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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO IO FRANCESCO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gagliano Del Capo - Via Roma 1 73034 Gagliano Del Capo LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 298 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1389/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Gagliano del Capo ha richiesto il pagamento di complessivi € 10.472,73 per TARI relativa all'anno 2019.
Si è costituito il Comune di Gagliano del Capo deducendo che con atto del Funzionario Responsabile dell'Ente resistente era stato disposto in autotutela l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, a seguito di riesame del provvedimento e della documentazione prodotta dal contribuente. L'atto di annullamento veniva trasmesso a mezzo pec con n. prot. 5062 del 18.03.2025.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato è cessata la materia del contendere tra le parti.
Va dunque dichiarata, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Poiché l'annullamento dell'atto è avvenuto nel corso del giudizio, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Gagliano del Capo al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO IO FRANCESCO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gagliano Del Capo - Via Roma 1 73034 Gagliano Del Capo LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 298 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1389/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Gagliano del Capo ha richiesto il pagamento di complessivi € 10.472,73 per TARI relativa all'anno 2019.
Si è costituito il Comune di Gagliano del Capo deducendo che con atto del Funzionario Responsabile dell'Ente resistente era stato disposto in autotutela l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, a seguito di riesame del provvedimento e della documentazione prodotta dal contribuente. L'atto di annullamento veniva trasmesso a mezzo pec con n. prot. 5062 del 18.03.2025.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato è cessata la materia del contendere tra le parti.
Va dunque dichiarata, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Poiché l'annullamento dell'atto è avvenuto nel corso del giudizio, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Gagliano del Capo al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.