CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5728/2023 depositato il 03/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo1
contro
Comune di Acireale - Via Lazzaretto 14 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15943 DEL 17/12/2022 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre avverso l' avviso di accertamento notificato il 28.2.2023, relativo a TARI del Comune di Acireale per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso, eccepisce di non avere alcun titolo di proprietà o di possesso sull'immobile assoggettato a tassazione, nonchè la prescrizione del credito tributario.
Si è costituito il Comune di Acireale.
La Corte, con ordinanza in data 7.4.2025, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 40 D.
Lgs 546/1992 per morte del difensore di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Interrotto il processo, nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione ex art. 43 D. Lgs 546/1992.
Deve dunque dichiararsi l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs.
546/1992. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 15.12.2025
Il Giudice monocratico
NC ST
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5728/2023 depositato il 03/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo1
contro
Comune di Acireale - Via Lazzaretto 14 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15943 DEL 17/12/2022 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre avverso l' avviso di accertamento notificato il 28.2.2023, relativo a TARI del Comune di Acireale per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso, eccepisce di non avere alcun titolo di proprietà o di possesso sull'immobile assoggettato a tassazione, nonchè la prescrizione del credito tributario.
Si è costituito il Comune di Acireale.
La Corte, con ordinanza in data 7.4.2025, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 40 D.
Lgs 546/1992 per morte del difensore di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Interrotto il processo, nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione ex art. 43 D. Lgs 546/1992.
Deve dunque dichiararsi l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs.
546/1992. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 15.12.2025
Il Giudice monocratico
NC ST