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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 99/2023 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 99/2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 645/2022 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 27.09.2022, promossa
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RE NI del Foro di Enna giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aidone, Via Sen. Cordova n. 12
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Carmelo Lombardo del Foro di Caltanissetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta, Via Filippo Turati
n. 130
- APPELLATA –
E CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta CP_2 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Francesco Impellizzeri del Foro di Enna ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Caltanissetta, Via Filippo Turati n. 130/F
- APPELLATO -
Oggetto: risarcimento del danno da reato
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.12.2014 e la madre CP_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio , rispettivamente padre ed ex
[...] Parte_1
marito delle attrici, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ai fatti di cui alla sentenza di condanna pronunciata dal
Tribunale Penale di Enna per violazione dell'art. 570 c.p., vale a dire per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie ed alla figlia minore: le attrici esponevano che, con sentenza del Tribunale di Enna del 23.5.1997, era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio religioso contratto in data 16.6.1986 tra ed il convenuto ed era stato imposto al CP_2 Parte_1 Pt_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della figlia minore, la somma mensile di lire 250.000; che il , piuttosto che assumersi le responsabilità conseguenti alla Pt_1
genitorialità, si era del tutto disinteressato delle sorti della figlia, non solo e non tanto omettendo di corrispondere le somme necessarie per il mantenimento della stessa ma, soprattutto, facendole mancare sin dalla prima infanzia l'affetto paterno ed il necessario sostegno psicologico, morale e materiale;
che, a causa di tale condotta protratta nel tempo, era stato citato a giudizio Parte_1
avanti al Tribunale Penale di Enna per rispondere del reato di cui all'art. 570 c.p.
“perché non ottemperando a quanto stabilito dal Tribunale di Enna con sentenza emessa il 23.5.1997 nell'ambito del procedimento di scioglimento del matrimonio contratto con ometteva di versare alla predetta CP_2 [...]
il contributo di £. 250.000 mensili per il mantenimento della propria CP_2
figlia minore facendole mancare i necessari mezzi di sussistenza. In CP_1
Aidone dal dicembre 1997 fino al 14.5.1998”; che, celebratosi il dibattimento, il
Tribunale di Enna aveva, con sentenza n. 925/10 pronunciata il 20.12.2010, condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro Parte_1
400,00 di multa nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede;
che avverso tale sentenza il aveva Pt_1
proposto dapprima appello disatteso dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 954/2011 del 22.12.2011, e poi ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con sentenza del 26.2.2013, sicché la condanna era divenuta definitiva con le note conseguenze previste dall'art. 651 del codice di rito penale;
che la motivazione relativa alla sentenza di condanna penale pronunciata dal Tribunale di Enna nei confronti del era chiara Pt_1
nell'affermare che “nel caso all'esame risulta provato che il prevenuto quale genitore non ha versato alla coniuge dal dicembre 1997 ad oggi per il sostentamento della figlia minore le somme concordate nella CP_1
separazione consensuale omologata e nella successiva sentenza di divorzio del
Tribunale di Enna;
lo stesso si è totalmente disinteressato dell'educazione e dell'istruzione della figlia minore che, ad oggi, non ha più visto e CP_1
non vede da numerosi anni, facendole mancare i necessari mezzi di sussistenza.
Sul punto entrambe le persone offese, la ex coniuge e la figlia CP_2
, oggi ventiquattrenne, hanno evidenziato con assenza di animosità, i CP_1
sacrifici sopportati e la precarietà della situazione economica nella quale si sono venute a trovare per il loro sostentamento a causa del mancato versamento da parte del convenuto delle somme concordate con i provvedimenti del Tribunale di Enna sopra indicati. Infatti, per il soddisfacimento delle loro esigenze primarie sono state aiutate dal genitore della e dal nuovo convivente di CP_2
quest'ultima che hanno provveduto al loro totale sostentamento…risulta quindi provato l'elemento oggettivo richiesto dalla norma dello stato di bisogno della moglie separata e divorziata ma soprattutto dello stato di bisogno della figlia minore che è stata privata della possibilità di soddisfare i primari bisogni della vita quali, alimenti, vestiario, spese per medicinali ecc… Risulta provato altresì in capo al prevenuto l'elemento soggettivo e cioè la volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare senza giusta causa con la consapevolezza dello stato di bisogno in cui versavano e versa la ex coniuge e la figlia minore. Infatti, come riferito dalla persona offesa e dalla figlia, il prevenuto sia CP_2
prima che dopo la separazione ha continuato e continua a lavorare come barista, senza contratto a nero, presso il bar di proprietà prima del padre e poi dal 2000 della sorella. Appare, quindi, integrata da parte del prevenuto la condotta penalmente rilevante che consiste nell'omessa prestazione da parte del soggetto obbligato dei mezzi di sussistenza in presenza del duplice presupposto della disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato nonché dello stato di effettivo bisogno del soggetto passivo la figlia minore. Ancora sul punto, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, appare possibile ritenere che il prevenuto, al fine di non versare alla figlia, la esigua somma di € 129,00 circa concordata nella separazione e divorzio consensuale si è reso non possidente per non versare quanto concordato con i predetti provvedimenti. Il prevenuto, infatti, nel corso delle spontanee dichiarazioni ha riferito che è disoccupato, che non ha nessun reddito o bene immobile a parte quello ricevuto in successione quale erede del padre unitamente alle sorelle, mentre, risulta provato attraverso la documentazione prodotta dal difensore e come riferito nelle spontanee dichiarazioni che, convive con altra persona che non lavora, possiede dei veicoli, quali un'autovettura ed un ciclomotore ed è titolare di un conto corrente bancario artificiosamente tenuto in negativo ma con diversi versamenti e nessun prelievo oltre a quello relativo alle competenze di tenuta del conto…Passando alle richieste delle parti civili si rileva che i fatti, così come accertati devono ritenersi fonte di pregiudizio per le signore e e segnatamente di CP_2 Pt_1
danni patrimoniali e non causati dal mancato versamento da parte del prevenuto dell'assegno di mantenimento;
sotto questo profilo si deve rilevare che la misura dei danni evidenziati sarà specificamente determinata dal Giudice Civile”; che, ultimato l'incedere del giudizio penale a seguito del quale era Parte_1
stato condannato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede e divenuta irrevocabile la sentenza penale, era loro intento promuovere l'azione civile nella competente sede volta ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del convenuto sia di natura Parte_1
patrimoniale pari al compenso mensile di Euro 129,00 moltiplicato per i 13 anni
(dal 1997 sino al 20109 in cui il si era sottratto ai propri obblighi, sia di Pt_1
natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185, comma secondo, c.p., per le sofferenze subite a causa del perpetrato e continuato reato come accertato in sentenza.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza in fatto ed Parte_1
in diritto del contenuto di citazione ed instando per il rigetto delle domande: disposta istruttoria orale con l'interrogatorio formale del convenuto e Pt_1
prova per testi, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'adozione della sentenza n. 645 del 2022, pubblicata il 27 settembre 2022, con la quale il
Tribunale di Enna, dopo avere dato atto della rinuncia ad opera delle attrici del risarcimento del danno patrimoniale, ha condannato il al pagamento in Pt_1
favore della parte attrice delle somme a ciascuna dovute a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale, Euro 170.000,00 in favore della figlia CP_1
ed Euro 20.000,00 in favore della ex moglie
[...] CP_2
ha interposto appello avverso la sentenza n. 645 del 2022 Parte_1
facendo leva sui seguenti profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione il si duole sia del fatto che il Pt_1
Tribunale abbia ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione da lui sollevata in prime cure, sia del fatto che, con dizione poco chiara contenuta a pagina 4 dell'atto di appello, il Tribunale abbia dichiarato “decaduto il convenuto dall'eccezione di interruzione della prescrizione e conseguente de plano sua maturata prescrizione”.
Con il secondo profilo di doglianza il ha censurato il deciso nella misura Pt_1
in cui aveva avallato inammissibili duplicazioni di voci risarcitorie, avendo attribuito alle vittime “di danni da atti illeciti derivanti da reato, da danni biologici, e da danni morali intesi quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del danno morale”;
Con il terzo motivo di impugnazione il ha rilevato la mancata prova del Pt_1
danno asseritamente subito dalla figlia e dalla ex moglie in conseguenza dei fatti accertati, e ciò considerati sia l'inattendibilità dei testi che avevano deposto nel processo penale, testi tutti portatori di un interesse personale “al rimborso spese per varie esigenze anticipate”, sia l'assenza di diffide inoltrategli a contestazione delle inesistenti condotte attribuitegli, sia l'assenza di alcun certificato medico comprovante lo stato patologico delle controparti, sia infine l'esistenza di un atteggiamento ingiustificatamente ostile serbatogli nel corso della lunga vicenda ad opera della figlia la quale era solita scappava allorché egli si recava a CP_1
scuola per prenderla e non aveva più voluto avere alcun rapporto con lui o vederlo, come a suo dire poteva desumersi dalle dichiarazioni proferite dalla ex moglie in sede di esame in seno al processo penale.
Con l'ultimo profilo di doglianza il ha criticato la sentenza impugnata per Pt_1
carenza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato posto che CP_1
e la madre avevano chiesto il complessivo importo di Euro CP_2
80.000,00 ed il Tribunale aveva ciononostante liquidato il risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 190.000,00: il infine ha censurato Pt_1
l'abnormità della quantificazione del danno posta in essere dal Tribunale. e la madre si sono costituite in appello instando per CP_1 CP_2
il rigetto del gravame: senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della rimessione in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Iniziando con vagliare il primo motivo di impugnazione sulla base del quale l'appellante si è lamentato del fatto che il Tribunale abbia dichiarato la sua Pt_1
decadenza dal sollevare l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno in quanto costituitosi tardivamente e non nel termine di
20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, l'eccezione di prescrizione si palesa del tutto infondata sia perché è agli atti il fatto che il si sia Pt_1
costituito il 30 marzo 2015 al momento della celebrazione della prima udienza avanti al Giudice quando il suo diritto a farla valere si era irrimediabilmente consumato, sia perché, anche a volere entrare nel merito della questione, essa non si è in alcun modo concretizzata posto che la sentenza penale di condanna è passata in autorità di cosa giudicata in data 26.2.2013 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione e che l'atto di citazione che ha dato la stura all'odierna controversia risulta notificato al in data 23.12.2014, in Pt_1
tempo ampiamente utile ad evitare la prescrizione decorrente, giusta il disposto dell'art. 2947, terzo comma, c.c., dalla irrevocabilità della predetta sentenza penale. La Corte non comprende poi il contenuto dell'inciso con cui il si Pt_1
sia lamentato del fatto che il Tribunale lo abbia dichiarato decaduto dall'eccezione di interruzione della prescrizione e conseguente de plano sua maturata prescrizione”, quando in realtà di tale affermazione non risulta alcuna traccia nella sentenza impugnata: l'interruzione della prescrizione costituisce tipica eccezione che rileva il creditore proprio al fine di paralizzare gli effetti estintivi che l'inerzia da lui serbata per un certo periodo di tempo può avere sul diritto che lo stesso creditore intende azionare, non concretizzando al contrario difesa del cui mancato riconoscimento o della cui affermata decadenza il debitore, nel presente caso lo stesso , possa dolersi, non ricavando dal Pt_1
mancato vaglio dall'eccezione di interruzione della prescrizione alcun detrimento né avendo alcun interesse giuridicamente apprezzabile ex art. 100 c.p.c. a farla valere.
Il secondo motivo di impugnazione, con il quale il si lagna del fatto che la Pt_1
sentenza impugnata avrebbe liquidato una pluralità di voci di danno in favore delle odierne parti appellate, si palesa del pari infondato atteso che il Tribunale si è limitato a liquidare unicamente il solo danno non patrimoniale, quantificandolo in misura differente per la figlia e per la ex moglie, in ragione della differente intensità della lesione cagionata dalla condotta serbata dal Pt_1
al vincolo familiare: come detto in precedenza, la sentenza ha da un lato dato atto della rinuncia ad opera delle attrici alla domanda di ristoro del danno patrimoniale, e dall'altro ha condensato in un'unica voce risarcitoria di natura non patrimoniale il ristoro riconosciuto a seguito della incessante, reiterata e duratura lesione del rapporto parentale cagionata dall'autore dell'illecito.
Non meritevole di accoglimento è poi il terzo motivo di impugnazione concernente la mancanza di prova del danno non patrimoniale patito dalle appellate, avuto riguardo alle risultanze delle lunghe istruttorie celebratesi nel processo penale prima e nel processo civile al vaglio del presente giudizio poi, sotto l'ombra di una vicenda la cui durata è prossima ai trent'anni.
Giova premettere come la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza del nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine sia alla sussistenza che alla quantificazione del danno da risarcire: entro tali limiti la condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum (si veda l'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 4318/2019).
L'art. 651 c.p.p. afferma che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso: la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
Applicando tali principi al caso in esame, è documentalmente provato che la sentenza penale n. 925/2010, emessa dal Tribunale di Enna in data 20 dicembre
2010 e confermata nei successivi gradi di giudizio, abbia dichiarato Parte_1
colpevole del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, n. 2, c.p.
[...] per non avere ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale di Enna con la sentenza civile emessa il 23.5.1997 nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con avendo omesso di CP_2
versare a quest'ultima il contributo di lire 250.000 mensili per il mantenimento della propria figlia minore facendo in tal modo mancare alla medesima i CP_1
necessari mezzi di sussistenza: nel giudizio penale è emerso che il padre abbia abbandonato da un punto di vista sia morale che materiale Parte_1
la figlia quando questa aveva ancora undici anni, bisognevole come ogni CP_1
bambino delle cure e attenzioni di un padre.
La Corte richiama il contenuto della motivazione della sentenza penale n.
925/2010 adottata dal Tribunale di Enna il 20.12.2010 sopra riportata e si limita ad evidenziare, tra gli svariati profili fattuali ivi esposti, la pervicacia del Pt_1
nel risultare nullatenente e nel celare il proprio reddito da lavoro dipendente presso il Bar della sorella pur di non adempiere ai suoi obblighi genitoriali, la durata di tredici anni di protrazione della condotta delittuosa serbata dal e Pt_1
l'indicibile sofferenza che ciò ha causato sia alla figlia priva dei mezzi CP_1
essenziali per far fronte alle sue esigenze basilari e mancante dell'affetto e della presenza del padre, sia alla madre ed ex moglie che non riusciva a CP_2
lenire le privazioni di ordine materiale e morale cui la figlia era esposta.
