Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 454/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Antonietta Naso Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 17.6.2025 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1097/2022 pubblicata il
23.6.2022 dal Tribunale di Palmi
TRA
rappresentato difeso dagli avv.ti Parte_1
Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo e Valeria Grandizio;
appellante e
rappresentato e difeso dall' Avv. Pietro Siviglia Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2020, adiva il Tribunale di Palmi Parte_2
per fare dichiarare - previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro PROT. N. .6700.10/02/2020.0047772 del Pt_1
10.02.2020, e conseguente disapplicazione nei confronti del ricorrente del Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018018837/DDL del 31.10.2019 emesso dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Reggio Calabria - l'effettiva esistenza del rapporto Pt_1
provvedere al ripristino della posizione contributiva, come sussistente prima dell'illegittima cancellazione.
A sostegno delle proprie ragioni esponeva di essere stato assunto per N. 6 ore settimanali di servizio in qualità di Collaboratore Scolastico con sede di lavoro principale presso l'Istituto
Scolastico paritario sito in via Sbarre Centrali N. 180 e con possibilità di essere assegnato temporaneamente e/o definitivamente presso qualunque altra sede dell' unità produttiva per ragioni tecniche, organizzative e produttive di parte datoriale e di aver svolto, sin dal
01.09.2016, regolare attività lavorativa presso la sede di assegnazione, generalmente per un'ora al giorno o, comunque, secondo le necessità del proprio datore di lavoro che, di settimana in settimana, organizzava gli orari di servizio e le mansioni da assolvere.
Precisava che non gli era stato assegnato un orario di lavoro fisso, né una specifica mansione da esercitare, ritrovandosi a svolgere i più svariati compiti che, di volta in volta, si rendevano necessari per il buon andamento dell'istituto scolastico, entro il limite delle 6 ore settimanali per le quali veniva regolarmente retribuito in contanti con somme che variavano da € 81,61 a €
244,00 mensili;
il rapporto di lavoro è cessato il 31.10.2017.
Riferiva che in data 10.02.2020, l' , con provvedimento Prot. n. Pt_1
.6700.10/02/2020.0047772, provvedeva a disconoscere il rapporto di lavoro del sig. Pt_1
in esito al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. 2018018837/DDL del Pt_2
31.10.2019, emesso formalmente dall'Ispettorato Territoriale Del Lavoro di Reggio Calabria, precisando che la natura fittizia del rapporto di lavoro era stata contestata per i mesi di Aprile,
Agosto, Settembre e Ottobre 2017 mentre l'ulteriore periodo da Settembre, Ottobre, Novembre,
Dicembre 2016 e Gennaio, Febbraio, Marzo, Maggio Giugno e Luglio 2017 non è stato oggetto di disconoscimento.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento di cui argomentava la carenza, l'insufficienza e la genericità della motivazione.
Si costituiva in giudizio l' che, ribadita la legittimità del disconoscimento e richiamate le Pt_1
attività svolte dai verbalizzanti, concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza impugnata, il Giudice ha evidenziato che nel verbale ispettivo di accertamento posto a base del disconoscimento del rapporto di lavoro, non sussiste alcun riferimento specifico alla posizione del che, all'epoca dell'ispezione, aveva concluso il rapporto di lavoro già Pt_2
da almeno tre anni. Il GL ha ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base della documentazione allegata dal ricorrente (contratto di assunzione, modelli CUD, buste paga, certificato di servizio modello
C/2 storico rilasciato dal Centro dell'Impego di Gioia Tauro) e ha, pertanto, accolto la domanda, riconoscendo allo stesso il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa per gli anni indicati in ricorso.
Le spese sono state poste a carico dell' . Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' , riproponendo le difese di primo grado, secondo Pt_1
cui non è possibile effettuare alcun accredito contributivo, poiché, con il verbale ispettivo è stato disconosciuto il rapporto di lavoro per cui è causa, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, che legittima le stesse a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi (l può disconoscere in radice Pt_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa
(Cassazione civile sez. lav. - 19/01/2021, n. 809)” evidenziando che in tali casi “è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (Cassazione civile sez. lav. - 19/01/2021,
n. 809 e Cassazione civile sez. lav. – 08.02.2000. n. 1399)”.
Ha rilevato la mancanza di prova del rapporto, non avendo il ricorrente in primo grado articolato alcun mezzo istruttorio teso a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed in tal senso i << documenti provenienti dall'istituto scolastico paritario che Rhegium
College danno riscontro dell'esistenza del rapporto e il contratto di lavoro fosse stato realmente stipulato dalla Scuola che dunque ha assunto la qualità di datore >> non hanno alcuna efficacia probatoria nella vicenda de qua, proprio perché si riferiscono ad un rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento, poiché esistente su un piano puramente formale (con la stipula di un contratto e l'emissione delle buste paga), ma in realtà -come dimostrano gli accertamenti ispettivi – non si è di fatto esplicato.
Ha concluso che diversamente opinando si dovrebbe ritenere sufficiente la mera stipula di un contratto per ritenere incontestabile l'esistenza del rapporto di lavoro. Ha resistito il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che Pt_2
hanno depositate note nel termine del 17.7.2025; la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.6.2025..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, alla stregua della motivazione resa da questa Corte in analoghe controversie (iscritte ai nn. 209/2022 e 237/2022) , richiamata ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, Pt_1
di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass., n. 809 del 19/01/2021) (Cass., 1399/2000). <colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro al fine poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative ha l provare in modo certo tipico qualificante requisito della subordinazione mentre non configurabile capo all previdenza un onere dimostrare dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore quanto contestazione tali da parte dell risolvendosi nella uno degli elementi costitutivi altrui pretesa integra una eccezione senso stretto ma mera difesa>> Cass.,
7139/2003.
In forza dei principi trascritti, è onere dell' assicurato dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto.
Ciò premesso nel caso in esame fin dalla memoria di costituzione di primo grado l' aveva Pt_1
precisato che il rapporto di lavoro era stato disconosciuto in base alle risultanze del verbale ispettivo n. 2018018837 del 31.10.2019, documento che era stato allegato a tale atto difensivo.
Dal verbale emerge in fatto che:
In data 31 ottobre 2019 i funzionari di vigilanza dell' e Parte_3 Parte_4
hanno concluso gli accertamenti ispettivi avviati il 7 giugno 2019 nei confronti della
[...] della Scuola Elementare Parificata Società Servizi Paideia/Rhegium College, svolgente attività di corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale, con sede in Reggio Calabria Via
Sbarre Centrali n.180 e responsabile e rappresentante legale sig. . Testimone_1
L'accertamento ispettivo effettuato nei confronti della società Coop. Paideia a r.l. nasce dalla segnalazione della Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Unità Organizzativa Pt_1
Verifica Amministrativa e si inquadra nell'ambito delle attività connesse al operativo FROZEN, predisposto dalla DC dell e mirato all'individuazione tempestiva e al contrasto delle Pt_1
aziende che simulano l'instaurazione di rapporti di lavoro allo scopo di conseguire l'erogazione di prestazioni indebite....la suddetta cooperativa, per le medesime finalità sopra descritte, è stata oggetto di accertamento conclusosi con verbale n. 2018003975/DDL del 31/10/2018 con cui sono stati disconosciuti molti dei rapporti di lavoro che erano stati segnalati.
L'accertamento ha avuto inizio con verbale di primo accesso compiuto in data 7 giugno 2019, presso lo studio di consulenza con sede a Reggio Calabria. In tale data è Controparte_2
stato notificato il verbale di primo accesso e richiesta la documentazione di rito per il prosieguo degli accertamenti. Successivamente è stata ritirata la documentazione richiesta (libro unico, fogli presenze, contratti di lavoro, buste paga, registri di classe) e acquisita la dichiarazione spontanea del rappresentante legale, nonché, preside dell'Istituto prof. (nato a [...]
Delianuova il 24/01/1933).
[...] la società in parola risulta iscritta alla CCIA di Reggio Calabria con numero Rea RC-
104694 e data di inizio dell'attività d'impresa al 01/09/2002, svolgente attività di ISTRUZIONE
PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE) E ISTRUZIONE SECONDARIA (SCUOLA MEDIA); il
31/03/2005 risulta iscritta con il numero A131226 nella Sezione: COOPERATIVA A
MUTUALITA' PREVALENTE DI CUI AGLI ART. 2512 E SEG. In data 13/10/2015 risulta riattivata con la denominazione e nello Parte_5
specifico Rhegium College con sede in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 180. la scuola sorge al piano terra di un palazzo adibito a civile abitazioni. L'attività svolta è quella di scuola elementare e media e dal
2014 ad oggi si avvale di personale Ata e personale docente assunto anche part-time e per poche ore settimanali.
Attraverso le dichiarazioni acquisite e la documentazione esibita nel corso del secondo nuovo accertamento (registri di classe, fogli firma, fogli mensa, contratti, piano straordinario di vigilanza ispettiva per gli anni interessati dal presente accertamento ecc.), la società cooperativa Paideia risulta svolgere anche per l'anno 2018-2019 la medesima attività già accertata nel corso della prima ispezione e con le stesse modalità di svolgimento:
− Attività scolastica di scuola elementare e media che impegna circa 30 bambini svolta presso l'istituto scolastico paritario Rhegium College sito in via sbarre centrali n. 180
a r.c.;
− la scuola si avvale di personale docente e personale ATA amministrativo, tecnico ed ausiliario, tra cui segretari, collaboratori scolastici, un autista del pulmino, un assistente per il pulmino e due addetti alla mensa;
− il personale complessivo tra docenti e non, si aggira e si è aggirato negli anni, tra le 20
e le 30 unità circa. La maggior parte di essi sono assunti contratto di lavoro subordinato, alcuni a titolo volontario;
− la scuola offre un servizio mensa per dieci bambini circa da quest'anno; gli altri anni erano 20;
− c'è un sistema di rilevazione firme per il personale docente e non, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita su un unico foglio compilato giornalmente e gestito dalla segreteria della scuola.
− Sui suddetti fogli sono apposte oltre la firma, anche l'orario di entrata e di uscita del personale docente e personale Ata e, oltre le 15 nessun insegnate ha apposto la sua presenza.
− L'orario delle lezioni al mattino si svolge dalle 8 alle 12,30-13.
− L'attività della scuola al pomeriggio consiste nel doposcuola, che si conclude alle 15 e impegna due insegnati.
− La scuola solitamente non è mai aperta oltre le 18 e il sabato pomeriggio è chiusa.
− Dalla visione dei registri di classe ci sono classi formate da un minimo di 4 bambini ad un massimo di 7 alunni.
− Non si è avuto riscontro dello svolgimento di corsi di aggiornamento o di recupero nel pomeriggio per adulti, nonostante ne sia stata richiesta la prova. Questi non hanno comunque una valenza significativa impegnando saltuariamente gli stessi docenti del mattino, come affermato dal preside. L'unica attività didattica pertanto è solo quella svolta all'interno del Regium College (scuola primaria di primo grado e scuola secondaria).
Acclarati tali elementi, molte delle assunzioni compiute dalla Paideia anche per l'anno in corso, risultano irrazionali e ingiustificate rispetto sia al numero degli alunni che rispetto alle attività svolte dalla scuola. Anche in considerazione delle circostanze che non tutti i periodi dell'anno la scuola necessita di un numero elevato di dipendenti, come accertato dai sottoscritti Funzionari durante gli accessi compiuti a giugno, agosto e settembre dove non è stato trovato alcuno intento a lavorare.
In alcuni anni a fronte di un numero esiguo di classi e di attività scolastiche, sono risultati assunti tra docenti e personale amministrativo anche fino a 120 dipendenti.
Accanto al personale stabilmente assunto come Ata e personale docente di cui è riscontrabile la presenza e la prestazione lavorativa attraverso i fogli firma, registri di classe, certificati di servizio, per altri mancano riscontri:
− nel dettaglio per molti di loro manca infatti la rilevazione della presenza attraverso il foglio firma acquisito in segreteria e consegnato su supporto pdf ai sottoscritti ispettori anche per gli anni precedenti al 2019, per cui risulta difficile comprendere se abbiano lavorato effettivamente e per quante ore;
− altri ancora risultano assunti anche a luglio e agosto: nel 2017 risultano assunti, ad esempio, più di 40 dipendenti tra assistenti amministrativi, bidelli e collaboratori scolastici e nessun insegnate, persino nei mesi di luglio o agosto, quando appunto la scuola riduce le attività e di agosto quando la scuola è chiusa e non ci sono bambini;
− per alcuni insegnati, mancano i riscontri circa la loro attività e presenza anche sui registri di classe e per altri ancora non state esibite nemmeno le buste paga o i certificati di servizio;
− per molti altri mancano le comunicazioni per eventuali assenze dovute a malattie o ferie;
− altri ancora non sono inseriti negli elenchi del personale in servizio consegnati ai sottoscritti ispettori;
− si evidenzia inoltre la mancanza di ordini di servizio indicativi degli orari e dei giorni o un'eventuale turnazione degli addetti alla segreteria e dei collaboratori scolastici. Par Per il personale manca qualunque collegamento con l'organizzazione scolastica, per cui si sarebbero alternati nella scuola, senza vincoli di orari e senza alcun elemento di coordinazione e senza alcuna rilevazione certa della presenza. Laddove avessero effettivamente prestato attività lavorativa tutti i lavoratori denunciati come assistenti amministrativi, in alcune giornate, si sarebbero trovate all'interno della segreteria più di 10 persone, circostanza poco credibile, viste le ridotte dimensioni degli uffici della segreteria più di 10 persone, circostanza poco credibile, viste le ridotte dimensioni degli uffici della segreteria che ospita non più di due scrivanie. − In particolare, si riporta nel dettaglio sottostante il riepilogo dal 2014 al 2019 delle assunzioni complessive effettuate:
anno 2014: 56
anno 2015: 62
anno 2016: 90
anno 2017: 124 (alcuni mesi anche 95 unità)
anno 2018 (fino a ottobre): 67 (al mese tra 40 e 50 unità).
Anno 2019: da dicembre aumenta di 13 unità.
Un numero di dipendenti che è cresciuto in maniera paradossale rispetto agli allievi che sono di contro diminuiti negli anni e che non trova giustificazione nelle sole attività didattiche compiute dall' . Controparte_3
I funzionari di vigilanza per riscontrare la effettiva realizzazione dei rapporti di lavoro instaurati hanno provveduto alla convocazione del personale.
Dal complesso delle dichiarazioni rese si è riscontrato un elevatissimo numero di personale Par
che si sarebbe alternato per 1 o 2 ore al giorno senza alcun elemento di coordinazione e senza alcuna rilevazione certa della presenza. Inoltre, sarebbe stato chiamato a svolgere un'attività di segreteria che quasi nessuno è stato in grado di descrivere compiutamente.
Difettano in generale i requisiti stessi della subordinazione anche per alcuni docenti. Come sopra affermato, non è risultata infatti la costituzione di un orario di lavoro fisso, circostanza confermata sia dal legale rappresentante sia dagli stessi convocati, manca sempre il riscontro del pagamento della retribuzione corrisposta, la mancanza di ordini di servizio indicativi degli orari e dei giorni o un'eventuale turnazione degli addetti alla segreteria e dei collaboratori scolastici ecc.
Nel dettaglio le contraddizioni sono emerse soprattutto in merito:
1) al personale dipendente (alcuni dei lavoratori intervistati non sono stati in grado di indicare il numero e le generalità dei presunti colleghi di lavoro;
altri ancora hanno dichiarato di lavorare sempre da soli, molti hanno dichiarato di recarsi per le pulizie allo stesso orario senza però mai incrociarsi);
2) alla mancata conoscenza dell'ubicazione dei locali della scuola e dello stato dei luoghi
(alcuni dei dipendenti si sono confusi nella descrizione della scuola, nel numero delle aule, non sapevano se ci fosse una mensa, oppure non sono stati in grado di indicare la via in cui si trovi la scuola, alcuni non sapevano del servizio trasporto alunni);
3) alle modalità di svolgimento della presunta attività lavorativa (v'è chi ha detto di aver lavorato sempre sabato e domenica pomeriggio quando la scuola è chiusa o di lavorare anche a luglio e agosto, quando le lezioni sono concluse;
altri ancora hanno affermato di lavorare solo 1 ora al giorno, mentre dal foglio presenze sono segnate più ore al giorno o in diversi giorni della settimana, altri assunti come insegnanti non sapevano indicare il numero di bambini o il nome di altri colleghi);
4) alle modalità di rilevazione delle presenze e di corresponsione della retribuzione (alcuni hanno dichiarato di non firmare alcun foglio, altri di comunicare a voce la propria presenza in segreteria, ma non ricordavano il nome di alcuno degli addetti alla segreteria, alcuni ancora non ricordavano le modalità di pagamento e da chi fossero pagati);
5) alla tipologia di attività svolta (alcuni hanno affermato di svolgere solo attività di pulizia o di avere effettuato attività scolastiche di recupero per adulti o alunni disagiati di cui però non si è avuta conferma né dalla documentazione né dal rappresentante legale, altri ancora hanno affermato di lavorare in segreteria descrivendo mansioni generiche ad. es. fare fotocopie ecc., ma di contro non sapevano il numero degli alunni o il numero o le generalità di alcuno dei docenti o dei colleghi).
Si è quindi ritenuto di procedere al disconoscimento dei rapporti di lavoro formalmente instaurati con i lavoratori, tra cui il ricorrente.
Tenuto conto: della documentazione acquisita e dei riscontri testimoniali che hanno permesso di distinguere i veri lavoratori tra i docenti e personale Ata assunti dalla Paideia;
dei riscontri oggettivi in merito alle attività svolte e all'organizzazione scolastica, per cui si è riscontrato un numero di personale assunto tra docenti e non, superiore alle attività svolte dalla scuola e al numero di bambini iscritti e sulla cui effettiva prestazione lavorativa non sono stati rinvenuti riscontri documentali e testimoniali;
delle notevoli divergenze e numerose contraddizioni emerse tra le dichiarazioni rilasciate dai presunti lavoratori nel corso delle audizioni compiute.
Si precisa, infine, che la posizione di coloro le cui dichiarazioni non sono state acquisite perchè risultanti residenti fuori regione o perchè irreperibili al loro indirizzo di residenza è stata valutata sulla base dell'ampia documentazione acquisita.
Si tratta, dunque, di rilievi puntuali e analitici.
Tali rilievi erano idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere dell'appellato fornire prova adeguata di tale prestazione lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente non poteva limitarsi alla prova del contratto di lavoro e delle buste paga- tutti requisiti formali che sono stati superati appunto in esito all'accertamento ispettivo - poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui quei contratti erano finalizzati a costituire una fittizia posizione previdenziale. Il ricorrente si è limitato a eccepire la genericità dell'accertamento, evidenziando che l'accesso ispettivo è avvenuto a 3 anni di distanza dalla cessazione del rapporto con l'Istituto Scolastico
e che nessuna dichiarazione in merito alla posizione di quest'ultimo risultava dai verbali ispettivi depositati dall' ; l'assenza di motivazione, secondo l'appellato, determinerebbe Pt_1 una diversa misura dell'onere probatorio richiesto al lavoratore che, nella specie, sarebbe stato correttamente assolto mediante la produzione documentale (contratto di lavoro, la comunicazione di assunzione il CUD e le buste paga) Pt_7
Va premesso, in linea generale, che il rapporto contributivo ha natura pubblicistica, essendo regolato da norme imperative di ordine pubblico e dando luogo a posizioni indisponibili da parte dei soggetti interessati, sicché va riconosciuto alla P.A. (nella specie, l' ) il potere di Pt_1 annullare d'ufficio in sede di autotutela, con efficacia ex tunc, il provvedimento (o il mero atto amministrativo) di ammissione risultante "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, come nel caso in cui faccia difetto il necessario presupposto rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12466 del 1991, Cass. n. 5088 del 1995).
Orbene, il provvedimento di disconoscimento adottato dall' nel caso di specie, e di cui si Pt_1 invoca la disapplicazione, non si presenta viziato sotto il profilo della motivazione. L' Pt_1 ha, infatti, analiticamente illustrato ed allegato, attraverso le dichiarazioni acquisite in sede di accesso ispettivo da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti convocati,
l'insussistenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione. È emerso che non vi era un sistema organizzativo definito, non vi era alcuna correlazione tra la presenza del personale all'interno della struttura scolastica e le necessità organizzative della struttura stessa. È stato Part riscontrato un elevatissimo numero di personale che si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcun sistema di rilevazione certa della presenza. I lavoratori ascoltati non sono stati in grado di descrivere le mansioni svolte o da svolgere, essendosi limitato solo qualcuno ad indicare compiti generici. Ma soprattutto non è stato dato alcun riscontro dell'effettivo pagamento della retribuzione.
Parte appellata avrebbe dovuto, di contro dare prova della sussistenza degli elementi della subordinazione, replicando al contenuto del verbale ispettivo in giudizio, essendo stato chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che << Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali,
è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008)>>.
Tali principi, enunciati con riferimento alle ipotesi di contestazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ben possono essere estesi anche al tema della contestazione del diritto all'accredito contributivo.
Ora, a seguito della rituale costituzione in giudizio dell' , parte ricorrente non ha formulato Pt_1 alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
In conclusione il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del rapporto di lavoro a nulla valendo il deposito del contratto di lavoro e delle buste paga.
Il Tribunale ha ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base dell'esistenza delle buste paga e del contratto formalmente sottoscritto dalle parti e delle dichiarazioni del lavoratore cha ha confermato l'esistenza del rapporto. Non vi sono altre prove, né è stata articolata prova orale ai fini della dimostrazione dell'esistenza reale e non solo formale del rapporto di lavoro.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari (per la serialità della causa), valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva, istruttoria (sulla liquidazione anche di detta fase a prescindere dal suo concreto svolgimento cfr Cass., 8561/2023) e decisionale, tabelle 3 e 12, terzo scaglione DM
147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro e avverso la sentenza n. Pt_1 Parte_2
1097/2022 pubblicata il 23/06/2022 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda.
2) Pone a carico di le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in Parte_2
euro 2.906,00 per il secondo grado ed € 2.697,00 per il primo grado, per entrambi oltre accessori .
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Presidente est.
( Dott. Eugenio Scopelliti)