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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1163 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
, elettivamente domiciliato in Minervino Parte_1
Murge, via Giuseppe di Vagno n. 77, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Melacarne, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti --------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
contumace -------------------------------------------------- Controparte_1
---------------------------------------------------------------------------- appellato
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 145/22 del 24.1.22, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda proposta da e condannato Controparte_1 Parte_1
a pagare all'attore la somma di €6.358,95, oltre interessi, oltre a
[...] compensare per intero le spese giudiziali.
Con citazione del 25.7.22, ha proposto appello avverso la sentenza
, chiedendo, in riforma della stessa, dichiararsi Parte_1 il difetto di legittimazione attiva del nel merito pronunciarsi la CP_1 risoluzione del contratto tra di essi intercorso, in subordine accertarsi il legittimo esercizio, da parte di esso appellante, dell'eccezione di inadempimento ed in via di ulteriore subordine ridursi il corrispettivo dovuto al con vittoria di spese. CP_1
L'appellato, ricevuta la notifica dell'appello, non si è costituito.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 14 marzo 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 24.1.25 né a quella successiva, fissata ex art. 309 cpc, del 14.3.25.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n.
112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 citazione del 25.7.22, avverso la sentenza n. 145/22 del 24.1.22 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione