Decreto cautelare 6 settembre 2025
Decreto cautelare 9 settembre 2025
Ordinanza cautelare 3 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo De Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Maria Elena Belvedere, Salvatore Paolo Putrino Gallo, Vanessa Quattrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Suap del Comune di Lamezia Terme, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell’informazione interdittiva antimafia prot. interno n. -OMISSIS- del 2 settembre 2025, in uno con la nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 3 settembre 2025, di comunicazione del provvedimento interdittivo, emessa dal Prefetto di Catanzaro a carico della società -OMISSIS- s.r.l.s. e notificata alla ricorrente in data 3 settembre 2025;
b) del parere reso in data 19 giugno 2025 dai componenti del Gruppo Interforze Antimafia;
c) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e
mai comunicati o resi noti alla ricorrente;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
e) di tutti gli atti istruttori non richiamati dal provvedimento interdittivo e dunque di estremi non conosciuti presenti nel fascicolo istruttorio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati il 9 settembre 2025:
a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 settembre 2025 del Registro delle Ordinanze Dirigenziali del Comune di Lamezia Terme con la quale l’Amministrazione ha disposto la revoca, con conseguente cessazione immediata dell’attività di -OMISSIS-, della certificazione n. -OMISSIS- del 21.03.2024, nonché la perdita di efficacia della Scia relativa all’attività di -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e di Comune di Lamezia Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AL SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS- s.r.l.s. ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa il 2 settembre 2025 dalla Prefettura di -OMISSIS- e comunicata il giorno successivo, congiuntamente al parere del Gruppo Interforze Antimafia del 19 giugno 2025 e a tutti gli atti istruttori presupposti.
La ricorrente si è doluta dell’inattendibilità della valutazione svolta dal Prefetto tenuto conto che la stessa si sarebbe basata su elementi non più attuali, privi di concretezza, non specifici, tra cui richiami a fatti risalenti (operazione “ -OMISSIS- ”, 2018) che non hanno mai coinvolto né la società – costituita nel 2023 – né l’amministratore unico, peraltro incensurato. Inoltre, la società lamenta che l’atto prefettizio ha richiamato l’operazione “ -OMISSIS- ” (-OMISSIS- 2025), senza che tale elemento sia mai stato contestato o discusso durante la fase partecipativa del procedimento, con conseguente lesione del contraddittorio.
Di contro l’istante ha riferito di avere adottato diverse misure di prevenzione e compliance , in particolare:
– ha adottato il Modello 231, il Codice Etico e il Codice Antimafia (-OMISSIS-);
– ha nominato l’Organismo di Vigilanza esterno (-OMISSIS-);
– ha licenziato prudenzialmente il dipendente -OMISSIS- (-OMISSIS-);
– ha presentato istanza di controllo giudiziario ex art. 34-bis c.a.m. dinnanzi al Tribunale di -OMISSIS--misure di prevenzione.
Più specificamente ha posto a fondamento del ricorso i seguenti motivi:
1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 bis, D. Lgs. n. 159/2011 - (anche in relazione all’articolo 7 l. 241/90) – Sull’insufficienza dell’elemento “-OMISSIS-”. Irrilevanza ed illegittima introduzione postuma dell’elemento nuovo non previamente contestato. Violazione del contraddittorio procedimentale preventivo – Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria. Motivazione apparente – Difetto assoluto di motivazione. Abnormità. Ingiustizia grave e manifesta. Replica sullo svolgimento della fase partecipativa e sull’audizione prefettizia” . Il motivo denuncia l’illegittima introduzione postuma dell’elemento investigativo relativo all’operazione di polizia “ -OMISSIS- ”, assente nel preavviso ex art. 92, co. 2-bis, con conseguente lesione del contraddittorio, difetto di istruttoria e motivazione apparente. Ha inoltre dedotto l’irrilevanza dei fatti legati alla suddetta vicenda in quanto avvenuti prima della costituzione della società e comunque privi di valore indiziante.
2. “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 – Carenza assoluta dei presupposti – Irrilevanza del mero “contesto territoriale”” , posto che il provvedimento fonderebbe la prognosi interdittiva sul solo contesto territoriale -OMISSIS-, assunto quale indizio sufficiente alla permeabilità mafiosa senza che sussista, a parere della ricorrente, alcun elemento specifico, attuale e individuale riconducibile al ricorrente;
3. “ Violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione – Richiamo improprio al procedimento penale “-OMISSIS-”” , poiché i fatti accertati in tale processo risalgono all’anno 2018 e, come tali, sono estranei all’amministratore e alla società, costituita solo nel 2023. Peraltro, difetterebbe - a dire della ricorrente - ogni continuità gestionale tra le società riferibili agli imputati in tale processo e la società ricorrente. Inoltre la posizione di -OMISSIS-, unico dipendente, ampiamente ridimensionata dal giudice penale d’appello, sarebbe stata erroneamente enfatizzata dalla Prefettura;
4. “ Violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e motivazione apparente – Richiamo improprio ai Sigg. -OMISSIS-” , poiché a dire della ricorrente il richiamo ai signori -OMISSIS- sarebbe stato utilizzato quale mera etichetta suggestiva di contesto, senza che vi sia alcun elemento da cui trarre il condizionamento da parte dell’associazione mafiosa della società attinta dal provvedimento interdittivo;
5. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, co. 4 e 91, co. 6, D.Lgs. 159/2011 – assenza di indizi gravi, precisi e attuali riferibili all’amministratore. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Sviamento del potere e ingiustificata assimilazione del ricorrente a contesti criminali estranei. Erronea valutazione della figura del legale rappresentante in assenza di concreti elementi di condizionamento” , trattandosi di soggetto incensurato, estraneo a consorterie criminali nonché per assenza di segnali concreti e univoci di condizionamento.
6. “ Violazione degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 – carenza di indizi gravi, precisi e attuali riferibili al dipendente privo di ruoli gestionali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella valutazione della posizione dell’ex dipendente -OMISSIS-” . Costui, infatti, al momento dell’assunzione presentava un certificato di casellario giudiziale e dei carichi pendenti negativi e tenuto conto che il decreto con cui gli è stata comminata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale è sopravvenuto. Inoltre si trattava di soggetto privo di ruoli strategici nella società essendo lavoratore part time ed essendo peraltro stato licenziato il 4 settembre 2025.
7. “ Violazione degli artt. 84, 91, 92 e 93 del D.Lgs. n. 159/2011 – Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione – Insussistenza di ipotesi elusiva – Difetto di istruttoria e motivazione apparente ”. La tesi della presunta continuità elusiva con la “ -OMISSIS- S.r.l .” sarebbe smentita da un errore cronologico (l’interdittiva erroneamente riconduce la costituzione della società ricorrente all’anno 2025 anziché al 2023), dall’assenza totale di trasferimenti di beni, personale, avviamento o cointeressenze, dalla linearità dei dati economici e dei rapporti contrattuali e dall’assenza di qualunque forma gestoria fraudolenta. Inoltre la correlazione tra assunzione del -OMISSIS- e andamento economico della società sarebbe priva di base fattuale, rivelando un sillogismo meramente congetturale.
8. “ Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94 bis, del D.Lgs. n. 159/2011. Mancata applicazione misure di prevenzione collaborativa. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità. Ingiustizia grave e manifesta. Erronea esclusione delle misure di prevenzione collaborativa per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione apparente” .
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, congiuntamente alla Prefettura di Catanzaro, e il Comune di Lamezia Terme, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 1° ottobre 2025 è stata respinta l’istanza cautelare, tenuto conto della prevalenza, nell’ambito del bilanciamento tra interessi, di quello pubblico.
Nel corso del giudizio, peraltro, la società ricorrente ha dato atto di essere stata ammessa al controllo giudiziario per la durata di un anno.
All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. In via preliminare va rilevato che, rispetto all’ammissione della società al controllo giudiziario, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la totale autonomia tra i giudizi, sicché l’effetto della sospensione ex lege degli effetti della misura interdittiva sono limitati alla durata della misura di prevenzione del controllo giudiziario, riprendendo a dispiegarsi all’indomani della chiusura (per scadenza naturale o provvedimento anticipato dell’a.g.o.) della procedura ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 rimanendo comunque salvo, in ogni caso, anche prima della chiusura del controllo giudiziario, il potere-dovere della Prefettura ex art. 91, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 159 del 2011, di aggiornare, in sede amministrativa, anche su richiesta dell’interessato “l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”, pure, se del caso, prendendo in considerazione i risultati provvisori (ovvero definitivi) del controllo giudiziario medesimo (in questo senso ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2515).
Ne deriva pertanto che l’ammissione della società alla misura di prevenzione suddetta non inficia automaticamente, né elide, l’informazione interdittiva oggi sub iudice .
2. Tanto chiarito rispetto ai rapporti con altre misure parimenti di natura preventiva, è opportuna una preliminare ricognizione dei consolidati principi della giurisprudenza amministrativa rilevanti nel caso di specie ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):
- l'informativa interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
- anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
In proposito questa Sezione ha avuto modo di osservare che “ è sufficiente per l’emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell'imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 321).
Passando poi al quadro normativo di riferimento, l’art. 84 del D. Lgs. 159/2011 prescrive, quale presupposto della misura, che il Prefetto accerti la presenza di elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese. Rispetto a tale elemento, il Consiglio di Stato ha precisato che “ gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti e interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa in un'ottica preventiva e non inquisitoria; da ciò l'autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo finalizzato al provvedimento interdittivo” e che “Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa ” (Consiglio di Stato, sezione III, 7 luglio 2025, n. 5836).
2.1. Così perimetrato il contesto giurisprudenziale e normativo di riferimento e passando al caso di specie, l’informativa interdittiva avversata ha ad oggetto la -OMISSIS- s.r.l., nella titolarità del socio e amministratore unico -OMISSIS-. In estrema sintesi gli elementi indiziari su cui si fonda il giudizio probabilistico formulato dalla Prefettura possono essere così sintetizzati:
- Contesto territoriale e imprenditoriale: la società opera in territorio -OMISSIS-, in un settore particolarmente sensibile al fenomeno infiltrativo, controllato da un duopolio da parte delle famiglie -OMISSIS- e -OMISSIS-, ritenute vicine alla cosca -OMISSIS-;
- Esiti del processo penale “ -OMISSIS- ” nell’ambito del quale è stata ipotizzata un’infiltrazione diretta nel settore da parte della criminalità organizzata, per mezzo delle famiglie -OMISSIS- e -OMISSIS- nell’ambito del quale, in sintesi, con sentenza emessa in grado di appello n. -OMISSIS- pubblicata il 18 luglio 2024, rispetto al reato associativo ex art. 416 bis c.p. (1) e a quello di cui agli artt. 81, 110 e 513 bis c.p. per atti di concorrenza commessi con violenza e minaccia avvalendosi del metodo mafioso (2) è stato così statuito: “ Assolve -OMISSIS- cl. 82, -OMISSIS- cl. 67, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dal reato ascritto al capo 1) perché il fatto non sussiste ” e “ dichiara non doversi procedere nei confronti -OMISSIS- per il reato ascritto al capo 2) perché estinto per morte dell'imputato ” e ancora “ riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena inflitta in relazione al capo 2) a -OMISSIS- cl. 82, -OMISSIS- cl. 67 e -OMISSIS- in anni 1 e mesi 6 di reclusione ”;
- La circostanza che il legale rappresentante della società abbia lavorato per circa 30 anni alle dipendenze delle società facenti capo alla famiglia -OMISSIS- e operanti nello specifico settore;
- L’unico lavoratore dipendente della società è -OMISSIS- (cl. 67) sin da gennaio 2025;
- A far data dall’assunzione del suddetto lavoratore il fatturato societario è aumentato rispetto al primo trimestre da 32.002 € a 77.367 € così desumendosi, secondo un ragionamento induttivo, che l’influenza di -OMISSIS-, per effetto del metodo mafioso usato abbia di fatto influenzato l’andamento societario;
- La sentenza di secondo grado, soggetta ad ulteriore gravame in SS (nelle more del giudizio conclusosi con sentenza del 2 ottobre 2025 di rigetto del ricorso del pubblico ministero e degli imputati), pur escludendo il reato associativo, ha di fatto accertato, la sussistenza del metodo mafioso;
- La circostanza che -OMISSIS- è stato attinto da sorveglianza speciale ed è altresì stata disposta la confisca delle quote societarie -OMISSIS-e dell’azienda oltre ad alcuni mezzi.
Da tutti questi elementi, quindi - sul presupposto del collegamento tra -OMISSIS- all’attività storica nel settore interessato dall’inchiesta -OMISSIS-, se ne è desunto che la società oggi ricorrente altro non sia che un tentativo di eludere le misure volte a congelare le attività ricollegate alla famiglia -OMISSIS- e -OMISSIS- con un conseguente collegamento alla criminalità organizzata - la Prefettura ha disposto l’interdittiva in esame.
3. A fronte di tale complesso quadro motivazionale la società ricorrente ha sollevato i motivi di ricorso su esposti che, poiché strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente.
3.1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Nell’esplicitare i motivi sottesi alla decisione va ribadito che il presupposto della misura oggi gravata, la cui funzione è quella di prevenire l’azione della criminalità organizzata, interdicendo le società che abbiano il fumus dell’infiltrazione mafiosa, sì da evitare che il settore di riferimento, e quindi anche eventuali rapporti con la pubblica amministrazione, siano contaminati da logiche non concorrenziali, deve fondarsi su un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni.
Nel caso di specie, tale elemento è stato desunto - oltre che dalla caratterizzazione locale dell’attività d’impresa in un territorio fortemente dominato dalla cosca locale – dalla provenienza professionale del legale rappresentante e socio unico della società dal gruppo societario dei -OMISSIS-, nonché nell’assunzione di -OMISSIS-, il cui apporto avrebbe di fatto agevolato la crescita del fatturato sociale, desumendone, con un sillogismo basato soprattutto sulle risultanze del giudizio penale, che la -OMISSIS-altro non sia che una longa manus delle precedenti attività societarie attinte dai provvedimenti penali ed espulse, quindi, dal contesto imprenditoriale.
4. A giudizio del Collegio, per quanto in questa sede sindacabile, la Prefettura di Catanzaro, dimostrando di aver fatto buon governo dei principi testé enunciati, ha motivatamente tratto dal complesso degli elementi indiziari, unitariamente raccolti e non atomisticamente considerati, significativi riscontri sintomatici della probabile permeabilità criminosa della società ricorrente.
Lo sforzo difensivo dei ricorrenti, teso a “ destrutturare ” l’impianto indiziario, ridimensionando la convergenza degli elementi presuntivamente dimostrativi dei tentativi di infiltrazione criminosa, collide con insuperabili evidenze sintomatiche ritenute dalla giurisprudenza adeguate a radicare la legittimità dell’interdittiva sotto le specifiche censure dedotte.
4.1. In sintesi, parte ricorrente cerca di allontanare il sospetto di contaminazione mafiosa contrapponendo i seguenti elementi “ a discarico ” ovvero che:
- al momento dell’assunzione -OMISSIS- risultava incensurato;
- egli era un semplice dipendente, senza poteri gestori;
- è stato licenziato il 4 settembre 2025;
- mancano rapporti commerciali o contrattuali con soggetti appartenenti alle cosche;
- il processo relativo all’operazione “ -OMISSIS- ” non ha riguardato il legale rappresentante della società e comunque con sentenza, confermata in SS, è stato escluso il reato associativo a carico di -OMISSIS-;
- sia la misura della confisca, sia della sorveglianza speciale sono state revocate;
- ogni riferimento ai -OMISSIS- è privo di rilievo, non essendoci stati rapporti economici o commerciali tra costoro e la società ricorrente.
4.2. Analizzando le risultanze in una visione non già atomistica ma sistemica, la valutazione formulata dalla Prefettura circa un rischio di condizionamento non occasionale da parte di esponenti della criminalità organizzata, non risulta censurabile sotto il profilo della logicità, della sufficienza della motivazione e della non contraddittorietà.
Infatti, potendosi confutare analiticamente gli elementi esposti dalla difesa della ricorrente:
a) è del tutto irrilevante la circostanza per cui -OMISSIS- fosse formalmente incensurato al momento dell’assunzione, posto che si trattava di un soggetto ben conosciuto da -OMISSIS- in ragione del rapporto trentennale che questi ha avuto presso le società facenti parte della famiglia -OMISSIS-, ove ha acquisito la sua professionalità;
b) la circostanza che non avesse poteri decisori non rileva posto che “ l’esistenza del rischio di infiltrazione non presuppone necessariamente stabili relazioni economiche con i malavitosi, essendo sufficienti anche mere frequentazioni, situazioni familiari o di condivisione di interessi. Le stesse forme di contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata possono perciò prescindere da ipotesi di dipendenza economica e trovare copertura in assetti gestionali apparentemente ineccepibili ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6208), tanto quindi in disparte il ruolo formale ricoperto;
c) per le medesime ragioni non è necessario rinvenire relazioni economiche e commerciali o comunque contrattuali con esponenti della malavita essendo sufficiente, come nel caso in esame, che si ritenga secondo un giudizio probabilistico una permeabilità criminale di natura non occasionale;
d) la circostanza del licenziamento di -OMISSIS- non riverbera negativamente sulla legittimità dell’interdittiva, trattandosi di fatto nuovo e successivo all’adozione del provvedimento impugnato, ma può costituire, tutt’al più, circostanza apprezzabile in sede di riesame ai sensi dell’art. 91, comma 5, D.lgs. n. 159/2011;
e) gli esiti del processo “ -OMISSIS- -OMISSIS- ” non minano la bontà della valutazione amministrativa e il compendio motivazionale, posto che, sebbene -OMISSIS-, così come gli altri imputati facenti parte delle famiglie -OMISSIS- e -OMISSIS-, è stato assolto in via definitiva per il reato associativo ex art. 416 bis c.p., lo stesso è tuttavia stato condannato definitivamente per quello di illecita concorrenza avvalendosi del metodo mafioso. Dalla sentenza d’appello emerge che gli esponenti della famiglia -OMISSIS- e -OMISSIS- abbiano di fatto creato un duopolio, escludendo ogni altra impresa concorrente dal mercato, mediante un presidio costante presso il nosocomio locale, accedendo di forza, in violazione dei regolamenti, all’interno dei reparti del pronto soccorso e mediante accesso abusivo alle banche dati ospedaliere, al fine di monitorare i decessi e accaparrarsi il relativo servizio funerario, mediante condotte prevaricatrici e vessatorie soprattutto ai danni del personale sanitario e dei congiunti dei soggetti deceduti e mediante o mediante il condizionamento su scelte relative all’assunzione di soggetti vicini alle cosche e mediante l'imposizione della presenza di quei dipendenti nei locali dell'ospedale (pg. 46 sentenza appello). I giudici di appello, dopo aver riconosciuto un ruolo centrale nella gestione del suddetto meccanismo imprenditoriale illecito a -OMISSIS-, zio di -OMISSIS-, hanno accertato che “ sebbene -OMISSIS- cl. 67 inizialmente opponesse allo zio argomenti contrari all'assunzione dei soggetti contigui a clan mafiosi, di fatto egli finiva con l'accettare la volontà del congiunto (che gliene illustrava le ragioni, riconducibili alla protezione che avrebbero assicurato nella guerra con i -OMISSIS- per accaparrarsi i -OMISSIS-), condividendone le finalità e acconsentiva consapevolmente alla presenza nel gruppo, non solo di soci come -OMISSIS-, ma anche di dipendenti necessari per portare avanti la strategia operativa già in atto presso il nosocomio e denunciata ai vertici delle strutture sanitarie, volta a occupare gli spazi intimidendo il personale e impedendo una leale concorrenza rispetto alle altre imprese ”. Sempre nella medesima sentenza, poi, si legge “ la vicinanza di -OMISSIS- e -OMISSIS- ai sodalizi mafiosi di -OMISSIS-. L'assunzione di dipendenti riconoscibili dal personale sanitario e dalla popolazione come soggetti vicini a cosche di 'ndrangheta e l'utilizzo di quei dipendenti per stazionare nell'ospedale con atteggiamento prevaricatore e prepotente comportandosi come se fossero i padroni del nosocomio, accedendo ai locali, possedendone le chiavi, cercando notizie sui terminali del polo sanitario sono comportamenti idonei ad evocare nella mente del personale sanitario la protezione che la cosca mafiosa poteva offrire ai due gruppi imprenditoriali nell'esercizio della sua attività imprenditoriale. ebbene debba escludersi la finalità agevolatrice (tenuto conto dell'assoluzione di tutti gli appellanti dal delitto di cui al capo 1 per insussistenza del fatto), sussiste il metodo mafioso (pure riconosciuto dal primo giudice) atteso che la prova dell'assoggettamento e dell'omertà deriva proprio dalle eloquenti denunce del direttore sanitario e dei dipendenti escussi ”. In altri termini è stato giudizialmente accertato che -OMISSIS- abbia svolto l’attività imprenditoriale, facente capo alla propria famiglia, mediante comportamenti violativi della concorrenza e avvalendosi del metodo mafioso. Tanto è sufficiente per giustificare, a livello motivazionale, il provvedimento impugnato, posto che è del tutto logico inferire, secondo una valutazione meramente probabilistica, che lo stesso metodo imprenditoriale già utilizzato con le altre società di proprietà di -OMISSIS-, sia parimenti stato perpetrato anche tramite la società ricorrente. In altri termini se da un lato l’esclusione del reato associativo non inficia la bontà della valutazione della Prefettura, dall’altro l’accertamento del metodo mafioso per condizionare il mercato è elemento sufficiente a giustificarne le conclusioni. Tanto tenuto conto che, in disparte il rapporto tra ricavi e costi, di fatto all’indomani dell’ingresso di -OMISSIS- nella società, seppur in qualità di dipendente (peraltro ripetendosi in tal senso lo schema delle assunzioni strumentali già tipico del modus procedendi della gestione imprenditoriale dei -OMISSIS-), ha di fatto determinato un aumento significativo (da 32.000 a 77.000) del fatturato relativo al primo trimestre 2025. In proposito non convince in senso contrario la difesa della ricorrente laddove sostiene che l’incremento non si sarebbe realizzato poiché rapporta – erroneamente - l’intero fatturato 2024 (€ 111.102) a quello del primo trimestre 2025 (€ 77.386) e nella parte in cui evidenzia la presenza di costi ingenti, frutto di scelte imprenditoriali e comunque irrilevanti ai fini della valutazione in esame;
f) gli esiti dei giudizi penali relativi alle misure della sorveglianza speciale e della confisca, sono parimenti inconsistenti rispetto alla valutazione rimessa alla Prefettura, per le considerazioni svolte dalla giurisprudenza amministrativa citata in premessa.
5. È poi parimenti infondata la censura con cui la società ricorrente ha lamentato il difetto di contraddittorio nella parte in cui la comunicazione di avvio del procedimento non ha fatto menzione degli esiti dell’operazione di polizia “ -OMISSIS- ”. Tanto in considerazione del fatto che la stessa risulta citata ad colorandum al fine di rafforzare un compendio di elementi che, già da solo considerato, è sufficiente a fondare la valutazione rimessa all’amministrazione resistente al momento dell’adozione del provvedimento in contestazione.
6. Neppure merita condivisione la doglianza relativa all’erroneità della valutazione circa l’applicazione della misura alternativa in luogo di quella interdittiva, atteso che, al momento dell’emanazione, quindi settembre 2025, -OMISSIS- risultava dipendente della società, condannato per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 513 bis c.p. con l’aggravante del metodo mafioso, risultavano i rapporti storici con le società del gruppo -OMISSIS- e le misure della sorveglianza speciale e della confisca non erano state ancora revocate, sicché la prognosi circa la sussistenza di un condizionamento non qualificabile come solo occasionale non risulta censurabile.
7. La valutazione circa le sopravvenienze, tuttavia, anche ai fini dell’ammissione alla prevenzione collaborativa in presenza dei medesimi requisiti che hanno portato da ultimo all’ammissione al controllo giudiziario è rimessa all’amministrazione nell’ambito del riesercizio del potere, anche in sede di aggiornamento dell’informativa.
8. Per tutte le ragioni esposte, quindi, il ricorso va respinto.
9. Tenuto conto del dispiegarsi del procedimento e dei fatti da ultimo sopravvenuti le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti interessati e comunque citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO TR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL SA | DO TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.