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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2496/2024 R.G.
sul ricorso depositato il 17/05/2019
proposto da (difeso dagli Avv.ti Michele Malavenda e Francesco Gabriele Parte_1
Maria Misitano)
nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio)
viste le note di trattazione della parte ricorrente così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002630090 poiché illegittima;
2. In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
3. Ancora, dichiarare non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981.
1 Parte ricorrente deduceva che:
agiva avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002630090 notificata il 09.05.2024, con la quale veniva ingiunto al sig. dall' di Reggio Calabria il pagamento della somma di € Parte_1 CP_1
626,00 (oltre € 10,33 a titolo di spese notifica) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del
Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n.638, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2021).
Parte resistente si costituiva e contesta la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2021
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
L'opposizione è tempestiva .
INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE
Sul punto parte ricorrente nega la violazione ma non spiega perché.
CP_ Parte ha depositato l'atto di accertamento per inadempienze in scadenza nel 2021 il che dimostra il debito e l'inadempienza .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta avvenuta con atto di accertamento notificato il 13.4.2023
2 Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Dati generali del contenzioso non possono in questa sede essere vagliati
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3 La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Restano assorbiti i restanti motivi.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 10.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2496/2024 R.G.
sul ricorso depositato il 17/05/2019
proposto da (difeso dagli Avv.ti Michele Malavenda e Francesco Gabriele Parte_1
Maria Misitano)
nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio)
viste le note di trattazione della parte ricorrente così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002630090 poiché illegittima;
2. In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
3. Ancora, dichiarare non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981.
1 Parte ricorrente deduceva che:
agiva avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002630090 notificata il 09.05.2024, con la quale veniva ingiunto al sig. dall' di Reggio Calabria il pagamento della somma di € Parte_1 CP_1
626,00 (oltre € 10,33 a titolo di spese notifica) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del
Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n.638, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2021).
Parte resistente si costituiva e contesta la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2021
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
L'opposizione è tempestiva .
INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE
Sul punto parte ricorrente nega la violazione ma non spiega perché.
CP_ Parte ha depositato l'atto di accertamento per inadempienze in scadenza nel 2021 il che dimostra il debito e l'inadempienza .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta avvenuta con atto di accertamento notificato il 13.4.2023
2 Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Dati generali del contenzioso non possono in questa sede essere vagliati
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
3 La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Restano assorbiti i restanti motivi.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 10.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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