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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta ex al
RG. n. 2343/2025, promossa da
(cf. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 ER (PA), il 17/09/1985, con l'avv. MICHELA SABATINI
RICORRENTE
contro
(cf. ), nato/a a DE (Moldova), il CP_1 C.F._2 13/06/1991, con l'avv. MARIAGRAZIA STOCCO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 18.12.2025, nelle forme di cui all'art. 127ter cpc..
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È intercorso tra le parti – genitori di (nato a [...], Persona_1
l'8.10.2016) – un accordo, a modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale assunti dinanzi a questo Tribunale l'11.7.2023, con particolare riferimento ai turni di responsabilità del padre, che sono stati ampliati, pur senza pernotto, nel rispetto tuttavia delle esigenze e delle abitudini di vita del minore.
Inoltre, il sig. e la sig.ra hanno recepito le indicazioni Parte_1 CP_1 ricevute da La Nostra Famiglia – che ha in carico – per risolvere Persona_1 la questione legata al trasferimento del figlio (e della madre) in altra abitazione.
Ritiene il Collegio che le modificate condizioni siano – tutte – rispondenti all'interesse del minore e compatibili (anche) con la condizione economica e logistica dei genitori.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, a modifica delle condizione di regolamentazione della responsabilità genitoriale di cui al decreto del 11.07.2023, così definitivamente provvede secondo l'accordo intercorso tra le parti:
“In parziale modifica degli accordi di regolamentazione della responsabilità genitoriale assunti in data 11.7.2023, le parti concordano che “il padre vedrà il figlio a weekend alternati, dal venerdì alle 16,30 sino alla domenica alle 20,00; il padre inoltre vedrà il figlio il mercoledì, quando vi è il weekend presso di sé, dalle
16,30 alle 20,00 (dopo cena), con onere di accompagnamento a carico del sig.
quando non vi è il weekend i pomeriggi presso il padre saranno Parte_1 due, con le medesime modalità di cui sopra, ed i giorni saranno il lunedì ed il mercoledì; ponti e festività alternate tra i genitori;
due settimane di vacanza con del padre con il figlio, dal 2024, anche eventualmente consecutive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
salvi diversi accordi.
2 - I sigg.ri e dichiarano di accettare le CP_1 Parte_1 conclusioni rassegnate nella relazione de La Nostra Famiglia in data 24.11.2025
e si impegnano ad attenersi ad esse per la risoluzione della questione abitativa del minore . Persona_1
- Spese di lite compensate”.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
3
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta ex al
RG. n. 2343/2025, promossa da
(cf. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 ER (PA), il 17/09/1985, con l'avv. MICHELA SABATINI
RICORRENTE
contro
(cf. ), nato/a a DE (Moldova), il CP_1 C.F._2 13/06/1991, con l'avv. MARIAGRAZIA STOCCO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 18.12.2025, nelle forme di cui all'art. 127ter cpc..
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
È intercorso tra le parti – genitori di (nato a [...], Persona_1
l'8.10.2016) – un accordo, a modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale assunti dinanzi a questo Tribunale l'11.7.2023, con particolare riferimento ai turni di responsabilità del padre, che sono stati ampliati, pur senza pernotto, nel rispetto tuttavia delle esigenze e delle abitudini di vita del minore.
Inoltre, il sig. e la sig.ra hanno recepito le indicazioni Parte_1 CP_1 ricevute da La Nostra Famiglia – che ha in carico – per risolvere Persona_1 la questione legata al trasferimento del figlio (e della madre) in altra abitazione.
Ritiene il Collegio che le modificate condizioni siano – tutte – rispondenti all'interesse del minore e compatibili (anche) con la condizione economica e logistica dei genitori.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, a modifica delle condizione di regolamentazione della responsabilità genitoriale di cui al decreto del 11.07.2023, così definitivamente provvede secondo l'accordo intercorso tra le parti:
“In parziale modifica degli accordi di regolamentazione della responsabilità genitoriale assunti in data 11.7.2023, le parti concordano che “il padre vedrà il figlio a weekend alternati, dal venerdì alle 16,30 sino alla domenica alle 20,00; il padre inoltre vedrà il figlio il mercoledì, quando vi è il weekend presso di sé, dalle
16,30 alle 20,00 (dopo cena), con onere di accompagnamento a carico del sig.
quando non vi è il weekend i pomeriggi presso il padre saranno Parte_1 due, con le medesime modalità di cui sopra, ed i giorni saranno il lunedì ed il mercoledì; ponti e festività alternate tra i genitori;
due settimane di vacanza con del padre con il figlio, dal 2024, anche eventualmente consecutive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
salvi diversi accordi.
2 - I sigg.ri e dichiarano di accettare le CP_1 Parte_1 conclusioni rassegnate nella relazione de La Nostra Famiglia in data 24.11.2025
e si impegnano ad attenersi ad esse per la risoluzione della questione abitativa del minore . Persona_1
- Spese di lite compensate”.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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