TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 85
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Decreto cautelare 6 settembre 2025
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Decreto cautelare 9 settembre 2025
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Ordinanza cautelare 3 ottobre 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 bis, D. Lgs. n. 159/2011 - Sull’insufficienza dell’elemento “-OMISSIS-”. Irrilevanza ed illegittima introduzione postuma dell’elemento nuovo non previamente contestato. Violazione del contraddittorio procedimentale preventivo – Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria. Motivazione apparente – Difetto assoluto di motivazione. Abnormità. Ingiustizia grave e manifesta. Replica sullo svolgimento della fase partecipativa e sull’audizione prefettizia

    La Prefettura ha correttamente valutato il quadro indiziario complessivo, ritenendo l'elemento in questione rilevante per rafforzare il compendio motivazionale.

  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 – Carenza assoluta dei presupposti – Irrilevanza del mero “contesto territoriale”

    La Prefettura ha correttamente considerato il contesto territoriale come uno degli elementi indiziari, unitamente ad altri fattori specifici.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione – Richiamo improprio al procedimento penale “-OMISSIS-”

    Gli esiti del processo penale, pur con assoluzione dal reato associativo, hanno accertato l'uso del metodo mafioso, giustificando la valutazione della Prefettura.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e motivazione apparente – Richiamo improprio ai Sigg. -OMISSIS-

    La Prefettura ha basato la sua valutazione su un quadro indiziario complessivo, non limitandosi al solo richiamo ai Sigg. -OMISSIS-.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, co. 4 e 91, co. 6, D.Lgs. 159/2011 – assenza di indizi gravi, precisi e attuali riferibili all’amministratore. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Sviamento del potere e ingiustificata assimilazione del ricorrente a contesti criminali estranei. Erronea valutazione della figura del legale rappresentante in assenza di concreti elementi di condizionamento

    La Prefettura ha valutato la figura del legale rappresentante nel contesto del quadro indiziario complessivo, considerando anche la sua precedente esperienza lavorativa in società vicine alla criminalità organizzata.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 – carenza di indizi gravi, precisi e attuali riferibili al dipendente privo di ruoli gestionali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella valutazione della posizione dell’ex dipendente -OMISSIS-

    La posizione dell'ex dipendente è stata valutata nel contesto del quadro indiziario complessivo, considerando anche il suo legame con il legale rappresentante e l'aumento del fatturato societario successivo alla sua assunzione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 84, 91, 92 e 93 del D.Lgs. n. 159/2011 – Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione – Insussistenza di ipotesi elusiva – Difetto di istruttoria e motivazione apparente

    La Prefettura ha correttamente desunto un tentativo di elusione delle misure preventive sulla base del quadro indiziario complessivo, inclusi i collegamenti professionali e l'aumento del fatturato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94 bis, del D.Lgs. n. 159/2011. Mancata applicazione misure di prevenzione collaborativa. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità. Ingiustizia grave e manifesta. Erronea esclusione delle misure di prevenzione collaborativa per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione apparente

    La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'interdittiva è stata correttamente effettuata dalla Prefettura, considerando la situazione al momento dell'adozione del provvedimento.

  • Rigettato
    Motivazione basata sull'informazione interdittiva antimafia

    Poiché l'informazione interdittiva è stata ritenuta legittima, anche l'ordinanza di revoca che ne consegue è confermata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 85
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 85
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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