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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1601/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Larussa Parte_1 appellante
e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Salvatore Leone, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Francesco Carnovale Scalzo
e Caterina Flora Restuccia appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “riformare la sentenza n. 623/22, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del Giudice Dott. Marino Reda e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'evento si
è verificato per la responsabilità esclusiva del ex art. 2051 e/o 2043 c.c.; Controparte_1 condannare il al risarcimento del danno subito dal sig. che Controparte_1 Parte_1 si quantifica in € 5.000 o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e si riterrà di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge”
Per l'appellato: “rigetto dell'appello, con ogni altra conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, il Parte_1 [...] per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., o, in subordine, ex art. 2043 c.c., al CP_1 risarcimento dei danni subiti a causa della caduta in una buca del manto stradale, avvenuta in data
04.04.14, alle ore 16.00, circa, mentre percorreva a piedi via F. Nicotera in CP_1
Resisteva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda perché infondata deducendo la mancanza del nesso causale e la responsabilità dell'attore per condotta negligente.
La causa, istruita mediante prova per testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 623/22, pubblicata il 28.07.22, il Tribunale di Lamezia Terme rigettava la domanda e compensava le spese processuali, ponendo le spese di c.t.u. a carico della parte attrice.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello affidandolo ad un unico ed Parte_1 articolato motivo che di seguito sarà esposto.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 13.02.23, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.03.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 03.04.24.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico ed articolato motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza per errata valutazione del fatto storico e mancata valutazione della prova documentale e delle prove orali.
Mancata valutazione del nesso di causalità. Violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; assoluto difetto di motivazione.
Il Tribunale, infatti, avrebbe errato nel ritenere insufficiente la prova ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Invero, secondo l'appellante, nella fattispecie, ricorrerebbe l'ipotesi della pericolosità intrinseca dei luoghi (a nulla rilevando l'orario di verificazione dell'evento, ore 16,00); infatti, sarebbe stato provato, anche attraverso la riproduzione fotografica e la prova testimoniale, che la buca-voragine (per profondità) non era oggettivamente visibile, in quanto posta ad un livello inferiore rispetto al marciapiede e che, pertanto, nonostante la massima attenzione, non poteva essere scorta, in alcun modo. Dalle deposizioni testimoniali sarebbe emerso, inequivocabilmente, che la buca ha tutte le caratteristiche dell'insidia e trabocchetto in quanto occultata da un vero e proprio dislivello del marciapiede, completamente invisibile.
Entrambi i testimoni, (all'epoca dei fatti titolare del bar, posto a pochi metri Testimone_1 dal luogo dell'occorso) e (titolare di una panetteria, posta a anch'essa a pochi Parte_2 metri dal luogo dell'incidente), hanno confermato i fatti di causa riconoscendo la buca in questione nelle fotografie prodotte in giudizio.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente esonerato il convenuto da ogni responsabilità, partendo dall'erroneo presupposto in base al quale vi sarebbe concorso del danneggiato poiché
l'incidente è avvenuto di giorno e, quindi, in assenza di situazioni ostative alla visibilità.
Ebbene, detto rilievo non sarebbe fondato atteso che la buca non era assolutamente visibile, nemmeno guardandola da vicino, in pieno giorno, poiché occultata dal dislivello, creatosi tra il marciapiede e la strada e, quindi, totalmente invisibile, anche all'utente più attento.
In ogni caso, secondo un autorevole orientamento della Suprema Corte, non è sufficiente che vi sia concorso di colpa del danneggiato, per esimere il custode dalla responsabilità, ma occorre che questi provi il caso fortuito che, nella fattispecie, non è stato dimostrato.
Dunque, la buca in questione costituirebbe una vera e propria insidia e trabocchetto, resa tale dall'intrinseca pericolosità della res, in custodia al dal momento che la Controparte_1 non solo non era visibile, ma nemmeno segnalata, a nulla rilevando che fosse giorno, poiché era occultata dal dislivello.
Pertanto, sarebbe erroneo quanto affermato dal primo giudice laddove si legge:“…non risultando provata l'esistenza di alcuna circostanza di pericolosità intrinseca dei luoghi e di collegamento causale tra tale pericolosità e l'evento, l'occorso appare riconducibile all'azione imprudente o comunque errata dell'attore, il cui inciampo è verosimilmente imputabile ad una mancanza di ordinaria diligenza, interrompente, per il più recente insegnamento di legittimità, in materia, il nesso causale tra fatto ed evento dannoso”.
Invero, secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nella presente fattispecie, ricorrerebbe, senza dubbio, l'ipotesi della pericolosità intrinseca dei luoghi,
a nulla rilevando l'orario di verificazione dell'evento.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza, con conseguente riforma anche Parte_1 del capo relativo alla compensazione delle spese di lite ed alle spese di c.t.u.
L'appello è infondato.
Giova premettere che la presente fattispecie, correttamente ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c., prevede che l'attore dimostri l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass. n. 2376/24).
Ebbene, ritiene la Corte che il primo giudice abbia valutato, adeguatamente ed attentamente, il materiale probatorio, acquisito al giudizio, applicando correttamente i suddetti principi ed illustrando il percorso logico-giuridico del proprio convincimento.
Pertanto, è alla luce dei suddetti principi che devono essere scrutinati i fatti di causa.
L'appellante ribadisce la sussistenza, nella fattispecie, degli elementi propri dell'insidia e/o trabocchetto che avrebbero determinato l'evento dannoso.
Ebbene, è opportuno premettere che, secondo pacifica giurisprudenza, i concetti d'insidia e trabocchetto non sono più pertinenti con la responsabilità da cose in custodia, essendo stata essa qualificata come oggettiva, ma sono utilizzati solo per giustificare la responsabilità colposa dell'ente proprietario della strada, ex art 2043 c.c.
Oggetto di valutazione rimane, dunque, la sola condotta imprudente del danneggiato che deve essere ritenuta come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, senza che rilevino, in alcun modo,
i caratteri dell'imprevedibilità o abnormità della stessa.
Dunque, è alla luce della previsione di cui all'art. 2051 c.c. che devono essere scrutinate le prove raccolte.
In primis, va rilevato che non ha provato l'evento dannoso, né la sua derivazione Parte_1 causale dalla res.
Dal compendio probatorio, invero, non si comprende se, e in quale misura, la buca in questione abbia avuto un'efficacia causale nella rovinosa caduta.
Invero, nonostante i testimoni escussi abbiano confermato i fatti di causa, ossia che l'appellante, mentre percorreva Via F. Nicotera, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca;
tuttavia, le condizioni di tempo e luogo hanno, correttamente, indotto il Tribunale a ritenere non provato il nesso di causalità.
Si legge, al riguardo: “sebbene i testimoni sentiti in giudizio abbiano confermato la dinamica dell'accaduto e cioè che l'attore sia improvvisamente caduto in dipendenza della buca, è dirimente il rilievo che l'evento avveniva intorno alle ore 16.00, ovvero quando ancora era giorno, cui consegue la ragionevole presunzione di una normale visibilità dello stato dei luoghi, anche per la mancata allegazione attorea della non conoscenza degli stessi unitamente ad alcun elemento che possa far pensare il contrario”. Quanto alla documentazione fotografica in atti, essa non è idonea, da sola, a comprovare il nesso di causalità, atteso che la stessa si appalesa utile, unicamente, a rappresentare l'astratta potenzialità dannosa della res, ma non già a dimostrare, nella fattispecie concreta, se e come il danneggiato sia entrato in contatto con la stessa;
tuttavia, è possibile apprezzare le notevoli dimensioni della buca – che l'attore la definisce “buca-voragine” - che, sebbene posta al di sotto del marciapiede, appare ben visibile e, dunque evitabile, a chi lo percorre, peraltro, in condizioni di buona visibilità, attesa l'ora (h.16,00) del verificarsi dell'evento dannoso.
Infatti, il marciapiede è piuttosto rialzato rispetto al piano stradale, tale da consentire l'avvistamento di eventuali anomalie;
inoltre, lo stesso manto stradale appare caratterizzato da sconnessioni ed asperità richiedendo, pertanto, all'utente una particolare attenzione e cautela nel percorrerlo.
Dunque, il danneggiato, come giustamente ritenuto dal Tribunale, non ha assolto all'onere probatorio richiesto e, dunque, alla dimostrazione del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, presupposto indefettibile della responsabilità di cose in custodia.
Appare evidente che, qualora avesse improntato il proprio comportamento alla Parte_1 normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerla e altrettanto agevolmente evitarla, senza alcun disagio, data l'ampiezza della buca, le sue caratteristiche, l'assenza di ostacoli alla visuale.
Pertanto, la caduta e le conseguenti lesioni riportate non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente dell'appellante, con esclusione di altri fattori causali.
È pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso di causalità.
Nella fattispecie, l'adozione delle regole cautelari, espressione del dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., avrebbe impedito l'evento dannoso, con la conseguenza che la condotta dell'attrice ha inciso a tal punto sul nesso di causalità da interromperlo, presentandosi come caso fortuito, quantomeno incidentale, ed atteggiandosi, così, a causa esclusiva del danno.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha concluso ritenendo che: “l'occorso appare riconducibile all'azione imprudente o comunque errata dell'attore, il cui inciampo è verosimilmente imputabile ad una mancanza di ordinaria diligenza, interrompente, per il più recente insegnamento di legittimità in materia, il nesso causale tra fatto ed evento dannoso”.
Assorbita ogni ulteriore censura.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore dell'appellata.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
623/22, pubblicata il 28.07.22, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che Controparte_1 liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)