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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di FA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3252 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GUELI GUIDO, Parte_1
e Avv. PEDALINO GIUSEPPE giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2023 conveniva in Parte_1 giudizio la operante nel settore dell'edilizia e del commercio Controparte_1 al dettaglio di materiali edili, esponendo di essere stato assunto in data 1 agosto 2017 con contratto di lavoro part time pari a ventiquattro ore settimanali. Riferiva di essere stato inquadrato al IV livello del CCNL Commercio con mansioni di operaio aiuto commesso ma di aver disimpegnato mansioni più ampie rispetto a quelle indicate, comprendendo attività di vendita presso il punto commerciale di Agrigento in località Villaggio Mosè, attività di trasporto e consegna dei materiali presso cantieri e clienti, lavori edili e partecipazione a fiere ed eventi.
Rappresentava di aver lavorato, nonostante il formale inquadramento part time, per un totale di cinquantuno ore settimanali, solo in data 1 gennaio 2022 il rapporto era stato trasformato a tempo pieno, pur non mutando in alcun modo l'effettivo orario
1 svolto che rimaneva invariato sin dall'assunzione, ciò sino al 25 marzo 2022, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Deduceva di non avere mai percepito la retribuzione spettante in relazione alle ore effettivamente lavorate e di non avere mai ricevuto alcun compenso per lavoro straordinario o festivo;
aggiungeva di avere goduto soltanto di undici giorni di ferie all'anno nel mese di agosto, di non avere usufruito dei permessi retribuiti e di non avere percepito il trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto.
Chiedeva quindi di “ritenere e dichiarare che il ricorrente ha Parte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della a decorrere Controparte_1 dal 1° agosto 2017 e sino al 25 marzo 2022, osservando, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:15 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30; il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:15;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto di ottenere il riconoscimento degli emolumenti previsti dal C.C.N.L. applicabile al rapporto di lavoro intercorso con la - ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto di Controparte_1 ottenere il pagamento delle somme che – tenuto conto del corretto livello di inquadramento contrattuale e delle ore di lavoro effettivamente prestate durante
l'intero corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente (51 ore settimanali) – spettano allo stesso ricorrente a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, lavoro festivo, tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi e ferie non godute;
ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato in costanza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, da quantificarsi tenuto conto del corretto livello di inquadramento contrattuale e delle ore di lavoro effettivamente prestate durante l'intero corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente (51 ore settimanali);”
Si costituiva parte datrice ammettendo la debenza del TFR, seppur in una minor somma rispetto a quella richiesta;
nel merito contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso.
Emessa in data 14.5.24 ordinanza ex art. 423 cpc per il pagamento della somma non contesta di euro 6.603,56, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di TFR, la causa veniva istruita tramite l'escussione dei testi (ud. 16.10.24), Testimone_1
(15.1.25), e (18.3.25). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
A seguito di discussione orale, all'udienza del 18.11.25 la causa viene decisa con sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Nel delimitare il perimetro della presente controversia, giova evidenziare che parte ricorrente ha proposto domanda per il pagamento di differenze retribuite derivanti
2 da lavoro straordinario, mentre non vi è contestazione circa il corretto inquadramento contrattuale.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi - quelli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Lo stesso principio, invece, non si può applicare per le altre voci di retribuzione richieste. Sono, infatti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc. L'odierna controversia ha ad oggetto emolumenti ricadenti in ambo le categorie.
Nel caso di specie, la odierna parte ricorrente ha correttamente allegato e provato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, chiedendo il pagamento del TFR non corrisposto.
La parte resistente non ha negato l'an della pretesa, ma l'ha ridimensionata nel quantum prestando acquiescenza come dal calcolo effettuato dal lavoratore (doc. 1 del fascicolo di parte resistente), depurato dall'incidenza, non riconosciuta, di attività ulteriore rispetto all'orario contrattualmente svolto, per un totale di euro
6.603,56 netti.
In merito a tale capo non contestato della domanda, invero, è stata emessa ordinanza ex art. 423 cpc, che in questa sede deve essere revocata, come espressamente previsto dalla norma codicistica.
Ugualmente, il lavoratore ha lamentato il mancato pagamento di 13a e 14a mensilità, ambo riconosciute dalla contrattazione collettiva di riferimento.
In merito a tali poste il datore di lavoro nulla ha dedotto, né ha dato prova dell'avvenuto pagamento, pertanto devono essere riconosciuti gli importi richiesti, da calcolarsi aritmeticamente secondo la nota formula: (stipendio lordo mensile x mesi lavorati) / 12.
3 Per quel che concerne le altre somme richieste dalla dipendente, il ricorso è infondato.
Preliminarmente è opportuno rammentare quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, ossia che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti devono essere analiticamente specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17/6/2004 n.11353), anche al fine di consentire alla controparte di difendersi adeguatamente.
Vi è, infatti, nel rito del lavoro una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che richiede, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali e postula altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto demandato al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso.
Come anticipato, l'indennità sostitutiva dei permessi presuppone, quale fatto costitutivo del relativo diritto, lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni ad essi destinati, con conseguente onere di allegazione e onere della prova a carico del lavoratore.
Nel caso di specie, tali oneri non sono stati assolti, dovendo ritenersi approssimativamente dedotto il fatto ed inammissibile la richiesta di prova articolata genericamente sul punto;
peraltro, dalla documentazione in atti, non risultano permessi residui maturati e non goduti.
Lo stesso ragionamento può applicarsi alla richiesta di somme per ferie non godute, che non solo non risultano provati, ma neanche analiticamente allegati.
Quanto alla richiesta di differenze per lavoro straordinario occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
A tal proposito sono stati escussi i testi (ud. 16.10.24), Testimone_1
(15.1.25), e (18.3.25). Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 ha riferito di conoscere il ricorrente da circa venticinque anni, Testimone_1 poiché lo vedeva di volta in volta dietro il bancone, sul muletto o alla guida di un camion. Ha ricordato di averlo visto sia al mattino sia al pomeriggio e, non
4 lavorando più dal dicembre 2017, di averlo incontrato spesso nel parcheggio o all'interno del negozio. ha confermato di abitare nello stesso stabile del negozio della Testimone_2 resistente dal 2006 e di conoscere il ricorrente per averlo visto lavorare. Ha riferito di non vederlo più lavorare da uno o due anni e ha ricordato che, per via dei suoi orari, trovava il negozio chiuso quando usciva o rientrava. Ha spiegato di aver visto il ricorrente occuparsi “un po' di tutto” senza però saper precisare orari, mansioni o eventuali consegne.
ha riferito di conoscere il ricorrente per averlo talvolta incontrato Testimone_3 nel negozio di ferramenta, spiegando che si trattava di visite sporadiche e che lo aveva visto “anni fa” senza poter precisare né periodo né orari.
ha ricordato di essersi recato nel negozio secondo necessità e di Testimone_4 aver talvolta visto il ricorrente, altre volte no, senza essere in grado di indicare se gli incontri fossero avvenuti al mattino o al pomeriggio.
Le deposizioni assunte non hanno offerto elementi idonei a ricostruire, neppure in via approssimativa, la scansione oraria delle prestazioni del ricorrente. Tes_1 ha riferito di averlo visto al mattino e al pomeriggio, ma senza alcuna
[...] indicazione sugli orari di inizio o fine dell'attività né sulla durata delle giornate lavorative. ha confermato di averlo visto lavorare in passato, ma Testimone_2 ha chiarito di non conoscere gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio né la presenza effettiva del ricorrente nelle varie fasce orarie. e Testimone_3 Tes_4
hanno collocato gli avvistamenti in un arco temporale indefinito, legato a
[...] visite saltuarie al negozio, senza alcuna possibilità di attribuire rilievo probatorio alla mera occasionalità degli incontri.
Le testimonianze, nel loro complesso, restituiscono quindi una percezione episodica e frammentaria, priva della puntualità necessaria a individuare il superamento dell'orario ordinario. Nessuno dei testi ha indicato il numero delle ore eccedenti, la loro ricorrenza, la fascia oraria in cui esse si sarebbero verificate o la durata complessiva della prestazione. In mancanza di tali elementi, non risulta possibile accertare l'an e il quantum dello straordinario dedotto.
Per quel che concerne le ulteriori richieste istruttorie di parte ricorrente (escussione dei testi e si ribadisce che i capitoli rivolti agli stessi sono relativi Tes_5 Tes_6 alla tipologia di mansioni, indagine da ritenersi superflua atteso che l'inquadramento non è oggetto di contestazione;
mentre per quel che concerne i capitoli relativi agli orari di lavoro, sono stati escussi due testi espressamente indicati in ricorso, sicché l'ulteriore audizione di e , limitata ai Tes_6 Tes_5 capitoli 1, 2 e 4, è stata ritenuta superflua.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
5 Alla luce di quanto esposto il ricorso va parzialmente accolto, con revoca dell'ordinanza ex 423 cpc, fatti salvi gli eventuali pagamenti effettuati in forza della stessa. Le spese, atteso l'esito della lite, possono essere compensate per la metà; la restante si liquida come da dispositivo tenuto conto della materia, dell'attività svolta, e del valore della controversia parametrato sul decisum e non sul devolutum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto per euro 6.603,56., nonché quanto dovuto per tredicesima e quattordicesima mensilità per il periodo dal 1 agosto 2017 al 25 marzo 2022, da quantificare mediante mero calcolo aritmetico sulla base dei criteri indicati in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
revoca l'ordinanza ex art. 423 cpc del 14.5.24, fatti salvi i pagamenti intervenuti in forza della stessa;
rigetta per il resto;
compensa tra le parti la metà delle spese di lite e condanna la società resistente al pagamento della residua metà, che liquida in euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Agrigento, 18/11/2025
Il Giudice
GE Di FA
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