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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1433/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA BI Presidente relatore
NA IN GI
Emanuele Venzo GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1433/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.07.2025, congiuntamente da:
nato a [...], (FI) il 08 agosto 1972 e Parte_1 residente in [...]-46, c.f.
; C.F._1
e nata a [...] il [...], residente in CP_1
Via dei Parlanti, 67, Montecatini Terme (PT), c.f.
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
KETI TINTORI, (C.F.: – Pec: CodiceFiscale_3
, con studio in Buggiano (PT), Via Pietro Email_1
Linari, n. 11, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] CP_1 matrimonio in Uzzano (PT) in data 22 agosto 2022, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che, dopo un periodo di vita coniugale felice, la convivenza veniva turbata da profondi contrasti e incomprensioni che ne impedivano un sereno proseguimento.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e impegnandosi ad assicurarsi vicendevolmente autonomia e indipendenza.
2) La casa familiare di proprietà del sig. resterà al Pt_1 proprietario che continuerà ad abitarvi, mentre la sig.ra si CP_1 trasferirà altrove.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nessun'altra questione da regolare in riferimento al loro matrimonio.
4) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare;
5) I ricorrenti presentano altresì domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc. La domanda, così proposta, sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate in data
13.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato a [...], (FI) il 08 agosto 1972 e
[...] CP_1
nata a [...], il [...], che hanno contratto
[...] matrimonio in Uzzano (PT) in data 22 agosto 2022, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uzzano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 16, P.
II, Serie C, anno 2022);
3 - nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente relatore
FA BI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA BI Presidente relatore
NA IN GI
Emanuele Venzo GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1433/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.07.2025, congiuntamente da:
nato a [...], (FI) il 08 agosto 1972 e Parte_1 residente in [...]-46, c.f.
; C.F._1
e nata a [...] il [...], residente in CP_1
Via dei Parlanti, 67, Montecatini Terme (PT), c.f.
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
KETI TINTORI, (C.F.: – Pec: CodiceFiscale_3
, con studio in Buggiano (PT), Via Pietro Email_1
Linari, n. 11, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.07.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] CP_1 matrimonio in Uzzano (PT) in data 22 agosto 2022, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che, dopo un periodo di vita coniugale felice, la convivenza veniva turbata da profondi contrasti e incomprensioni che ne impedivano un sereno proseguimento.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e impegnandosi ad assicurarsi vicendevolmente autonomia e indipendenza.
2) La casa familiare di proprietà del sig. resterà al Pt_1 proprietario che continuerà ad abitarvi, mentre la sig.ra si CP_1 trasferirà altrove.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nessun'altra questione da regolare in riferimento al loro matrimonio.
4) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare;
5) I ricorrenti presentano altresì domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc. La domanda, così proposta, sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate in data
13.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nato a [...], (FI) il 08 agosto 1972 e
[...] CP_1
nata a [...], il [...], che hanno contratto
[...] matrimonio in Uzzano (PT) in data 22 agosto 2022, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uzzano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 16, P.
II, Serie C, anno 2022);
3 - nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente relatore
FA BI
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