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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3494 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MARZIA FERRARIO, giusta procura allegata alla I memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. attore-opponente nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
POTTINO SIMONE MARIA (C.F. , domiciliata in VIA DI SANTO C.F._1
STEFANO N. 11 40125 BOLOGNA, in virtù di procura in atti, convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa istanza, difesa ed eccezione, così pronunciarsi:
- In via pregiudiziale e/o preliminare:
- disporre, anche in audita altera parte, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico
n. 791/2022 – rg. 2172/2022 e pubblicato in data 03.08.2022 emesso dal Tribunale di Forlì nella persona del Giudice Dott Maffa, in forma provvisoriamente esecutiva, e munito di formula esecutiva in data 21.10.2002 e notificato in data 24.10.2022;
- In via principale:
1 - ritenere e dichiarare fondata ed ammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 791/2022 – rg. 2172/2022 e pubblicato in data 03.08.2022 emesso dal Tribunale di
Forlì nella persona del Giudice Dott Maffa, in forma provvisoriamente esecutiva, e munito di formula esecutiva in data 21.10.2002 e notificato in data 24.10.2022, per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione;
- ritenere e dichiarare nullo, illegittimo ed invalido il decreto ingiuntivo telematico n. 791/2022 – rg. 2172/2022
e pubblicato in data 03.08.2022 emesso dal Tribunale di Forlì nella persona del Giudice Dott Maffa, in forma provvisoriamente esecutiva, e munito di formula esecutiva in data 21.10.2002 e notificato in data 24.10.2022, per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione;
- accertare e dichiarare che la società nulla deve alla società alla luce Parte_1 Controparte_1 di quanto meglio esposto in atto di citazione;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
- In via riconvenzionale:
- accertata e dichiarata l'inutilizzabilità dell'aggraffatrice e, quindi, la consegna di aliud pro alio, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la e la in data 29.10.2021; Parte_1 Controparte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la sopracitata domanda, accertare e dichiarare
l'eccessiva onerosità e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la e Parte_1 la in data 29.10.2021; Controparte_1
- accertare e dichiarare che la società nulla deve alla società alla luce Parte_1 Controparte_1 di quanto meglio esposto in atto di citazione;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
- In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte ragioni, accertare e rideterminare la somma richiesta da parte opposta per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione e, per l'effetto, comunque nei limiti del giusto, e dichiarare dovuta quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
- In via istruttoria: […]».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
Nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi in atti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte convenuta opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 791/22 del 02.08.2022, recante l'ingiunzione per € 17.080,00, oltre interessi e spese della fase monitoria.
1.1. Nel ricorso monitorio, ha esposto che: a) in data 29.10.2021, con Parte_1 stipulava il contratto denominato “contratto per consegna attrezzature in conto CP_1 visione”, avente ad oggetto la compravendita di una macchina aggraffatrice automatica “marca
Manzini modello AG2000 a tre teste aggraffianti” (v. all. 1, in fasc. monitorio); b) in base agli Contr accordi contrattuali, si impegnava a consegnare il suddetto bene al proprio cliente, il quale avrebbe potuto visionarlo ed eventualmente restituirlo a proprie spese nel termine massimo di venti giorni, trascorsi i quali la vendita si sarebbe perfezionata;
c) nel contratto era indicato che il macchinario veniva venduto quale bene “usato” e che, al momento della vendita, risultava inidoneo all'uso, in quanto carente delle protezioni obbligatorie di sicurezza e non funzionante, con la previsione che l'acquirente avrebbe sostenuto le eventuali spese di riparazione;
d) in data
17.11.2021, il macchinario veniva consegnato alla società e, decorsi i venti giorni Parte_1
Contr senza che questa optasse per la restituzione, comunicava al cliente la conclusione del contratto, chiedendo all'acquirente i dati esatti per l'emissione della fattura (v. all. 2 e 4, fasc. monitorio); e) alla suddetta comunicazione rispondeva, in data 27.12.2021, il legale rappresentante della società acquirente, il sig. «come da accordi telefonici intercorsi, con la presente Tes_1 sono ad autorizzare la fatturazione del macchinario in carico per conto visione e descritto nel Contr contratto da me controfirmato»; f) a quel punto, in data 13.1.2022, provvedeva ad emettere la fattura n. 20220002, per l'importo complessivo di € 17.080,00, oggetto dell'ingiunzione opposta;
g) la società , però, ometteva di versare il corrispettivo e, in data 18.5.2022, Parte_1 chiedeva una proroga riconoscendo la propria posizione debitoria;
h) in assenza di ulteriori riscontri, seguiva la richiesta monitoria di cui in premessa.
1.2. La parte attrice, nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito: i) che la vendita non si sarebbe perfezionata, atteso che il termine di venti giorni, previsto in favore dell'acquirente ai punti 4 e 5, sarebbe stato prorogato verbalmente dalle stesse parti, stante le difficoltà nel reperire, in tempi brevi, un tecnico esperto per la verifica della funzionalità del macchinario (v. all. 2, in fasc. parte opponente); j) che il contratto andrebbe comunque risolto ai sensi dell'art. 1495, c.c., trattandosi di una vendita aliud pro alio. In particolare, il macchinario si sarebbe rivelato completamente
3 inidoneo all'uso pattuito, affetto da gravi vizi e per questo inservibile;
k) in ogni caso, i gravi difetti del bene avrebbero determinato ingenti danni per la società l) infine, il contratto Pt_1 andrebbe risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta, atteso che, a seguito dell'analisi da parte di un tecnico specializzato, sarebbe emerso che, il bene acquistato al prezzo di € 17.080,00, necessiterebbe di riparazioni per l'importo di € 38.500,00.
2. L'opponente ha proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, che veniva respinta con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.05.2023
(RGN 3494-1/22).
2.1. Con ordinanza del 15.05.2023, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione da parte di in Parte_2 favore di della somma di € 14.800,00, per sorte ed interessi, oltre ad € Controparte_1
145,50 per esborsi ed € 390,00 per compenso professionale, oltre accessori, pari alle spese della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, ed euro € 1.000,00, oltre accessori, quale compenso professionale forfettariamente determinato per il giudizio di opposizione, con compensazione della restante quota residua.
Poiché la proposta veniva accettata solo da parte convenuta, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
2.2. Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 17.09.2025, concedendo termine per il deposito di memorie conclusive fino al 14.07.2025.
3. L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Con riguardo all'eccezione di carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. formulata dalla difesa di parte opponente, si richiama quanto espresso in ordinanza ex art. 649 c.p.c. “l'omessa produzione dei registri notarili vidimati non rappresenta certo un impedimento al mantenimento della provvisoria esecutività, atteso che il comparto documentale prodotto nella sede monitoria è ampiamente fondato su prova scritta (v. all. 1- 6 in fascicolo monitorio)”.
3.1. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto;
dunque, quest'ultimo ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo
4 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. ex multis, Cass. Sez. 1, n. 2421 del 03.02.2006).
3.2. Nel caso di specie, nel corso della fase monitoria la parte ricorrente produceva documentazione, idonea a dimostrare il proprio credito sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, e dunque assolvendo al proprio onere probatorio.
Al contrario, la società opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche e scarsamente convincenti, inidonee a superare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio.
3.3. La vendita in conto visione è una tipologia di contratto di compravendita, mediante la quale il produttore/rivenditore consegna il bene all'acquirente riconoscendogli la facoltà, prima di perfezionare l'acquisto, di valutare le caratteristiche tecniche e funzionali, per accertarsi della piena corrispondenza del prodotto alle proprie esigenze.
In funzione di tale pattuizione, fino al termine della “prova”, il produttore/rivenditore, pur mantenendo la proprietà del bene, perde la facoltà di disporne, che si trasferisce all'acquirente.
Con il conto visione, in sostanza, il contratto di compravendita viene munito di una condizione sospensiva, per cui il contratto si perfeziona solo al momento dell'accettazione della merce.
3.4. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il contratto sul punto è chiaro e non lascia margine ad alcuna differente interpretazione: “l'acquirente tratterrà la macchina sopra citata in visione per un periodo massimo di 20 giorni dalla data del ritiro” […] “entro tale periodo l'acquirente avrà la facoltà di restituire la macchina a proprie spese, in caso contrario la mancata restituzione varrà quale accettazione della merce e il venditore emetterà regolare fattura di vendita per l'importo indicato da pagarsi a vista fattura” (artt. 4 e
5 contratto).
Dalla documentazione in atti, infatti, si legge chiaramente che aveva provveduto alla CP_1 consegna in conto visione del macchinario “graffiatrice” il giorno 17.11.2021 (ddt doc. 2) e che il termine di venti previsto dalle parti per il perfezionamento della compravendita riguardava l'accettazione della merce “allo stato in cui stesso si trovava”.
3.5. Non è condivisibile l'interpretazione fornita dalla difesa dell'opponente, secondo la quale la condizione sospensiva riguardasse “la messa a prova della merce”.
Al contrario, la corretta interpretazione delle succitate clausole da parte della ditta acquirente traspare proprio dalle comunicazioni inviate dal legale rappresentante Tes_1
5 Infatti, il riconoscimento del debito è evidente non solo dal tenore della mail del 18.05.2022
(“[…] le circostanze che nostro malgrado ci costringono a chiedervi la disponibilità a concedervi una proroga dei termini di pagamento concessi facendo slittare al 30 giugno 2022” v. doc. 6) ma anche dalla comunicazione precedente (“con la presente sono ad autorizzare le fatturazione del macchinario in carico per conto visione e descritto nel contratto da me controfirmato” mail 27.12.2021 doc 4).
Ebbene, tale dichiarazione conferma l'accettazione della merce e dell'importo dovuto, perché opera un diretto richiamo alle condizioni articolate nel contratto, come richiesto dalla giurisprudenza più recente in materia (“la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio” Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 28448 del 05.11.2024).
3.6. Inoltre, la circostanza per cui il termine sarebbe stato prorogato verbalmente dalle stesse parti, a causa della difficoltà nel reperire un tecnico esperto per la verifica della funzionalità del macchinario, come accennata nella mail inviata da alla venditrice il 02.07.2022 (e dunque Pt_1 dopo che aveva già sollecitato il pagamento della fattura, v. doc. 2 opponente), è CP_3 rimasta totalmente indimostrata e sguarnita di dimostrazione.
3.7. , deducendo l'esistenza di gravi vizi occulti che compromettono in modo Parte_1 determinante l'utilizzabilità del bene, chiede in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per vendita aliud pro alio.
La domanda riconvenzionale non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sussiste vendita aliud pro alio qualora “il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (Cass. Civ. ordinanza del
14 maggio 2024, n. 13214).
3.8. Nel caso di specie, tuttavia, il bene consegnato è corrispondente al genus richiesto;
inoltre, come già espresso in ordinanza ex art. 649 c.p.c. “i contraenti si accordavano per la vendita di un
6 macchinario usato e non funzionante al momento dell'acquisto: […] (v. punto 6 del contratto in atti)” (cfr. ordinanza 15.05.2025).
3.9. In particolare, l'inidoneità del prodotto era ben nota alla ditta acquirente, al punto che quest'ultima si impegnava a sostenere gli “eventuali costi per la riparazione o manutenzione straordinari da effettuare alla macchina a seguito delle prove effettuate” (art. 7 contratto).
In aggiunta, come sopra anticipato, l'opponente non ha fornito alcuna prova convincente dell'esistenza di vizi differenti rispetto a quelli riferiti ed espressamente precisati nel regolamento contrattuale, né tantomeno la rilevanza degli stessi sul piano della funzionalità del bene stesso.
Sulla scorta di tali motivi, è da rigettarsi anche la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Al fine di giustificare la risoluzione del contratto, l'art. 1467 c.c. richiede la sussistenza di due necessari requisiti: i. un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto o in sede di sua rinegoziazione;
ii. la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale.
Nel caso di specie, l'opponente lamenta una generica antieconomicità della riparazione;
tale argomentazione, tuttavia, non integra alcuno dei presupposti, posto che la sostenibilità dei costi per la riparazione del macchinario rientrava nelle verifiche esperibili dall'acquirente nel tempo concesso per il conto visione, e risulta pertanto superata dall'accettazione del bene allo stato della consegna.
4. Quindi, sulla scorta del materiale probatorio sopra descritto e della carenza di contestazione specifica relativamente alla sussistenza di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi, la domanda azionata in sede monitoria merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate i dispositivo sia per il procedimento cautelare ex art. 649 c.p.c. che per il presente giudizio di merito.
