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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/12/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 766/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 766/2024 R.G., introitata per la decisione con ordinanza del
24.10.2025, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 23.10.2025, fissata ai sensi del comb. disp. degli artt. 473bis.28 e 127 ter c.p.c.; promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. FURFARI ANTONIO (pec: , che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2 resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da note in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale dalla coniuge esponendo: che i due hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 5.06.2017 a Bayamo (Cuba), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno (RC) al n. 8, Parte II, Serie C, anno 2024; che dall'unione matrimoniale
è nata la figlia (Manzanillo, 24.11.2017); che nel mese di Persona_1 aprile 2018 la famiglia si trasferiva stabilmente a Siderno;
che in data 29.02.2020, su richiesta 1 della moglie di fare immediato rientro a Cuba per le asserite gravi condizioni di salute della propria madre, il ricorrente acquistava due biglietti aerei per lei e per la figlia, con rientro programmato per il 14.03.2020; che la “una volta salita su quell'aereo con la figlia CP_1 minore, che la portava a Cuba, interrompeva ogni contatto, anche telefonico, con il marito senza fare mai più ritorno in Italia”; che soltanto nel mese di ottobre 2022 il ricorrente riceveva notizie in merito al luogo in cui si trovasse la moglie, allorquando gli veniva notificato dalla
Pretura di Norimberga “un atto a mezzo del quale si comunicava che la Sig.ra aveva CP_1 ottenuto dalla Pretura di Norimberga l'emissione di un provvedimento d'urgenza con il quale veniva riconosciuto (d'urgenza) il diritto di richiedere il documento di identità e il passaporto per la figlia minore”; che in data 18.09.2023 gli veniva notificato un ulteriore atto della medesima Pretura “a mezzo del quale si comunicava che la Sig.ra citava in giudizio CP_1 il Sig. all'udienza del 06.03.2024, presso la Pretura di Norimberga, nel procedimento Pt_1 avente ad oggetto l'attribuzione della responsabilità genitoriale, provvedimento d'urgenza”, procedimento nel quale il decideva di non costituirsi a causa “della impossibilità Pt_1 economica e per la distanza geografica del medesimo di raggiungere la Germania”; che, in data 24.10.2023, l'odierno ricorrente sporgeva denuncia-querela nei confronti della moglie in relazione ai reati di cui agli artt. 570, co. 2, e 574 bis c.p.; che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis e non sussistendo tra i coniugi la comunione materiale e spirituale, ha proposto l'odierna domanda di separazione giudiziale, con richiesta di addebito alla moglie in ragione dell'abbandono del tetto coniugale. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti condizioni di separazione: “1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove credano la propria residenza;
2) La figlia minore in ragione della Persona_1 lontananza geografica tra padre e minore, verrà affidata in via esclusiva alla madre Sig.ra
, come, peraltro, richiesto dalla medesima mediante la Controparte_1 procedura giudiziale n. 115 F 2885/22 avviata innanzi al Tribunale di Norimberga (doc. 2 e 3);
3) Il Sig. potrà avviare e mantenere i contatti (inteso anche il diritto di visita) Parte_1 con la figlia qualora la stessa dovesse rientrare in Italia o laddove il ricorrente avesse la possibilità economica di recarsi in Germania;
4) La Sig.ra si occuperà delle spese CP_1 relative al mantenimento di sé medesima e della minore (sia Persona_1 ordinarie che straordinarie), mentre il sig. provvederà al proprio sostentamento Pt_1 economico;
5) I coniugi non dovranno procedere alla ripartizione di beni mobili e/o immobili né alla divisione di somme di denaro posto non vi sono beni e/o somme di denaro cointestati ai medesimi”.
2 All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata in data 5.12.2024, veniva disposta la rinnovazione della notifica alla resistente del ricorso introduttivo, del decreto e del verbale d'udienza, stante il mancato rispetto dei termini liberi a comparire.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 15.05.2025 ove, previa declaratoria di contumacia di veniva sentito soltanto il ricorrente, il quale Controparte_1 riferiva: “Io l'ultima volta ho sentito mia moglie quando è partita, poi non l'ho più sentita.
Quindi l'ultima volta l'ho sentita nel mese di febbraio 2020; lei aveva anche il biglietto di ritorno da Cuba, insieme a nostra figlia, tuttavia non sono mai tornate. C'era la possibilità di tornare poco prima della chiusura delle frontiere per il Covid, ma non sono tornate. Allo stesso modo, non sento nemmeno mia figlia da quando sono partite. Mia moglie è partita per Cuba con la scusa di andare ad assistere sua madre che non stava bene. Il nostro rapporto all'epoca era normale, regolare, funzionava bene. Io non ho avuto modo di sentire mia figlia in questi anni. Mia moglie ha cambiato la scheda del telefono e io non ho più avuto contatti con loro”; all'esito, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati ed il ricorrente veniva onerato a produrre copia del provvedimento conclusivo adottato dalla Pretura di Norimberga, con cui la responsabilità genitoriale era stata attribuita alla resistente.
All'udienza del 26.06.2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto deposito di detto provvedimento, chiedendo che il Tribunale ne prendesse atto, decidendo in conformità; veniva quindi fissata, ai sensi del comb. disp. degli artt. 473bis.28 e 127 ter c.p.c., l'udienza del
23.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione del solo termine per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, dagli atti e verbali di causa è possibile ritenere, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra le odierne parti del giudizio sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. l c.c., come confermato dalla circostanza che, già dal mese di febbraio 2020, la resistente si sia allontanata dalla casa coniugale, senza più farvi rientro.
Inoltre, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
3 separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Com'è noto, la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass. civ., Sez. 1, n. 11032/2024; Cass. civ., sez. I, n. 18725/2023).
Ed invero, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. civ., sez. I, n. 16287/2023; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Bari, sez. I, 25/10/2021, n. 3754: "L'abbandono della casa familiare da parte di un coniuge può essere causa di addebito della separazione laddove provochi l'impossibilità della convivenza;
invece se l'allontanamento è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge oppure se è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, deve escludersi il rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale").
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia allegato elementi idonei a ritenere sussistente il nesso eziologico tra l'allontanamento dalla casa familiare dell'odierna resistente e la crisi coniugale, né lo stesso ha offerto prove, precostituite e/o costituende, idonee a dimostrare che l'abbandono della casa coniugale da parte della sia stata la causa CP_1 dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Pertanto, non essendo stato adeguatamente dimostrato dal ricorrente che la causa della crisi coniugale debba ascriversi all'abbandono del tetto coniugale da parte della il CP_1
Collegio ritiene di dover pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito proposta da Parte_1
Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore della coppia,
[...]
il ricorrente ha chiesto che ne fosse disposto l'affidamento esclusivo Persona_1 alla conformemente a quanto da quest'ultima chiesto ed ottenuto nell'ambito della CP_1 procedura giudiziale avviata innanzi al Tribunale di Norimberga.
Sul punto, il Collegio osserva quanto segue.
Sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla L. n. 54/2006, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli
4 minori – essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può trascurarsi che, nel nostro ordinamento, è comunque consentita la possibilità di derogare a tale regime ordinario laddove nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., infatti, l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Ed invero, sebbene di norma si tenda a privilegiare una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori - quali, tendenzialmente, i migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare attenzione quale è il minore - il nostro ordinamento contempla poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale qualora si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che possono anche consistere nel mero disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore ed al mantenimento con lui di un'effettiva relazione personale ed affettiva.
Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità - a cui questo
Collegio intende dare continuità - “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
6-1 n. 28244/2019).
In coerenza con tale orientamento, “la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n.
1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
5 "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
n. 26796/2023). Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che giustifichino, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26587/2009).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che, laddove si debba vagliare la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore» (cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 21425 del 2022)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il regime di affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori sarebbe contrastante con il superiore interesse della minore, dovendosi prediligere nella fattispecie, tenuto conto della peculiarità della presente vicenda, il regime di affido esclusivo della figlia alla madre, come peraltro specificamente richiesto dal ricorrente.
Ed invero, a parere del Collegio risulta maggiormente rispondente agli interessi della minore che le decisioni di maggiore interesse per quest'ultima, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della sua residenza abituale, vengano assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto che le circostanze allegate dall'odierno ricorrente in ordine all'allontanamento della dalla casa coniugale da oltre cinque anni ed alla CP_1 conseguente interruzione tra loro di ogni contatto, pur nella contumacia di parte resistente, hanno trovato riscontro documentale negli atti del procedimento avviato innanzi alla Pretura di
Norimberga.
Nella motivazione del decreto del 13.06.2024, emesso dalla Pretura di Norimberga nel procedimento portante n. 115 F 2867/22 - avente ad oggetto “attribuzione della responsabilità genitoriale” (tradotto in lingua italiana giusta traduzione asseverata in atti), con cui è stato deciso il trasferimento alla ricorrente della responsabilità genitoriale relativa alla figlia minore della coppia - si legge: “I. La ricorrente ed il resistente, fra loro uniti in matrimonio, sono i genitori della minore . I genitori vivono fra loro separati in maniera non solo Per_1 provvisoria. La ricorrente ha esposto quanto segue in sede della sua audizione giudiziaria: La madre ed il padre della minore non hanno più, fra loro, contatti fin dal mese di marzo del 2019.
La madre ha vissuto, assieme a , figlia comune delle parti, fino a marzo del 2019 presso Per_1
6 il padre della bambina in Italia. Con il consenso dell'uomo, la donna, per poter far visita alla propria madre, si recò in viaggio, assieme alla figlia, a Cuba, suo paese di origine. L'uomo impedì il viaggio di rientro in Italia della moglie e della figlia, stornando i biglietti per il loro volo di ritorno. La madre della minore non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per poter finanziare da sola il viaggio di rientro ed inoltre aveva paura del marito, che non avrebbe voluto che lei facesse il viaggio, aveva dovuto ricorrere ad un trucco per poter recarsi a far visita a sua madre. La donna e la figlia rimasero, pertanto, per circa due anni a Cuba e con
l'aiuto di una conoscente nel novembre del 2021 si trasferirono in Germania. Da allora esse vivono qui. Dal momento in cui la donna aveva intrapreso il viaggio, il marito non si è fatto più sentire, non contattando né lei, né la figlia. La ricorrente richiede che l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia comune venga trasferito a lei in via esclusiva. Il ricorso è stato notificato al padre già nell'ambito del procedimento di urgenza per il trasferimento della potestà genitoriale (estremi: 115 F 2866/22). La citazione ad intervenire all'udienza del
06/03/2024 era stata notificata al padre, in lingua italiana, in data 27/09/2023.
Tramite lettera di una terza persona non nota al giudice della causa il resistente fece comunicare di essere informato sulla data di udienza fissata per il 06/03/2024, alla quale egli però non si sarebbe presentato. Egli ha contestato interamente quanto asserito dalla madre della minore. La madre si sarebbe recata in aereo a Cuba con i biglietti da lui acquistati, e cioè in data 29/02/2020. La donna non avrebbe poi utilizzato il volo di rientro previsto per il
14/03/2020. In data 24/10/2023, dopo aver ricevuto la documentazione giudiziaria, il padre della minore avrebbe presentato denuncia contro la donna, in Italia, per sottrazione di minorenne. Egli ha richiesto da parte sua l'emissione di decisione come da motivazione esposta nella sua lettera. Il procedimento di merito è stato preceduto da due procedimenti di urgenza volti a disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale. Avuto riguardo dell'urgenza, con decreto del 14/03/2023 l'esercizio della responsabilità genitoriale per la figlia comune
[...]
, nata il [...], è stato trasferito provvisoriamente alla ricorrente Persona_1
(estremi: 115 F 2866/22), dopo che con decreto del 16/08/2022 era stato trasferito provvisoriamente alla ricorrente il diritto di richiedere per la figlia comune minorenne
[...]
nata il [...], il rilascio e la relativa presa in consegna di un Persona_1 passaporto (estremi 115 F 2885/22). Il giudice della causa ha provveduto a nominare per la minore un curatore processuale, nonché a sentire personalmente sia che la madre. Si Per_1 rimanda all'audizione personale della minore ed all'annotazione redatta al riguardo.
Inoltre il giudice della causa ha sentito l'ufficio di servizio sociale per minorenni. Nonostante
7 regolare citazione a comparire in udienza, il padre non si è presentato in udienza di audizione e non si è potuto sentirlo personalmente.
II. La decisione trova fondamento nel § 1671 comma 1 BGB [= Codice Civile tedesco]. Ai sensi di detta norma il giudice della causa è tenuto a trasferire ad un genitore in via esclusiva la responsabilità genitoriale, od una parte della stessa, nell'eventualità che i genitori, esercitanti congiuntamente la responsabilità parentale, vivano fra loro separati in maniera che non sia solo temporanea ovvero provvisoria ne qualora ci si debba attendere che la revoca dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con conseguente trasferimento della stessa al genitore ricorrente possa meglio essere conforme al bene del minore. Pertanto nel caso in fattispecie, anche avuto opportuno riguardo di quanto espresso dalla minore, l'esercizio della responsabilità genitoriale andava trasferito alla sola madre, perché sia la revoca dell'esercizio congiunto di tale potestà che la conseguente attribuzione della stessa alla sola madre risultano essere meglio conformi all'interesse ovvero al bene della minore (doppia verifica dell'interesse del minore").
1. Revoca dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale
Non sussistendo, dal punto di vista sociale, un rapporto sano fra i genitori (vedi BverfG BeckRS
2009, 36268, FamRZ 2004, 1015), è divenuto impossibile l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. È un fatto incontestato che non sussista più nessun contatto fra i genitori già da marzo del 2019, pertanto da più di cinque anni. La minore di cui si tratta è nata nel novembre del 2017 e pertanto, avuto riguardo degli stadi di sviluppo del cervello infantile, non ha ricordo alcuno del padre. Non si può inoltre pretendere che la madre della minore continui a sussistere una disponibilità alla collaborazione, tenuto opportunamente conto del fatto che il padre, anche lui esercitante la responsabilità genitoriale, da oltre cinque anni non ha più cercato di stabilire un contatto, nonché del fatto che lui, nonostante sia al corrente delle circostanze di residenza della madre e della figlia, non abbia mostrato interesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. Sebbene al corrente del presente procedimento giudiziario, il padre non ha ritenuto di dover contattare né i locali servizi sociali per minorenni, né la curatrice processuale della minore. Né, tanto meno, egli si è messo in contatto con la madre della minore. Parimenti egli non si è presentato in udienza dove avrebbe avuto l'opportunità di essere sentito. Il padre ha invece suscitato l'impressione di non avere senso di solidarietà genitoriale nei confronti della madre della bambina, mostrando come sua unica reazione all'esistenza del procedimento giudiziario qui pendente la decisione di sporgere denuncia nei confronti della madre per sottrazione di minorenne, questo cinque anni dopo che la donna aveva intrapreso il viaggio, col consenso del coniuge. Alla luce di tali circostanze va constatato
8 che entrambe le parti non hanno disponibilità, né capacità, di collaborare fra loro nella maniera che sarebbe necessaria. Il comportamento del padre può venir qualificato come indifferenza nei confronti della figlia comune, non avendo egli fatto nulla in passato per rendersi partecipe della vita e dello sviluppo della figlia. Pertanto il padre dimostra una perdurante mancanza di interesse allo sviluppo della bambina, con la quale egli non intrattiene nessun contatto. Pertanto il padre non dispone nemmeno della sufficiente base di informazioni necessaria ed opportuna per poter esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nel miglior senso possibile per l'interesse della minore (Corte di Appello di Francoforte sul Meno, decreto del 19/3/2018 - 6 UF 213/17, BeckRS 2018, 38831 nota marginale 24, beck-online).
Non ha pertanto più rilevanza il quesito se abbiano, o meno, sussistenza le accuse di violenza da parte del padre, mosse dalla madre, né la di lei asserita paura del marito, perché l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è vanificato già dalla mancanza di fatto di ogni genere di contatto e dalla indifferenza paterna nei confronti della figlia. Parimenti irrilevante è se la madre della bambina non abbia fatto più ritorno in Italia per paura, o se invece abbia avuto altri motivi per tale sua decisione. La presenza di una eventuale colpa da parte di un genitore nel determinare la mancanza di capacità ad un rapporto di cooperazione o comunicazione non ha alcuna rilevanza per la decisione giudiziaria ai sensi del § 1671 comma
1 BGB [= Codice Civile tedesco] (vedi decisione della Suprema Corte di Cassazione tedesca,
FamRZ 2008, 592), avuto riguardo del fatto che la decisione giudiziaria che prevede
l'attribuzione in via esclusiva della responsabilità parentale ad un solo genitore non ha né funzione di punizione, né di premio per l'uno o per l'altro genitore.
2. Trasferimento alla madre
Da oltre cinque anni a questa parte la madre provvede personalmente e da sola all'educazione ed all'assistenza della figlia, con la conseguenza che per motivi di continuità andava effettuato il trasferimento alla madre della responsabilità genitoriale (vedi , Familienrecht = CP_2
Diritto di famiglia, BGB = Codice Civile tedesco, § 1671 nota marginale 15, beck-online). La responsabilità genitoriale non va regolata diversamente, ai sensi del § 1671 comma 4 BGB [=
Codice Civile tedesco] in applicazione di altre norme di legge, non essendosi rilevate circostanze che lo rendessero necessario (…)” (cfr. documentazione depositata in data
28.05.2025).
Orbene, a parere del Collegio il regime di affidamento esclusivo della figlia alla madre appare la soluzione più confacente al superiore interesse della minore.
Il ricorrente ha infatti allegato che la bambina si è allontanata dalla figura paterna all'età di appena due anni, vivendo così la maggior parte della sua vita con la madre, dapprima a Cuba e
9 poi in Germania;
parimenti, dagli atti di causa è possibile arguire che il e la Pt_1 CP_1 abbiano interrotto ogni contatto da anni, vivendo le proprie vite come due estranei, al punto che l'odierno ricorrente per almeno due anni ha ignorato dove si trovassero la moglie e la figlia. Il medesimo ricorrente, inoltre, nel corso dell'audizione personale, ha dichiarato di non aver mai sentito né la moglie, né la figlia nel corso degli ultimi cinque anni.
Siffatti elementi, se da un lato rendono evidente che soltanto la nel corso degli CP_1 ultimi cinque anni, si sia fattivamente occupata delle esigenze connesse alla cura, all'educazione, all'istruzione ed alla crescita della minore, dall'altro indiziano nel senso di un disimpegno del padre rispetto agli interessi della figlia minore ed al mantenimento con lei di un'effettiva relazione personale ed affettiva: ed invero, sebbene il ricorrente sin dal mese di ottobre 2022 (come dallo stesso allegato in ricorso) fosse stato reso edotto del luogo in cui si trovassero la moglie e la figlia, lo stesso non si è in alcun modo attivato, nelle more, per ristabilire un rapporto con la minore, scegliendo peraltro di non costituirsi nel giudizio per l'attribuzione della responsabilità genitoriale avviato dalla innanzi alla Pretura di CP_1
Norimberga, nonché instando nel presente giudizio per il regime di affido esclusivo della bambina alla madre.
Gli elementi che precedono, complessivamente valutati, inducono il Collegio a ritenere che sussistano gli estremi per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, dovendosi pertanto disporre che la figlia minore della coppia, venga affidata in via Persona_1 esclusiva alla madre.
Con riferimento al diritto di visita del padre nei confronti della figlia, il Collegio ritiene opportuno prevedere – sempreché il regime di seguito tratteggiato non si riveli, nella sua concreta attuazione, incompatibile con le esigenze di qualsiasi natura della figlia della coppia – che possa effettuare videochiamate libere nei confronti della figlia minore, Parte_1 nonché incontrare la figlia, qualora quest'ultima dovesse trovarsi in Italia, secondo le modalità che, volta per volta, verranno concordate con il genitore affidatario.
Per quanto concerne, invece, il mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno ricorrente di prevedere che “la Sig.ra si occuperà delle spese relative al mantenimento di sé medesima e della minore CP_1
(sia ordinarie che straordinarie), mentre il sig. Persona_1 Pt_1 provvederà al proprio sostentamento economico”.
Ed invero, a parere del Collegio, l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli grava su entrambi i genitori che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., devono
10 adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Su entrambi i genitori, infatti, grava l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per il sol fatto di averli concepiti, anche qualora gli stessi siano sprovvisti di un impiego: il Collegio ritiene, sul punto, di dover dar seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in forza del quale “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, non venendo meno nemmeno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore … non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di altri redditi (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.)” (cfr. in tal senso Tribunale
Napoli Nord, sez. I, 06/03/2023, n. 909; Tribunale Terni, 27/05/2022, n. 448; Tribunale
Alessandria, sez. I, 11/04/2022, n. 315).
Nel caso in esame, il Collegio reputa necessario provvedere ai sensi dell'art. 473bis.2, co. 1,
c.p.c. (“A tutela dei minori il giudice può d'ufficio … adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 …”), disponendo che, pur in mancanza di una specifica richiesta articolata in tal senso dalla debba essere previsto in capo a l'obbligo CP_1 Parte_1 di concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia minore.
Esaminata la documentazione reddituale in atti, ad avviso del Collegio risulta congruo porre in capo a l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze della figlia.
Con riguardo alle spese di lite, nulla il Collegio deve disporre tenuto conto della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in data 5.06.2017 a Bayamo Controparte_1
(Cuba), ed il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siderno (RC), n. 8, Parte II, Serie C, anno 2024;
11 - rigetta la domanda di addebito della separazione a carico di Controparte_1
;
[...]
- affida la figlia minore della coppia, in via esclusiva Persona_1 alla madre Controparte_1
- dispone che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della figlia per come indicato in parte motiva;
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di
[...]
€ 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze della figlia;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siderno (RC) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/12/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
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Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai Magistrati:
1) dott. Andrea Amadei Presidente
2) dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice,
3) dott.ssa Olga Quartuccio Giudice rel., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 766/2024 R.G., introitata per la decisione con ordinanza del
24.10.2025, a scioglimento della riserva assunta in esito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 23.10.2025, fissata ai sensi del comb. disp. degli artt. 473bis.28 e 127 ter c.p.c.; promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. FURFARI ANTONIO (pec: , che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2 resistente contumace con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;
Oggetto: Separazione giudiziale;
Conclusioni delle parti: come da note in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale dalla coniuge esponendo: che i due hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 5.06.2017 a Bayamo (Cuba), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno (RC) al n. 8, Parte II, Serie C, anno 2024; che dall'unione matrimoniale
è nata la figlia (Manzanillo, 24.11.2017); che nel mese di Persona_1 aprile 2018 la famiglia si trasferiva stabilmente a Siderno;
che in data 29.02.2020, su richiesta 1 della moglie di fare immediato rientro a Cuba per le asserite gravi condizioni di salute della propria madre, il ricorrente acquistava due biglietti aerei per lei e per la figlia, con rientro programmato per il 14.03.2020; che la “una volta salita su quell'aereo con la figlia CP_1 minore, che la portava a Cuba, interrompeva ogni contatto, anche telefonico, con il marito senza fare mai più ritorno in Italia”; che soltanto nel mese di ottobre 2022 il ricorrente riceveva notizie in merito al luogo in cui si trovasse la moglie, allorquando gli veniva notificato dalla
Pretura di Norimberga “un atto a mezzo del quale si comunicava che la Sig.ra aveva CP_1 ottenuto dalla Pretura di Norimberga l'emissione di un provvedimento d'urgenza con il quale veniva riconosciuto (d'urgenza) il diritto di richiedere il documento di identità e il passaporto per la figlia minore”; che in data 18.09.2023 gli veniva notificato un ulteriore atto della medesima Pretura “a mezzo del quale si comunicava che la Sig.ra citava in giudizio CP_1 il Sig. all'udienza del 06.03.2024, presso la Pretura di Norimberga, nel procedimento Pt_1 avente ad oggetto l'attribuzione della responsabilità genitoriale, provvedimento d'urgenza”, procedimento nel quale il decideva di non costituirsi a causa “della impossibilità Pt_1 economica e per la distanza geografica del medesimo di raggiungere la Germania”; che, in data 24.10.2023, l'odierno ricorrente sporgeva denuncia-querela nei confronti della moglie in relazione ai reati di cui agli artt. 570, co. 2, e 574 bis c.p.; che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis e non sussistendo tra i coniugi la comunione materiale e spirituale, ha proposto l'odierna domanda di separazione giudiziale, con richiesta di addebito alla moglie in ragione dell'abbandono del tetto coniugale. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti condizioni di separazione: “1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove credano la propria residenza;
2) La figlia minore in ragione della Persona_1 lontananza geografica tra padre e minore, verrà affidata in via esclusiva alla madre Sig.ra
, come, peraltro, richiesto dalla medesima mediante la Controparte_1 procedura giudiziale n. 115 F 2885/22 avviata innanzi al Tribunale di Norimberga (doc. 2 e 3);
3) Il Sig. potrà avviare e mantenere i contatti (inteso anche il diritto di visita) Parte_1 con la figlia qualora la stessa dovesse rientrare in Italia o laddove il ricorrente avesse la possibilità economica di recarsi in Germania;
4) La Sig.ra si occuperà delle spese CP_1 relative al mantenimento di sé medesima e della minore (sia Persona_1 ordinarie che straordinarie), mentre il sig. provvederà al proprio sostentamento Pt_1 economico;
5) I coniugi non dovranno procedere alla ripartizione di beni mobili e/o immobili né alla divisione di somme di denaro posto non vi sono beni e/o somme di denaro cointestati ai medesimi”.
2 All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata in data 5.12.2024, veniva disposta la rinnovazione della notifica alla resistente del ricorso introduttivo, del decreto e del verbale d'udienza, stante il mancato rispetto dei termini liberi a comparire.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 15.05.2025 ove, previa declaratoria di contumacia di veniva sentito soltanto il ricorrente, il quale Controparte_1 riferiva: “Io l'ultima volta ho sentito mia moglie quando è partita, poi non l'ho più sentita.
Quindi l'ultima volta l'ho sentita nel mese di febbraio 2020; lei aveva anche il biglietto di ritorno da Cuba, insieme a nostra figlia, tuttavia non sono mai tornate. C'era la possibilità di tornare poco prima della chiusura delle frontiere per il Covid, ma non sono tornate. Allo stesso modo, non sento nemmeno mia figlia da quando sono partite. Mia moglie è partita per Cuba con la scusa di andare ad assistere sua madre che non stava bene. Il nostro rapporto all'epoca era normale, regolare, funzionava bene. Io non ho avuto modo di sentire mia figlia in questi anni. Mia moglie ha cambiato la scheda del telefono e io non ho più avuto contatti con loro”; all'esito, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati ed il ricorrente veniva onerato a produrre copia del provvedimento conclusivo adottato dalla Pretura di Norimberga, con cui la responsabilità genitoriale era stata attribuita alla resistente.
All'udienza del 26.06.2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto deposito di detto provvedimento, chiedendo che il Tribunale ne prendesse atto, decidendo in conformità; veniva quindi fissata, ai sensi del comb. disp. degli artt. 473bis.28 e 127 ter c.p.c., l'udienza del
23.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione del solo termine per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Invero, ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è piuttosto collegata all'accertamento dei fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, dagli atti e verbali di causa è possibile ritenere, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza tra le odierne parti del giudizio sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. l c.c., come confermato dalla circostanza che, già dal mese di febbraio 2020, la resistente si sia allontanata dalla casa coniugale, senza più farvi rientro.
Inoltre, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
3 separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Com'è noto, la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass. civ., Sez. 1, n. 11032/2024; Cass. civ., sez. I, n. 18725/2023).
Ed invero, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. civ., sez. I, n. 16287/2023; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Bari, sez. I, 25/10/2021, n. 3754: "L'abbandono della casa familiare da parte di un coniuge può essere causa di addebito della separazione laddove provochi l'impossibilità della convivenza;
invece se l'allontanamento è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge oppure se è intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata, deve escludersi il rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale").
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorrente non abbia allegato elementi idonei a ritenere sussistente il nesso eziologico tra l'allontanamento dalla casa familiare dell'odierna resistente e la crisi coniugale, né lo stesso ha offerto prove, precostituite e/o costituende, idonee a dimostrare che l'abbandono della casa coniugale da parte della sia stata la causa CP_1 dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Pertanto, non essendo stato adeguatamente dimostrato dal ricorrente che la causa della crisi coniugale debba ascriversi all'abbandono del tetto coniugale da parte della il CP_1
Collegio ritiene di dover pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito proposta da Parte_1
Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore della coppia,
[...]
il ricorrente ha chiesto che ne fosse disposto l'affidamento esclusivo Persona_1 alla conformemente a quanto da quest'ultima chiesto ed ottenuto nell'ambito della CP_1 procedura giudiziale avviata innanzi al Tribunale di Norimberga.
Sul punto, il Collegio osserva quanto segue.
Sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla L. n. 54/2006, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli
4 minori – essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può trascurarsi che, nel nostro ordinamento, è comunque consentita la possibilità di derogare a tale regime ordinario laddove nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., infatti, l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Ed invero, sebbene di norma si tenda a privilegiare una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori - quali, tendenzialmente, i migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare attenzione quale è il minore - il nostro ordinamento contempla poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale qualora si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che possono anche consistere nel mero disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore ed al mantenimento con lui di un'effettiva relazione personale ed affettiva.
Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità - a cui questo
Collegio intende dare continuità - “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
6-1 n. 28244/2019).
In coerenza con tale orientamento, “la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n.
1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
5 "pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
n. 26796/2023). Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che giustifichino, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26587/2009).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che, laddove si debba vagliare la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore» (cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 21425 del 2022)” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il regime di affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori sarebbe contrastante con il superiore interesse della minore, dovendosi prediligere nella fattispecie, tenuto conto della peculiarità della presente vicenda, il regime di affido esclusivo della figlia alla madre, come peraltro specificamente richiesto dal ricorrente.
Ed invero, a parere del Collegio risulta maggiormente rispondente agli interessi della minore che le decisioni di maggiore interesse per quest'ultima, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della sua residenza abituale, vengano assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto che le circostanze allegate dall'odierno ricorrente in ordine all'allontanamento della dalla casa coniugale da oltre cinque anni ed alla CP_1 conseguente interruzione tra loro di ogni contatto, pur nella contumacia di parte resistente, hanno trovato riscontro documentale negli atti del procedimento avviato innanzi alla Pretura di
Norimberga.
Nella motivazione del decreto del 13.06.2024, emesso dalla Pretura di Norimberga nel procedimento portante n. 115 F 2867/22 - avente ad oggetto “attribuzione della responsabilità genitoriale” (tradotto in lingua italiana giusta traduzione asseverata in atti), con cui è stato deciso il trasferimento alla ricorrente della responsabilità genitoriale relativa alla figlia minore della coppia - si legge: “I. La ricorrente ed il resistente, fra loro uniti in matrimonio, sono i genitori della minore . I genitori vivono fra loro separati in maniera non solo Per_1 provvisoria. La ricorrente ha esposto quanto segue in sede della sua audizione giudiziaria: La madre ed il padre della minore non hanno più, fra loro, contatti fin dal mese di marzo del 2019.
La madre ha vissuto, assieme a , figlia comune delle parti, fino a marzo del 2019 presso Per_1
6 il padre della bambina in Italia. Con il consenso dell'uomo, la donna, per poter far visita alla propria madre, si recò in viaggio, assieme alla figlia, a Cuba, suo paese di origine. L'uomo impedì il viaggio di rientro in Italia della moglie e della figlia, stornando i biglietti per il loro volo di ritorno. La madre della minore non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per poter finanziare da sola il viaggio di rientro ed inoltre aveva paura del marito, che non avrebbe voluto che lei facesse il viaggio, aveva dovuto ricorrere ad un trucco per poter recarsi a far visita a sua madre. La donna e la figlia rimasero, pertanto, per circa due anni a Cuba e con
l'aiuto di una conoscente nel novembre del 2021 si trasferirono in Germania. Da allora esse vivono qui. Dal momento in cui la donna aveva intrapreso il viaggio, il marito non si è fatto più sentire, non contattando né lei, né la figlia. La ricorrente richiede che l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia comune venga trasferito a lei in via esclusiva. Il ricorso è stato notificato al padre già nell'ambito del procedimento di urgenza per il trasferimento della potestà genitoriale (estremi: 115 F 2866/22). La citazione ad intervenire all'udienza del
06/03/2024 era stata notificata al padre, in lingua italiana, in data 27/09/2023.
Tramite lettera di una terza persona non nota al giudice della causa il resistente fece comunicare di essere informato sulla data di udienza fissata per il 06/03/2024, alla quale egli però non si sarebbe presentato. Egli ha contestato interamente quanto asserito dalla madre della minore. La madre si sarebbe recata in aereo a Cuba con i biglietti da lui acquistati, e cioè in data 29/02/2020. La donna non avrebbe poi utilizzato il volo di rientro previsto per il
14/03/2020. In data 24/10/2023, dopo aver ricevuto la documentazione giudiziaria, il padre della minore avrebbe presentato denuncia contro la donna, in Italia, per sottrazione di minorenne. Egli ha richiesto da parte sua l'emissione di decisione come da motivazione esposta nella sua lettera. Il procedimento di merito è stato preceduto da due procedimenti di urgenza volti a disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale. Avuto riguardo dell'urgenza, con decreto del 14/03/2023 l'esercizio della responsabilità genitoriale per la figlia comune
[...]
, nata il [...], è stato trasferito provvisoriamente alla ricorrente Persona_1
(estremi: 115 F 2866/22), dopo che con decreto del 16/08/2022 era stato trasferito provvisoriamente alla ricorrente il diritto di richiedere per la figlia comune minorenne
[...]
nata il [...], il rilascio e la relativa presa in consegna di un Persona_1 passaporto (estremi 115 F 2885/22). Il giudice della causa ha provveduto a nominare per la minore un curatore processuale, nonché a sentire personalmente sia che la madre. Si Per_1 rimanda all'audizione personale della minore ed all'annotazione redatta al riguardo.
Inoltre il giudice della causa ha sentito l'ufficio di servizio sociale per minorenni. Nonostante
7 regolare citazione a comparire in udienza, il padre non si è presentato in udienza di audizione e non si è potuto sentirlo personalmente.
II. La decisione trova fondamento nel § 1671 comma 1 BGB [= Codice Civile tedesco]. Ai sensi di detta norma il giudice della causa è tenuto a trasferire ad un genitore in via esclusiva la responsabilità genitoriale, od una parte della stessa, nell'eventualità che i genitori, esercitanti congiuntamente la responsabilità parentale, vivano fra loro separati in maniera che non sia solo temporanea ovvero provvisoria ne qualora ci si debba attendere che la revoca dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con conseguente trasferimento della stessa al genitore ricorrente possa meglio essere conforme al bene del minore. Pertanto nel caso in fattispecie, anche avuto opportuno riguardo di quanto espresso dalla minore, l'esercizio della responsabilità genitoriale andava trasferito alla sola madre, perché sia la revoca dell'esercizio congiunto di tale potestà che la conseguente attribuzione della stessa alla sola madre risultano essere meglio conformi all'interesse ovvero al bene della minore (doppia verifica dell'interesse del minore").
1. Revoca dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale
Non sussistendo, dal punto di vista sociale, un rapporto sano fra i genitori (vedi BverfG BeckRS
2009, 36268, FamRZ 2004, 1015), è divenuto impossibile l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. È un fatto incontestato che non sussista più nessun contatto fra i genitori già da marzo del 2019, pertanto da più di cinque anni. La minore di cui si tratta è nata nel novembre del 2017 e pertanto, avuto riguardo degli stadi di sviluppo del cervello infantile, non ha ricordo alcuno del padre. Non si può inoltre pretendere che la madre della minore continui a sussistere una disponibilità alla collaborazione, tenuto opportunamente conto del fatto che il padre, anche lui esercitante la responsabilità genitoriale, da oltre cinque anni non ha più cercato di stabilire un contatto, nonché del fatto che lui, nonostante sia al corrente delle circostanze di residenza della madre e della figlia, non abbia mostrato interesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. Sebbene al corrente del presente procedimento giudiziario, il padre non ha ritenuto di dover contattare né i locali servizi sociali per minorenni, né la curatrice processuale della minore. Né, tanto meno, egli si è messo in contatto con la madre della minore. Parimenti egli non si è presentato in udienza dove avrebbe avuto l'opportunità di essere sentito. Il padre ha invece suscitato l'impressione di non avere senso di solidarietà genitoriale nei confronti della madre della bambina, mostrando come sua unica reazione all'esistenza del procedimento giudiziario qui pendente la decisione di sporgere denuncia nei confronti della madre per sottrazione di minorenne, questo cinque anni dopo che la donna aveva intrapreso il viaggio, col consenso del coniuge. Alla luce di tali circostanze va constatato
8 che entrambe le parti non hanno disponibilità, né capacità, di collaborare fra loro nella maniera che sarebbe necessaria. Il comportamento del padre può venir qualificato come indifferenza nei confronti della figlia comune, non avendo egli fatto nulla in passato per rendersi partecipe della vita e dello sviluppo della figlia. Pertanto il padre dimostra una perdurante mancanza di interesse allo sviluppo della bambina, con la quale egli non intrattiene nessun contatto. Pertanto il padre non dispone nemmeno della sufficiente base di informazioni necessaria ed opportuna per poter esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nel miglior senso possibile per l'interesse della minore (Corte di Appello di Francoforte sul Meno, decreto del 19/3/2018 - 6 UF 213/17, BeckRS 2018, 38831 nota marginale 24, beck-online).
Non ha pertanto più rilevanza il quesito se abbiano, o meno, sussistenza le accuse di violenza da parte del padre, mosse dalla madre, né la di lei asserita paura del marito, perché l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è vanificato già dalla mancanza di fatto di ogni genere di contatto e dalla indifferenza paterna nei confronti della figlia. Parimenti irrilevante è se la madre della bambina non abbia fatto più ritorno in Italia per paura, o se invece abbia avuto altri motivi per tale sua decisione. La presenza di una eventuale colpa da parte di un genitore nel determinare la mancanza di capacità ad un rapporto di cooperazione o comunicazione non ha alcuna rilevanza per la decisione giudiziaria ai sensi del § 1671 comma
1 BGB [= Codice Civile tedesco] (vedi decisione della Suprema Corte di Cassazione tedesca,
FamRZ 2008, 592), avuto riguardo del fatto che la decisione giudiziaria che prevede
l'attribuzione in via esclusiva della responsabilità parentale ad un solo genitore non ha né funzione di punizione, né di premio per l'uno o per l'altro genitore.
2. Trasferimento alla madre
Da oltre cinque anni a questa parte la madre provvede personalmente e da sola all'educazione ed all'assistenza della figlia, con la conseguenza che per motivi di continuità andava effettuato il trasferimento alla madre della responsabilità genitoriale (vedi , Familienrecht = CP_2
Diritto di famiglia, BGB = Codice Civile tedesco, § 1671 nota marginale 15, beck-online). La responsabilità genitoriale non va regolata diversamente, ai sensi del § 1671 comma 4 BGB [=
Codice Civile tedesco] in applicazione di altre norme di legge, non essendosi rilevate circostanze che lo rendessero necessario (…)” (cfr. documentazione depositata in data
28.05.2025).
Orbene, a parere del Collegio il regime di affidamento esclusivo della figlia alla madre appare la soluzione più confacente al superiore interesse della minore.
Il ricorrente ha infatti allegato che la bambina si è allontanata dalla figura paterna all'età di appena due anni, vivendo così la maggior parte della sua vita con la madre, dapprima a Cuba e
9 poi in Germania;
parimenti, dagli atti di causa è possibile arguire che il e la Pt_1 CP_1 abbiano interrotto ogni contatto da anni, vivendo le proprie vite come due estranei, al punto che l'odierno ricorrente per almeno due anni ha ignorato dove si trovassero la moglie e la figlia. Il medesimo ricorrente, inoltre, nel corso dell'audizione personale, ha dichiarato di non aver mai sentito né la moglie, né la figlia nel corso degli ultimi cinque anni.
Siffatti elementi, se da un lato rendono evidente che soltanto la nel corso degli CP_1 ultimi cinque anni, si sia fattivamente occupata delle esigenze connesse alla cura, all'educazione, all'istruzione ed alla crescita della minore, dall'altro indiziano nel senso di un disimpegno del padre rispetto agli interessi della figlia minore ed al mantenimento con lei di un'effettiva relazione personale ed affettiva: ed invero, sebbene il ricorrente sin dal mese di ottobre 2022 (come dallo stesso allegato in ricorso) fosse stato reso edotto del luogo in cui si trovassero la moglie e la figlia, lo stesso non si è in alcun modo attivato, nelle more, per ristabilire un rapporto con la minore, scegliendo peraltro di non costituirsi nel giudizio per l'attribuzione della responsabilità genitoriale avviato dalla innanzi alla Pretura di CP_1
Norimberga, nonché instando nel presente giudizio per il regime di affido esclusivo della bambina alla madre.
Gli elementi che precedono, complessivamente valutati, inducono il Collegio a ritenere che sussistano gli estremi per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, dovendosi pertanto disporre che la figlia minore della coppia, venga affidata in via Persona_1 esclusiva alla madre.
Con riferimento al diritto di visita del padre nei confronti della figlia, il Collegio ritiene opportuno prevedere – sempreché il regime di seguito tratteggiato non si riveli, nella sua concreta attuazione, incompatibile con le esigenze di qualsiasi natura della figlia della coppia – che possa effettuare videochiamate libere nei confronti della figlia minore, Parte_1 nonché incontrare la figlia, qualora quest'ultima dovesse trovarsi in Italia, secondo le modalità che, volta per volta, verranno concordate con il genitore affidatario.
Per quanto concerne, invece, il mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno ricorrente di prevedere che “la Sig.ra si occuperà delle spese relative al mantenimento di sé medesima e della minore CP_1
(sia ordinarie che straordinarie), mentre il sig. Persona_1 Pt_1 provvederà al proprio sostentamento economico”.
Ed invero, a parere del Collegio, l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli grava su entrambi i genitori che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., devono
10 adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Su entrambi i genitori, infatti, grava l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per il sol fatto di averli concepiti, anche qualora gli stessi siano sprovvisti di un impiego: il Collegio ritiene, sul punto, di dover dar seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in forza del quale “l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, non venendo meno nemmeno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale. In particolare, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore … non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di altri redditi (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.)” (cfr. in tal senso Tribunale
Napoli Nord, sez. I, 06/03/2023, n. 909; Tribunale Terni, 27/05/2022, n. 448; Tribunale
Alessandria, sez. I, 11/04/2022, n. 315).
Nel caso in esame, il Collegio reputa necessario provvedere ai sensi dell'art. 473bis.2, co. 1,
c.p.c. (“A tutela dei minori il giudice può d'ufficio … adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 …”), disponendo che, pur in mancanza di una specifica richiesta articolata in tal senso dalla debba essere previsto in capo a l'obbligo CP_1 Parte_1 di concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia minore.
Esaminata la documentazione reddituale in atti, ad avviso del Collegio risulta congruo porre in capo a l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di € 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze della figlia.
Con riguardo alle spese di lite, nulla il Collegio deve disporre tenuto conto della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in data 5.06.2017 a Bayamo Controparte_1
(Cuba), ed il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siderno (RC), n. 8, Parte II, Serie C, anno 2024;
11 - rigetta la domanda di addebito della separazione a carico di Controparte_1
;
[...]
- affida la figlia minore della coppia, in via esclusiva Persona_1 alla madre Controparte_1
- dispone che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della figlia per come indicato in parte motiva;
- pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di
[...]
€ 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario (o con le diverse modalità concordate tra le parti), oltre al 50% delle spese straordinarie connesse alle esigenze della figlia;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siderno (RC) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17/12/2025, svolta tramite l'applicativo Microsoft
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Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Olga Quartuccio) (dott. Andrea Amadei)
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