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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/08/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2227/2021 R.G.A.C. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Parte_1 C.F._1
Guglielmi
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Eugenio Bossi
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis,
- Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito nel Comune di , contraddistinto al CP_1 catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 24, Part. 709, a favore della sig.ra Parte_1 per avere quest'ultima mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pubblico, pacifico
e non interrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione del suddetto immobile in favore della medesima sig.ra . Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 onorari di causa”.
Per parte convenuta:
“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, - in via preliminare, accertata la natura di bene patrimoniale indisponibile e, quindi, non usucapibile, del terreno per cui è causa, rigettare la domanda attorea;
- nel merito, rigettare l'avversa azione perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Per_ ha introdotto il presente giudizio deducendo: di essere proprietaria, per eredità del padre T_
(deceduto il giorno 23.8.1997) di un fabbricato con circostante terreno siti in , località MO CP_1 (beni individuati catastalmente con le particelle 749 e 688 del Foglio 24); che il genitore era titolare anche di altri immobili nella solita zona, parte dei quali (particelle 709, 710, 711) è stata espropriata nel 1993 dal Comune in previsione della realizzazione di un centro sportivo;
che successivamente, tuttavia, il mappale 709 non è mai stato utilizzato dall'amministrazione, che su di esso non ha in effetti realizzato alcuna opera;
che detto terreno confina, oltre che con la strada pubblica (da cui è separato da un muro a secco) e con il nuovo impianto sportivo (da cui è separato da una recinzione), con la già citata particella di proprietà, la 688, la quale, sola, dà accesso al fondo oggetto di causa;
che i due beni costituiscono un unico prato, senza segni naturali o artificiali volti alla loro delimitazione;
a fronte dell'inerzia del di aver provveduto negli anni, come già aveva fatto CP_1 il padre, alla manutenzione del fondo, anche avvalendosi dell'opera di terzi e sostenendo in via esclusiva le spese necessarie;
di aver così proceduto alla sua pulizia periodica (attraverso il taglio dell'erba, la rimozione dei rovi, la potatura delle piante) e alla coltivazione a orto di una porzione di esso;
di aver fatto, inoltre, utilizzare quegli spazi ai figli, fin da piccoli, come “campo giochi”.
La parte ha quindi posto a fondamento della domanda svolta ex art. 1158 c.c. un possesso sul bene
(ad immagine del diritto di proprietà esclusiva) esercitato pubblicamente per oltre un ventennio, in modo ininterrotto e indisturbato.
Il Comune di ha contestato e si è opposto, eccependo: che l'immobile di causa, tuttora facente CP_1 parte del compendio che costituisce l'impianto MO (come da relativa classificazione contabile ex
D. Lgs. 118/201) non può essere acquisito per usucapione, in quanto rientrante tra i beni di proprietà comunale destinati a pubblico servizio, come tali assoggettati al regime del patrimonio indisponibile
(cfr. art. 826 ult. comma c.c.); che in ogni caso, nella specie difetterebbero i presupposti in fatto necessari per fondare la domanda avversaria, trattandosi di fondo non recintato, liberamente accessibile, spoglio e incolto;
che l'eventuale attività di coltivazione svolta in passato sarebbe da qualificarsi quale atto tollerato dalla proprietà, mentre la pulizia che pure possa essere stata effettuata sarebbe stata posta in essere da controparte non con l'intenzione di esercitare una qualche facoltà di godimento del bene, bensì a mera tutela del compendio posto a confine.
La causa, istruita mediante l'ascolto dei testimoni indicati dalle parti (cfr. verbale d'udienza del
29.3.2023), viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusioni di rito.
E' infondata l'eccezione sulla cui base il ha sostenuto la non usucapibilità del bene di causa: CP_1
è, infatti, pacifico che ad esso, una volta conclusosi il procedimento espropriativo di cui alle premesse, non sia stata data un'effettiva destinazione a pubblico servizio, l'amministrazione non avendovi mai realizzato opere o svolto attività di sorta.
Può quindi richiamarsi la costante giurisprudenza della Suprema Corte in materia, per cui:
“l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei Comuni o delle Provincie, a meno che non si tratti di beni riservati, per loro natura, a tale patrimonio, dipende, soprattutto, dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l'acquisto in proprietà del bene da parte dell'ente pubblico (cosiddetto requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (cosiddetto, requisito oggettivo) che, proprio per l'esigenza di un reale legame con le oggettive caratteristiche del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una risoluzione che, ancorchè espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sè, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene. Pertanto, nei casi in cui il bene sia privo dei caratteri strutturali necessari per il servizio, occorre, almeno, che il provvedimento di destinazione sia seguito dalle opere di trasformazione, che in qualche modo possano stabilire un reale collegamento di fatto, e non meramente intenzionale, del bene alla funzione pubblica” (cfr.
Cass. ord. n. 20442/2017; si vedano anche Cass. sez. un., sent. n. 391/1999, Cass. sez. un, sent. n.
10733/1996 e Cass sez. un, sent. n. 16831/2002).
Ciò detto, si ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento.
Le allegazioni di citazione hanno, infatti, trovato puntuale e credibile conferma nelle dichiarazioni dei due testimoni dedotti dalla parte e sentiti in corso di causa, (“Io frequento Testimone_1 CP_1 dal 1978, ci siamo conosciuti con la famiglia dell'attrice perché eravamo vicini di roulotte in un campo privato vicino al terreno di causa. Ho sempre frequentato d'estate, dal 2004 ho preso la casa lì. Ho sempre frequentato regolarmente. Se non ricordo male i hanno acquisto il vicino T_ fabbricato nel 1983/1984; ricordo che io ero incinta. Mi viene rammostrata la ripresa dall'alto di cui alla foto allegata da parte attrice e riconosco il terreno in questione;
lì vicino si vede anche lo spazio dove stavamo con la roulotte. La casa che ho adesso disterà circa 300 metri da quell'area.
Dopo che hanno acquistato la casa il papà di pulì tutto questo terreno tagliando i rovi e Parte_1 poi ha cominciato a fare l'orto. Io ho anche usufruito dei loro pomodori. Lui poi è mancato nel 1997 mi pare e da quel momento le figlie … hanno continuato a curare il terreno, magari facendosi aiutare per il taglio dell'erba, a volte dallo zio;
hanno continuato per anni anche a coltivare l'orto; anche negli ultimi anni qualche pomodoro me lo hanno dato quando andavo a trovarle. Lo scorso anno sono passata a salutare e c'erano invece dei lavori e l'orto non c'era. Io dentro il terreno non ci sono mai stata, ma vedevo passando in particolare che la parte coltivata era quella a sinistra della vasca.
Arrivava fino a giù al campo. Il taglio dell'erba e la pulizia sono sempre state fatte fino al confine con il campo. Ricordo oltre i pomodori che venivano coltivati gli zucchini e forse anche dei fagiolini.
Per entrare nel terreno si passa attraverso un cancello vicino alla parte con la vasca… A volte ho visto portare i bambini a giocare lì; c'erano anche i pesci rossi nella vasca. Per quanto Parte_1 ho potuto vedere non ho mai notato nessun altro utilizzare questo terreno”) e (“Io ero Testimone_2 amico del padre dell'attrice, andavamo in bicicletta assieme. A io avevo la roulotte come CP_1 Pietro;
andavo d'estate, questo per cinquanta anni;
ancora adesso vado a che ho un pezzo CP_1 di terreno lì vicino ai luoghi di causa. Mi viene rammostrata la foto dall'alto in atti. Lì ha Per_1 sempre avuto roulotte e casetta;
nel terreno di fronte, vicino al campo da pallone, c'era la vasca dell'acqua e seminava. A volte l'ho anche aiutato a seminare. C'erano pomodori, a volte abbiamo messo anche i fagioli. Dopo che è mancato ci si sono messe un po' le figlie. L'orto era sull'angolo e tutto era ordinato, andava a finire nella strada interna dove hanno la roulotte. In giro era tutto pulito.
Lì anche dopo che è mancato ci sono sempre andato, eravamo tutti una famiglia, ribadisco che l'orto hanno continuato a farlo, quando vado giù io vedo che ci lavorano sempre… L'anno scorso ho visto che c'erano dei detriti e non c'era l'orto; ma l'orto l'avevo visto anche negli ultimi anni”).
Di contro, non paiono attendibili le dichiarazioni dei due testimoni indicati dal Comune, “Io Tes_3 posso dire che almeno negli ultimi dieci quindici anni non ho mai visto un orto o comunque una coltivazione nel terreno in questione. Neppure ho mai visto qualcuno svolgere attività di pulizia o curare questo terreno”) e (“lo spazio lo ricordo sempre incolto, con l'erba … Io l 'attrice la Pt_2 conosco di vista e nel terreno in questione non l'ho mai incontrata”).
L'interesse all'esito del processo di , infatti, documentalmente provato, risultando (cfr. doc. 3 Tes_3 fasc. p. conv.) che ella nel settembre del 2021 aveva manifestato via mail al Comune l'intenzione di acquistare il terreno di causa, essendo divenuta proprietaria del fabbricato (peraltro privo di spazi esterni di pertinenza, come precisato in udienza dal teste stesso) adiacente a quello dell'odierna attrice.
, poi, è risultato avere rapporti proprio con il marito di (“io ho commissionato alcuni Pt_2 Tes_3 lavori nel corso del tempo alla ditta edile del marito del testimone che c'era prima”).
In ogni caso, l'esistenza (negata dai due testimoni di parte convenuta) di un orto su una porzione del terreno di causa, quantomeno nel periodo a cui fanno riferimento le produzioni in questione, è documentato nelle fotografie allegate alla seconda memoria attorea.
Ebbene, le attività svolte da sul mappale 709, come appena accertate, paiono idonee a fondare T_ la domanda (cfr., in termini generali, Cass. n. 18392/2006, secondo cui: “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo
e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare”).
Tanto in considerazione della particolare conformazione dei luoghi, ben rappresentati nelle fotografie in atti, laddove il confine con la via pubblica risulta segnato da un muretto ricoperto di vegetazione, mentre il campo sportivo, sull'altro lato, risulta separato tramite apposita recinzione (realizzata per volontà dello stesso , posta in corrispondenza del dislivello esistente lungo il tratto. CP_1
Ne consegue che il terreno oggetto di domanda da oltre trent'anni appare quale porzione dell'area esterna di pertinenza del piccolo compendio in cui si trova anche il fabbricato attoreo.
Poco sposta che l'accesso a quel compendio sia costituito da un cancelletto che non è mai stato chiuso
(essendo stato, cioè, sempre liberamente apribile), in assenza di una qualche ragione (i.e.: possibile interesse legato alla natura dei luoghi) per cui eventuali terzi avrebbero dovuto/potuto passare attraverso di esso.
E infatti non risulta che nel periodo in rilievo soggetti diversi dall'attrice e la sua famiglia abbiano mai utilizzato in qualche modo quello spazio.
Emerge, dunque, una situazione che ha consentito sin dall'inizio, senza necessità di realizzare particolari opere, l'instaurarsi di una relazione materiale del soggetto con la cosa configurabile in termini di ius excludendi alios.
E' da escludere che le attività svolte in tale contesto dall'attrice possano essere state meramente tollerate (cfr. art. 1144 c.c.).
Di tale circostanza il non ha fornito alcuna prova (cfr. Cass. n. 9275/2018: “In materia di CP_1 acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non
è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza”).
Ad ogni modo, nella specie certamente non ricorre un'ipotesi in cui i rapporti tra le parti possano essere caratterizzati da vincoli particolari (di parentela, società, amicizia, buon vicinato, cortesia, opportunità).
Infine, va ribadita la tardività (e comunque l'irrilevanza, anche considerato il momento – estate 2021
- in cui si sarebbe verificato il fatto) della circostanza dedotta dal relativamente al deposito CP_1 autorizzato di materiale edile su una parte del terreno di causa.
Sulla scorta di tutto quanto fin qui argomentato può, pertanto, accertarsi l'esercizio sul bene da parte dell'odierna attrice di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere quale proprietaria.
La domanda va di conseguenza accolta e dichiarata titolare dell'immobile de quo, Parte_1 per intervenuta usucapione ordinaria.
Parte convenuta, essendosi opposta infondatamente, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice. Dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione da
1.100,01 a 5.200,00 euro - considerando, ai sensi dell'art. 5 comma 2, ultima parte, l'effettivo valore della controversia, in relazione agli interessi perseguiti, di rilevanza verosimilmente maggiore rispetto a quanto risulterebbe dal mero calcolo aritmetico di cui all'art. 15 c.p.c.
Tenuto conto dell'attività processuale resasi necessaria, vengono applicati i valori medi di tabella (la n. 2) per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara , nata a [...] il [...], C.F. , proprietaria in Parte_1 C.F._1 via esclusiva, per acquisto fattone per usucapione ventennale, dell'immobile sito in , CP_1 contraddistinto al catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 24, Particella 709; condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, CP_1 liquidate in 43,00 euro per esborsi e 2.552,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Manda alla Conservatoria di trascrivere la presente sentenza previa esibizione della parte interessata.
