TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del dott. Paolo Marescalco esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 132
c.p.c. ex L. nr. 697/2009 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2343/2024 R.G. promossa da:
( P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Parte_2 C.F._1 CORAPI e Simone CORAPI, ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore rappresentato Controparte_1 e difeso dall'avv. Nadia PEREGO , resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 02.12.2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2024 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza- Ingiunzione nr. OI-002610487 protocollo nr. 7600.28/03/2024.0084315 notificata l'08.05.2024 CP_1 con cui si ingiunge alla per l'annualità 2021 il pagamento della somma di € Parte_1 17.682,00 a titolo di sanzione amministrativa conseguente al mancato versamento elle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 comma 1 bis D.L. 12.09.1983 nr.463 e successive modifiche di legge.
Deduce l'opponente di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento prodromico alla successiva intimazione di pagamento.
Deduce altresì il mancato rispetto della omessa notificazione entro il termine di gg. 90
“dall'accertamento di cui all'art.14 L.689/1981.
Si costituiva l' contestando quanto dedotto da controparte e chiedendone il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 02.12.2025 previa discussione la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 Il ricorso va rigettato. Invero diversamente da come sostenuto dalla ricorrente l' costituendosi ha CP_1 prodotto la documentazione attestante l'intervenuta notifica a mezzo posta dell'atto di accertamento del 24.02.2023 riferita all'anno 2021 notificato il 18.04.2023.
Questo è avvenuto con notifica del 18.04.2023 eseguita a mezzo posta con ricevuta di ritorno che attesta la notifica “a mani “ del destinatario a firma del sig. legale rapp.te della società Pt_2 ricorrente, giusta ricevuta di consegna dell'atto e dei suoi allegati , che indicano esattamente la provenienza, e l'oggetto della stessa .
Quindi è privo di fondamento il motivo di opposizione che nega la notifica da parte dell' . CP_1
Peraltro anche rispetto al successivo motivo di opposizione è cioè l'intervenuta decorso del termine di 90 gg. dall'avvenuto accertamento della violazione, questo è da rigettare.
Come giustamente dedotto la ricorrente disconosce la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza COVID 19 per effetto degli interventi legislativi adottati con la proroga di tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel periodo tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2021 (periodo di sospensione) principio previsto dall'art.12 D. Leg. Nr.159/2015 richiamato dall'art. 68 co. 1 D.L. nr.18/2021 e dall'art. 4 del D.L. nr. 41/2021..
Quindi sia per la prova della notifica del 18.04.2023 sia per la sospensione dei termini rispetto alla successiva notifica del 08.05.2024 , i motivi di opposizione sono da rigettare.
Inoltre relativamente alla normativa di cui alla L. 689/1981, “ Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza , va ricordato come secondo la giurisprudenza di legittimità , compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito” , e su questa valutazione rileva la complessità e la particolare laboriosità dell'attività di verifica dell'omissione che se di per se non richiede particolare attività istruttoria , connessa all'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza , automaticamente rilevabili dall' , dall'altra CP_1 questo viene reso difficoltoso dal numero elevato di procedimenti per omesse contribuzioni che ritardano una pronta esecuzione delle sanzioni per le omissioni rilevate. In altre fattispecie la complessità degli accertamenti ed il numero elevato di pratiche ha comportato lo sforamento dei termini di prescrizione del credito con annullamento degli atti impositivi.
Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così dispone:
Rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione Parte_1 opposta ( indicata in premessa) dichiarandone l'esecutorietà
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA
, CPA ed oneri accessori se dovuti.
Siracusa, 10/12/2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
pagina 2 di 2