A riprova dello stato di abbandono in cui versava militano non CP_1
soltanto le affermazioni dello stesso appellante il quale, in sede di interrogatorio formale in primo grado, ha ammesso di non avere intrattenuto con la minore alcun rapporto di alcun genere da quando la stessa aveva dieci anni, ma anche le dichiarazioni proferite a seguito dell'escussione testimoniale di Testimone_1
nonna materna di la quale ha confermato di avere assicurato alla
[...] CP_1
figlia ed alla nipote i necessari mezzi di sostentamento per il vivere quotidiano e che si era del tutto disinteressato alle sorti della figlia non solo Parte_1 sul piano materiale anche su quello morale, omettendo di intrattenersi con la stessa in occasione delle feste di compleanno, di Natale e di Pasqua e di avere alcun rapporto di sorta con figlia.
A confutazione di quanto sopra accertato non rilevano le deduzioni dell'appellante secondo cui quest'ultimo, al fine di mantenere una Pt_1
relazione affettiva con la figlia, si sarebbe attivato con i servizi sociali o si sarebbe recato a scuola per incontrare la stessa: a parte il fatto che si tali circostanze difetta alcuna prova, giova sul punto riportare la motivazione del Tribunale che ha rilevato come il padre odierno appellante, ove avesse effettivamente voluto esercitare il suo fondamentale ruolo di genitore, “ben avrebbe potuto intraprendere le opportune azioni legali, giammai poste in essere, al fine di potere esercitare i diritti e doveri di genitore”.
In sostanza non sussiste alcun dubbio circa la prova dell'illecito perpetrato dal per tredici anni, circa la gravità di esso per attingere a rapporti familiari di Pt_1
primaria pregnanza costituzionale e circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'illecito e la causazione degli ingenti danni cagionati alla figlia e, di rimbalzo, alla madre, nella misura riconosciuta dal Tribunale.
Da disattendere infine si palesa l'ultimo motivo di impugnazione con il quale il ha invocato la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto Pt_1
ed il pronunciato: il Tribunale infatti ha, con motivazione congrua facente leva sulle condizioni di totale abbandono morale e materiale in cui versava CP_1
sin da quando aveva undici anni e sulle relative ripercussioni sugli assetti
[...]
relazionali e sulla realizzazione della personalità della danneggiata, determinato in via equitativa l'ammontare del danno non patrimoniale spettante a CP_1
facendo applicazione delle Tabelle di Milano nella parte in cui queste
[...]
ultime hanno disposto la quantificazione del danno scaturente dalla perdita del rapporto parentale, avendo a tal uopo optato per la liquidazione minima, come determinata in sentenza, avendo tenuto conto della domanda attorea nella parte in cui aveva chiesto condannarsi il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa nella somma di Euro 80.000,00 ovvero nella “diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”; la giurisprudenza ha chiarito, con la sentenza della Cassazione Civile 30/11/2022,
n. 35302, che “la formula "somma minore o maggiore che risulterà di giustizia” con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia non può essere considerata, agli effetti dell'art. 112 c.p.c., come mera clausola di stile in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche”, di talché, pacifica la natura incerta del danno oggetto di liquidazione, nel caso in esame non si è avuto alcuno scostamento, ai fini della quantificazione del danno, tra pronuncia giudiziale adottata e domanda incoata dai danneggiati.
Assai generica si palesa infine l'asserita doglianza con la quale il ha Pt_1
stigmatizzato l'eccessività della quantificazione delle voci di danno riconosciute alle odierne attrici: come rilevato in precedenza, il Tribunale, nella misura in cui ha riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale in favore della ex moglie la somma di Euro 20.000,00 ed in favore della figlia CP_2 CP_1
la somma di Euro 170.000,00, non ha fatto altro che applicare nel primo caso un criterio equitativo puro avuto riguardo alla specifica posizione rivestita da un madre che patisce le sofferenze della figlia deprivata di ogni mezzo di sostentamento e di ogni supporto morale ad opera del padre, e nel secondo caso la liquidazione del danno non patrimoniale contenuta nelle note tabelle di Milano per lesione del rapporto parentale che spetta al figlio per la perdita del padre, nell'ammontare minimo del valore monetario base senza alcuna personalizzazione del danno pari ad Euro 168.250,00 arrotondato in moneta attuale ad Euro 170.000,00, corredando entrambe le statuizioni di condanna con coerente e completo processo motivazionale la cui pregnanza ed esaustività vanno anche nella presente sede confermate.
Consegue in definitiva il rigetto dell'appello: le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura di cui al Parte_1
dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla
Corte d'Appello per il valore che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Tribunale di Enna n. 645 del 2022, pubblicata il 27 settembre 2022, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, spese liquidate in Euro 14.239,00 (di cui Euro 4.389,00 per CP_1
la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed Euro 7.298,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
spese liquidate in Euro 14.239,00 (di cui Euro 4.389,00 per CP_2
la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed Euro 7.298,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis,
D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 10 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 99/2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 645/2022 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 27.09.2022, promossa
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RE NI del Foro di Enna giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aidone, Via Sen. Cordova n. 12
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Carmelo Lombardo del Foro di Caltanissetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta, Via Filippo Turati
n. 130
- APPELLATA –
E CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta CP_2 C.F._3 procura in atti, dall'avv. Francesco Impellizzeri del Foro di Enna ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Caltanissetta, Via Filippo Turati n. 130/F
- APPELLATO -
Oggetto: risarcimento del danno da reato
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.12.2014 e la madre CP_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio , rispettivamente padre ed ex
[...] Parte_1
marito delle attrici, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti ai fatti di cui alla sentenza di condanna pronunciata dal
Tribunale Penale di Enna per violazione dell'art. 570 c.p., vale a dire per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie ed alla figlia minore: le attrici esponevano che, con sentenza del Tribunale di Enna del 23.5.1997, era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio religioso contratto in data 16.6.1986 tra ed il convenuto ed era stato imposto al CP_2 Parte_1 Pt_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della figlia minore, la somma mensile di lire 250.000; che il , piuttosto che assumersi le responsabilità conseguenti alla Pt_1
genitorialità, si era del tutto disinteressato delle sorti della figlia, non solo e non tanto omettendo di corrispondere le somme necessarie per il mantenimento della stessa ma, soprattutto, facendole mancare sin dalla prima infanzia l'affetto paterno ed il necessario sostegno psicologico, morale e materiale;
che, a causa di tale condotta protratta nel tempo, era stato citato a giudizio Parte_1
avanti al Tribunale Penale di Enna per rispondere del reato di cui all'art. 570 c.p.
“perché non ottemperando a quanto stabilito dal Tribunale di Enna con sentenza emessa il 23.5.1997 nell'ambito del procedimento di scioglimento del matrimonio contratto con ometteva di versare alla predetta CP_2 [...]
il contributo di £. 250.000 mensili per il mantenimento della propria CP_2
figlia minore facendole mancare i necessari mezzi di sussistenza. In CP_1
Aidone dal dicembre 1997 fino al 14.5.1998”; che, celebratosi il dibattimento, il
Tribunale di Enna aveva, con sentenza n. 925/10 pronunciata il 20.12.2010, condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro Parte_1
400,00 di multa nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede;
che avverso tale sentenza il aveva Pt_1
proposto dapprima appello disatteso dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza n. 954/2011 del 22.12.2011, e poi ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con sentenza del 26.2.2013, sicché la condanna era divenuta definitiva con le note conseguenze previste dall'art. 651 del codice di rito penale;
che la motivazione relativa alla sentenza di condanna penale pronunciata dal Tribunale di Enna nei confronti del era chiara Pt_1
nell'affermare che “nel caso all'esame risulta provato che il prevenuto quale genitore non ha versato alla coniuge dal dicembre 1997 ad oggi per il sostentamento della figlia minore le somme concordate nella CP_1
separazione consensuale omologata e nella successiva sentenza di divorzio del
Tribunale di Enna;
lo stesso si è totalmente disinteressato dell'educazione e dell'istruzione della figlia minore che, ad oggi, non ha più visto e CP_1
non vede da numerosi anni, facendole mancare i necessari mezzi di sussistenza.
Sul punto entrambe le persone offese, la ex coniuge e la figlia CP_2
, oggi ventiquattrenne, hanno evidenziato con assenza di animosità, i CP_1
sacrifici sopportati e la precarietà della situazione economica nella quale si sono venute a trovare per il loro sostentamento a causa del mancato versamento da parte del convenuto delle somme concordate con i provvedimenti del Tribunale di Enna sopra indicati. Infatti, per il soddisfacimento delle loro esigenze primarie sono state aiutate dal genitore della e dal nuovo convivente di CP_2
quest'ultima che hanno provveduto al loro totale sostentamento…risulta quindi provato l'elemento oggettivo richiesto dalla norma dello stato di bisogno della moglie separata e divorziata ma soprattutto dello stato di bisogno della figlia minore che è stata privata della possibilità di soddisfare i primari bisogni della vita quali, alimenti, vestiario, spese per medicinali ecc… Risulta provato altresì in capo al prevenuto l'elemento soggettivo e cioè la volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare senza giusta causa con la consapevolezza dello stato di bisogno in cui versavano e versa la ex coniuge e la figlia minore. Infatti, come riferito dalla persona offesa e dalla figlia, il prevenuto sia CP_2
prima che dopo la separazione ha continuato e continua a lavorare come barista, senza contratto a nero, presso il bar di proprietà prima del padre e poi dal 2000 della sorella. Appare, quindi, integrata da parte del prevenuto la condotta penalmente rilevante che consiste nell'omessa prestazione da parte del soggetto obbligato dei mezzi di sussistenza in presenza del duplice presupposto della disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato nonché dello stato di effettivo bisogno del soggetto passivo la figlia minore. Ancora sul punto, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, appare possibile ritenere che il prevenuto, al fine di non versare alla figlia, la esigua somma di € 129,00 circa concordata nella separazione e divorzio consensuale si è reso non possidente per non versare quanto concordato con i predetti provvedimenti. Il prevenuto, infatti, nel corso delle spontanee dichiarazioni ha riferito che è disoccupato, che non ha nessun reddito o bene immobile a parte quello ricevuto in successione quale erede del padre unitamente alle sorelle, mentre, risulta provato attraverso la documentazione prodotta dal difensore e come riferito nelle spontanee dichiarazioni che, convive con altra persona che non lavora, possiede dei veicoli, quali un'autovettura ed un ciclomotore ed è titolare di un conto corrente bancario artificiosamente tenuto in negativo ma con diversi versamenti e nessun prelievo oltre a quello relativo alle competenze di tenuta del conto…Passando alle richieste delle parti civili si rileva che i fatti, così come accertati devono ritenersi fonte di pregiudizio per le signore e e segnatamente di CP_2 Pt_1
danni patrimoniali e non causati dal mancato versamento da parte del prevenuto dell'assegno di mantenimento;
sotto questo profilo si deve rilevare che la misura dei danni evidenziati sarà specificamente determinata dal Giudice Civile”; che, ultimato l'incedere del giudizio penale a seguito del quale era Parte_1
stato condannato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede e divenuta irrevocabile la sentenza penale, era loro intento promuovere l'azione civile nella competente sede volta ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del convenuto sia di natura Parte_1
patrimoniale pari al compenso mensile di Euro 129,00 moltiplicato per i 13 anni
(dal 1997 sino al 20109 in cui il si era sottratto ai propri obblighi, sia di Pt_1
natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185, comma secondo, c.p., per le sofferenze subite a causa del perpetrato e continuato reato come accertato in sentenza.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza in fatto ed Parte_1
in diritto del contenuto di citazione ed instando per il rigetto delle domande: disposta istruttoria orale con l'interrogatorio formale del convenuto e Pt_1
prova per testi, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'adozione della sentenza n. 645 del 2022, pubblicata il 27 settembre 2022, con la quale il
Tribunale di Enna, dopo avere dato atto della rinuncia ad opera delle attrici del risarcimento del danno patrimoniale, ha condannato il al pagamento in Pt_1
favore della parte attrice delle somme a ciascuna dovute a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale, Euro 170.000,00 in favore della figlia CP_1
ed Euro 20.000,00 in favore della ex moglie
[...] CP_2
ha interposto appello avverso la sentenza n. 645 del 2022 Parte_1
facendo leva sui seguenti profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione il si duole sia del fatto che il Pt_1
Tribunale abbia ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione da lui sollevata in prime cure, sia del fatto che, con dizione poco chiara contenuta a pagina 4 dell'atto di appello, il Tribunale abbia dichiarato “decaduto il convenuto dall'eccezione di interruzione della prescrizione e conseguente de plano sua maturata prescrizione”.
Con il secondo profilo di doglianza il ha censurato il deciso nella misura Pt_1
in cui aveva avallato inammissibili duplicazioni di voci risarcitorie, avendo attribuito alle vittime “di danni da atti illeciti derivanti da reato, da danni biologici, e da danni morali intesi quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del danno morale”;
Con il terzo motivo di impugnazione il ha rilevato la mancata prova del Pt_1
danno asseritamente subito dalla figlia e dalla ex moglie in conseguenza dei fatti accertati, e ciò considerati sia l'inattendibilità dei testi che avevano deposto nel processo penale, testi tutti portatori di un interesse personale “al rimborso spese per varie esigenze anticipate”, sia l'assenza di diffide inoltrategli a contestazione delle inesistenti condotte attribuitegli, sia l'assenza di alcun certificato medico comprovante lo stato patologico delle controparti, sia infine l'esistenza di un atteggiamento ingiustificatamente ostile serbatogli nel corso della lunga vicenda ad opera della figlia la quale era solita scappava allorché egli si recava a CP_1
scuola per prenderla e non aveva più voluto avere alcun rapporto con lui o vederlo, come a suo dire poteva desumersi dalle dichiarazioni proferite dalla ex moglie in sede di esame in seno al processo penale.
Con l'ultimo profilo di doglianza il ha criticato la sentenza impugnata per Pt_1
carenza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato posto che CP_1
e la madre avevano chiesto il complessivo importo di Euro CP_2
80.000,00 ed il Tribunale aveva ciononostante liquidato il risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 190.000,00: il infine ha censurato Pt_1
l'abnormità della quantificazione del danno posta in essere dal Tribunale. e la madre si sono costituite in appello instando per CP_1 CP_2
il rigetto del gravame: senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della rimessione in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Iniziando con vagliare il primo motivo di impugnazione sulla base del quale l'appellante si è lamentato del fatto che il Tribunale abbia dichiarato la sua Pt_1
decadenza dal sollevare l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno in quanto costituitosi tardivamente e non nel termine di
20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, l'eccezione di prescrizione si palesa del tutto infondata sia perché è agli atti il fatto che il si sia Pt_1
costituito il 30 marzo 2015 al momento della celebrazione della prima udienza avanti al Giudice quando il suo diritto a farla valere si era irrimediabilmente consumato, sia perché, anche a volere entrare nel merito della questione, essa non si è in alcun modo concretizzata posto che la sentenza penale di condanna è passata in autorità di cosa giudicata in data 26.2.2013 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione e che l'atto di citazione che ha dato la stura all'odierna controversia risulta notificato al in data 23.12.2014, in Pt_1
tempo ampiamente utile ad evitare la prescrizione decorrente, giusta il disposto dell'art. 2947, terzo comma, c.c., dalla irrevocabilità della predetta sentenza penale. La Corte non comprende poi il contenuto dell'inciso con cui il si Pt_1
sia lamentato del fatto che il Tribunale lo abbia dichiarato decaduto dall'eccezione di interruzione della prescrizione e conseguente de plano sua maturata prescrizione”, quando in realtà di tale affermazione non risulta alcuna traccia nella sentenza impugnata: l'interruzione della prescrizione costituisce tipica eccezione che rileva il creditore proprio al fine di paralizzare gli effetti estintivi che l'inerzia da lui serbata per un certo periodo di tempo può avere sul diritto che lo stesso creditore intende azionare, non concretizzando al contrario difesa del cui mancato riconoscimento o della cui affermata decadenza il debitore, nel presente caso lo stesso , possa dolersi, non ricavando dal Pt_1
mancato vaglio dall'eccezione di interruzione della prescrizione alcun detrimento né avendo alcun interesse giuridicamente apprezzabile ex art. 100 c.p.c. a farla valere.
Il secondo motivo di impugnazione, con il quale il si lagna del fatto che la Pt_1
sentenza impugnata avrebbe liquidato una pluralità di voci di danno in favore delle odierne parti appellate, si palesa del pari infondato atteso che il Tribunale si è limitato a liquidare unicamente il solo danno non patrimoniale, quantificandolo in misura differente per la figlia e per la ex moglie, in ragione della differente intensità della lesione cagionata dalla condotta serbata dal Pt_1
al vincolo familiare: come detto in precedenza, la sentenza ha da un lato dato atto della rinuncia ad opera delle attrici alla domanda di ristoro del danno patrimoniale, e dall'altro ha condensato in un'unica voce risarcitoria di natura non patrimoniale il ristoro riconosciuto a seguito della incessante, reiterata e duratura lesione del rapporto parentale cagionata dall'autore dell'illecito.
Non meritevole di accoglimento è poi il terzo motivo di impugnazione concernente la mancanza di prova del danno non patrimoniale patito dalle appellate, avuto riguardo alle risultanze delle lunghe istruttorie celebratesi nel processo penale prima e nel processo civile al vaglio del presente giudizio poi, sotto l'ombra di una vicenda la cui durata è prossima ai trent'anni.
Giova premettere come la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza del nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine sia alla sussistenza che alla quantificazione del danno da risarcire: entro tali limiti la condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum (si veda l'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 4318/2019).
L'art. 651 c.p.p. afferma che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso: la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.
Applicando tali principi al caso in esame, è documentalmente provato che la sentenza penale n. 925/2010, emessa dal Tribunale di Enna in data 20 dicembre
2010 e confermata nei successivi gradi di giudizio, abbia dichiarato Parte_1
colpevole del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, n. 2, c.p.
[...] per non avere ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale di Enna con la sentenza civile emessa il 23.5.1997 nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con avendo omesso di CP_2
versare a quest'ultima il contributo di lire 250.000 mensili per il mantenimento della propria figlia minore facendo in tal modo mancare alla medesima i CP_1
necessari mezzi di sussistenza: nel giudizio penale è emerso che il padre abbia abbandonato da un punto di vista sia morale che materiale Parte_1
la figlia quando questa aveva ancora undici anni, bisognevole come ogni CP_1
bambino delle cure e attenzioni di un padre.
La Corte richiama il contenuto della motivazione della sentenza penale n.
925/2010 adottata dal Tribunale di Enna il 20.12.2010 sopra riportata e si limita ad evidenziare, tra gli svariati profili fattuali ivi esposti, la pervicacia del Pt_1
nel risultare nullatenente e nel celare il proprio reddito da lavoro dipendente presso il Bar della sorella pur di non adempiere ai suoi obblighi genitoriali, la durata di tredici anni di protrazione della condotta delittuosa serbata dal e Pt_1
l'indicibile sofferenza che ciò ha causato sia alla figlia priva dei mezzi CP_1
essenziali per far fronte alle sue esigenze basilari e mancante dell'affetto e della presenza del padre, sia alla madre ed ex moglie che non riusciva a CP_2
lenire le privazioni di ordine materiale e morale cui la figlia era esposta.
A riprova dello stato di abbandono in cui versava militano non CP_1
soltanto le affermazioni dello stesso appellante il quale, in sede di interrogatorio formale in primo grado, ha ammesso di non avere intrattenuto con la minore alcun rapporto di alcun genere da quando la stessa aveva dieci anni, ma anche le dichiarazioni proferite a seguito dell'escussione testimoniale di Testimone_1
nonna materna di la quale ha confermato di avere assicurato alla
[...] CP_1
figlia ed alla nipote i necessari mezzi di sostentamento per il vivere quotidiano e che si era del tutto disinteressato alle sorti della figlia non solo Parte_1 sul piano materiale anche su quello morale, omettendo di intrattenersi con la stessa in occasione delle feste di compleanno, di Natale e di Pasqua e di avere alcun rapporto di sorta con figlia.
A confutazione di quanto sopra accertato non rilevano le deduzioni dell'appellante secondo cui quest'ultimo, al fine di mantenere una Pt_1
relazione affettiva con la figlia, si sarebbe attivato con i servizi sociali o si sarebbe recato a scuola per incontrare la stessa: a parte il fatto che si tali circostanze difetta alcuna prova, giova sul punto riportare la motivazione del Tribunale che ha rilevato come il padre odierno appellante, ove avesse effettivamente voluto esercitare il suo fondamentale ruolo di genitore, “ben avrebbe potuto intraprendere le opportune azioni legali, giammai poste in essere, al fine di potere esercitare i diritti e doveri di genitore”.
In sostanza non sussiste alcun dubbio circa la prova dell'illecito perpetrato dal per tredici anni, circa la gravità di esso per attingere a rapporti familiari di Pt_1
primaria pregnanza costituzionale e circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'illecito e la causazione degli ingenti danni cagionati alla figlia e, di rimbalzo, alla madre, nella misura riconosciuta dal Tribunale.
Da disattendere infine si palesa l'ultimo motivo di impugnazione con il quale il ha invocato la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto Pt_1
ed il pronunciato: il Tribunale infatti ha, con motivazione congrua facente leva sulle condizioni di totale abbandono morale e materiale in cui versava CP_1
sin da quando aveva undici anni e sulle relative ripercussioni sugli assetti
[...]
relazionali e sulla realizzazione della personalità della danneggiata, determinato in via equitativa l'ammontare del danno non patrimoniale spettante a CP_1
facendo applicazione delle Tabelle di Milano nella parte in cui queste
[...]
ultime hanno disposto la quantificazione del danno scaturente dalla perdita del rapporto parentale, avendo a tal uopo optato per la liquidazione minima, come determinata in sentenza, avendo tenuto conto della domanda attorea nella parte in cui aveva chiesto condannarsi il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa nella somma di Euro 80.000,00 ovvero nella “diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”; la giurisprudenza ha chiarito, con la sentenza della Cassazione Civile 30/11/2022,
n. 35302, che “la formula "somma minore o maggiore che risulterà di giustizia” con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia non può essere considerata, agli effetti dell'art. 112 c.p.c., come mera clausola di stile in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche”, di talché, pacifica la natura incerta del danno oggetto di liquidazione, nel caso in esame non si è avuto alcuno scostamento, ai fini della quantificazione del danno, tra pronuncia giudiziale adottata e domanda incoata dai danneggiati.
Assai generica si palesa infine l'asserita doglianza con la quale il ha Pt_1
stigmatizzato l'eccessività della quantificazione delle voci di danno riconosciute alle odierne attrici: come rilevato in precedenza, il Tribunale, nella misura in cui ha riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale in favore della ex moglie la somma di Euro 20.000,00 ed in favore della figlia CP_2 CP_1
la somma di Euro 170.000,00, non ha fatto altro che applicare nel primo caso un criterio equitativo puro avuto riguardo alla specifica posizione rivestita da un madre che patisce le sofferenze della figlia deprivata di ogni mezzo di sostentamento e di ogni supporto morale ad opera del padre, e nel secondo caso la liquidazione del danno non patrimoniale contenuta nelle note tabelle di Milano per lesione del rapporto parentale che spetta al figlio per la perdita del padre, nell'ammontare minimo del valore monetario base senza alcuna personalizzazione del danno pari ad Euro 168.250,00 arrotondato in moneta attuale ad Euro 170.000,00, corredando entrambe le statuizioni di condanna con coerente e completo processo motivazionale la cui pregnanza ed esaustività vanno anche nella presente sede confermate.
Consegue in definitiva il rigetto dell'appello: le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura di cui al Parte_1
dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla
Corte d'Appello per il valore che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Tribunale di Enna n. 645 del 2022, pubblicata il 27 settembre 2022, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, spese liquidate in Euro 14.239,00 (di cui Euro 4.389,00 per CP_1
la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed Euro 7.298,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
spese liquidate in Euro 14.239,00 (di cui Euro 4.389,00 per CP_2
la fase di studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed Euro 7.298,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis,
D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 10 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico