CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6846 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
1008/2021, posta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
TRA
( ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Piergiovanni Alleva e dall'Avv. Mariadolores
[...]
Furlanetto giusta procura in atti
APPELLANTE
E
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cellucci CP_1 C.F._2
per delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1311/2020 emessa dal Tribunale di Velletri.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in totale riforma dell'appellata sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1311/2020, pubblicata il 22/09/2020:
- dichiarare ed accertare che il convenuto Rag. si è reso responsabile di comportamenti illeciti CP_1
ed ingiusti nei confronti dei coniugi . Per_1
- dichiarare tenuto e condannare conseguentemente il Rag. a risarcire alla Dott.ssa CP_1 [...]
in , nella sua qualità di attrice in proprio e di erede universale del Dott. Parte_1 Per_1 [...]
, per il danno non patrimoniale da quella calunnia discendente sotto specie di danno morale, Per_1
biologico e all'immagine personale e professionale, l'importo di € 1.200.000,00 complessivi o diverso importo risultante di giustizia, anche secondo equità, nonché di € 105.000,00 per spese di difesa conseguenti alla suddetta calunniosa denuncia del Rag. o diverso importo risultante di giustizia, anche CP_1
secondo equità. Vinte le spese, e gli onorari di ambedue i gradi.»
Per l'appellato: «Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione – previo stralcio della documentazione nuova depositata da controparte, dichiarare inammissibile l'appello spiegato per le ragioni in narrativa;
– in ogni caso respingere integralmente l'appello interposto e comunque con qualsivoglia statuizione, rigettare le domande attoree giacché infondate in fatto e diritto, non dimostrate, per quanto esposto in premessa, e siccome emergerà nel prosieguo;
– confermare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1311/2020 oggetto dell'odierno gravame;
con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sia per la manifesta infondatezza dell'appello sia per la gravità delle affermazioni rese in atti. 2 Con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato congiuntamente al coniuge Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri chiedendone la Per_1 CP_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti in conseguenza della denuncia-querela del 18 agosto 2010 e della successiva integrazione del 25 gennaio 2011, sporte dal medesimo ai danni dei suddetti coniugi per il reato di tentata estorsione.
All'epoca dei fatti il era socio al 50%, insieme al , della CA Immobiliare s.r.l. (di CP_1 Per_1
seguito, CA), società titolare di un compendio industriale sito in Pomezia in corso di edificazione, successivamente alienato a terzi;
egli deteneva, altresì, una partecipazione di controllo (60%) nella
S.I.C.I.A. s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del medesimo complesso.
La condotta denunciata come estorsiva si fondava, secondo il sulla minaccia che sarebbe CP_1
stata posta in essere dei coniugi i subordinare il pagamento dei crediti vantati Controparte_2
da S.I.C.I.A. per l'esecuzione di lavori in regime d'appalto relativi all'immobile in Pomezia, del valore a quella data indicato dal n circa € 2.000.000, all'acquisto delle quote della CA facenti CP_1
capo al al prezzo esborbitante di 1,2 mln di euro. Per_1
Il procedimento penale conseguito alla suddetta denuncia veniva definito con ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Roma del 22 febbraio 2012, emessa su richiesta del Pubblico Ministero dell'11 ottobre 2011, che escludeva la configurabilità del reato ipotizzato.
A ciò conseguiva la proposizione di una controdenuncia per calunnia nei confronti del da CP_1
parte dei coniugi il conseguente procedimento penale si concludeva peraltro Controparte_2
anche'esso con provvedimento di archiviazione del G.I.P. di Roma emesso in data 20 novembre
2017.
3 Nel frattempo, come accennato, i coniugi agivano in sede civile per ottenere Controparte_2
il risarcimento dei danni derivanti dall'avversa denuncia, indicati in euro 1,2 mln. quanto al danno non patrimoniale ed in euro 105.000,00 quanto al danno patrimoniale.
Nel giudizio così instaurato si costituiva il il quali rilevava l'infondatezza della domanda, non CP_1
essendo a suo avviso ravvisabili gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie di illecito e difettando comunque la prova del danno lamentato.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1311/2020 emessa in data 22 settembre 2020, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il dolo del nella proposizione della querela e, CP_1
comunque, non dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la signora in proprio e quale erede Parte_1
del , nelle more deceduto. Per_1
L'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado lamentandone in primo luogo la nullità per apparenza della motivazione;
nel merito, la ha ribadito la tesi della consapevole falsità Parte_1
della denuncia sporta dal da lei ricondotta alla consapevolezza, in capo al denunciante, CP_1
dell'inesistenza di alcun residuo credito connesso ai lavori effettuati sull'immobile di Pomezia, con conseguente inconfigurabilità di alcuna plausibile condotta estorsiva.
si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la condanna della controparte alla CP_1
rifusione delle spese del grado, oltre che al risarcimento dei danni per lite temeraria.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; in quella sede sono stati assegnati alle parti di un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica.
L'appello deve essere rigettato.
Preliminarmente, in rito, giova evidenziare che gli atti e documenti prodotti dalla e di Parte_1
cui parte appellata ha chiesto lo stralcio (i.e. la “comparsa conclusionale” del 2 febbraio 2024, le
4 “note conclusive” del 20 novembre 2024 e i documenti nn. 3 e 3-bis allegati all'atto di appello), sono irrilevanti ai fini del decidere, posto che l'odierna pronuncia prescinde del tutto dalla loro disamina, di modo che non è luogo a statuire sul punto.
Venendo dunque ai motivi d'appello, deve essere disattesa la doglianza relativa all'apparenza della motivazione.
Il primo Giudice, nell'ambito della sentenza appellata, ha dapprima indagato gli elementi della fattispecie di illecito prospettata dagli attori, escludendo la configurabilità dell'elemento soggettivo,
e si è poi soffermato sul difetto di prova dei danni di cui era stato chiesto il ristoro, concludendo su tali presupposti per il rigetto della domanda.
La motivazione, seppure sintetica, consente di desumere l'iter logico-giuridico che ha condotto il
Tribunale a rigettare la domanda, essendo appunto intellegibili le ragioni della decisione, motivo per cui la censura di parte appellante va respinta.
Venendo dunque al merito, l'appello deve come detto essere rigettato.
L'odierna appellante, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, non ha infatti dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi del dedotto illecito ex art. 2043 c.c. e, in particolare, per quanto qui interessi, dell'elemento soggettivo della fattispecie di illecito sottesa all'odierna domanda risarcitoria.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, la responsabilità civile da denuncia infondata sussiste solo in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi propri del reato di calunnia ex art. 368 c.p.
Ed invero, “colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro
a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione
5 penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato”.(in questi termini, Cass. ord., 14.5.2025, n.
12875; Cass. 12.6.2020, n. 11271; Cass., ord., 30.11.2018, n. 30988)
Occorre, dunque, che l'attore dimostri la sussistenza del dolo in capo al denunciante, inteso come volontà consapevole di accusare falsamente taluno di un reato che egli sa, con assoluta certezza, non avere questi commesso.
Anche a voler ipotizzare, infatti, profili di colpa nella presentazione della denuncia, l'autonomo intervento del Pubblico Ministero, quale titolare dell'azione penale, si interporrebbe tra la condotta del denunciante e l'eventuale pregiudizio, interrompendo il nesso eziologico.
L'esercizio dell'azione penale costituisce infatti causa autonoma e sopravvenuta idonea a elidere la riferibilità causale del danno al denunciante, salvo appunto il solo caso della denuncia calunniosa.
La prova del dolo, all'evidenza, deve poi riguardare il momento della denuncia e non può essere desunta da fatti successivi.
Tanto premesso in astratto, si viene alla disamina della fattispecie in esame.
Parte appellante sostiene che il all'atto della presentazione della denuncia del 18 agosto 2010 CP_1
e della sua integrazione del 25 gennaio 2011, fosse consapevole dell'innocenza degli incolpati, e ciò in ragione del fatto che il credito vantato dalla S.I.C.I.A. (di cui come detto il era socio CP_1
maggioritario), quantificato in misura pari alle fatture a quel tempo emesse dalla CI e vistate dal direttore dei lavori (per circa € 2.000.000), era del tutto inesistente.
Parte appellante, in altri termini, non contesta il fatto storico narrato nella denuncia, cioè il fatto di avere effettivamente dichiarato di subordinare il versamento delle somme richieste dal CP_1
all'acquisto delle quote della CA per 1,2 milioni di euro, ma adduce che la minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p., dovendo consistere in un male ingiusto, non sarebbe nel caso di specie configurabile, posto che il rifiuto di versare le somme richieste avrebbe potuto assumere valenza
6 estorsiva solo ove il pagamento avesse riguardato un credito esistente, il che non era dato inferire nel caso di specie.
Per quanto necessario, la veridicità del fatto rappresentato dal ll'autorità giudiziaria in merito CP_1
alla condotta tenuta dai coniugi e alle pretese da essi avanzate è stata Controparte_2
confermata dalle dichiarazioni rese al PM dall'avv. Massimo Biffa, il quale ha testualmente dichiarato: “il … mi disse che non voleva più avere a che fare con il e che intendeva interrompere Per_1 CP_1
i rapporti ed io dovevo riferire al che la Cab avrebbe pagato alla CI la somma di Euro 2.000.000,00 per CP_1
pagare i subappalti e al contempo la IA avrebbe dovuto acquistare le quote di proprietà dello stesso Per_1
pagandole Euro 1.200.000/1.300.000. Queste erano le condizioni dettate dal che io dovevo riferire al Per_1
(si rimanda al doc. 34 del fascicolo di primo grado del . CP_1 CP_1
Ebbene, la circostanza amessa dagli originari attori e confermata dalle richiamate dichiarazioni assunte in sede di indagini, già di per sé consentirebbe di escludere la configurabilità dell'illecito asseritamente commesso dal e posto a fondamento dell'odierna domanda risarcitoria, CP_1
considerato che non sussiste calunnia se si attribuisce ad un soggetto un fatto realmente accaduto, ma che eventualmente non possegga tutti i requisiti per assurgere giuridicamente a fattispecie di reato.
Ed invero, “non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato” (così Cass. pen., sez. 6, 7 giugno 2023, n. 30981; nello stesso senso, Cass., sez. 6, 1.7.2009, n. 34825).
In applicazione di tali principi, una volta ammessa la circostanza della formulazione della richiesta di acquisto delle quote del , quale necessario presupposto del pagamento del credito Per_1
vantato dal potrebbe desumersi per ciò solo l'insussistenza della calunnia e della correlata CP_1
fattispecie di illecito civile qui prospettata, posto che il fatto attribuito ai denunciati (i.e. il fatto di avere proferito le dichiarazioni percepite come “ricattatorie” nei confronti del , seppure in CP_1
ipotesi non idoneo ad assurgere ad un'ipotesi di reato, è “realmente accaduto”.
7 Una simile considerazione pare del resto sottesa, tra gli altri elementi, alla stessa richiesta di archiviazione formulata dal PM, che ha evidenziato come di fatto non fosse “stata individuata la ragione della proposta avanzata dal al di vendita delle quote sociali al prezzo indicato” (si rimanda Per_1 CP_1
al doc. 35 del fascicolo di primo grado del . CP_1
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni che precedono circa la veridicità della condotta attribuita ai denunciati, il materiale probatorio acquisito agli atti di causa non consente di affermare che il al momento della denuncia e della successiva integrazione (peraltro sostanzialmente CP_1
irrilevante rispetto all'accusa inizialmente formulata), fosse consapevole dell'altrui innocenza ovvero, volendo seguire il ragionamento dell'odierna appellante, che la denuncia fosse stata sporta nella consapevolezza dell'inesistenza di alcuna ragione di credito in capo alla società e nei Pt_2
confronti della società CA.
Il materiale istruttorio restituisce infatti un quadro di forte conflittualità tra soci e di incertezza creditoria, ma non la volontà dolosa richiesta dall'art. 368 c.p.: ciò in ragione del fatto che la quantificazione del credito derivante dai lavori che pacificamente IA aveva svolto in favore di
CA con riguardo all'immobile di Pomezia, e segnatamente l'esatta determinazione del corrispettivo alla prima spettante per tali lavori, è stata oggetto di un ampio e complesso contenzioso tra le parti.
A tal fine occorre tener conto del fatto che (tra i numerosi giudizi, civili e penali, intercorsi tra le parti) tra la società CA e la IA era pendente, sin dall'anno 2010, un giudizio civile nel cui ambito la prima società aveva richiesto l'accertamento negativo del credito vantato dalla controparte, portato dalle fatture emesse da IA e richiamate nella denuncia per cui è causa, e quest'ultima società, in via riconvenzionale, aveva richiesto l'accertamento del proprio credito per l'esecuzione di lavorazioni, in regime d'appalto, nell'ambito del cantiere relativo alla costruzione dell'immobile sito in Pomezia, via Monachelle, indicato nella somma portata dalle suddette fatture, vistate dal direttore dei lavori.
8 Tale giudizio si era concluso in primo grado con la pronuncia del Tribunale di Velletri n. 935/2012 di rigetto della domanda riconvenzionale e accertamento dell'inesistenza del credito, ricondotto dal primo Giudice, in via esclusiva, alla circostanza dello storno delle fatture in oggetto da parte di
IA.
La suddetta pronuncia, peraltro, era stata impugnata dal dinanzi a questa Corte d'appello e la CP_1
Corte adìta, ritenendo necessario istruire la causa (e dunque insufficienti le motivazioni della pronuncia di primo grado), aveva dato corso ad una c.t.u. volta ad accertare l'entità delle opere eseguite da IA all'interno del compendio immobiliare in Pomezia e il loro controvalore economico, che era incerto sia in ragione dell'assenza di idonea documentazione e della necessità di valutare l'apporto di imprese terze pure intervenute nel cantiere, sia in ragione dell'assenza di un contratto scritto nel cui ambito fosse stato fissato il corrispettivo, tanto che a tal fine la Corte aveva fatto riferimento alle vigenti tariffe (si rimanda al doc. 30 del fascicolo di primo grado del . CP_1
Ebbene, in esito allo svolgimento della perizia il c.t.u., dando atto dell'impossibilità di quantificare con esattezza l'entità delle lavorazioni eseguite da IA in cantiere, stante l'assenza di un computo metrico estimativo, mediante il procedimento logico analiticamente descritto nella perizia ha stimato che il valore di tali opere fosse compreso tra un valore massimo di euro 1.505.748,00 oltre
Iva e un valore minimo di euro 1.107.825,90 oltre Iva, importo che ha infine ritenuto di indicare quale presumibile credito in capo a IA per le opere svolte nel cantiere in oggetto, per un totale di euro 1.351.547,65.
Ne consegue che, detratta la somma di euro 837.500,00 già versata a IA, CA sarebbe stata tenuta a versare l'ulteriore somma di euro 270.325,94 oltre iva (complessivi euro 329.797,65) nel caso meno favorevole e quella di euro 668.247,70 oltre iva (euro 815.262,19) nel caso in cui la Corte
d'appello avesse optato per la quantificazione massima ipotizzata dal c.t.u. (si rimanda al doc. 30 del fascicolo di primo grado di parte . CP_1
Peraltro, in esito alla consulenza d'ufficio non si è giunti alla pronuncia giudiziale, posto che le parti hanno concluso un accordo transattivo in forza del quale CA, riconoscendo l'esistenza di ulteriori
9 ragioni creditorie in capo all'appaltatrice rispetto all'acconto già versato, ha corrisposto a IA, a saldo e stralcio di quanto riconosciuto come dovuto per l'appalto in oggetto, la somma di euro
228.750,00, che l'appaltatrice ha accettato dopo aver preso atto dell'insussistenza, in capo a CA, di risorse finanziarie sufficienti per far fronte ad un eventuale pagamento in suo favore sino alla concorrenza del valore massimo stimato dal consulente d'ufficio (si rimanda al doc. 33 del fascicolo di primo grado del . CP_1
La stessa CA ha dunque riconosciuto l'esistenza di un residuo credito in capo a IA, il che indirettamente rileva, agli odierni effetti, al fine di escludere l'esistenza del prospettato dolo di calunnia (ricondotto dall'appellante, come sinora evidenziato, alla postulata originaria consapevolezza, in capo al dell'inesistenza del credito vantato nei confronti di CA). CP_1
Per quanto necessario si osserva come la correttezza di tale ammissione, oltre che resa evidente dalle conclusioni del consulente d'ufficio, è stata infine confermata da questa stessa Corte
d'Appello, che con la sentenza n. 1318/2023 (passata in giudicato) ha respinto l'azione di responsabilità proposta dal nei confronti del liquidatore giudiziario di CA, ritenendo Per_1
immune da censure la condotta di tale soggetto e, per quanto qui interessi, non affatto censurabile la transazione intervenuta con IA per il minor importo di euro 228.750,00, rispetto alla maggior somma potenzialmente dovuta sulla base delle risultanze peritali (si rimanda al documento prodotto sub C in data 7 ottobre 2024 nel fascicolo di primo grado del . CP_1
Ebbene, alla luce delle descritte emergenze appare all'evidenza l'impossibilità di inferire la consapevolezza, in capo al dell'assoluta inesistenza del credito vantato dalla società IA CP_1
all'epoca della denuncia e, per questa via, la configurabilità dell'elemento soggettivo del dolo che avrebbe dovuto caratterizzare la fattispecie di illecito in esame;
ciò al netto delle dirimenti considerazioni sopra esposte circa la veridicità, sotto il profilo storico, del fatto narrato nella denuncia.
Né una simile valenza può essere attribuita allo storno delle fatture emesse da CI, intervenuto mediante nota di credito emessa in data 30 novembre 2010.
10 Tale condotta, lungi dal costituire una rinunzia ai crediti vantati da IA, è stata giustificata dalla società emittente con finalità contabili e fiscali, considerato il mancato pagamento delle fatture e la perdurante incertezza della residua entità del credito, comprovata dalla pendenza dei descritti giudizi civili.
Del resto, ostativa alla possibilità di ritenere insita all'emissione delle note di credito la rinuncia alle pretese vantate da IA, è la dirimente considerazione che il ha impugnato la sentenza di CP_1
primo grado che aveva attribuito una simile valenza all'emissione di tali note, insistendo per l'accertamento del proprio credito nei confronti di CA;
la valenza probatoria attribuita dal primo
Giudice a tale circostanza è stata poi smentita dalla Corte d'Appello di Roma, che la ha come detto ritenuta ininfluente ai fini del decidere, tanto da aver disposto l'espletamento di una c.t.u., conclusasi con l'accertamento dell'esistenza di ragioni creditorie di IA nei confronti di CA, seppure di importo inferiore a quelle inizialmente prospettate.
Non paiono poi giuridicamente comprensibili i reiterati riferimenti di parte appellante al mancato riscontro, nei bilanci di IA, di nominativi di subappaltatori, considerato che il bilancio non appare la sede all'uopo deputata e comunque ciò di cui si disquisiva era l'esistenza di un credito di
IA nei confronti di CA per opere dalla prima svolte in regime d'appalto.
Per quanto ancora necessario, ad escludere la configurabilità dell'illecito prospettato dall'appellante
è la considerazione dell'intervenuta archiviazione della denuncia sporta dai coniugi nei confronti del Controparte_2 CP_1
Nel procedimento penale conseguito a tale denuncia, infatti, il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione (in data 21 marzo 2017) e il G.I.P. l'ha disposta (in data 20 novembre 2017), sul presupposto – tra l'altro – della ritenuta indubbia assenza dell'elemento soggettivo del reato, ossia della consapevolezza della falsità dell'accusa.
Tali esiti, pur non vincolanti nel presente giudizio, costituiscono un ulteriore riscontro della mancata dimostrazione del dolo.
11 Alla luce di quanto precede, l'appellante non ha assolto l'onere di provare, secondo il criterio del
“più probabile che non”, la consapevole falsità dell'incolpazione al momento della denuncia e della sua integrazione.
Difetta, pertanto, l'elemento soggettivo richiesto, talché la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
Anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, le domande attoree non superano il vaglio in punto di prova del danno-conseguenza, inteso quale pregiudizio concreto e attuale causalmente riconducibile alla ipotizzata condotta calunniosa.
Deve, infatti, negarsi la configurabilità di un danno in re ipsa, ossia automaticamente insito nell'accertamento dell'illecito.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'illiceità del fatto costituisca soltanto il presupposto dell'obbligazione risarcitoria, mentre il danno risarcibile deve essere allegato e provato, almeno in via presuntiva, come conseguenza effettiva e specifica della condotta.
Con riferimento al danno non patrimoniale è richiesto, dunque, che la domanda risarcitoria sia soggetta da allegazioni circostanziate e da riscontri oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare una reale compromissione della sfera morale, relazionale o professionale della vittima.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione, prima ancora che la prova, è stata fornita del danno non patrimoniale, posto che le voci di danno morale, d'immagine e di reputazione sono state dedotte in termini del tutto generici e globali, senza indicazione di fatti specifici cui ricondurne l'insorgenza, né risultano allegati elementi idonei a distinguerne l'eventuale origine dall'odierna vicenda, piuttosto che ad altra ascrivibile all'ampio contenzioso civile e penale intercorso tra le parti.
Analoga conclusione si impone con riguardo al danno patrimoniale.
12 In particolare, le spese difensive indicate quali voci di un simile danno non risultano specificamente documentate né è dimostrata la loro diretta riconducibilità all'iniziativa penale del di cui oggi CP_1
si disquisisce.
La pluralità di procedimenti giudiziari intercorsi tra le parti — di natura sia civile che penale — impedisce insomma di isolare la voce di costo riferibile univocamente al fatto dedotto in giudizio.
In definitiva, anche sotto il profilo probatorio, le pretese risarcitorie dell'appellante si rivelano prive di concreto fondamento, difettando la dimostrazione sia dell'esistenza di un danno attuale e specifico, sia del nesso eziologico che lo colleghi alla condotta denunciata.
La domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata anche sotto tale autonomo profilo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore effettivo della controversia (petitum superiore a € 1.000.000 come da conclusioni nell'atto di appello).
La domanda dell'appellato ex art. 96 c.p.c. deve essere disattesa, non ravvisandosi gli estremi della lite temeraria, considerata la complessità delle rapporti e delle vicende intercorse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
vverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1311/2020, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in euro 15.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, avv. Antonio Cellucci, dichiaratosi antistatario;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di
13 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione e dell'insufficienza del contributo unificato dichiarato e versato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
1008/2021, posta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
TRA
( ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Piergiovanni Alleva e dall'Avv. Mariadolores
[...]
Furlanetto giusta procura in atti
APPELLANTE
E
1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cellucci CP_1 C.F._2
per delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1311/2020 emessa dal Tribunale di Velletri.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in totale riforma dell'appellata sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1311/2020, pubblicata il 22/09/2020:
- dichiarare ed accertare che il convenuto Rag. si è reso responsabile di comportamenti illeciti CP_1
ed ingiusti nei confronti dei coniugi . Per_1
- dichiarare tenuto e condannare conseguentemente il Rag. a risarcire alla Dott.ssa CP_1 [...]
in , nella sua qualità di attrice in proprio e di erede universale del Dott. Parte_1 Per_1 [...]
, per il danno non patrimoniale da quella calunnia discendente sotto specie di danno morale, Per_1
biologico e all'immagine personale e professionale, l'importo di € 1.200.000,00 complessivi o diverso importo risultante di giustizia, anche secondo equità, nonché di € 105.000,00 per spese di difesa conseguenti alla suddetta calunniosa denuncia del Rag. o diverso importo risultante di giustizia, anche CP_1
secondo equità. Vinte le spese, e gli onorari di ambedue i gradi.»
Per l'appellato: «Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione – previo stralcio della documentazione nuova depositata da controparte, dichiarare inammissibile l'appello spiegato per le ragioni in narrativa;
– in ogni caso respingere integralmente l'appello interposto e comunque con qualsivoglia statuizione, rigettare le domande attoree giacché infondate in fatto e diritto, non dimostrate, per quanto esposto in premessa, e siccome emergerà nel prosieguo;
– confermare la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1311/2020 oggetto dell'odierno gravame;
con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sia per la manifesta infondatezza dell'appello sia per la gravità delle affermazioni rese in atti. 2 Con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato congiuntamente al coniuge Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri chiedendone la Per_1 CP_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti in conseguenza della denuncia-querela del 18 agosto 2010 e della successiva integrazione del 25 gennaio 2011, sporte dal medesimo ai danni dei suddetti coniugi per il reato di tentata estorsione.
All'epoca dei fatti il era socio al 50%, insieme al , della CA Immobiliare s.r.l. (di CP_1 Per_1
seguito, CA), società titolare di un compendio industriale sito in Pomezia in corso di edificazione, successivamente alienato a terzi;
egli deteneva, altresì, una partecipazione di controllo (60%) nella
S.I.C.I.A. s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del medesimo complesso.
La condotta denunciata come estorsiva si fondava, secondo il sulla minaccia che sarebbe CP_1
stata posta in essere dei coniugi i subordinare il pagamento dei crediti vantati Controparte_2
da S.I.C.I.A. per l'esecuzione di lavori in regime d'appalto relativi all'immobile in Pomezia, del valore a quella data indicato dal n circa € 2.000.000, all'acquisto delle quote della CA facenti CP_1
capo al al prezzo esborbitante di 1,2 mln di euro. Per_1
Il procedimento penale conseguito alla suddetta denuncia veniva definito con ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Roma del 22 febbraio 2012, emessa su richiesta del Pubblico Ministero dell'11 ottobre 2011, che escludeva la configurabilità del reato ipotizzato.
A ciò conseguiva la proposizione di una controdenuncia per calunnia nei confronti del da CP_1
parte dei coniugi il conseguente procedimento penale si concludeva peraltro Controparte_2
anche'esso con provvedimento di archiviazione del G.I.P. di Roma emesso in data 20 novembre
2017.
3 Nel frattempo, come accennato, i coniugi agivano in sede civile per ottenere Controparte_2
il risarcimento dei danni derivanti dall'avversa denuncia, indicati in euro 1,2 mln. quanto al danno non patrimoniale ed in euro 105.000,00 quanto al danno patrimoniale.
Nel giudizio così instaurato si costituiva il il quali rilevava l'infondatezza della domanda, non CP_1
essendo a suo avviso ravvisabili gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie di illecito e difettando comunque la prova del danno lamentato.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1311/2020 emessa in data 22 settembre 2020, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il dolo del nella proposizione della querela e, CP_1
comunque, non dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la signora in proprio e quale erede Parte_1
del , nelle more deceduto. Per_1
L'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado lamentandone in primo luogo la nullità per apparenza della motivazione;
nel merito, la ha ribadito la tesi della consapevole falsità Parte_1
della denuncia sporta dal da lei ricondotta alla consapevolezza, in capo al denunciante, CP_1
dell'inesistenza di alcun residuo credito connesso ai lavori effettuati sull'immobile di Pomezia, con conseguente inconfigurabilità di alcuna plausibile condotta estorsiva.
si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e la condanna della controparte alla CP_1
rifusione delle spese del grado, oltre che al risarcimento dei danni per lite temeraria.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 23 aprile 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; in quella sede sono stati assegnati alle parti di un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica.
L'appello deve essere rigettato.
Preliminarmente, in rito, giova evidenziare che gli atti e documenti prodotti dalla e di Parte_1
cui parte appellata ha chiesto lo stralcio (i.e. la “comparsa conclusionale” del 2 febbraio 2024, le
4 “note conclusive” del 20 novembre 2024 e i documenti nn. 3 e 3-bis allegati all'atto di appello), sono irrilevanti ai fini del decidere, posto che l'odierna pronuncia prescinde del tutto dalla loro disamina, di modo che non è luogo a statuire sul punto.
Venendo dunque ai motivi d'appello, deve essere disattesa la doglianza relativa all'apparenza della motivazione.
Il primo Giudice, nell'ambito della sentenza appellata, ha dapprima indagato gli elementi della fattispecie di illecito prospettata dagli attori, escludendo la configurabilità dell'elemento soggettivo,
e si è poi soffermato sul difetto di prova dei danni di cui era stato chiesto il ristoro, concludendo su tali presupposti per il rigetto della domanda.
La motivazione, seppure sintetica, consente di desumere l'iter logico-giuridico che ha condotto il
Tribunale a rigettare la domanda, essendo appunto intellegibili le ragioni della decisione, motivo per cui la censura di parte appellante va respinta.
Venendo dunque al merito, l'appello deve come detto essere rigettato.
L'odierna appellante, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, non ha infatti dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi del dedotto illecito ex art. 2043 c.c. e, in particolare, per quanto qui interessi, dell'elemento soggettivo della fattispecie di illecito sottesa all'odierna domanda risarcitoria.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, la responsabilità civile da denuncia infondata sussiste solo in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi propri del reato di calunnia ex art. 368 c.p.
Ed invero, “colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro
a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione
5 penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato”.(in questi termini, Cass. ord., 14.5.2025, n.
12875; Cass. 12.6.2020, n. 11271; Cass., ord., 30.11.2018, n. 30988)
Occorre, dunque, che l'attore dimostri la sussistenza del dolo in capo al denunciante, inteso come volontà consapevole di accusare falsamente taluno di un reato che egli sa, con assoluta certezza, non avere questi commesso.
Anche a voler ipotizzare, infatti, profili di colpa nella presentazione della denuncia, l'autonomo intervento del Pubblico Ministero, quale titolare dell'azione penale, si interporrebbe tra la condotta del denunciante e l'eventuale pregiudizio, interrompendo il nesso eziologico.
L'esercizio dell'azione penale costituisce infatti causa autonoma e sopravvenuta idonea a elidere la riferibilità causale del danno al denunciante, salvo appunto il solo caso della denuncia calunniosa.
La prova del dolo, all'evidenza, deve poi riguardare il momento della denuncia e non può essere desunta da fatti successivi.
Tanto premesso in astratto, si viene alla disamina della fattispecie in esame.
Parte appellante sostiene che il all'atto della presentazione della denuncia del 18 agosto 2010 CP_1
e della sua integrazione del 25 gennaio 2011, fosse consapevole dell'innocenza degli incolpati, e ciò in ragione del fatto che il credito vantato dalla S.I.C.I.A. (di cui come detto il era socio CP_1
maggioritario), quantificato in misura pari alle fatture a quel tempo emesse dalla CI e vistate dal direttore dei lavori (per circa € 2.000.000), era del tutto inesistente.
Parte appellante, in altri termini, non contesta il fatto storico narrato nella denuncia, cioè il fatto di avere effettivamente dichiarato di subordinare il versamento delle somme richieste dal CP_1
all'acquisto delle quote della CA per 1,2 milioni di euro, ma adduce che la minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p., dovendo consistere in un male ingiusto, non sarebbe nel caso di specie configurabile, posto che il rifiuto di versare le somme richieste avrebbe potuto assumere valenza
6 estorsiva solo ove il pagamento avesse riguardato un credito esistente, il che non era dato inferire nel caso di specie.
Per quanto necessario, la veridicità del fatto rappresentato dal ll'autorità giudiziaria in merito CP_1
alla condotta tenuta dai coniugi e alle pretese da essi avanzate è stata Controparte_2
confermata dalle dichiarazioni rese al PM dall'avv. Massimo Biffa, il quale ha testualmente dichiarato: “il … mi disse che non voleva più avere a che fare con il e che intendeva interrompere Per_1 CP_1
i rapporti ed io dovevo riferire al che la Cab avrebbe pagato alla CI la somma di Euro 2.000.000,00 per CP_1
pagare i subappalti e al contempo la IA avrebbe dovuto acquistare le quote di proprietà dello stesso Per_1
pagandole Euro 1.200.000/1.300.000. Queste erano le condizioni dettate dal che io dovevo riferire al Per_1
(si rimanda al doc. 34 del fascicolo di primo grado del . CP_1 CP_1
Ebbene, la circostanza amessa dagli originari attori e confermata dalle richiamate dichiarazioni assunte in sede di indagini, già di per sé consentirebbe di escludere la configurabilità dell'illecito asseritamente commesso dal e posto a fondamento dell'odierna domanda risarcitoria, CP_1
considerato che non sussiste calunnia se si attribuisce ad un soggetto un fatto realmente accaduto, ma che eventualmente non possegga tutti i requisiti per assurgere giuridicamente a fattispecie di reato.
Ed invero, “non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato” (così Cass. pen., sez. 6, 7 giugno 2023, n. 30981; nello stesso senso, Cass., sez. 6, 1.7.2009, n. 34825).
In applicazione di tali principi, una volta ammessa la circostanza della formulazione della richiesta di acquisto delle quote del , quale necessario presupposto del pagamento del credito Per_1
vantato dal potrebbe desumersi per ciò solo l'insussistenza della calunnia e della correlata CP_1
fattispecie di illecito civile qui prospettata, posto che il fatto attribuito ai denunciati (i.e. il fatto di avere proferito le dichiarazioni percepite come “ricattatorie” nei confronti del , seppure in CP_1
ipotesi non idoneo ad assurgere ad un'ipotesi di reato, è “realmente accaduto”.
7 Una simile considerazione pare del resto sottesa, tra gli altri elementi, alla stessa richiesta di archiviazione formulata dal PM, che ha evidenziato come di fatto non fosse “stata individuata la ragione della proposta avanzata dal al di vendita delle quote sociali al prezzo indicato” (si rimanda Per_1 CP_1
al doc. 35 del fascicolo di primo grado del . CP_1
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni che precedono circa la veridicità della condotta attribuita ai denunciati, il materiale probatorio acquisito agli atti di causa non consente di affermare che il al momento della denuncia e della successiva integrazione (peraltro sostanzialmente CP_1
irrilevante rispetto all'accusa inizialmente formulata), fosse consapevole dell'altrui innocenza ovvero, volendo seguire il ragionamento dell'odierna appellante, che la denuncia fosse stata sporta nella consapevolezza dell'inesistenza di alcuna ragione di credito in capo alla società e nei Pt_2
confronti della società CA.
Il materiale istruttorio restituisce infatti un quadro di forte conflittualità tra soci e di incertezza creditoria, ma non la volontà dolosa richiesta dall'art. 368 c.p.: ciò in ragione del fatto che la quantificazione del credito derivante dai lavori che pacificamente IA aveva svolto in favore di
CA con riguardo all'immobile di Pomezia, e segnatamente l'esatta determinazione del corrispettivo alla prima spettante per tali lavori, è stata oggetto di un ampio e complesso contenzioso tra le parti.
A tal fine occorre tener conto del fatto che (tra i numerosi giudizi, civili e penali, intercorsi tra le parti) tra la società CA e la IA era pendente, sin dall'anno 2010, un giudizio civile nel cui ambito la prima società aveva richiesto l'accertamento negativo del credito vantato dalla controparte, portato dalle fatture emesse da IA e richiamate nella denuncia per cui è causa, e quest'ultima società, in via riconvenzionale, aveva richiesto l'accertamento del proprio credito per l'esecuzione di lavorazioni, in regime d'appalto, nell'ambito del cantiere relativo alla costruzione dell'immobile sito in Pomezia, via Monachelle, indicato nella somma portata dalle suddette fatture, vistate dal direttore dei lavori.
8 Tale giudizio si era concluso in primo grado con la pronuncia del Tribunale di Velletri n. 935/2012 di rigetto della domanda riconvenzionale e accertamento dell'inesistenza del credito, ricondotto dal primo Giudice, in via esclusiva, alla circostanza dello storno delle fatture in oggetto da parte di
IA.
La suddetta pronuncia, peraltro, era stata impugnata dal dinanzi a questa Corte d'appello e la CP_1
Corte adìta, ritenendo necessario istruire la causa (e dunque insufficienti le motivazioni della pronuncia di primo grado), aveva dato corso ad una c.t.u. volta ad accertare l'entità delle opere eseguite da IA all'interno del compendio immobiliare in Pomezia e il loro controvalore economico, che era incerto sia in ragione dell'assenza di idonea documentazione e della necessità di valutare l'apporto di imprese terze pure intervenute nel cantiere, sia in ragione dell'assenza di un contratto scritto nel cui ambito fosse stato fissato il corrispettivo, tanto che a tal fine la Corte aveva fatto riferimento alle vigenti tariffe (si rimanda al doc. 30 del fascicolo di primo grado del . CP_1
Ebbene, in esito allo svolgimento della perizia il c.t.u., dando atto dell'impossibilità di quantificare con esattezza l'entità delle lavorazioni eseguite da IA in cantiere, stante l'assenza di un computo metrico estimativo, mediante il procedimento logico analiticamente descritto nella perizia ha stimato che il valore di tali opere fosse compreso tra un valore massimo di euro 1.505.748,00 oltre
Iva e un valore minimo di euro 1.107.825,90 oltre Iva, importo che ha infine ritenuto di indicare quale presumibile credito in capo a IA per le opere svolte nel cantiere in oggetto, per un totale di euro 1.351.547,65.
Ne consegue che, detratta la somma di euro 837.500,00 già versata a IA, CA sarebbe stata tenuta a versare l'ulteriore somma di euro 270.325,94 oltre iva (complessivi euro 329.797,65) nel caso meno favorevole e quella di euro 668.247,70 oltre iva (euro 815.262,19) nel caso in cui la Corte
d'appello avesse optato per la quantificazione massima ipotizzata dal c.t.u. (si rimanda al doc. 30 del fascicolo di primo grado di parte . CP_1
Peraltro, in esito alla consulenza d'ufficio non si è giunti alla pronuncia giudiziale, posto che le parti hanno concluso un accordo transattivo in forza del quale CA, riconoscendo l'esistenza di ulteriori
9 ragioni creditorie in capo all'appaltatrice rispetto all'acconto già versato, ha corrisposto a IA, a saldo e stralcio di quanto riconosciuto come dovuto per l'appalto in oggetto, la somma di euro
228.750,00, che l'appaltatrice ha accettato dopo aver preso atto dell'insussistenza, in capo a CA, di risorse finanziarie sufficienti per far fronte ad un eventuale pagamento in suo favore sino alla concorrenza del valore massimo stimato dal consulente d'ufficio (si rimanda al doc. 33 del fascicolo di primo grado del . CP_1
La stessa CA ha dunque riconosciuto l'esistenza di un residuo credito in capo a IA, il che indirettamente rileva, agli odierni effetti, al fine di escludere l'esistenza del prospettato dolo di calunnia (ricondotto dall'appellante, come sinora evidenziato, alla postulata originaria consapevolezza, in capo al dell'inesistenza del credito vantato nei confronti di CA). CP_1
Per quanto necessario si osserva come la correttezza di tale ammissione, oltre che resa evidente dalle conclusioni del consulente d'ufficio, è stata infine confermata da questa stessa Corte
d'Appello, che con la sentenza n. 1318/2023 (passata in giudicato) ha respinto l'azione di responsabilità proposta dal nei confronti del liquidatore giudiziario di CA, ritenendo Per_1
immune da censure la condotta di tale soggetto e, per quanto qui interessi, non affatto censurabile la transazione intervenuta con IA per il minor importo di euro 228.750,00, rispetto alla maggior somma potenzialmente dovuta sulla base delle risultanze peritali (si rimanda al documento prodotto sub C in data 7 ottobre 2024 nel fascicolo di primo grado del . CP_1
Ebbene, alla luce delle descritte emergenze appare all'evidenza l'impossibilità di inferire la consapevolezza, in capo al dell'assoluta inesistenza del credito vantato dalla società IA CP_1
all'epoca della denuncia e, per questa via, la configurabilità dell'elemento soggettivo del dolo che avrebbe dovuto caratterizzare la fattispecie di illecito in esame;
ciò al netto delle dirimenti considerazioni sopra esposte circa la veridicità, sotto il profilo storico, del fatto narrato nella denuncia.
Né una simile valenza può essere attribuita allo storno delle fatture emesse da CI, intervenuto mediante nota di credito emessa in data 30 novembre 2010.
10 Tale condotta, lungi dal costituire una rinunzia ai crediti vantati da IA, è stata giustificata dalla società emittente con finalità contabili e fiscali, considerato il mancato pagamento delle fatture e la perdurante incertezza della residua entità del credito, comprovata dalla pendenza dei descritti giudizi civili.
Del resto, ostativa alla possibilità di ritenere insita all'emissione delle note di credito la rinuncia alle pretese vantate da IA, è la dirimente considerazione che il ha impugnato la sentenza di CP_1
primo grado che aveva attribuito una simile valenza all'emissione di tali note, insistendo per l'accertamento del proprio credito nei confronti di CA;
la valenza probatoria attribuita dal primo
Giudice a tale circostanza è stata poi smentita dalla Corte d'Appello di Roma, che la ha come detto ritenuta ininfluente ai fini del decidere, tanto da aver disposto l'espletamento di una c.t.u., conclusasi con l'accertamento dell'esistenza di ragioni creditorie di IA nei confronti di CA, seppure di importo inferiore a quelle inizialmente prospettate.
Non paiono poi giuridicamente comprensibili i reiterati riferimenti di parte appellante al mancato riscontro, nei bilanci di IA, di nominativi di subappaltatori, considerato che il bilancio non appare la sede all'uopo deputata e comunque ciò di cui si disquisiva era l'esistenza di un credito di
IA nei confronti di CA per opere dalla prima svolte in regime d'appalto.
Per quanto ancora necessario, ad escludere la configurabilità dell'illecito prospettato dall'appellante
è la considerazione dell'intervenuta archiviazione della denuncia sporta dai coniugi nei confronti del Controparte_2 CP_1
Nel procedimento penale conseguito a tale denuncia, infatti, il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione (in data 21 marzo 2017) e il G.I.P. l'ha disposta (in data 20 novembre 2017), sul presupposto – tra l'altro – della ritenuta indubbia assenza dell'elemento soggettivo del reato, ossia della consapevolezza della falsità dell'accusa.
Tali esiti, pur non vincolanti nel presente giudizio, costituiscono un ulteriore riscontro della mancata dimostrazione del dolo.
11 Alla luce di quanto precede, l'appellante non ha assolto l'onere di provare, secondo il criterio del
“più probabile che non”, la consapevole falsità dell'incolpazione al momento della denuncia e della sua integrazione.
Difetta, pertanto, l'elemento soggettivo richiesto, talché la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
Anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, le domande attoree non superano il vaglio in punto di prova del danno-conseguenza, inteso quale pregiudizio concreto e attuale causalmente riconducibile alla ipotizzata condotta calunniosa.
Deve, infatti, negarsi la configurabilità di un danno in re ipsa, ossia automaticamente insito nell'accertamento dell'illecito.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'illiceità del fatto costituisca soltanto il presupposto dell'obbligazione risarcitoria, mentre il danno risarcibile deve essere allegato e provato, almeno in via presuntiva, come conseguenza effettiva e specifica della condotta.
Con riferimento al danno non patrimoniale è richiesto, dunque, che la domanda risarcitoria sia soggetta da allegazioni circostanziate e da riscontri oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare una reale compromissione della sfera morale, relazionale o professionale della vittima.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione, prima ancora che la prova, è stata fornita del danno non patrimoniale, posto che le voci di danno morale, d'immagine e di reputazione sono state dedotte in termini del tutto generici e globali, senza indicazione di fatti specifici cui ricondurne l'insorgenza, né risultano allegati elementi idonei a distinguerne l'eventuale origine dall'odierna vicenda, piuttosto che ad altra ascrivibile all'ampio contenzioso civile e penale intercorso tra le parti.
Analoga conclusione si impone con riguardo al danno patrimoniale.
12 In particolare, le spese difensive indicate quali voci di un simile danno non risultano specificamente documentate né è dimostrata la loro diretta riconducibilità all'iniziativa penale del di cui oggi CP_1
si disquisisce.
La pluralità di procedimenti giudiziari intercorsi tra le parti — di natura sia civile che penale — impedisce insomma di isolare la voce di costo riferibile univocamente al fatto dedotto in giudizio.
In definitiva, anche sotto il profilo probatorio, le pretese risarcitorie dell'appellante si rivelano prive di concreto fondamento, difettando la dimostrazione sia dell'esistenza di un danno attuale e specifico, sia del nesso eziologico che lo colleghi alla condotta denunciata.
La domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata anche sotto tale autonomo profilo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore effettivo della controversia (petitum superiore a € 1.000.000 come da conclusioni nell'atto di appello).
La domanda dell'appellato ex art. 96 c.p.c. deve essere disattesa, non ravvisandosi gli estremi della lite temeraria, considerata la complessità delle rapporti e delle vicende intercorse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
vverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1311/2020, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in euro 15.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, avv. Antonio Cellucci, dichiaratosi antistatario;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di
13 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione e dell'insufficienza del contributo unificato dichiarato e versato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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