Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Victoria Tacchetti, Tito Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del decreto del Questore della Provincia di Bologna Prot. -OMISSIS- datato 22.10.2025, notificato al ricorrente in data 22.10.2025, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno (codice istanza: -OMISSIS-);
nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2025 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Bologna ha respinto la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo con l’inserimento dei tre figli minori.
Il suddetto diniego è stato fondato su un complessivo giudizio di pericolosità sociale dello straniero, giustificato dai seguenti precedenti penali: -condanna del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 16.10.2012, alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 489 c.p.; -condanna della Corte d’Appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 2.12.2015, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre a 8.000,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; - condanna del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 17.3.2023, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre a 4.000 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90 (commessi alle date del 10.12.2018, 11.12.2018, 12.12.2018, 14.12.2018, 15.12.2018, 17.12.2018, 20.12.2018, 21.12.2018, 22.12.2018, 25.12.2018, 28.12.2018, 30.12.2018, 1.1.2019), ritenuta la continuazione tra i reati; -provvedimento del Procuratore della Repubblica di Bologna di data 27.7.2023 di cumulo delle pene inflitte con i precedenti provvedimenti, con determinazione della pena da scontare in anni 3 e mesi 3 di reclusione e 12.000 euro di multa.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: “ 1) Violazione di legge con riferimento all’art. 4 co. 3 TUI per come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2023. Comunque violazione di legge con riferimento all’art. 4 co. 3 TUI, all’art. 8 CEDU e all’art. 10 bis L. 241/90. Eccesso di potere per irragionevolezza della motivazione. Violazione di legge dell’art. 5 co. 8 TUI ”; in estrema sintesi, parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento gravato sarebbe fondato, in via automatica, sulle pronunce di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, in tal modo violando la regola del divieto di automatismo, sancito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/2023; tali ragioni erano state evidenziate nelle osservazioni ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990 ma sarebbero state ignorate dall’Amministrazione; la motivazione del provvedimento, inoltre, sarebbe errata, contraddittoria e illogica; il titolo di soggiorno era stato in precedenza rinnovato pur essendo note all’Amministrazione le circostanze di cui al rigetto qui contestato; il giudizio di pericolosità non sarebbe attuale e concreto, atteso che le condotte illecite sarebbero risalenti ad epoche precedenti; non sarebbe stata considerata la situazione familiare del ricorrente, il suo contributo economico al mantenimento della famiglia e il suo ruolo genitoriale nell’ambito della famiglia medesima; il provvedimento gravato sarebbe motivato con riferimenti inopportuni e del tutto estranei al sindacato dell’Amministrazione; i fatti reato andrebbero ridimensionati, anche alla luce della riconosciuta continuazione; non sarebbe stata adeguatamente valutata la durata del soggiorno in Italia e la situazione familiare e lavorativa del ricorrente; infine non sarebbe stata valutata la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Come detto il provvedimento gravato è stato assunto a seguito di un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, in considerazione delle plurime condanne dallo stesso subite, in particolare quelle per i reati in materia di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
In linea generale e preliminare, va ricordato che i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 –inerenti il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti – integrano idonei presupposti atti a giustificare il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 29 luglio 2022, n. 6709; id. sez. III, 2 febbraio 2021, n. 955; id. sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494 ), in considerazione del grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, e in relazione ai quali si prescinde dalla entità della condanna riportata (che nel caso in esame è, comunque, estremamente rilevante, come emerge dalla pena complessivamente inflitta) e da eventuali riconoscimenti di attenuanti.
Eccezione a tale regola è costituita dalla presenza di significativi e comprovati rapporti familiari con soggetti residenti in Italia i quali impongono la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n.286 del 1998. In tal caso, dunque, l’Amministrazione deve valutare la pericolosità sociale mediante un giudizio di tipo prognostico ( Consiglio di Stato sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4492 ) e ponderarla con gli interessi contrapposti con particolare riferimento alla tutela dell’unità familiare la quale riceve protezione anche ai sensi dell'art. 8 della Convenzione EDU (in tal senso, questo stesso Tribunale, sez. I, 3 aprile 2024, n. 241).
Giova aggiungere che tale ponderazione degli interessi in gioco appartiene tipicamente alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile in sede giurisdizionale nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o arbitrarietà.
In tale quadro normativo e interpretativo deve aggiungersi la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 2023 che, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 286/1998, per contrasto con agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. in riferimento all'art. 8 Cedu nella parte in cui, richiamando tutti i reati inerenti gli stupefacenti, prevedeva che la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fosse automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno, e per effetto della quale l'Amministrazione è tenuta a valutare la situazione concreta dell’interessato, in relazione al percorso di inserimento sociale, tenendo conto della tipologia del reato commesso, della sua condizione familiare e lavorativa in base agli elementi di fatto dal medesimo forniti, effettuando il necessario bilanciamento tra gli opposti interessi e fornendo un’adeguata motivazione sulla scelta operata ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2023, n. 9667 ).
Naturalmente, il carattere non automaticamente ostativo delle suddette condanne non impedisce certo - come avvenuto nel caso di specie - una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente il rilascio del permesso di soggiorno, ove l’Amministrazione abbia tenuto in considerazione complessivamente il comportamento dello straniero in relazione al numero di reati commessi, all’arco temporale di commissione, alla tipologia concreta degli stessi.
Ebbene, nel caso in esame, ritiene il Collegio che l’Amministrazione, al di là di alcune affermazioni ultronee e fuori contesto rispetto all’oggetto del provvedimento (oltre al richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali ormai risalenti), abbia formulato, nel provvedimento impugnato, un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente che non può dirsi inficiato da profili di illogicità, irragionevolezza, ovvero fondato su evidenti errori di fatto.
Nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, l’Amministrazione ha evidenziato che le numerose condanne riportate “ hanno dimostrato che -OMISSIS-, noncurante dei dettami normativi ed in totale spregio del proprio status di <cittadino regolare> e del ruolo genitoriale, ha reiteratamente violato dei precetti penali, peraltro gravi e rientranti nel novero di quelli ostativi all’ingresso ed alla regolare permanenza su questo Territorio. Ha dimostrato di essere proprio agio, di muoversi con disinvoltura e di avere dei <ganci>, degli alleati, dei correi in quell’ambiente, inanellando una serie di condanne con cumulo pena di anni 3 (tre, mesi 3 (tre) giorni 14 (quattordici) multa di euro 12.000 (dodicimila )”, che “ si collocano sia in epoca anteriore che successiva alla nascita dei due figli (classe 2016 e classe 2018) e che non è assolutamente concepibile motivare il suo agire con l’eventuale e/o possibile carenza di redditi necessari per il proprio mantenimento e quello dei propri famigliari ” e ha aggiunto che “ il ritratto del -OMISSIS- è quello di un genitore coinvolto nel mondo della microcriminalità e della droga, un esempio per nulla edificante verso i propri figli…. ”.
La Questura ha svolto considerazioni anche con riferimento alla specifica tipologia di reati commessi dal ricorrente, precisando che “ con riferimento alla lieve entità del reato, previsto dall’art. 73, co. 5 DPR 309/90 (e oggetto della sentenza nr. 88 del 2023 della Corte Costituzionale – che ha escluso l’automaticità dell’effetto ostativo per alcune condanne) come già espresso, nel caso del richiedente non ricorre l’occasionalità di un singolo evento, bensì, una lunga serie di fatti reato, ad un concatenarsi di eventi delittuosi ”, con ciò dimostrando di ben conoscere la recente pronuncia della Corte Costituzionale, ma di poter ritenere di esprimere, comunque, un giudizio di pericolosità sociale, tenuto conto della continua reiterazione dei reati di spaccio.
Del resto, sotto tale specifico profilo, nello stesso ricorso si afferma che le violazioni della normativa sugli stupefacenti di cui alle condanne subite e indicate nel provvedimento gravato si riferiscono ad episodi di vendita di monodosi ad acquirenti e consumatori sussumibili nel c.d. spaccio da strada, cioè proprio quei comportamenti e quelle condotte che determinano un forte allarme sociale e che, in quanto reiterate con continuità nel tempo, consentono all’Amministrazione di effettuare un giudizio di pericolosità sociale dell’autore delle medesime che preclude il rinnovo del titolo di soggiorno e che, ovviamente, è ben distinto -fondandosi su presupposti specifici e avendo finalità del tutto diverse - da quello che può essere espresso in sede penale.
Pertinente e rilevante risulta anche l’ulteriore rilievo aggiunto dall’Amministrazione nella motivazione dell’atto impugnato, dove si osserva che lo straniero “ Ha dimostrato di essere a proprio agio, di muoversi con disinvoltura e di avere dei «ganci», degli alleati, dei correi in quell’ambiente, inanellando una serie di condanne ”: proposizione con la quale evidentemente l’Amministrazione ha inteso sottolineare il fatto che il ricorrente, avendo commesso una pluralità di episodi di spaccio, ancorché ritenuti dal giudice penale, singolarmente considerati, di lieve entità, ha dimostrato di essere oggettivamente inserito in una rete delinquenziale nella quale, evidentemente, lo spacciatore funge da anello finale della catena; considerazione, questa, riferita al contesto di vita del soggetto, che non può certo essere sottovalutata o ritenuta non incidente sul giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura.
Anche la situazione personale del ricorrente, lavorativa e familiare, per quanto in maniera sintetica, è stata presa in considerazione dall’Amministrazione, che, oltre ad aver dato esattamente conto nel provvedimento della situazione familiare dello straniero, ha precisato che questi “ ha più volte leso e oltraggiato uno dei diritti costituzionalmente garantiti, quello della salute e dell’incolumità pubblica contravvenendo altresì ai precetti del TUI e delle leggi ad esso collegate (…) e che, procedendo ad un equo bilanciamento degli interessi del cittadino marocchino (famigliari ed economico-lavorativi) e di quelli del mantenimento della sicurezza e tutela dell’ordine pubblico, è ovvio che, sia in ordine alla tipologia di reati reiteratamente commessi e per l’entità delle condanne irrogate, i secondi appaiono preminenti ”.
Con riferimento, infine, alla presenza di figli minori, si rileva, come correttamente evidenziato nello stesso provvedimento impugnato, che il ricorrente potrà, comunque, sussistendone tutti i presupposti di legge, attivare ogni rimedio previsto dall’Ordinamento, quale, a titolo esemplificativo, quello previsto dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.
Il giudizio complessivo di pericolosità sociale formulato e il bilanciamento esperito dalla Questura si sottraggono, dunque, alle censure di legittimità dedotte in ricorso, fermo restando – giova ribadirlo – che il sindacato di legittimità non può spingersi fino a sostituire con diversi e alternativi apprezzamenti della condizione dello straniero il giudizio tecnico-discrezionale riservato alla competente Amministrazione e da questa comunque enunciato in termini completi, non illogici e non manifestamente irragionevoli o sproporzionati.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato è immune dalle censure articolate in ricorso, che va, di conseguenza, respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FA | OL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.