TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 662 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025, promosso da
(C.F.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria il 06.06.1986), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Denise Serena Albano, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla Via Tagliavia n.16, ha eletto domicilio e
(C.F.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Salvo -RC- il 25.09.1980), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Angela Messina, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla Via Demetrio Tripepi n.54, ha eletto domicilio-ricorrenti;
-ricorrenti- nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 13.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20.10.2012 a Reggio
Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 56/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 24.02.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con provvedimento del 24.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 14.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 20.10.2012; b) dal matrimonio sono nati due figli: (11.09.2013) e Persona_1 Persona_2
(04.09.2019), entrambi minorenni;
c) con sentenza n. 56/2025, pubblicata in data 24.02.2025, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 24.02.2025 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025 ed in data 24.02.2025 il quale ha apposto il relativo visto in data 28.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 13.12.2024 da e , CP_1 Parte_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , il cui atto di CP_1 Parte_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria atto n.650, parte II, Serie A, anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale, sita in Melito di Porto Salvo (RC), via Porto
Salvo n.2, di proprietà della Sig.ra rimarrà nella sua esclusiva Pt_1
disponibilità, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, ove risiederà con
i figli minori facendosi carico delle spese e delle utenze di detta abitazione. Il sig. provvederà a trasferirsi presso altra abitazione CP_1
al momento della sottoscrizione del presente accordo. L'immobile sito in
OG (RC) in via Antonia Sergio Flachi n.11, identificato al foglio 43 part. 430 sub 19 al catasto fabbricati, rimarrà di proprietà esclusiva del sig. ; CP_1
3) I minori saranno affidati ad entrambi i coniugi, secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, e con espresso divieto di pernottamento presso terzi da parte di entrambi i coniugi;
4) il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori: a) per tre CP_1
giorni la settimana, precisamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, provvedendo a prenderli presso l'abitazione coniugale dove verranno riaccompagnati al termine della permanenza col padre;
b) il padre trascorrerà altresì con i figli minori due weekend al mese dal sabato all'orario di uscita da scuola sino alle ore 18:00 della domenica;
c) i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, alternativamente e ad anni alterni, così anche per le festività di Capodanno, Pasqua e Pasquetta e tutte le altre ricorrenze d) i minori trascorreranno, inoltre, con il padre una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto compatibilmente con le loro esigenze;
e) durante i periodi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, ciascun coniuge dovrà consentire all'altro di poter contattare liberamente e quotidianamente i figli minori;
f) in caso di viaggi con i minori, ciascun coniuge dovrà preventivamente comunicare all'altro la destinazione, la data di permanenza e tutti gli elementi necessari al fine di rendere agevole ogni comunicazione inerente i figli;
5) il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento ordinario CP_1
dei figli minori l'importo complessivo per entrambi di €600,00
(Euroseicento/00) mensili, con rivalutazione Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra avente Iban [...], nonché l'80% Pt_1
delle spese straordinarie riguardanti la prole, come da Protocollo in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria. La madre potrà richiedere l'Assegno Unico Universale in favore dei minori;
6) il sig. si impegna altresì a corrispondere in favore della sig.ra CP_1
l'importo di €150,00 (Eurocentocinquanta/00) a titolo di Pt_1
mantenimento, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c intestato
a: – ; Parte_1 CodiceFiscale_3
7) in relazione ad ogni circostanza e/o ragione inerente gli immobili di proprietà di ciascuno dei coniugi, le parti dichiarano di aver regolato i propri rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo.
8)Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti. -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna