Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 792/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Turco, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Gaetano Fratello, giusta procura in atti,
-resistente–
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Marzio Salvi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15.03.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto al passaggio presso la in forza della clausola sociale di stabilità Controparte_1 occupazionale contenuta nel capitolato di gara relativo alla procedura d'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza armata degli uffici giudiziari di Agrigento – dichiararsi l'illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria ovvero del mancato assorbimento del relativo contratto di lavoro e, per l'effetto, ordinarsi, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la costituzione del rapporto di lavoro con la
in subordine, chiede condannarsi in solido la Controparte_1
e la al risarcimento del danno da lui subito in misura pari Controparte_1 Controparte_2
a 50.000,00 euro o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del Controparte_2
quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è altresì costituita la eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che l'odierno ricorrente ha dedotto di essere stato assunto a tempo indeterminato da nell'appalto del servizio di vigilanza negli Uffici Giudiziari di Agrigento con Controparte_2 decorrenza dall'1.09.2021, lamentando, in particolare, la violazione - in occasione del cambio di appalto che ha visto subentrare la a decorrere dall'1.09.2023 - della Controparte_1 clausola sociale prevista nel capitolato d'oneri, la quale, secondo la ricostruzione prospettata in ricorso, gli avrebbe garantito, in virtù della anzianità di servizio da lui maturata, la sua riassunzione nel nuovo appalto al posto di altri lavoratori con minore anzianità.
Sempre preliminarmente, occorre rilevare come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in quanto la stessa, in Controparte_1 qualità di impresa subentrante nell'esecuzione dell'appalto, è parte del rapporto giuridico sostanziale oggetto di causa e, pertanto, in presenza di contestazioni specifiche sul mancato riassorbimento di alcuni lavoratori, può essere legittimamente chiamata a risponderne in giudizio.
Ciò detto, va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova”
(cfr. Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878). Orbene, applicando il superiore principio al caso di specie, va osservato come il ricorrente – sul quale, come detto, gravava il relativo onere probatorio - non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di una norma di legge, di una disposizione contrattuale o di una clausola del capitolato che gli riconosca un diritto assoluto ed immediato alla riassunzione da parte di né tantomeno abbia dimostrato che la sua esclusione sia dipesa da una Controparte_1
condotta antigiuridica posta in essere dalle società resistenti.
Al contrario, giova evidenziarsi, sulla scorta della documentazione versata in atti, che se da un lato l'elenco del personale da riassorbire è stato redatto dalla sulla base del criterio Controparte_2
oggettivo del monte ore effettivamente lavorato nei sei mesi precedenti il cambio di appalto, secondo quanto previsto dagli artt. 25 e ss. del CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, espressamente richiamato anche nel capitolato in questione (cfr. art. 18 e Tabella A), dall'altro il ricorrente non ha contestato la correttezza del calcolo effettuato dalla società datoriale né ha fornito elementi idonei a dimostrare che la graduatoria fosse viziata da manipolazioni o discriminazioni.
Sotto questo profilo, non può difatti essere tralasciato un ulteriore elemento di rilievo, ovvero la circostanza che l'odierno ricorrente sia stato destinatario, in data 28.02.2022, di un provvedimento disciplinare, consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per sei giorni e nella successiva collocazione in servizio presso altro appalto, per fatti avvenuti mentre lo stesso si trovava in servizio il 9.02.2022.
Nello specifico, pur trattandosi di una sanzione conservativa, l'irrogazione della stessa ha avuto conseguenze operative concrete, in quanto, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, Controparte_2
ha escluso il lavoratore dalla turnazione presso la sede del Tribunale di Agrigento, assegnandolo ad altra sede per un periodo di circa diciotto mesi;
sul punto, va altresì precisato che - sebbene tale circostanza abbia inevitabilmente inciso sul numero di ore lavorate nella specifica commessa nel semestre maggio-ottobre 2023, determinando il collocamento del ricorrente all'ottavo posto nella graduatoria - nessun elemento induce a ritenere che tale scelta sia stata ispirata da intenti ritorsivi o discriminatori, considerato che il rapporto di lavoro è comunque proseguito alle dipendenze della medesima società.
Parimenti, alcuna contestazione può essere mossa alla condotta posta in essere dalla
[...]
atteso che la stessa ha pedissequamente applicato la lista trasmessa dalla società Controparte_1 uscente senza modificarne il contenuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del CCNL di categoria, che le impone di assorbire il personale indicato senza alcun potere di rielaborazione. Alla luce di tali considerazioni, rimane assorbita la domanda risarcitoria formulata in ricorso, rispetto alla quale non era stata, in ogni caso, allegata né tantomeno provata l'esistenza di un danno effettivamente subito, posto che il lavoratore lavora tuttora alle dipendenze di e Controparte_2
non ha subito alcuna decurtazione retributiva significativa.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore di dichiaratosi antistatario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese processuali che si Controparte_2
liquidano in complessivi 2.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1
che si liquidano in complessivi 2.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo