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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3795/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Piazza Municipio 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043419188801 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, in proprio e come obbligato sussidiario della società Società_1
sas, rapp.to e difeso dal Dott. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento n. 02820240043419188801, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta richiede, per conto del
Comune di Casagiove, il pagamento della somma di euro 2.701.88 per IMU anno 2013.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. la cartella, notificata alla società Società_1 quale debitore principale, è stata annullata dalla Corte di Giustizia di 1° grado di Caserta Sez 4, in data 14/03/2025 con la Sent. 1921/2025 depositata il 18/4/2025.
2. la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 26/06/2025 ovvero oltre il termine di decadenza prescritto dall'art 1 c. 163 della legge 296/2006.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Casagiove non si è costituito in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006, «nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo». Nel caso di specie, la cartella impugnata, notificata in data 26.06.2025, si riferisce a un avviso di accertamento IMU notificato il 04.02.2019, divenuto definitivo per omessa impugnazione in data 05.04.2019. Ne consegue che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022, ossia entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento
è divenuto definitivo. Tale termine è stato prorogato dall'art. 68, comma 2, del D.L. n. 18/2020 di 542 giorni, decorrenti dal 31.12.2022, data di naturale scadenza del termine di notifica previsto dall'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006. Pertanto, il termine ultimo per la notifica della cartella risultava fissato al 25.06.2024
(31.12.2022 + 542 giorni). Come evidenziato, la notifica della cartella è invece avvenuta in data 26.05.2025,
e dunque oltre i limiti di legge. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto. All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna delle parti resistenti al pagamento in solido delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 350,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3795/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - Piazza Municipio 81022 Casagiove CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043419188801 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, in proprio e come obbligato sussidiario della società Società_1
sas, rapp.to e difeso dal Dott. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento n. 02820240043419188801, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta richiede, per conto del
Comune di Casagiove, il pagamento della somma di euro 2.701.88 per IMU anno 2013.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. la cartella, notificata alla società Società_1 quale debitore principale, è stata annullata dalla Corte di Giustizia di 1° grado di Caserta Sez 4, in data 14/03/2025 con la Sent. 1921/2025 depositata il 18/4/2025.
2. la notifica della cartella impugnata è avvenuta in data 26/06/2025 ovvero oltre il termine di decadenza prescritto dall'art 1 c. 163 della legge 296/2006.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Casagiove non si è costituito in giudizio.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006, «nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo». Nel caso di specie, la cartella impugnata, notificata in data 26.06.2025, si riferisce a un avviso di accertamento IMU notificato il 04.02.2019, divenuto definitivo per omessa impugnazione in data 05.04.2019. Ne consegue che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022, ossia entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento
è divenuto definitivo. Tale termine è stato prorogato dall'art. 68, comma 2, del D.L. n. 18/2020 di 542 giorni, decorrenti dal 31.12.2022, data di naturale scadenza del termine di notifica previsto dall'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006. Pertanto, il termine ultimo per la notifica della cartella risultava fissato al 25.06.2024
(31.12.2022 + 542 giorni). Come evidenziato, la notifica della cartella è invece avvenuta in data 26.05.2025,
e dunque oltre i limiti di legge. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto. All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna delle parti resistenti al pagamento in solido delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 350,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice Monocratico