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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv. Pietro Mastrangelo e Parte_1
OL IP
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
A. RI, F. ER e R. BA
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.10.2024 il ricorrente, premesso di essere invalido e di aver convissuto con il padre, , fino al decesso di quest'ultimo, agiva Persona_1 in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità, negato in sede amministrativa.
In particolare, a seguito di domanda dell'08.09.2023, l' rigettava il beneficio CP_1 richiesto per difetto del requisito sanitario, in quanto il richiedente non è stato riconosciuto inabile al momento della morte del familiare.
Il Giudice con decreto del 06.08.2025 disponeva il mutamento del rito, originariamente proposto nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c. assegnando termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
In ottemperanza, il ricorrente depositava memoria integrativa in data 22.10.2025.
Si costituiva in giudizio l' il quale con propria memoria contestava il requisito CP_1 sanitario e insisteva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono. L'art 22 DPR 903/65 prevede che "nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato
(…) spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
È pacifico, in quanto non contestato dall' che il genitore del ricorrente era CP_1 titolare, al momento del decesso, di pensione a carico del FPLD;
è altresì pacifica la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” da intendersi come contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 22/10/2020, n. 23058).
Tanto è desumibile, in via presuntiva e in mancanza di contestazione, anche dalla circostanza che il ricorrente, alla data del 04.02.2023, conviveva con il padre (cfr. certificato stato di famiglia storico).
Quanto alla sussistenza del requisito sanitario, ritenuta insussistente in sede amministrativa, la Ctu disposta in corso di causa ha consentito di accertare che il ricorrente è affetto da “Psicosi schizo affettiva con disturbo dipendente di personalità; obesità con complicanze artrosiche”. Pertanto, il Ctu nominato, dott.
concludeva che “le infermità descritte in diagnosi sono tali da Per_2 determinare l'inabilità alla data del decesso del padre avvenuta Persona_1 il 04/02/2023”.
Deve pertanto ritenersi sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge al fine di beneficiare della pensione di reversibilità.
A ciò consegue l'accoglimento del ricorso con diritto del ricorrente al godimento della pensione di reversibilità in relazione al decesso del padre , Persona_1 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente a percepire pensione di reversibilità in relazione al decesso di , con decorrenza dalla Persona_1 domanda amministrativa;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu liquidate come da separato CP_1 decreto
Taranto, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv. Pietro Mastrangelo e Parte_1
OL IP
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
A. RI, F. ER e R. BA
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.10.2024 il ricorrente, premesso di essere invalido e di aver convissuto con il padre, , fino al decesso di quest'ultimo, agiva Persona_1 in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità, negato in sede amministrativa.
In particolare, a seguito di domanda dell'08.09.2023, l' rigettava il beneficio CP_1 richiesto per difetto del requisito sanitario, in quanto il richiedente non è stato riconosciuto inabile al momento della morte del familiare.
Il Giudice con decreto del 06.08.2025 disponeva il mutamento del rito, originariamente proposto nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c. assegnando termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
In ottemperanza, il ricorrente depositava memoria integrativa in data 22.10.2025.
Si costituiva in giudizio l' il quale con propria memoria contestava il requisito CP_1 sanitario e insisteva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono. L'art 22 DPR 903/65 prevede che "nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato
(…) spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
È pacifico, in quanto non contestato dall' che il genitore del ricorrente era CP_1 titolare, al momento del decesso, di pensione a carico del FPLD;
è altresì pacifica la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” da intendersi come contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 22/10/2020, n. 23058).
Tanto è desumibile, in via presuntiva e in mancanza di contestazione, anche dalla circostanza che il ricorrente, alla data del 04.02.2023, conviveva con il padre (cfr. certificato stato di famiglia storico).
Quanto alla sussistenza del requisito sanitario, ritenuta insussistente in sede amministrativa, la Ctu disposta in corso di causa ha consentito di accertare che il ricorrente è affetto da “Psicosi schizo affettiva con disturbo dipendente di personalità; obesità con complicanze artrosiche”. Pertanto, il Ctu nominato, dott.
concludeva che “le infermità descritte in diagnosi sono tali da Per_2 determinare l'inabilità alla data del decesso del padre avvenuta Persona_1 il 04/02/2023”.
Deve pertanto ritenersi sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge al fine di beneficiare della pensione di reversibilità.
A ciò consegue l'accoglimento del ricorso con diritto del ricorrente al godimento della pensione di reversibilità in relazione al decesso del padre , Persona_1 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_2 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente a percepire pensione di reversibilità in relazione al decesso di , con decorrenza dalla Persona_1 domanda amministrativa;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.300,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu liquidate come da separato CP_1 decreto
Taranto, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli