Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA seconda sezione civile specializzata in materia di impresa composta dai magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4815 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza cartolare del giorno 4 marzo 2025 e vertente tra c.f. , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Paolo Pistoia;
— PARTE APPELLANTE
e non costituito CP_1
— PARTE APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Il in epigrafe indicato ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Parte_1
Roma (n. 11775/24) ha respinto la domanda da questo formulata nei confronti di CP_1 chiedendone la riforma.
La parte appellata non si è costituita.
L'art. 348 c.p.c. impone, in caso di mancata partecipazione dell'appellante alla prima udienza, la fissazione di una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante; con la conseguenza che, ove quest'ultimo non compaia neppure all'udienza di rinvio, il gravame va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio. Nel caso di specie, la parte appellante ha disertato l'udienza di comparizione del 4 febbraio 2025 – come sostituita dalla trattazione cartolare – non avendo depositato le note di trattazione scritta ed ed ha parimenti omesso tale adempimento a quella odierna di rinvio, nonostante la rituale comunicazione
L'appello dev'essere pertanto dichiarato improcedibile.
Nessun provvedimento va adottato in merito alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia della parte appellata.
Trattandosi di procedimento introdotto dopo la data del 29.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR
n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1°) dichiara improcedibile l'appello;
2°) Nulla per le spese.
3^) Dichiara l'appellante tenuto a versare - se dovuto - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2025
Il presidente
Il consigliere est.