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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Silvia Morelli Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. SAVERIO SERGIAMPIETRI, C.F._2
elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
(LU)- Via Farini, 13, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MICHELE Controparte_1 C.F._3
SALOTTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in LUCCA, Viale Carlo Del
Prete 465-485, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SAMUELE CP_2 C.F._4
MANCINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in FABRIANO (AN)-Via Don
Crocetti, n.1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione/lesione di legittima
CONCLUSIONI Per e Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, accertato e dichiarato come la disposizione Parte_1 Parte_2 testamentaria con la quale la IG.ra ha disposto in favore delle figlie e di Controparte_3 CP_4 CP_2 propri diritti di piena proprietà sulla unità abitativa sita in Castelnuovo di Garfagnana Via Azzi n.13 censita in
Catasto Fabbricati di detto Comune Sezione Urbana A Foglio 15 Particella 3637 Subalterno 1 Categoria A/7 Classe 7 importi lesione di quota di legittima nei confronti delle coeredi e disporre la Parte_1 Parte_2 reintegrazione della legittima stessa mediante proporzionale riduzione della predetta disposizione testamentaria per l'eccedenza della quota di cui la de cuius poteva disporre, ciò in favore delle IG.ra e Parte_1 Parte_2 in ragione dei diritti di piena proprietà pari a 1/20 per ciascuna di queste o per quella quota maggiore o minore che Codesto Tribunale dovesse venire a stabilire. Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese generali, oltre IVA e CAP come per Legge. Per “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale: rigettare le CP_2 domande formulate da controparte, siccome infondate in fatto e in diritto per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la lesione di legittima in capo alle IGg.re e disporre la rideterminazione della quota di legittima Parte_2 Parte_1 alle stesse spettanti, tenendo conto delle somme che la IG.ra ha esclusivamente anticipato in favore CP_2 degli altri coeredi, nonché delle poste già acquisite a qualsiasi titolo dalle attrici nelle more, mediante la proporzionale riduzione della scheda testamentaria e limitatamente all'eccedenza della quota di cui la de cuius poteva disporre. Con vittoria, in ogni caso, di spese e onorari” Controparte_3 Per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa rimessione della causa sul ruolo per l'escussione delle Controparte_1 prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (prova per interrogatorio formale e prova per testi di cui alla pag. 3 della memoria) per la cui ammissione si insiste, respingere la domanda di parte attrice siccome infondata;
in denegata ipotesi subordinata, voglia accertare l'esatta misura della ipotizzata lesione di legittima secondo giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio le sorelle e domandando di accertare che il testamento Controparte_1 CP_2
della defunta madre aveva leso la quota per legge riservata alle attrici e Controparte_3
chiedendone conseguentemente la reintegrazione.
A sostegno della domanda hanno dedotto che: alla morte della madre, in data 21.5.2008, si era aperta la successione legittima con attribuzione a ciascuna figlia della quota di ¼ sui beni caduti in successione;
era pendente il giudizio R.G. n. 4176/2016 per la divisione giudiziale degli immobili, ad uso abitazione e commerciale, siti in Castelnuovo di Garfagnana (LU) Via F. Azzi
13, nel corso del quale su richiesta di era stato pubblicato un testamento Controparte_1
2 olografo della defunta datato 6.4.2004, di cui le odierne convenute avevano Controparte_3 dichiarato di volersi avvalere, per cui il Giudice aveva revocato l'aggiudicazione avutasi in sede di vendita delegata;
il testamento, determinando il lascito della quota di proprietà sull'immobile ad uso abitazione sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU) Via F. Azzi 13 in solo favore di CP_2
ed aveva leso la quota di legittima delle attrici;
per la stima dell'intero
[...] Controparte_1
compendio mobiliare ed immobiliare caduto in successione ed il calcolo della relativa quota di legittima poteva farsi riferimento alla perizia di stima effettuata nell'ambito procedura
Fallimentare del Tribunale di Lucca n.
7.507 giusta sentenza del 12.3.2005 (Fallimento di Viaggi
RR di AF SI, RR UC & C. s.a.s. nonché delle socie accomandatarie in proprio e ). Controparte_3 CP_2
Si è costituita la quale ha contestato che il testamento abbia determinato la lesione CP_2
della quota di legittima delle attrici, pertanto domandando in via principale il rigetto della domanda. In via subordinata, ha rimesso al Tribunale l'accertamento circa l'esatto ammontare della quota di legittima lesa, previa quantificazione delle somme anticipate dalla stessa in favore delle coeredi e di quanto già nelle more acquisito dalle attrici. All'uopo, ha ripercorso le vicende relative alla società di cui Controparte_5 Controparte_3
e erano socie accomandatarie mentre e CP_2 Controparte_1 Parte_2 Parte_1
socie accomandanti e ha rappresentato di vantare un credito nei confronti delle sorelle, sia a
[...]
titolo di compenso quale amministratore della società, sia per aver anticipato le somme necessarie alla copertura dei debiti della società. Ha comunque contestato l'utilizzabilità in questo procedimento della stima redatta nella procedura Fallimentare di cui sopra e la quantificazione della quota di legittima come prospettata dalle attrici.
Si è costituita la quale: ha rappresentato di aver da sempre abitato l'immobile Controparte_1
lasciatole dalla madre, anche dopo la morte della stessa e di versare in una situazione di grave difficoltà economica, per le sue precarie condizioni di salute, situazione ben nota anche alla madre che, con le sue disposizioni di ultima volontà aveva infatti voluto aiutarla e sostenerla;
ha contestato l'utilizzabilità in questo procedimento della stima redatta nella procedura Fallimentare di cui sopra ed il criterio impiegato dalle attrici per il calcolo della quota di legittima.
3 Su sollecitazione del Giudice, le parti all'udienza del 5.5.2023 hanno dichiarato di voler utilizzare, per la concretazione e stima del patrimonio relitto della de cuius la Controparte_3
perizia depositata da parte attrice con la propria citazione, già effettuata dal Tribunale di Lucca nella procedura Fallimentare n. 7507 (Fallimento di Viaggi RR di AF SI, RR UC
& C. s.a.s. nonché delle socie accomandatarie in proprio e ). Controparte_3 CP_2
Effettuati plurimi rinvii per tentare la conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale, ritenute le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta irrilevanti ai fini del Controparte_1
decidere.
All'udienza del 18.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo termini ex art.190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
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Calcolo della quota di legittima.
Con testamento olografo datato 6.4.2004 e pubblicato il 18.5.2021, , madre delle Controparte_3 parti, ha così disposto dei propri beni: “lascio alle figlie gemelle in ed CP_2 Per_1 [...]
l'intera mia parte della casa di abitazione sita in via F. Azzi con tutto quanto in Essa CP_1
contenuto più i valori e le cose personali, in aggiunta a quanto loro spetta per gli altri beni
Ereditari”.
Assumono le attrici che tale disposizione sia lesiva della quota per legge alle stesse riservata.
In particolare, poiché alla sua morte ha lasciato quattro figlie, trova applicazione Controparte_3
l'art. 537 c.c. che stabilisce che se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli;
dunque, a ciascuna delle parti comparenti spetta una quota di legittima pari a 1/6 sul patrimonio ereditario.
Ai sensi dell'art. 553 c.c., quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564 c.c. quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o legati.
4 Occorre dunque procedere ad accertare l'ammontare dell'attivo (relictum), cui vanno sommate eventuali donazioni in vita (donatum) e sottratti i debiti gravanti sulla massa (debitum), precisandosi che la quota di legittima si calcola sul valore dell'asse ereditario determinato alla data di apertura della successione (la morte del de cuius).
Per la ricostruzione dell'asse ereditario, come già indicato in premessa, le parti concordano per l'utilizzo dei valori stimati con la perizia di cui alla procedura Fallimento Trib. Lucca n.7507, prodotta in causa da parte attrice, quale stima più ravvicinata in termini di tempo rispetto alla data della morte della de cuius; di tale stima si terrà conto, verificando le quote riferibili alla defunta, in quanto nella perizia sono calcolate anche le quote riferibili alla figlia in proprio. CP_2
In particolare, sgombrando il campo dai numerosi errori di calcolo presenti negli atti processuali, va effettuata una ricostruzione dell'asse attivo e del passivo esistente alla data di apertura della successione, senza incorrere nella confusione tra la procedura fallimentare (ed i suoi esiti) e il patrimonio relitto rilevante ai fini del calcolo della quota di legittima.
Ciò premesso dal dato letterale si evince che, con la scheda testamentaria olografa la de cuius ha disposto solo di un singolo e determinato bene in favore di due delle quattro figlie (più nello specifico della quota di 8/12 sulla casa di abitazione identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15 Particella 3637 Sub. 1) e non già dell'universalità dei suoi beni o del suo patrimonio, ancorché per quote.
Invero, come chiaramente espresso nella stessa scheda testamentaria, il patrimonio relitto non era composto dai soli beni di cui la de cuius ha disposto per testamento, bensì anche da ulteriori beni, che sono quelli indicati alle pagine da 5 a 8 dell'atto introduttivo (su tale elencazione e sulla relativa quota dei singoli beni riferibile alla defunta le parti convenute non muovono osservazioni) e sui quali, pacificamente, il riparto delle quote avviene secondo i criteri della successione legittima, in ragione di ¼ per ciascuna figlia. Non vi è tuttavia domanda divisionale in questo procedimento, già essendo il giudizio di divisione pendente, ma esclusivamente domanda di reintegrazione della quota di legittima lesa, che di conseguenza va reintegrata in natura.
Si osserva poi che, come confermato dalle attrici, la denuncia di successione (nota di trascrizione
Registro generale n. 1340 Registro particolare n. 1023, Presentazione n. 27 del 25.1.2018) non è
5 completa, in quanto non comprende l'intero asse ereditario relitto alla data di apertura della successione, ma soltanto i beni in relazione ai quali è pendente il giudizio divisionale R.G. n.
4176/2016 (ossia Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15
Particella 3637 Sub. 1, quest'ultimo bene devoluto per testamento, e Catasto Fabbricati del
Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15 Particella 3637 Sub. 2), per cui – come detto –
l'asse attivo si intende individuato nei beni indicati alle pagine da 5 a 8 dell'atto introduttivo.
Si precisa che, nell'ambito della procedura fallimentare sopra richiamata, si è proceduto successivamente all'apertura della successione alla vendita di una parte dei beni caduti nella successione di (piena proprietà sul compendio identificato al Catasto Fabbricati Controparte_3
del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Sez. B, All. A, Part. 38, subalterni 19, 22, 23, 1, 8; piena proprietà sull'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di
Garfagnana Sez. B, All. A, Part. 12; quota di 8/12 sull'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Sez. A Foglio 15 Particella 3637 Sub. 3; quota di 8/12 sull'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Sez.
A Foglio 10 part. 4424; beni mobili contenuti nella casa di abitazione), di cui tuttavia deve comunque tenersi conto per il calcolo della quota di legittima, in quanto esistenti alla data della morte della medesima.
Di contro, non vanno calcolati nell'attivo i beni mobili della defunta che erano già stati venduti nella procedura fallimentare, ma prima dell'apertura della successione, in quanto atto effettuato quando la de cuius era ancora in vita.
Inoltre, come chiaramente esplicitato nel doc. 9 allegato all'atto introduttivo e alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il piano di riparto finale del Fallimento SI AF, del
Fallimento UC RR e del Fallimento Viaggi AF ai sensi dell'allora vigente art. 117 L.F. è stato approvato e reso esecutivo nell'anno 2011 e dunque successivamente al decesso di CP_3
[...]
L'attivo realizzato è stato dunque ripartito tra i creditori ammessi, sia al Fallimento SI
AF che al di cui la defunta era socia accomandataria, sul Controparte_6
presupposto che, di conseguenza, fosse chiamata a rispondere illimitatamente dei debiti societari.
6 Soddisfatti tutti i creditori, sia personali che della società, è residuato un saldo attivo pari a €
205.811,45 distribuito tra le quattro eredi legittime, in quota di € 51.452,86 ciascuna.
Delle predette vicende della procedura fallimentare è necessario tener conto ai soli fini dell'individuazione dei debiti caduti nella successione, precisandosi che ad essa vanno imputati sia i debiti personali della defunta ricavabili dal piano di riparto fallimentare del Controparte_3
Fallimento SI AF in proprio, sia anche il 50% dei debiti della Viaggi RR di AF
SI e RR UC s.a.s.
Infatti, poiché la defunta era socia accomandataria della predetta società insieme alla figlia CP_2
entrambe erano tenute a rispondere dei debiti della società illimitatamente, anche con il
[...]
proprio patrimonio. Per cui, sebbene il curatore fallimentare abbia imputato l'intero debito della
Viaggi RR che sopravanzava rispetto alla capienza dell'attivo del Fallimento Viaggi RR, al
Fallimento SI AF in proprio (data la maggior capienza dell'attivo fallimentare del
Fallimento SI AF in proprio rispetto a quello di in proprio) ai fini del CP_7
calcolo della quota di legittima dovrà considerarsi che la defunta era tenuta al pagamento solo del
50% di tale debito, gravando la residua parte sulla figlia CP_2
Restano invece del tutto irrilevanti sia le somme ritratte all'esito del fallimento dalle quattro figlie, sia i rapporti di reciproco regresso tra i Fallimenti, tutti profili attinenti alla procedura fallimentare ed ai suoi necessari sviluppi, anche successivi alla data di apertura della successione,
e non invece utili per “fotografare” l'asse ereditario al momento del decesso.
Circa invece i pretesi pagamenti effettuati da parte di nell'ambito della procedura CP_2
fallimentare suddetta, si è già detto sopra che dal piano di riparto dell'attivo è facilmente e chiaramente evincibile che, per la parte non coperta con l'attivo ritratto dal Controparte_6
i debiti sociali sono stati corrisposti attingendo dall'attivo del Fallimento di
[...]
SI AF in proprio.
Nel fallimento di in proprio, invece, impiegando l'attivo ad esso riferibile sono stati CP_2
pagati soltanto crediti della predetta in proprio;
dunque, alcunché ella ha anticipato in favore della defunta madre.
Sempre successivamente all'apertura della successione i diritti pari a 14/18 degli immobili siti nel
Comune di IN (Catasto Terreni Sez. B, Foglio 2 part. 4689 e Catasto Fabbricati Sez. B,
7 Foglio 2, part. 4801 sub. 1 e 2) sono stati oggetto di espropriazione, con pagamento dell'indennità in favore delle eredi.
Anche in questo caso, ai fini del calcolo della quota di legittima, si considera il valore del bene alla data di apertura della successione, restando indifferenti le successive vicende.
Si precisa infine che è errato il calcolo dell'attivo operato dalla parte attrice che, pur affermando di concordare con i valori indicati in perizia, prende a base non già il valore effettivo, al netto dei rapporti di locazione che erano in essere alla data di apertura della successione o del deprezzamento operato dal consulente per l'eventuale comproprietà e che sono stati considerati per la stima in sede fallimentare, ma il valore lordo indicato dal consulente.
Tale modalità operativa è errata: ai fini del calcolo della quota di legittima deve aversi riguardo ai valori attivi e passivi effettivi alla data di apertura della successione, e dunque dell'asse ereditario relitto e del suo valore al netto di quanto sopra indicato e a prescindere dalle successive vicende, una volta assunto che i valori attribuiti in sede fallimentare sono incontestati e che incontestato è
l'esito del fallimento, ossia l'intervenuta vendita dei beni mobili e immobili sopra descritti, con ripartizione del residuo attivo tra le eredi legittime di Controparte_3
ATTIVO
Compendio immobiliare
€ 172.500,00 1/1 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA GARIBALDI (al netto del deprezzamento per locazione)
- Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 19 Categoria C1 classe
8 mq. 109 rendita catastale euro 2.392,49
- Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 22 Categoria C2 classe
3 mq.57 rendita catastale 70,65
- Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 23 Area Urbana mq. 77
- Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 12 Area Urbana mq.67
€ 47.200,00 1/1 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA GARIBALDI (al netto del deprezzamento per locazione)
Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 1 Categoria C classe 7 mq.30 rendita catastale euro 565,62
€ 65.500,00 1/1 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA GARIBALDI (al netto del deprezzamento per locazione)
Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 8
Categoria A10 classe 3 vani 3 rendita catastale euro 402,84
8 €110.844,45 8/12 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA FR ZI (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 9/12, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 124.700)
Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 15 Particella 3637 subalterno 2 Categoria C1 classe 8 mq.155 rendita catastale euro 3.402,16
€ 28.977,78 8/12 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA FR ZI (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 9/12, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 32.600)
Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 15 Particella 3637 subalterno 3 Categoria A10 classe 4 vani 1 rendita catastale euro 157,52
€ 227.200 8/12 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA FR ZI (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 9/12, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 255.600) Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 15 Particella 3637 subalterno 1 Categoria A7 classe
7 vani 15 rendita castale 1.007,09
€20.000 2/12 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA Loc. EB (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/12, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 22.500
Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 10 Particella 4424 Categoria C6 classe 4 mq. 120 rendita catastale euro 198,32
€ 31.173,33 14/18 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 15/18, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 33.400)
- Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particella 4689 Fabbricato Rurale mq. 6
- Catasto Fabbricati Sezione B Foglio 2 Particella 216 Categoria A4 classe 4 vani 7,5 rendita castale 312,00
- Catasto Fabbricati Sezione B Foglio 2 Particella 4801 subalterno 1 Categoria C6 classe 3 mq. 22 rendita catastale 73,85
- Catasto Fabbricati Sezione B Foglio 2 Particella 4801 subalterno 2 Categoria C1 classe 3 mq. 11 rendita castale euro 319,27
€ 440 2/18 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/18, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a €660) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particella 257 Fabbricato Rurale mq. 41
€ 680 2/18 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/18, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 765)
9 Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 1870 (R.D. 0,96), 1871 (R.D. 0,81), 1872
(R.D. 0,37), 2468 (R.D. 0,46), 2591 (R.D. 2,48), 2018 (R.D.0,54), 2391 (R.D. 0,30), 3383
(R.D. 1,11), 3384 (R.D. 0,16), 3385 (R.D.0,14)
Catasto Terreni Sezione D Foglio 4 Particelle 759 (R.D. 0,07), 765 (R.D. 0,16), 817 (R.D.
1,07), 201 (R.D. 0,39), 367 (R.D. 0,29), 449 (R.D. 0,38), 618 (R.D. 0,52)
€ 124,67 34/432 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 51/432, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a €187) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 1477 (R.D. 0,85), 1893 (R.D. 0,11), 1899 R.D. 0,10), 1902 (R.D. 0,03), 1903 (R.D. 0,01), 2323 (R.D. SERC70,17), 3464 (R.D.
0,21)
Catasto Terreni Sezione D Foglio 4 Particella 390 (R.D. 1,39)
€ 100 14/144 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 21/144, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a €150)
Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 2209 (R.D. 0,64), 4863 (R.D. 0,44)
€ 24 2/36 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/36, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 36) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 1892 (R.D. 0,09), 1900 (R.D. 0,02)
€ 26,67 2/72 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/72, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a €40) Catasto Terreni Sezione D Foglio 4 Particella 612 R.D. 1,24
€ 14 2/144 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/144, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 21) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 2171 (R.D. 0,20), 3435 (R.D. 2,14), 3436
R.D. 0,17)
€ 34 4/198 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 6/198, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 51) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 2375 (R.D. 2,17), 5329 (R.D. 0,03)
Tot. € 704.838,90
10
Pt_3
€ 33.721,27 quota del 50% dei debiti della Viaggi AF rimasti insoddisfatti nel Fallimento
Viaggi AF
€ 132.840,34 quota debiti personali Controparte_3
Tot. € 166.561,61
DONATO
Le parti alcunché deducono sul punto, dunque si ritiene che non siano state fatte donazioni in vita
*****
Dunque, il patrimonio al netto dei debiti era pari ad € 538.277,29, per cui la quota riservata per legge alle quattro figlie era pari a 2/3 del patrimonio cioè € 358.851,53, mentre la testatrice poteva liberamente disporre dell'ulteriore quota di 1/3 del patrimonio cioè € 179.425,76. A ciascuna delle attrici spettava dunque la quota di legittima di € 89.712,88 (358.851,53:4).
La quota di 8/12 sul bene sito in Castelnuovo di Garfagnana Via Azzi (8/12 sulla casa di abitazione identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15
Particella 3637 Sub. 1) è stata attribuita interamente in favore delle convenute, mentre le attrici hanno ottenuto la quota di 1/4 dei restanti i beni (€ 477.638,90:4 = € 119.409,72), su cui si è aperta la successione legittima, al netto della quota di 1/4 dei debiti (€ 166.561,61:4 = €
41.640,40), conseguendo la quota di € 77.769,32.
La legittima deve dunque essere ristorata nella misura di € 11.943,56. Le attrici chiedono che sia ridotta in natura, di talché tenuto conto che il valore della quota di 12/12 del bene è pari ad €
340.800, la quota di legittima lesa di € 11.943,56 corrisponde a circa il 3,5% del valore complessivo cioè a 35/1000 dell'intera proprietà.
Tale quota va ovviamente a sommarsi a quella già eventualmente percepita per altre linee successorie o per altro titolo e va detratta dalla quota invece ottenuta in eccesso in forza della scheda testamentaria.
Spese di lite.
La liquidazione delle spese tiene conto dello scaglione per valore della causa, parametrato sulla lesione di legittima accertata, e sui parametri medi, oltre aumento per pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
11 così dispone:
- accertato che la de cuius, con il testamento olografo datato 6.4.2004 e pubblicato il 18.5.2021, di cui in motivazione, ha leso la quota di legittima spettante a e ne Parte_1 Parte_2
dispone la reintegrazione in natura mediante riconoscimento in favore delle predette della quota di 35/1000 ciascuna sull'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15 Particella 3637 Sub. 1, andando conseguentemente a ridurre la quota devoluta per il predetto testamento a ed CP_2 Controparte_1
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari le conseguenti iscrizioni e trascrizioni di legge;
- condanna ed a rifondere a e le spese CP_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di lite, che liquida in €6.000 per compenso, oltre IVA, spese generali e CPA come per legge e spese per contributo unificato € 518,00, bollo € 27,00 e notifiche € 31,95.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Silvia Morelli Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 609/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. SAVERIO SERGIAMPIETRI, C.F._2
elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
(LU)- Via Farini, 13, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MICHELE Controparte_1 C.F._3
SALOTTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in LUCCA, Viale Carlo Del
Prete 465-485, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SAMUELE CP_2 C.F._4
MANCINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in FABRIANO (AN)-Via Don
Crocetti, n.1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione/lesione di legittima
CONCLUSIONI Per e Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, accertato e dichiarato come la disposizione Parte_1 Parte_2 testamentaria con la quale la IG.ra ha disposto in favore delle figlie e di Controparte_3 CP_4 CP_2 propri diritti di piena proprietà sulla unità abitativa sita in Castelnuovo di Garfagnana Via Azzi n.13 censita in
Catasto Fabbricati di detto Comune Sezione Urbana A Foglio 15 Particella 3637 Subalterno 1 Categoria A/7 Classe 7 importi lesione di quota di legittima nei confronti delle coeredi e disporre la Parte_1 Parte_2 reintegrazione della legittima stessa mediante proporzionale riduzione della predetta disposizione testamentaria per l'eccedenza della quota di cui la de cuius poteva disporre, ciò in favore delle IG.ra e Parte_1 Parte_2 in ragione dei diritti di piena proprietà pari a 1/20 per ciascuna di queste o per quella quota maggiore o minore che Codesto Tribunale dovesse venire a stabilire. Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese generali, oltre IVA e CAP come per Legge. Per “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito in via principale: rigettare le CP_2 domande formulate da controparte, siccome infondate in fatto e in diritto per le motivazioni meglio esposte in narrativa;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la lesione di legittima in capo alle IGg.re e disporre la rideterminazione della quota di legittima Parte_2 Parte_1 alle stesse spettanti, tenendo conto delle somme che la IG.ra ha esclusivamente anticipato in favore CP_2 degli altri coeredi, nonché delle poste già acquisite a qualsiasi titolo dalle attrici nelle more, mediante la proporzionale riduzione della scheda testamentaria e limitatamente all'eccedenza della quota di cui la de cuius poteva disporre. Con vittoria, in ogni caso, di spese e onorari” Controparte_3 Per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa rimessione della causa sul ruolo per l'escussione delle Controparte_1 prove orali dedotte nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (prova per interrogatorio formale e prova per testi di cui alla pag. 3 della memoria) per la cui ammissione si insiste, respingere la domanda di parte attrice siccome infondata;
in denegata ipotesi subordinata, voglia accertare l'esatta misura della ipotizzata lesione di legittima secondo giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio le sorelle e domandando di accertare che il testamento Controparte_1 CP_2
della defunta madre aveva leso la quota per legge riservata alle attrici e Controparte_3
chiedendone conseguentemente la reintegrazione.
A sostegno della domanda hanno dedotto che: alla morte della madre, in data 21.5.2008, si era aperta la successione legittima con attribuzione a ciascuna figlia della quota di ¼ sui beni caduti in successione;
era pendente il giudizio R.G. n. 4176/2016 per la divisione giudiziale degli immobili, ad uso abitazione e commerciale, siti in Castelnuovo di Garfagnana (LU) Via F. Azzi
13, nel corso del quale su richiesta di era stato pubblicato un testamento Controparte_1
2 olografo della defunta datato 6.4.2004, di cui le odierne convenute avevano Controparte_3 dichiarato di volersi avvalere, per cui il Giudice aveva revocato l'aggiudicazione avutasi in sede di vendita delegata;
il testamento, determinando il lascito della quota di proprietà sull'immobile ad uso abitazione sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU) Via F. Azzi 13 in solo favore di CP_2
ed aveva leso la quota di legittima delle attrici;
per la stima dell'intero
[...] Controparte_1
compendio mobiliare ed immobiliare caduto in successione ed il calcolo della relativa quota di legittima poteva farsi riferimento alla perizia di stima effettuata nell'ambito procedura
Fallimentare del Tribunale di Lucca n.
7.507 giusta sentenza del 12.3.2005 (Fallimento di Viaggi
RR di AF SI, RR UC & C. s.a.s. nonché delle socie accomandatarie in proprio e ). Controparte_3 CP_2
Si è costituita la quale ha contestato che il testamento abbia determinato la lesione CP_2
della quota di legittima delle attrici, pertanto domandando in via principale il rigetto della domanda. In via subordinata, ha rimesso al Tribunale l'accertamento circa l'esatto ammontare della quota di legittima lesa, previa quantificazione delle somme anticipate dalla stessa in favore delle coeredi e di quanto già nelle more acquisito dalle attrici. All'uopo, ha ripercorso le vicende relative alla società di cui Controparte_5 Controparte_3
e erano socie accomandatarie mentre e CP_2 Controparte_1 Parte_2 Parte_1
socie accomandanti e ha rappresentato di vantare un credito nei confronti delle sorelle, sia a
[...]
titolo di compenso quale amministratore della società, sia per aver anticipato le somme necessarie alla copertura dei debiti della società. Ha comunque contestato l'utilizzabilità in questo procedimento della stima redatta nella procedura Fallimentare di cui sopra e la quantificazione della quota di legittima come prospettata dalle attrici.
Si è costituita la quale: ha rappresentato di aver da sempre abitato l'immobile Controparte_1
lasciatole dalla madre, anche dopo la morte della stessa e di versare in una situazione di grave difficoltà economica, per le sue precarie condizioni di salute, situazione ben nota anche alla madre che, con le sue disposizioni di ultima volontà aveva infatti voluto aiutarla e sostenerla;
ha contestato l'utilizzabilità in questo procedimento della stima redatta nella procedura Fallimentare di cui sopra ed il criterio impiegato dalle attrici per il calcolo della quota di legittima.
3 Su sollecitazione del Giudice, le parti all'udienza del 5.5.2023 hanno dichiarato di voler utilizzare, per la concretazione e stima del patrimonio relitto della de cuius la Controparte_3
perizia depositata da parte attrice con la propria citazione, già effettuata dal Tribunale di Lucca nella procedura Fallimentare n. 7507 (Fallimento di Viaggi RR di AF SI, RR UC
& C. s.a.s. nonché delle socie accomandatarie in proprio e ). Controparte_3 CP_2
Effettuati plurimi rinvii per tentare la conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale, ritenute le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta irrilevanti ai fini del Controparte_1
decidere.
All'udienza del 18.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo termini ex art.190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
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Calcolo della quota di legittima.
Con testamento olografo datato 6.4.2004 e pubblicato il 18.5.2021, , madre delle Controparte_3 parti, ha così disposto dei propri beni: “lascio alle figlie gemelle in ed CP_2 Per_1 [...]
l'intera mia parte della casa di abitazione sita in via F. Azzi con tutto quanto in Essa CP_1
contenuto più i valori e le cose personali, in aggiunta a quanto loro spetta per gli altri beni
Ereditari”.
Assumono le attrici che tale disposizione sia lesiva della quota per legge alle stesse riservata.
In particolare, poiché alla sua morte ha lasciato quattro figlie, trova applicazione Controparte_3
l'art. 537 c.c. che stabilisce che se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli;
dunque, a ciascuna delle parti comparenti spetta una quota di legittima pari a 1/6 sul patrimonio ereditario.
Ai sensi dell'art. 553 c.c., quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564 c.c. quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o legati.
4 Occorre dunque procedere ad accertare l'ammontare dell'attivo (relictum), cui vanno sommate eventuali donazioni in vita (donatum) e sottratti i debiti gravanti sulla massa (debitum), precisandosi che la quota di legittima si calcola sul valore dell'asse ereditario determinato alla data di apertura della successione (la morte del de cuius).
Per la ricostruzione dell'asse ereditario, come già indicato in premessa, le parti concordano per l'utilizzo dei valori stimati con la perizia di cui alla procedura Fallimento Trib. Lucca n.7507, prodotta in causa da parte attrice, quale stima più ravvicinata in termini di tempo rispetto alla data della morte della de cuius; di tale stima si terrà conto, verificando le quote riferibili alla defunta, in quanto nella perizia sono calcolate anche le quote riferibili alla figlia in proprio. CP_2
In particolare, sgombrando il campo dai numerosi errori di calcolo presenti negli atti processuali, va effettuata una ricostruzione dell'asse attivo e del passivo esistente alla data di apertura della successione, senza incorrere nella confusione tra la procedura fallimentare (ed i suoi esiti) e il patrimonio relitto rilevante ai fini del calcolo della quota di legittima.
Ciò premesso dal dato letterale si evince che, con la scheda testamentaria olografa la de cuius ha disposto solo di un singolo e determinato bene in favore di due delle quattro figlie (più nello specifico della quota di 8/12 sulla casa di abitazione identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15 Particella 3637 Sub. 1) e non già dell'universalità dei suoi beni o del suo patrimonio, ancorché per quote.
Invero, come chiaramente espresso nella stessa scheda testamentaria, il patrimonio relitto non era composto dai soli beni di cui la de cuius ha disposto per testamento, bensì anche da ulteriori beni, che sono quelli indicati alle pagine da 5 a 8 dell'atto introduttivo (su tale elencazione e sulla relativa quota dei singoli beni riferibile alla defunta le parti convenute non muovono osservazioni) e sui quali, pacificamente, il riparto delle quote avviene secondo i criteri della successione legittima, in ragione di ¼ per ciascuna figlia. Non vi è tuttavia domanda divisionale in questo procedimento, già essendo il giudizio di divisione pendente, ma esclusivamente domanda di reintegrazione della quota di legittima lesa, che di conseguenza va reintegrata in natura.
Si osserva poi che, come confermato dalle attrici, la denuncia di successione (nota di trascrizione
Registro generale n. 1340 Registro particolare n. 1023, Presentazione n. 27 del 25.1.2018) non è
5 completa, in quanto non comprende l'intero asse ereditario relitto alla data di apertura della successione, ma soltanto i beni in relazione ai quali è pendente il giudizio divisionale R.G. n.
4176/2016 (ossia Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15
Particella 3637 Sub. 1, quest'ultimo bene devoluto per testamento, e Catasto Fabbricati del
Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15 Particella 3637 Sub. 2), per cui – come detto –
l'asse attivo si intende individuato nei beni indicati alle pagine da 5 a 8 dell'atto introduttivo.
Si precisa che, nell'ambito della procedura fallimentare sopra richiamata, si è proceduto successivamente all'apertura della successione alla vendita di una parte dei beni caduti nella successione di (piena proprietà sul compendio identificato al Catasto Fabbricati Controparte_3
del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Sez. B, All. A, Part. 38, subalterni 19, 22, 23, 1, 8; piena proprietà sull'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di
Garfagnana Sez. B, All. A, Part. 12; quota di 8/12 sull'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Sez. A Foglio 15 Particella 3637 Sub. 3; quota di 8/12 sull'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Sez.
A Foglio 10 part. 4424; beni mobili contenuti nella casa di abitazione), di cui tuttavia deve comunque tenersi conto per il calcolo della quota di legittima, in quanto esistenti alla data della morte della medesima.
Di contro, non vanno calcolati nell'attivo i beni mobili della defunta che erano già stati venduti nella procedura fallimentare, ma prima dell'apertura della successione, in quanto atto effettuato quando la de cuius era ancora in vita.
Inoltre, come chiaramente esplicitato nel doc. 9 allegato all'atto introduttivo e alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il piano di riparto finale del Fallimento SI AF, del
Fallimento UC RR e del Fallimento Viaggi AF ai sensi dell'allora vigente art. 117 L.F. è stato approvato e reso esecutivo nell'anno 2011 e dunque successivamente al decesso di CP_3
[...]
