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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - AN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003809505000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 10 novembre 2023, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020239003809505000, notificata in data 28 agosto 2023, con la quale l'Agente della CO ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.949,86, relativa alla cartella di pagamento n.
03020170008240663000. A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati dall'atto impugnato, deducendo che tra la presunta notifica della cartella (asseritamente avvenuta nel 2018) e la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe decorso un termine superiore a quello quinquennale previsto dalla legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO, depositando controdeduzioni con le quali ha contestato la fondatezza del ricorso. La resistente ha prodotto in atti la relata di notifica della cartella di pagamento n. 03020170008240663000, sostenendo che la stessa sia stata regolarmente perfezionata in data 15 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario. Di conseguenza, l'Ufficio ha ribadito la legittimità della propria pretesa, ritenendo interrotto il decorso prescrizionale.
All'odierna udienza questo giudice monocratico ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La questione centrale del presente giudizio attiene alla verifica della regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
03020170008240663000, atto presupposto dell'impugnata intimazione. Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente, emerge che la notifica della citata cartella è stata eseguita secondo le modalità previste per l'irreperibilità cosiddetta "assoluta" ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, tale procedura presuppone che il messo notificatore abbia preventivamente accertato l'inesistenza nel comune di notifica di un'abitazione, ufficio o azienda del contribuente, effettuando ricerche diligenti che devono risultare con precisione dalla relata di notifica.
Nel caso di specie, la relata prodotta si limita a barrare la casella relativa all'irreperibilità, senza tuttavia dar conto delle specifiche indagini anagrafiche o dei riscontri sul territorio volti a confermare l'effettivo trasferimento della ricorrente verso ignoti. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la notifica ex art. 60, lett. e), è legittima solo ove l'irreperibilità sia "effettiva" e non meramente "temporanea", gravando sull'ente notificatore l'onere di provare l'avvenuto espletamento di tali ricerche (Cass. Civ., Sez. V, n.
2877/2018). In assenza di prova rigorosa circa il corretto perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi che quest'ultima non sia mai stata ritualmente portata a conoscenza della contribuente. Ne consegue la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata, mancando l'atto presupposto validamente notificato. Tale vizio assorbe ogni ulteriore censura relativa alla prescrizione del credito, poiché l'invalidità della notifica della cartella impedisce in radice il decorso di un termine prescrizionale validamente interrotto.
Per quanto riguarda il merito dei tributi richiesti (imposte d'atto e sanzioni per l'anno 2013), deve osservarsi che, anche qualora la notifica del 2018 fosse stata valida, l'intimazione di pagamento del 2023 interviene oltre il quinquennio per le sanzioni e per i tributi locali, consolidando comunque l'estinzione del diritto di riscossione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 23397/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione Monocratica, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03020239003809505000;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in AN, 2 luglio 2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - AN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003809505000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 10 novembre 2023, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020239003809505000, notificata in data 28 agosto 2023, con la quale l'Agente della CO ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.949,86, relativa alla cartella di pagamento n.
03020170008240663000. A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati dall'atto impugnato, deducendo che tra la presunta notifica della cartella (asseritamente avvenuta nel 2018) e la notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe decorso un termine superiore a quello quinquennale previsto dalla legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - CO, depositando controdeduzioni con le quali ha contestato la fondatezza del ricorso. La resistente ha prodotto in atti la relata di notifica della cartella di pagamento n. 03020170008240663000, sostenendo che la stessa sia stata regolarmente perfezionata in data 15 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario. Di conseguenza, l'Ufficio ha ribadito la legittimità della propria pretesa, ritenendo interrotto il decorso prescrizionale.
All'odierna udienza questo giudice monocratico ha trattenuto il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La questione centrale del presente giudizio attiene alla verifica della regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
03020170008240663000, atto presupposto dell'impugnata intimazione. Dall'esame della documentazione prodotta dalla resistente, emerge che la notifica della citata cartella è stata eseguita secondo le modalità previste per l'irreperibilità cosiddetta "assoluta" ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, tale procedura presuppone che il messo notificatore abbia preventivamente accertato l'inesistenza nel comune di notifica di un'abitazione, ufficio o azienda del contribuente, effettuando ricerche diligenti che devono risultare con precisione dalla relata di notifica.
Nel caso di specie, la relata prodotta si limita a barrare la casella relativa all'irreperibilità, senza tuttavia dar conto delle specifiche indagini anagrafiche o dei riscontri sul territorio volti a confermare l'effettivo trasferimento della ricorrente verso ignoti. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la notifica ex art. 60, lett. e), è legittima solo ove l'irreperibilità sia "effettiva" e non meramente "temporanea", gravando sull'ente notificatore l'onere di provare l'avvenuto espletamento di tali ricerche (Cass. Civ., Sez. V, n.
2877/2018). In assenza di prova rigorosa circa il corretto perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi che quest'ultima non sia mai stata ritualmente portata a conoscenza della contribuente. Ne consegue la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata, mancando l'atto presupposto validamente notificato. Tale vizio assorbe ogni ulteriore censura relativa alla prescrizione del credito, poiché l'invalidità della notifica della cartella impedisce in radice il decorso di un termine prescrizionale validamente interrotto.
Per quanto riguarda il merito dei tributi richiesti (imposte d'atto e sanzioni per l'anno 2013), deve osservarsi che, anche qualora la notifica del 2018 fosse stata valida, l'intimazione di pagamento del 2023 interviene oltre il quinquennio per le sanzioni e per i tributi locali, consolidando comunque l'estinzione del diritto di riscossione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 23397/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione Monocratica, definitivamente pronunciando:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03020239003809505000;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate - CO alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in AN, 2 luglio 2025
Il Giudice Monocratico