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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/02/2024, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 19/02/2024 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 551/2022 R.G., cui è riunito quello iscritto al n.
676/2022 R.G., entrambi vertenti
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo C.F._1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, giuste procure generali indicate in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2018 e indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.02.2022 adiva Parte_1
codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2018 per 102 giornate, alle dipendenze della ditta ”. Lamentava che l' , con provvedimento Organizzazione_1 CP_1
del giugno 2021, l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che inutili era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
31.05.2023 contestando, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Nelle more , con ricorso depositato il 23.02.2022 ed Parte_1
iscritto al n. 676/2022 R.G., adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa per l'anno 2018 per
102 giornate, alle dipendenze della ditta “ . Organizzazione_1
Lamentava che l' , con provvedimento del 20.08.2020, pervenuto in data CP_1
notevolmente successiva, aveva comunicato alla ricorrente di averle pagato in più, per il periodo dall'1/1/2018 al 31/12/2018, la somma di €. 2.299,56 sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR per i seguenti motivi:
“revoca dis.agricola ed eventuale prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N 2 elenco var-15/09/2020.
Interessi legali” e, conseguentemente, aveva richiesto la restituzione della predetta somma;
che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'indebito per la sua indeterminatezza, la non dovutezza delle somme richiesta poiché mai corrisposte, l'intervenuta prescrizione della pretesa di restituzione. Concludeva, pertanto, affinché fosse dichiarata la nullità e/o erroneità dell'atto impugnato, con condanna dell' CP_1
alla restituzione di eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù dello stesso,
2 nonché con riconoscimento del proprio lavoro agricolo svolto nell'anno 2018 per
102 giornate, e condanna dell'Ente alla iscrizione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno e le giornate indicate ed al pagamento della relativa indennità di disoccupazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del proprio procuratore. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria depositata il 31.05.2023 chiedendo, in via CP_1
preliminare, la riunione del giudizio a quello portante il n. 551/2022 R.G. - riguardante la cancellazione dagli elenchi anagrafici per l'annualità 2018 - ed eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente. La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
Dopo la riunione del fascicolo n. 676/2022 R.G. a quello recante il n. 551/2022
R.G., all'udienza odierna – in esito alla discussione orale – le due cause riunite venivano decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Preliminarmente occorre valutare la tempestività del ricorso iscritto al n.
551/2022 riguardante la richiesta di reiscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli per l'anno 2018.
Secondo l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo
1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997
3 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass.,
10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n.
13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n.
5942 del 2001).
Tale decadenza, che comunque era stata eccepita tempestivamente dalla resistente nella memoria di costituzione, è rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n. 9595 del 2001, n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia (l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) che è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi Cass. n. 13092 del 2009 e n. 18528 del
2011).
Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal D.L. 11 agosto
1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole previste nel D.L. n.
7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale,
o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs.
375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli
4 elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (ex multis, Cass. n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
"
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla
[...]
che decide entro novanta giorni. Organizzazione_2
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto ".
"2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito
D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente CP_1
tale termine il ricorso si intende respinto".
All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del CP_1 CP_2
D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre
1996, n. 608) a decorrere dall'anno 1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il
5 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta CP_1 notifica al lavoratore interessato” (art. 9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n.
510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Con l'art. 9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e veniva CP_2 istituita presso l' la per l'accertamento e la riscossione CP_1 Organizzazione_3
Orga dei contributi agricoli unificati (Commissione ), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt. 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle Commissioni Provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni provinciali di cui all'art. 14 L 457 dell'8 CP_1
agosto 1972, c.d. , già competenti a decidere in materia di trattamento Per_1
sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso
(vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R.
6 n. 639 del 1970, secondo la quale l' ha l'obbligo di Controparte_3
comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass. n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato, a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 1.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla Organizzazione_5
(poi ) e la decisione sullo stesso;
[...] Per_1
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs.
375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo CP_1
stesso;
7 4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970,
n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n. 2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
CP_
Dalla documentazione in atti prodotta dall' resistente risulta che la ricorrente, in data 9.10.2020, ha proposto ricorso amministrativo avverso la cancellazione delle giornate agricole dagli elenchi per l'anno 2018; il provvedimento espresso di reiezione della Commissione è intervenuto il
3.12.2020. Nei successivi 30 giorni, non è seguita l'impugnazione avanti alla
CAU in secondo grado.
Per le superiori ragioni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 02.01.2021.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, parte ricorrente avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno suddetto.
Tenuto conto che parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio n. 551/2022 R.G. in data 17.02.2022, lo stesso risulta oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
8 Sulla base di tali elementi va rilevata la decadenza della ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili all'anno 2018. Né, difatti, può trovare accoglimento l'eccezione relativa all'effettiva – o meno – comunicazione personale e non tramite elenchi della cancellazione poiché la presentazione di un ricorso amministrativo (vedi sopra) induce comunque a ritenere che la parte fosse pienamente a conoscenza della cancellazione (totale o parziale) delle proprie giornate agricole.
Con riguardo alla richiesta di annullamento dell'indebito per disoccupazione agricola anno 2018 va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l' costituendosi in giudizio ha dato prova di aver effettuato, in CP_1
data 28.06.2019, il pagamento della somma di €. 1.783,79 per tale causale.
A ciò si aggiunga che, la decadenza dal diritto di accertare il rapporto di lavoro di cui sopra, travolge in termini di infondatezza ogni altra domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e ritenere le prestazioni previdenziali riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori per l'anno dedotto in giudizio.
Entrambe le domande, pertanto, vanno rigettate.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002. Ciò alla luce della natura strettamente previdenziale di parte delle domande svolte, relative ad indebiti frutto di erogazione di disoccupazione agricola.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorsi depositati rispettivamente in data 17.02.2022 (giudizio n.
[...]
551/2022 R.G.) ed in data 23.02.2022 (giudizio n. 676/2022 R.G.) nei confronti
9 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i difensori delle CP_1
parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta tutte le domande;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Patti, lì 19.02.2024 Il Giudice del Lavoro
(Dr. Carmelo Proiti)
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