7 Il compenso è determinato in base al valore della causa, ai medi tariffari e per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 791/22 del 02.08.2022; condanna corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 18 settembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
8
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3494 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: vendita di cose mobili;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MARZIA FERRARIO, giusta procura allegata alla I memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. attore-opponente nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
POTTINO SIMONE MARIA (C.F. , domiciliata in VIA DI SANTO C.F._1
STEFANO N. 11 40125 BOLOGNA, in virtù di procura in atti, convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa istanza, difesa ed eccezione, così pronunciarsi:
- In via pregiudiziale e/o preliminare:
- disporre, anche in audita altera parte, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico
n. 791/2022 – rg. 2172/2022 e pubblicato in data 03.08.2022 emesso dal Tribunale di Forlì nella persona del Giudice Dott Maffa, in forma provvisoriamente esecutiva, e munito di formula esecutiva in data 21.10.2002 e notificato in data 24.10.2022;
- In via principale:
1 - ritenere e dichiarare fondata ed ammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 791/2022 – rg. 2172/2022 e pubblicato in data 03.08.2022 emesso dal Tribunale di
Forlì nella persona del Giudice Dott Maffa, in forma provvisoriamente esecutiva, e munito di formula esecutiva in data 21.10.2002 e notificato in data 24.10.2022, per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione;
- ritenere e dichiarare nullo, illegittimo ed invalido il decreto ingiuntivo telematico n. 791/2022 – rg. 2172/2022
e pubblicato in data 03.08.2022 emesso dal Tribunale di Forlì nella persona del Giudice Dott Maffa, in forma provvisoriamente esecutiva, e munito di formula esecutiva in data 21.10.2002 e notificato in data 24.10.2022, per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione;
- accertare e dichiarare che la società nulla deve alla società alla luce Parte_1 Controparte_1 di quanto meglio esposto in atto di citazione;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
- In via riconvenzionale:
- accertata e dichiarata l'inutilizzabilità dell'aggraffatrice e, quindi, la consegna di aliud pro alio, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la e la in data 29.10.2021; Parte_1 Controparte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la sopracitata domanda, accertare e dichiarare
l'eccessiva onerosità e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la e Parte_1 la in data 29.10.2021; Controparte_1
- accertare e dichiarare che la società nulla deve alla società alla luce Parte_1 Controparte_1 di quanto meglio esposto in atto di citazione;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
- In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte ragioni, accertare e rideterminare la somma richiesta da parte opposta per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione e, per l'effetto, comunque nei limiti del giusto, e dichiarare dovuta quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
- In via istruttoria: […]».
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
Nel merito:
- rigettare l'opposizione promossa da in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi in atti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte convenuta opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 791/22 del 02.08.2022, recante l'ingiunzione per € 17.080,00, oltre interessi e spese della fase monitoria.
1.1. Nel ricorso monitorio, ha esposto che: a) in data 29.10.2021, con Parte_1 stipulava il contratto denominato “contratto per consegna attrezzature in conto CP_1 visione”, avente ad oggetto la compravendita di una macchina aggraffatrice automatica “marca
Manzini modello AG2000 a tre teste aggraffianti” (v. all. 1, in fasc. monitorio); b) in base agli Contr accordi contrattuali, si impegnava a consegnare il suddetto bene al proprio cliente, il quale avrebbe potuto visionarlo ed eventualmente restituirlo a proprie spese nel termine massimo di venti giorni, trascorsi i quali la vendita si sarebbe perfezionata;
c) nel contratto era indicato che il macchinario veniva venduto quale bene “usato” e che, al momento della vendita, risultava inidoneo all'uso, in quanto carente delle protezioni obbligatorie di sicurezza e non funzionante, con la previsione che l'acquirente avrebbe sostenuto le eventuali spese di riparazione;
d) in data
17.11.2021, il macchinario veniva consegnato alla società e, decorsi i venti giorni Parte_1
Contr senza che questa optasse per la restituzione, comunicava al cliente la conclusione del contratto, chiedendo all'acquirente i dati esatti per l'emissione della fattura (v. all. 2 e 4, fasc. monitorio); e) alla suddetta comunicazione rispondeva, in data 27.12.2021, il legale rappresentante della società acquirente, il sig. «come da accordi telefonici intercorsi, con la presente Tes_1 sono ad autorizzare la fatturazione del macchinario in carico per conto visione e descritto nel Contr contratto da me controfirmato»; f) a quel punto, in data 13.1.2022, provvedeva ad emettere la fattura n. 20220002, per l'importo complessivo di € 17.080,00, oggetto dell'ingiunzione opposta;
g) la società , però, ometteva di versare il corrispettivo e, in data 18.5.2022, Parte_1 chiedeva una proroga riconoscendo la propria posizione debitoria;
h) in assenza di ulteriori riscontri, seguiva la richiesta monitoria di cui in premessa.
1.2. La parte attrice, nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito: i) che la vendita non si sarebbe perfezionata, atteso che il termine di venti giorni, previsto in favore dell'acquirente ai punti 4 e 5, sarebbe stato prorogato verbalmente dalle stesse parti, stante le difficoltà nel reperire, in tempi brevi, un tecnico esperto per la verifica della funzionalità del macchinario (v. all. 2, in fasc. parte opponente); j) che il contratto andrebbe comunque risolto ai sensi dell'art. 1495, c.c., trattandosi di una vendita aliud pro alio. In particolare, il macchinario si sarebbe rivelato completamente
3 inidoneo all'uso pattuito, affetto da gravi vizi e per questo inservibile;
k) in ogni caso, i gravi difetti del bene avrebbero determinato ingenti danni per la società l) infine, il contratto Pt_1 andrebbe risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta, atteso che, a seguito dell'analisi da parte di un tecnico specializzato, sarebbe emerso che, il bene acquistato al prezzo di € 17.080,00, necessiterebbe di riparazioni per l'importo di € 38.500,00.
2. L'opponente ha proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto, che veniva respinta con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.05.2023
(RGN 3494-1/22).
2.1. Con ordinanza del 15.05.2023, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione da parte di in Parte_2 favore di della somma di € 14.800,00, per sorte ed interessi, oltre ad € Controparte_1
145,50 per esborsi ed € 390,00 per compenso professionale, oltre accessori, pari alle spese della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, ed euro € 1.000,00, oltre accessori, quale compenso professionale forfettariamente determinato per il giudizio di opposizione, con compensazione della restante quota residua.
Poiché la proposta veniva accettata solo da parte convenuta, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
2.2. Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 17.09.2025, concedendo termine per il deposito di memorie conclusive fino al 14.07.2025.
3. L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Con riguardo all'eccezione di carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. formulata dalla difesa di parte opponente, si richiama quanto espresso in ordinanza ex art. 649 c.p.c. “l'omessa produzione dei registri notarili vidimati non rappresenta certo un impedimento al mantenimento della provvisoria esecutività, atteso che il comparto documentale prodotto nella sede monitoria è ampiamente fondato su prova scritta (v. all. 1- 6 in fascicolo monitorio)”.
3.1. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto;
dunque, quest'ultimo ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo
4 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. ex multis, Cass. Sez. 1, n. 2421 del 03.02.2006).
3.2. Nel caso di specie, nel corso della fase monitoria la parte ricorrente produceva documentazione, idonea a dimostrare il proprio credito sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, e dunque assolvendo al proprio onere probatorio.
Al contrario, la società opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche e scarsamente convincenti, inidonee a superare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio.
3.3. La vendita in conto visione è una tipologia di contratto di compravendita, mediante la quale il produttore/rivenditore consegna il bene all'acquirente riconoscendogli la facoltà, prima di perfezionare l'acquisto, di valutare le caratteristiche tecniche e funzionali, per accertarsi della piena corrispondenza del prodotto alle proprie esigenze.
In funzione di tale pattuizione, fino al termine della “prova”, il produttore/rivenditore, pur mantenendo la proprietà del bene, perde la facoltà di disporne, che si trasferisce all'acquirente.
Con il conto visione, in sostanza, il contratto di compravendita viene munito di una condizione sospensiva, per cui il contratto si perfeziona solo al momento dell'accettazione della merce.
3.4. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il contratto sul punto è chiaro e non lascia margine ad alcuna differente interpretazione: “l'acquirente tratterrà la macchina sopra citata in visione per un periodo massimo di 20 giorni dalla data del ritiro” […] “entro tale periodo l'acquirente avrà la facoltà di restituire la macchina a proprie spese, in caso contrario la mancata restituzione varrà quale accettazione della merce e il venditore emetterà regolare fattura di vendita per l'importo indicato da pagarsi a vista fattura” (artt. 4 e
5 contratto).
Dalla documentazione in atti, infatti, si legge chiaramente che aveva provveduto alla CP_1 consegna in conto visione del macchinario “graffiatrice” il giorno 17.11.2021 (ddt doc. 2) e che il termine di venti previsto dalle parti per il perfezionamento della compravendita riguardava l'accettazione della merce “allo stato in cui stesso si trovava”.
3.5. Non è condivisibile l'interpretazione fornita dalla difesa dell'opponente, secondo la quale la condizione sospensiva riguardasse “la messa a prova della merce”.
Al contrario, la corretta interpretazione delle succitate clausole da parte della ditta acquirente traspare proprio dalle comunicazioni inviate dal legale rappresentante Tes_1
5 Infatti, il riconoscimento del debito è evidente non solo dal tenore della mail del 18.05.2022
(“[…] le circostanze che nostro malgrado ci costringono a chiedervi la disponibilità a concedervi una proroga dei termini di pagamento concessi facendo slittare al 30 giugno 2022” v. doc. 6) ma anche dalla comunicazione precedente (“con la presente sono ad autorizzare le fatturazione del macchinario in carico per conto visione e descritto nel contratto da me controfirmato” mail 27.12.2021 doc 4).
Ebbene, tale dichiarazione conferma l'accettazione della merce e dell'importo dovuto, perché opera un diretto richiamo alle condizioni articolate nel contratto, come richiesto dalla giurisprudenza più recente in materia (“la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio” Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 28448 del 05.11.2024).
3.6. Inoltre, la circostanza per cui il termine sarebbe stato prorogato verbalmente dalle stesse parti, a causa della difficoltà nel reperire un tecnico esperto per la verifica della funzionalità del macchinario, come accennata nella mail inviata da alla venditrice il 02.07.2022 (e dunque Pt_1 dopo che aveva già sollecitato il pagamento della fattura, v. doc. 2 opponente), è CP_3 rimasta totalmente indimostrata e sguarnita di dimostrazione.
3.7. , deducendo l'esistenza di gravi vizi occulti che compromettono in modo Parte_1 determinante l'utilizzabilità del bene, chiede in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per vendita aliud pro alio.
La domanda riconvenzionale non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sussiste vendita aliud pro alio qualora “il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (Cass. Civ. ordinanza del
14 maggio 2024, n. 13214).
3.8. Nel caso di specie, tuttavia, il bene consegnato è corrispondente al genus richiesto;
inoltre, come già espresso in ordinanza ex art. 649 c.p.c. “i contraenti si accordavano per la vendita di un
6 macchinario usato e non funzionante al momento dell'acquisto: […] (v. punto 6 del contratto in atti)” (cfr. ordinanza 15.05.2025).
3.9. In particolare, l'inidoneità del prodotto era ben nota alla ditta acquirente, al punto che quest'ultima si impegnava a sostenere gli “eventuali costi per la riparazione o manutenzione straordinari da effettuare alla macchina a seguito delle prove effettuate” (art. 7 contratto).
In aggiunta, come sopra anticipato, l'opponente non ha fornito alcuna prova convincente dell'esistenza di vizi differenti rispetto a quelli riferiti ed espressamente precisati nel regolamento contrattuale, né tantomeno la rilevanza degli stessi sul piano della funzionalità del bene stesso.
Sulla scorta di tali motivi, è da rigettarsi anche la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Al fine di giustificare la risoluzione del contratto, l'art. 1467 c.c. richiede la sussistenza di due necessari requisiti: i. un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto o in sede di sua rinegoziazione;
ii. la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale.
Nel caso di specie, l'opponente lamenta una generica antieconomicità della riparazione;
tale argomentazione, tuttavia, non integra alcuno dei presupposti, posto che la sostenibilità dei costi per la riparazione del macchinario rientrava nelle verifiche esperibili dall'acquirente nel tempo concesso per il conto visione, e risulta pertanto superata dall'accettazione del bene allo stato della consegna.
4. Quindi, sulla scorta del materiale probatorio sopra descritto e della carenza di contestazione specifica relativamente alla sussistenza di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi, la domanda azionata in sede monitoria merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate i dispositivo sia per il procedimento cautelare ex art. 649 c.p.c. che per il presente giudizio di merito.
7 Il compenso è determinato in base al valore della causa, ai medi tariffari e per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 791/22 del 02.08.2022; condanna corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 18 settembre 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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