Così deciso alla Spezia il 26.8.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2227/2021 R.G.A.C. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Parte_1 C.F._1
Guglielmi
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Eugenio Bossi
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis,
- Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito nel Comune di , contraddistinto al CP_1 catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 24, Part. 709, a favore della sig.ra Parte_1 per avere quest'ultima mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pubblico, pacifico
e non interrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione del suddetto immobile in favore della medesima sig.ra . Con vittoria di spese, competenze ed Parte_1 onorari di causa”.
Per parte convenuta:
“Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, - in via preliminare, accertata la natura di bene patrimoniale indisponibile e, quindi, non usucapibile, del terreno per cui è causa, rigettare la domanda attorea;
- nel merito, rigettare l'avversa azione perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Per_ ha introdotto il presente giudizio deducendo: di essere proprietaria, per eredità del padre T_
(deceduto il giorno 23.8.1997) di un fabbricato con circostante terreno siti in , località MO CP_1 (beni individuati catastalmente con le particelle 749 e 688 del Foglio 24); che il genitore era titolare anche di altri immobili nella solita zona, parte dei quali (particelle 709, 710, 711) è stata espropriata nel 1993 dal Comune in previsione della realizzazione di un centro sportivo;
che successivamente, tuttavia, il mappale 709 non è mai stato utilizzato dall'amministrazione, che su di esso non ha in effetti realizzato alcuna opera;
che detto terreno confina, oltre che con la strada pubblica (da cui è separato da un muro a secco) e con il nuovo impianto sportivo (da cui è separato da una recinzione), con la già citata particella di proprietà, la 688, la quale, sola, dà accesso al fondo oggetto di causa;
che i due beni costituiscono un unico prato, senza segni naturali o artificiali volti alla loro delimitazione;
a fronte dell'inerzia del di aver provveduto negli anni, come già aveva fatto CP_1 il padre, alla manutenzione del fondo, anche avvalendosi dell'opera di terzi e sostenendo in via esclusiva le spese necessarie;
di aver così proceduto alla sua pulizia periodica (attraverso il taglio dell'erba, la rimozione dei rovi, la potatura delle piante) e alla coltivazione a orto di una porzione di esso;
di aver fatto, inoltre, utilizzare quegli spazi ai figli, fin da piccoli, come “campo giochi”.
La parte ha quindi posto a fondamento della domanda svolta ex art. 1158 c.c. un possesso sul bene
(ad immagine del diritto di proprietà esclusiva) esercitato pubblicamente per oltre un ventennio, in modo ininterrotto e indisturbato.
Il Comune di ha contestato e si è opposto, eccependo: che l'immobile di causa, tuttora facente CP_1 parte del compendio che costituisce l'impianto MO (come da relativa classificazione contabile ex
D. Lgs. 118/201) non può essere acquisito per usucapione, in quanto rientrante tra i beni di proprietà comunale destinati a pubblico servizio, come tali assoggettati al regime del patrimonio indisponibile
(cfr. art. 826 ult. comma c.c.); che in ogni caso, nella specie difetterebbero i presupposti in fatto necessari per fondare la domanda avversaria, trattandosi di fondo non recintato, liberamente accessibile, spoglio e incolto;
che l'eventuale attività di coltivazione svolta in passato sarebbe da qualificarsi quale atto tollerato dalla proprietà, mentre la pulizia che pure possa essere stata effettuata sarebbe stata posta in essere da controparte non con l'intenzione di esercitare una qualche facoltà di godimento del bene, bensì a mera tutela del compendio posto a confine.
La causa, istruita mediante l'ascolto dei testimoni indicati dalle parti (cfr. verbale d'udienza del
29.3.2023), viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusioni di rito.
E' infondata l'eccezione sulla cui base il ha sostenuto la non usucapibilità del bene di causa: CP_1
è, infatti, pacifico che ad esso, una volta conclusosi il procedimento espropriativo di cui alle premesse, non sia stata data un'effettiva destinazione a pubblico servizio, l'amministrazione non avendovi mai realizzato opere o svolto attività di sorta.
Può quindi richiamarsi la costante giurisprudenza della Suprema Corte in materia, per cui:
“l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei Comuni o delle Provincie, a meno che non si tratti di beni riservati, per loro natura, a tale patrimonio, dipende, soprattutto, dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l'acquisto in proprietà del bene da parte dell'ente pubblico (cosiddetto requisito soggettivo), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (cosiddetto, requisito oggettivo) che, proprio per l'esigenza di un reale legame con le oggettive caratteristiche del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una risoluzione che, ancorchè espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sè, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene. Pertanto, nei casi in cui il bene sia privo dei caratteri strutturali necessari per il servizio, occorre, almeno, che il provvedimento di destinazione sia seguito dalle opere di trasformazione, che in qualche modo possano stabilire un reale collegamento di fatto, e non meramente intenzionale, del bene alla funzione pubblica” (cfr.
Cass. ord. n. 20442/2017; si vedano anche Cass. sez. un., sent. n. 391/1999, Cass. sez. un, sent. n.
10733/1996 e Cass sez. un, sent. n. 16831/2002).
Ciò detto, si ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento.
Le allegazioni di citazione hanno, infatti, trovato puntuale e credibile conferma nelle dichiarazioni dei due testimoni dedotti dalla parte e sentiti in corso di causa, (“Io frequento Testimone_1 CP_1 dal 1978, ci siamo conosciuti con la famiglia dell'attrice perché eravamo vicini di roulotte in un campo privato vicino al terreno di causa. Ho sempre frequentato d'estate, dal 2004 ho preso la casa lì. Ho sempre frequentato regolarmente. Se non ricordo male i hanno acquisto il vicino T_ fabbricato nel 1983/1984; ricordo che io ero incinta. Mi viene rammostrata la ripresa dall'alto di cui alla foto allegata da parte attrice e riconosco il terreno in questione;
lì vicino si vede anche lo spazio dove stavamo con la roulotte. La casa che ho adesso disterà circa 300 metri da quell'area.
Dopo che hanno acquistato la casa il papà di pulì tutto questo terreno tagliando i rovi e Parte_1 poi ha cominciato a fare l'orto. Io ho anche usufruito dei loro pomodori. Lui poi è mancato nel 1997 mi pare e da quel momento le figlie … hanno continuato a curare il terreno, magari facendosi aiutare per il taglio dell'erba, a volte dallo zio;
hanno continuato per anni anche a coltivare l'orto; anche negli ultimi anni qualche pomodoro me lo hanno dato quando andavo a trovarle. Lo scorso anno sono passata a salutare e c'erano invece dei lavori e l'orto non c'era. Io dentro il terreno non ci sono mai stata, ma vedevo passando in particolare che la parte coltivata era quella a sinistra della vasca.
Arrivava fino a giù al campo. Il taglio dell'erba e la pulizia sono sempre state fatte fino al confine con il campo. Ricordo oltre i pomodori che venivano coltivati gli zucchini e forse anche dei fagiolini.
Per entrare nel terreno si passa attraverso un cancello vicino alla parte con la vasca… A volte ho visto portare i bambini a giocare lì; c'erano anche i pesci rossi nella vasca. Per quanto Parte_1 ho potuto vedere non ho mai notato nessun altro utilizzare questo terreno”) e (“Io ero Testimone_2 amico del padre dell'attrice, andavamo in bicicletta assieme. A io avevo la roulotte come CP_1 Pietro;
andavo d'estate, questo per cinquanta anni;
ancora adesso vado a che ho un pezzo CP_1 di terreno lì vicino ai luoghi di causa. Mi viene rammostrata la foto dall'alto in atti. Lì ha Per_1 sempre avuto roulotte e casetta;
nel terreno di fronte, vicino al campo da pallone, c'era la vasca dell'acqua e seminava. A volte l'ho anche aiutato a seminare. C'erano pomodori, a volte abbiamo messo anche i fagioli. Dopo che è mancato ci si sono messe un po' le figlie. L'orto era sull'angolo e tutto era ordinato, andava a finire nella strada interna dove hanno la roulotte. In giro era tutto pulito.
Lì anche dopo che è mancato ci sono sempre andato, eravamo tutti una famiglia, ribadisco che l'orto hanno continuato a farlo, quando vado giù io vedo che ci lavorano sempre… L'anno scorso ho visto che c'erano dei detriti e non c'era l'orto; ma l'orto l'avevo visto anche negli ultimi anni”).
Di contro, non paiono attendibili le dichiarazioni dei due testimoni indicati dal Comune, “Io Tes_3 posso dire che almeno negli ultimi dieci quindici anni non ho mai visto un orto o comunque una coltivazione nel terreno in questione. Neppure ho mai visto qualcuno svolgere attività di pulizia o curare questo terreno”) e (“lo spazio lo ricordo sempre incolto, con l'erba … Io l 'attrice la Pt_2 conosco di vista e nel terreno in questione non l'ho mai incontrata”).
L'interesse all'esito del processo di , infatti, documentalmente provato, risultando (cfr. doc. 3 Tes_3 fasc. p. conv.) che ella nel settembre del 2021 aveva manifestato via mail al Comune l'intenzione di acquistare il terreno di causa, essendo divenuta proprietaria del fabbricato (peraltro privo di spazi esterni di pertinenza, come precisato in udienza dal teste stesso) adiacente a quello dell'odierna attrice.
, poi, è risultato avere rapporti proprio con il marito di (“io ho commissionato alcuni Pt_2 Tes_3 lavori nel corso del tempo alla ditta edile del marito del testimone che c'era prima”).
In ogni caso, l'esistenza (negata dai due testimoni di parte convenuta) di un orto su una porzione del terreno di causa, quantomeno nel periodo a cui fanno riferimento le produzioni in questione, è documentato nelle fotografie allegate alla seconda memoria attorea.
Ebbene, le attività svolte da sul mappale 709, come appena accertate, paiono idonee a fondare T_ la domanda (cfr., in termini generali, Cass. n. 18392/2006, secondo cui: “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo
e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare”).
Tanto in considerazione della particolare conformazione dei luoghi, ben rappresentati nelle fotografie in atti, laddove il confine con la via pubblica risulta segnato da un muretto ricoperto di vegetazione, mentre il campo sportivo, sull'altro lato, risulta separato tramite apposita recinzione (realizzata per volontà dello stesso , posta in corrispondenza del dislivello esistente lungo il tratto. CP_1
Ne consegue che il terreno oggetto di domanda da oltre trent'anni appare quale porzione dell'area esterna di pertinenza del piccolo compendio in cui si trova anche il fabbricato attoreo.
Poco sposta che l'accesso a quel compendio sia costituito da un cancelletto che non è mai stato chiuso
(essendo stato, cioè, sempre liberamente apribile), in assenza di una qualche ragione (i.e.: possibile interesse legato alla natura dei luoghi) per cui eventuali terzi avrebbero dovuto/potuto passare attraverso di esso.
E infatti non risulta che nel periodo in rilievo soggetti diversi dall'attrice e la sua famiglia abbiano mai utilizzato in qualche modo quello spazio.
Emerge, dunque, una situazione che ha consentito sin dall'inizio, senza necessità di realizzare particolari opere, l'instaurarsi di una relazione materiale del soggetto con la cosa configurabile in termini di ius excludendi alios.
E' da escludere che le attività svolte in tale contesto dall'attrice possano essere state meramente tollerate (cfr. art. 1144 c.c.).
Di tale circostanza il non ha fornito alcuna prova (cfr. Cass. n. 9275/2018: “In materia di CP_1 acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non
è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza”).
Ad ogni modo, nella specie certamente non ricorre un'ipotesi in cui i rapporti tra le parti possano essere caratterizzati da vincoli particolari (di parentela, società, amicizia, buon vicinato, cortesia, opportunità).
Infine, va ribadita la tardività (e comunque l'irrilevanza, anche considerato il momento – estate 2021
- in cui si sarebbe verificato il fatto) della circostanza dedotta dal relativamente al deposito CP_1 autorizzato di materiale edile su una parte del terreno di causa.
Sulla scorta di tutto quanto fin qui argomentato può, pertanto, accertarsi l'esercizio sul bene da parte dell'odierna attrice di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere quale proprietaria.
La domanda va di conseguenza accolta e dichiarata titolare dell'immobile de quo, Parte_1 per intervenuta usucapione ordinaria.
Parte convenuta, essendosi opposta infondatamente, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice. Dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione da
1.100,01 a 5.200,00 euro - considerando, ai sensi dell'art. 5 comma 2, ultima parte, l'effettivo valore della controversia, in relazione agli interessi perseguiti, di rilevanza verosimilmente maggiore rispetto a quanto risulterebbe dal mero calcolo aritmetico di cui all'art. 15 c.p.c.
Tenuto conto dell'attività processuale resasi necessaria, vengono applicati i valori medi di tabella (la n. 2) per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara , nata a [...] il [...], C.F. , proprietaria in Parte_1 C.F._1 via esclusiva, per acquisto fattone per usucapione ventennale, dell'immobile sito in , CP_1 contraddistinto al catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 24, Particella 709; condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, CP_1 liquidate in 43,00 euro per esborsi e 2.552,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Manda alla Conservatoria di trascrivere la presente sentenza previa esibizione della parte interessata.
Così deciso alla Spezia il 26.8.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto