa risulterebbe per tabulas (cfr. data riportata nell'intimazione di pagamento impugnata) notificata in data 16.2.2004.
Successivamente a tale atto è stata effettuata in data 21.10.2018 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti;
atteso che non è chiaro se la documentazione prodotta dall'Ente impositore sia relativa ai crediti portati dalla medesima cartella di pagamento sottesa all'intimazione (poiché documentazione riguardante annualità diverse).
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate in favore di parte ricorrente. CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 03420040003786830000;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.312,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_
- compensa le spese di lite nei confronti di
Castrovillari, 20.3.2025 La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
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