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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 169/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 24.7.1976, CF Parte_1
difesa dall'Avv. Matteo Cavallucci C.F._1
E
n. in Germania il 26.3.1979, CF CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Marco Lacioppa
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 31.3.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 23.6.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
31.3.2025, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Si dà atto che il marito ha da tempo lasciato la residenza familiare.
pagina 1 di 3 I figli minori sono affidate in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
La casa familiare, di proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, e il Sig. provvederà a CP_1 prelevare tutti i propri effetti personali entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, previa comunicazione da parte della Sig.ra Parte_1 di data e ora in cui gli stessi potranno essere ritirati;
negli stessi termini il sig.
restituirà le chiavi di casa. CP_1
Il padre vedrà i figli, compatibilmente con la volontà che questi manifesteranno
(tenuto conto della loro età), due pomeriggi a settimana da concordare di volta in volta;
durante le vacanze natalizie, quelle pasquali e quelle estive i genitori, di comune accordo con i minori, concorderanno le modalità di visita del padre.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 350,00
(trecentocinquanta/00) pari a € 175,00 (centosettantacinque/00) per ogni figlio, entro il giorno 20 di ogni mese (con decorrenza marzo 2025) sul conto corrente intestato alla stessa Iban [...], salvo quanto disposto nel punto che segue;
gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente ogni mese di gennaio in base alla variazione Istat, con prima rivalutazione al gennaio 2026.
Il sig. provvederà, in via esclusiva, a rimborsare alla CP_1 [...]
il prestito contratto dai coniugi con mutuo n. 1423 fil. 001, Controparte_2 esonerando la sig.ra da qualsivoglia responsabilità solidale;
il Parte_1
Sig. pertanto s'impegna ad estromettere la coniuge dalla contitolarità del CP_1 debito ed in ogni caso a provvedere in via esclusiva al rimborso predetto. Con
l'estinzione del suddetto prestito, prevista per giugno 2033, l'importo complessivo sub 5) – se ancora in essere - sarà nominalmente determinato in €
500,00 (cinquecento/00) mensili pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, con rivalutazione decorrente dal gennaio 2025.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a richieste economiche.
pagina 2 di 3 Le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% pro quota;
l'assegno unico sarà corrisposto alla sig.ra in via esclusiva. Parte_1
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni CP_1 Parte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Tornareccio (Anno 2005 n.
3 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 24.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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