L'attivo realizzato è stato dunque ripartito tra i creditori ammessi, sia al Fallimento SI
AF che al di cui la defunta era socia accomandataria, sul Controparte_6
presupposto che, di conseguenza, fosse chiamata a rispondere illimitatamente dei debiti societari.
6 Soddisfatti tutti i creditori, sia personali che della società, è residuato un saldo attivo pari a €
205.811,45 distribuito tra le quattro eredi legittime, in quota di € 51.452,86 ciascuna.
Delle predette vicende della procedura fallimentare è necessario tener conto ai soli fini dell'individuazione dei debiti caduti nella successione, precisandosi che ad essa vanno imputati sia i debiti personali della defunta ricavabili dal piano di riparto fallimentare del Controparte_3
Fallimento SI AF in proprio, sia anche il 50% dei debiti della Viaggi RR di AF
SI e RR UC s.a.s.
Infatti, poiché la defunta era socia accomandataria della predetta società insieme alla figlia CP_2
entrambe erano tenute a rispondere dei debiti della società illimitatamente, anche con il
[...]
proprio patrimonio. Per cui, sebbene il curatore fallimentare abbia imputato l'intero debito della
Viaggi RR che sopravanzava rispetto alla capienza dell'attivo del Fallimento Viaggi RR, al
Fallimento SI AF in proprio (data la maggior capienza dell'attivo fallimentare del
Fallimento SI AF in proprio rispetto a quello di in proprio) ai fini del CP_7
calcolo della quota di legittima dovrà considerarsi che la defunta era tenuta al pagamento solo del
50% di tale debito, gravando la residua parte sulla figlia CP_2
Restano invece del tutto irrilevanti sia le somme ritratte all'esito del fallimento dalle quattro figlie, sia i rapporti di reciproco regresso tra i Fallimenti, tutti profili attinenti alla procedura fallimentare ed ai suoi necessari sviluppi, anche successivi alla data di apertura della successione,
e non invece utili per “fotografare” l'asse ereditario al momento del decesso.
Circa invece i pretesi pagamenti effettuati da parte di nell'ambito della procedura CP_2
fallimentare suddetta, si è già detto sopra che dal piano di riparto dell'attivo è facilmente e chiaramente evincibile che, per la parte non coperta con l'attivo ritratto dal Controparte_6
i debiti sociali sono stati corrisposti attingendo dall'attivo del Fallimento di
[...]
SI AF in proprio.
Nel fallimento di in proprio, invece, impiegando l'attivo ad esso riferibile sono stati CP_2
pagati soltanto crediti della predetta in proprio;
dunque, alcunché ella ha anticipato in favore della defunta madre.
Sempre successivamente all'apertura della successione i diritti pari a 14/18 degli immobili siti nel
Comune di IN (Catasto Terreni Sez. B, Foglio 2 part. 4689 e Catasto Fabbricati Sez. B,
7 Foglio 2, part. 4801 sub. 1 e 2) sono stati oggetto di espropriazione, con pagamento dell'indennità in favore delle eredi.
Anche in questo caso, ai fini del calcolo della quota di legittima, si considera il valore del bene alla data di apertura della successione, restando indifferenti le successive vicende.
Si precisa infine che è errato il calcolo dell'attivo operato dalla parte attrice che, pur affermando di concordare con i valori indicati in perizia, prende a base non già il valore effettivo, al netto dei rapporti di locazione che erano in essere alla data di apertura della successione o del deprezzamento operato dal consulente per l'eventuale comproprietà e che sono stati considerati per la stima in sede fallimentare, ma il valore lordo indicato dal consulente.
Tale modalità operativa è errata: ai fini del calcolo della quota di legittima deve aversi riguardo ai valori attivi e passivi effettivi alla data di apertura della successione, e dunque dell'asse ereditario relitto e del suo valore al netto di quanto sopra indicato e a prescindere dalle successive vicende, una volta assunto che i valori attribuiti in sede fallimentare sono incontestati e che incontestato è
l'esito del fallimento, ossia l'intervenuta vendita dei beni mobili e immobili sopra descritti, con ripartizione del residuo attivo tra le eredi legittime di Controparte_3
ATTIVO
Compendio immobiliare
€ 172.500,00 1/1 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA GARIBALDI (al netto del deprezzamento per locazione)
- Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 19 Categoria C1 classe
8 mq. 109 rendita catastale euro 2.392,49
- Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 22 Categoria C2 classe
3 mq.57 rendita catastale 70,65
- Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 23 Area Urbana mq. 77
- Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 12 Area Urbana mq.67
€ 47.200,00 1/1 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA GARIBALDI (al netto del deprezzamento per locazione)
Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 1 Categoria C classe 7 mq.30 rendita catastale euro 565,62
€ 65.500,00 1/1 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA GARIBALDI (al netto del deprezzamento per locazione)
Catasto Fabbricati Sezione B Allegato A Particella 38 subalterno 8
Categoria A10 classe 3 vani 3 rendita catastale euro 402,84
8 €110.844,45 8/12 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA FR ZI (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 9/12, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 124.700)
Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 15 Particella 3637 subalterno 2 Categoria C1 classe 8 mq.155 rendita catastale euro 3.402,16
€ 28.977,78 8/12 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA FR ZI (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 9/12, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 32.600)
Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 15 Particella 3637 subalterno 3 Categoria A10 classe 4 vani 1 rendita catastale euro 157,52
€ 227.200 8/12 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA VIA FR ZI (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 9/12, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 255.600) Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 15 Particella 3637 subalterno 1 Categoria A7 classe
7 vani 15 rendita castale 1.007,09
€20.000 2/12 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA Loc. EB (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/12, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 22.500
Catasto Fabbricati Sezione A Foglio 10 Particella 4424 Categoria C6 classe 4 mq. 120 rendita catastale euro 198,32
€ 31.173,33 14/18 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 15/18, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 33.400)
- Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particella 4689 Fabbricato Rurale mq. 6
- Catasto Fabbricati Sezione B Foglio 2 Particella 216 Categoria A4 classe 4 vani 7,5 rendita castale 312,00
- Catasto Fabbricati Sezione B Foglio 2 Particella 4801 subalterno 1 Categoria C6 classe 3 mq. 22 rendita catastale 73,85
- Catasto Fabbricati Sezione B Foglio 2 Particella 4801 subalterno 2 Categoria C1 classe 3 mq. 11 rendita castale euro 319,27
€ 440 2/18 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/18, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a €660) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particella 257 Fabbricato Rurale mq. 41
€ 680 2/18 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/18, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 765)
9 Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 1870 (R.D. 0,96), 1871 (R.D. 0,81), 1872
(R.D. 0,37), 2468 (R.D. 0,46), 2591 (R.D. 2,48), 2018 (R.D.0,54), 2391 (R.D. 0,30), 3383
(R.D. 1,11), 3384 (R.D. 0,16), 3385 (R.D.0,14)
Catasto Terreni Sezione D Foglio 4 Particelle 759 (R.D. 0,07), 765 (R.D. 0,16), 817 (R.D.
1,07), 201 (R.D. 0,39), 367 (R.D. 0,29), 449 (R.D. 0,38), 618 (R.D. 0,52)
€ 124,67 34/432 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 51/432, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a €187) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 1477 (R.D. 0,85), 1893 (R.D. 0,11), 1899 R.D. 0,10), 1902 (R.D. 0,03), 1903 (R.D. 0,01), 2323 (R.D. SERC70,17), 3464 (R.D.
0,21)
Catasto Terreni Sezione D Foglio 4 Particella 390 (R.D. 1,39)
€ 100 14/144 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 21/144, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a €150)
Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 2209 (R.D. 0,64), 4863 (R.D. 0,44)
€ 24 2/36 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/36, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 36) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 1892 (R.D. 0,09), 1900 (R.D. 0,02)
€ 26,67 2/72 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/72, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a €40) Catasto Terreni Sezione D Foglio 4 Particella 612 R.D. 1,24
€ 14 2/144 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 3/144, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 21) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 2171 (R.D. 0,20), 3435 (R.D. 2,14), 3436
R.D. 0,17)
€ 34 4/198 AN (tenuto conto che il valore stimato in perizia della quota 6/198, al netto del deprezzamento per comproprietà, è pari a € 51) Catasto Terreni Sezione B Foglio 2 Particelle 2375 (R.D. 2,17), 5329 (R.D. 0,03)
Tot. € 704.838,90
10
Pt_3
€ 33.721,27 quota del 50% dei debiti della Viaggi AF rimasti insoddisfatti nel Fallimento
Viaggi AF
€ 132.840,34 quota debiti personali Controparte_3
Tot. € 166.561,61
DONATO
Le parti alcunché deducono sul punto, dunque si ritiene che non siano state fatte donazioni in vita
*****
Dunque, il patrimonio al netto dei debiti era pari ad € 538.277,29, per cui la quota riservata per legge alle quattro figlie era pari a 2/3 del patrimonio cioè € 358.851,53, mentre la testatrice poteva liberamente disporre dell'ulteriore quota di 1/3 del patrimonio cioè € 179.425,76. A ciascuna delle attrici spettava dunque la quota di legittima di € 89.712,88 (358.851,53:4).
La quota di 8/12 sul bene sito in Castelnuovo di Garfagnana Via Azzi (8/12 sulla casa di abitazione identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15
Particella 3637 Sub. 1) è stata attribuita interamente in favore delle convenute, mentre le attrici hanno ottenuto la quota di 1/4 dei restanti i beni (€ 477.638,90:4 = € 119.409,72), su cui si è aperta la successione legittima, al netto della quota di 1/4 dei debiti (€ 166.561,61:4 = €
41.640,40), conseguendo la quota di € 77.769,32.
La legittima deve dunque essere ristorata nella misura di € 11.943,56. Le attrici chiedono che sia ridotta in natura, di talché tenuto conto che il valore della quota di 12/12 del bene è pari ad €
340.800, la quota di legittima lesa di € 11.943,56 corrisponde a circa il 3,5% del valore complessivo cioè a 35/1000 dell'intera proprietà.
Tale quota va ovviamente a sommarsi a quella già eventualmente percepita per altre linee successorie o per altro titolo e va detratta dalla quota invece ottenuta in eccesso in forza della scheda testamentaria.
Spese di lite.
La liquidazione delle spese tiene conto dello scaglione per valore della causa, parametrato sulla lesione di legittima accertata, e sui parametri medi, oltre aumento per pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
11 così dispone:
- accertato che la de cuius, con il testamento olografo datato 6.4.2004 e pubblicato il 18.5.2021, di cui in motivazione, ha leso la quota di legittima spettante a e ne Parte_1 Parte_2
dispone la reintegrazione in natura mediante riconoscimento in favore delle predette della quota di 35/1000 ciascuna sull'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Foglio 15 Particella 3637 Sub. 1, andando conseguentemente a ridurre la quota devoluta per il predetto testamento a ed CP_2 Controparte_1
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari le conseguenti iscrizioni e trascrizioni di legge;
- condanna ed a rifondere a e le spese CP_2 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di lite, che liquida in €6.000 per compenso, oltre IVA, spese generali e CPA come per legge e spese per contributo unificato € 518,00, bollo € 27,00 e notifiche € 31,95.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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