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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2120/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/01/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/O, presso lo studio dell'avv. Carmela Napoli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nato a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via Misterbianco n. 5, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Unione Sovietica n.4, presso lo studio dell'avv. Simone Bandiera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 28/05/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, in
Siracusa il giorno 16/10/2021 (Atto n.249, Parte II, Serie A, Anno 2021).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa il giorno 16/10/2021;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con sentenza n.2276/2023, pubblicata il 18/12/2023 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'11/06/2024, il Giudice fissava udienza del 26/11/2024 per la comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la quale veniva rimessa al giudice tabellarmente competente.
Con decreto del 16/12/2024, il Presidente, su richiesta delle parti, fissava l'udienza del 27/01/2025 tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e all'udienza indicata - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) “La sig.ra ed il sig. rinunciano reciprocamente a qualsiasi Parte_1 Parte_2
assegno di divorzio, essendo ciascuno economicamente autosufficiente;
2) Le parti si riportano agli accordi già raggiunti in sede di separazione sulla regolamentazione della casa coniugale, dei mobili che erano posti all'interno della stessa, delle relative utenze
(per luce, acqua, telefono) e della detenzione delle foto del matrimonio;
accordi da intendersi interamente confermati dalle parti con la sottoscrizione dell'odierno ricorso;
3) Le parti si obbligano a rispettarsi reciprocamente e a non interferire ognuno nella vita privata dell'altro e prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pagina2 di 3 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
con rito concordatario, in Siracusa il giorno 16/10/2021 (Atto n.249, Parte II, Serie A,
[...]
Anno 2021), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 28/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2120/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/01/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/O, presso lo studio dell'avv. Carmela Napoli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nato a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Via Misterbianco n. 5, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Unione Sovietica n.4, presso lo studio dell'avv. Simone Bandiera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 28/05/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, in
Siracusa il giorno 16/10/2021 (Atto n.249, Parte II, Serie A, Anno 2021).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa il giorno 16/10/2021;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con sentenza n.2276/2023, pubblicata il 18/12/2023 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto dell'11/06/2024, il Giudice fissava udienza del 26/11/2024 per la comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la quale veniva rimessa al giudice tabellarmente competente.
Con decreto del 16/12/2024, il Presidente, su richiesta delle parti, fissava l'udienza del 27/01/2025 tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e all'udienza indicata - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) “La sig.ra ed il sig. rinunciano reciprocamente a qualsiasi Parte_1 Parte_2
assegno di divorzio, essendo ciascuno economicamente autosufficiente;
2) Le parti si riportano agli accordi già raggiunti in sede di separazione sulla regolamentazione della casa coniugale, dei mobili che erano posti all'interno della stessa, delle relative utenze
(per luce, acqua, telefono) e della detenzione delle foto del matrimonio;
accordi da intendersi interamente confermati dalle parti con la sottoscrizione dell'odierno ricorso;
3) Le parti si obbligano a rispettarsi reciprocamente e a non interferire ognuno nella vita privata dell'altro e prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pagina2 di 3 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
con rito concordatario, in Siracusa il giorno 16/10/2021 (Atto n.249, Parte II, Serie A,
[...]
Anno 2021), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 28/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3