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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5994 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5509 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies all'udienza del giorno 20.10.2025 tra cod. fisc.: , domiciliata presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo digitale dell'avv. Francesco Castiglione (cod. fisc.: C.F._2
(p.e.c.: , che la rappresenta e di-
[...] Email_1 fende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace-
e (cod. fisc.: ), e per essa la manda- Controparte_2 P.IVA_1 taria (cod. fisc.: ), in persona del procura- CP_3 P.IVA_2 tore speciale, dott. elettivamente domiciliata in Controparte_4 CP_1 viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio dell'avv. Marco Ferraro (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_3 liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-terza intervenuta-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa respinte, in riforma integrale dell'impugnata sen- tenza n. 4207/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVII, in persona del Giudice Dott. Alfredo Landi, resa inter partes nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 662/2019, pubblicata il 17.03.2022 e mai no- tificata, accogliere il presente appello e per l'effetto:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 22756/2018 del 24.10.2018, reso nell'ambito della procedura monitoria n. 61360/2018 R.G. Tribunale di Roma, notificato in data 16.11.2018, per viola- zione degli artt. 633 ss. C.p.c. e per tutte le motivazioni di cui in narrativa e di conseguenza dichiarare che la IG.na nulla deve alla Parte_1
per le causali di Controparte_5 cui al suddetto decreto ingiuntivo, a causa della mancata acquisizione da parte della stessa della qualità di erede del IG. ; Persona_1
- accertare la nullità delle clausole n. 2, 6, 8 inserite nell'ambito dei contratti di fideiussione stipulati dal IG. con la Persona_1 [...]
poiché ricalcanti quelle predispo- Controparte_6 ste dall'ABI nel 2003 nello schema delle c.d. fideiussioni omnibus e successi- vamente dichiarate nulle dalla AN d'TA con provvedimento n. 55/2005;
- accertata la nullità delle predette clausole, dichiarare l'estinzione dell'obbli- gazione del fideiussore per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e per tutte le motivazioni riportate in narrativa;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”; per “1. Rigettare l'appello perché infondato in fatto e Controparte_2 in diritto e confermare l'impugnata sentenza;
2. Chiede l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccepisce in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di
[...] in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie deri- CP_2 vanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del cre- dito, per tutte le argomentazioni già evidenziate nella premessa.
3. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
2 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
22756/2018 emesso il 25.10.2018 dal Tribunale di Roma, con cui le è stato ingiunto di pagare – quale erede di quale erede di , fideius- Persona_1 sore della OF BE CO Autotrasporti S.r.l. – alla
[...] la somma di € 476.428,38, oltre interessi “come Controparte_7 da domanda” e spese del procedimento monitorio, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente, con affidamenti, n. 39723 intestato alla debitrice principale, nonché del mutuo chirografario n. 447844 stipulato sempre dalla società garantita dal defunto padre dell'opponente. In particolare, l'oppo- nente ha allegato che, seppure la madre, quale esercente la potestà genito- riale sulla figlia minore, avesse accettato con beneficio di inventario l'eredità di , la fattispecie di accettazione con beneficio di inventario Persona_1 non si era perfezionata non essendo mai stato effettuato l'inventario e, per- tanto, raggiunta la maggiore età, ha entro l'anno rinunciato all'eredità.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1 contestando integralmente quanto dedotto dall'opponente e
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza n. 4207/2022 del 17.3.2022 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c., confer- mando il decreto ingiuntivo n. 22756/2018 emesso il 25.10.2018 dal Tri- bunale di Roma e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello , che ha Parte_1 svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
2. Nel presente grado di giudizio non si è costituita, seppure ritualmente evocata in giudizio, la ma ha Controparte_1 spiegato intervento, depositando comparsa in data 21.12.2022, la
[...]
e per essa la che ha allegato e documentato Controparte_2 CP_3 che:
- in data 11.11.2021 la Controparte_8 ha concluso con un
[...] Controparte_1 contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, con cui la prima ha acquistato pro soluto, con efficacia economica dalle ore 23:59 del 30.6.2021, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante
3 dai e in relazione ai - tra gli altri - finanziamenti ipotecari e/o chirografari, aventi le caratteristiche indicate nell'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella G.U.R.I. - Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 137 del 18.11.2021 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- in data 16.11.2021 la ha concluso – tra le altre Controparte_2 banche, anche – con la Controparte_8 Controparte_8 contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli
[...] artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U.R.I. - Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25.11.2021 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta), con cui la prima ha acquistato pro soluto dalla cedente tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza;
- ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999, la CP_2
(anche in nome e per conto della AN cedente) ha reso disponibili
[...] nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti oggetto di cessione;
- al fine di procedere alla gestione e al recupero dei crediti in questione, nonché di tutti i diritti ad essi associati e inclusi, con scrittura privata auten- ticata nelle firme dal notaio di Pordenone in data Persona_2
2.12.2021 (rep. 309339; fasc. 39756), registrato a Pordenone il 9.12.2021 al n. 20243 serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria CP_3
affinché, in nome e per conto della stessa, possa compiere tutto ciò
[...] che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulte- riormente cedere i crediti, e quindi compiere atti, adempimenti, attività e for- malità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinun- ciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancella- zione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni
4 ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costi- tuita a favore della cedente (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte terza interve- nuta).
È quindi provato che tra i crediti ceduti alla sia com- Controparte_2 preso quello originariamente vantato dalla Controparte_1 nei confronti di , quale erede di
[...] Parte_1 Persona_3
.
[...]
3. Con il primo motivo di appello si deduce che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma avrebbe ritenuto la qualità di erede del defunto padre,
, in capo a sulla scorta di un'errata inter- Persona_1 Parte_1 pretazione dell'art. 489 c.p.c., “secondo cui, avendo la minore accettato pre- cedentemente l'eredità con beneficio di inventario, per mezzo della legale rappresentante, la rinuncia effettuata dalla stessa sarebbe tamquam non es- set”.
In particolare, l'appellante rileva – come ha già fatto nel giudizio di primo grado – che “alla morte del padre la IG.na , poiché ancora mino- Pt_1 renne, accettava l'eredità ai sensi dell'art. 471 c.c. ossia con beneficio d'in- ventario, previa autorizzazione che la madre, IG.ra , in qualità Parte_2 di rappresentante legale della minore, otteneva dal Giudice Tutelare. Succes- sivamente, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, stante la mancata redazione dell'inventario che perfeziona la procedura di accetta- zione beneficiata, la IG.na rinunciava all'eredità”. Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto: i) l'acquisizione della qualità di erede del de cuius da parte della figlia Persona_1 [...]
per mezzo dell'accettazione con beneficio di inventario del com- Pt_1 pendio paterno, così come effettuata dalla madre la quale Parte_2 esercitava la potestà su detta minore ed era stata a ciò autorizzata dal giu- dice tutelare del Tribunale di Roma;
ii) la successiva decadenza dall'eredità beneficiata da parte di per effetto del mancato compimento Parte_1 dell'inventario nel termine di un anno della maggiore età; iii) conseguente- mente, l'inefficacia della rinunzia all'eredità effettuata dall'odierna attrice una volta acquisita la qualità di erede. Nello statuire ciò il Tribunale di Roma si è conformato al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
5 secondo cui, qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chia- mato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (art. 470 e 459 c.c.), ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da que- st'ultimo, che però viene considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.) (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.8.1999, n. 8832; Cass. civ., Sez. I, 21.2.1979, n.
1108).
Diversamente da quanto ritiene parte appellante, “L'art. 489 c.c. non attri- buisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la fa- coltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis” (così Cass. civ., Sez.
II, ord. 5.6.2019, n. 15267).
Il precedente di legittimità richiamato da parte appellante (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 16.11.2018, n. 29665), e che affermerebbe un principio opposto a quello sopra riportato, si innesta invero nell'orientamento consolidato della
Suprema Corte. In tale decisione si legge che, “Quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all'eredità esegue l'ac- cettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice”.
Accogliendo l'istanza di parte appellante, all'udienza del 21.10.2024 la de- cisione della presente causa è stata rinviata all'odierna udienza nell'attesa che sulla questione di cui al primo motivo si esprimessero le Sezioni Unite della Suprema Corte. Il massimo organo della monofilachia ha ribadito l'orientamento consolidato, secondo cui, in tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la
6 rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne (cfr. Cass. civ., S.U., 6.12.2024, n. 31310).
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto di non poter procedere ad alcuna dichiarazione di nullità delle clausole della c.d. fideiussione omnibus, che è il titolo della pretesa di pagamento avanzata dalla (odierna appellata) CP_1 nei confronti di , in ratione tanto della la mancata allegazione Parte_1 del provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA; quanto dell'irrilevanza della pronuncia di nullità delle stesse clausole a causa della tardività dell'ec- cezione ex art. 1957 c.c., con conseguente impossibilità di pronunciare la decadenza della AN dalla garanzia fideiussoria.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con la propria comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado ha chiesto che, per effetto della nullità della clausola Parte_1
n. 6 dello schema ABI, il Tribunale di Roma accertasse e dichiarasse che “la
non rispettava il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 con CP_1 conseguente decadenza dal diritto di credito. Tanto premesso, la IG.na
[...]
(…) insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e Parte_3 nella revoca del D.I. per le ragioni addotte nella presente comparsa conclu- sionale, anche alla luce delle eccepite nullità, rilevabili d'ufficio, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte Sezioni unite n. 41994/2021”.
È vero che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità dedotta dall'odierna ap- pellante, e dunque la deduzione da parte della terza intervenuta della tardi- vità dell'eccezione sollevata dall'originaria opponente è priva di pregio. Al contempo, però, la rilevazione della nullità presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (cfr., da ultima, Cass. civ., Sez. I, ord. 22.5.2024, n. 16102), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto - sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053).
7 In altri termini, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (cfr. Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242) deve essere applicato avuto riguardo alle regole ge- nerali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie. In altri termini, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.7.2025, n. 22102; Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 17.7.2023, n. 20713).
In particolare, la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, richiede che risultino da- gli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, tra le quali il provvedimento sanzionatorio n. 55 adottato dalla AN d'TA il 2.5.2005 (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 25.1.2025, n. 1851), che tale illecito anticoncorrenziale ha (o avrebbe, secondo quanto dedotto dall'odierna ap- pellante) accertato. Tale provvedimento– come ha rilevato il giudice di prime cure – non è stato prodotto da , e tanto meno nel rispetto Parte_1 dei termini di preclusione del giudizio previsti dal rito applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado.
La statuizione del giudice di prime è allora conforme all'orientamento con- solidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è l'inammissibile il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della AN d'TA ed il modello ABI (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.1.2025, n. 863; Cass. civ., Sez. I, ord. 11.9.2024, n. 24380; Cass. civ., Sez. III, ord. 11.7.2023, n. 20713).
Non solo.
Nel caso di specie è assorbente rilevare come l'odierna appellante, pur spe- cificando che l'interesse alla pronuncia di nullità era funzionale alla possibilità di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., preclusa dalla rinuncia contenuta nella clausola del contratto di fideiussione sottoscritto, non ha neppure allegato di avere tempestivamente sollevato detta eccezione nel giudizio di primo grado. In particolare, la clausola in questione si rinviene nei diversi contratti di fideiussione stipulati da (unitamente Persona_1 agli altri fideiussori: e ) il 26.11.2013 e il Persona_4 Parte_4
8 14.11.2014 in favore della OF BE CO Autotrasporti S.r.l., a coper- tura di rapporti di affidamento e mutui che la predetta società intratteneva con la di per un Controparte_5 CP_1 totale di € 476.428,38.
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 4207/2022 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 17.3.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_9
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4207/2022 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 17.3.2022; condanna a rimborsare alla e per essa Parte_1 Controparte_2 alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_3
20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario ON BE Thellung de Courtelary
9
l'indirizzo digitale dell'avv. Francesco Castiglione (cod. fisc.: C.F._2
(p.e.c.: , che la rappresenta e di-
[...] Email_1 fende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace-
e (cod. fisc.: ), e per essa la manda- Controparte_2 P.IVA_1 taria (cod. fisc.: ), in persona del procura- CP_3 P.IVA_2 tore speciale, dott. elettivamente domiciliata in Controparte_4 CP_1 viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio dell'avv. Marco Ferraro (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_3 liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-terza intervenuta-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa respinte, in riforma integrale dell'impugnata sen- tenza n. 4207/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVII, in persona del Giudice Dott. Alfredo Landi, resa inter partes nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 662/2019, pubblicata il 17.03.2022 e mai no- tificata, accogliere il presente appello e per l'effetto:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 22756/2018 del 24.10.2018, reso nell'ambito della procedura monitoria n. 61360/2018 R.G. Tribunale di Roma, notificato in data 16.11.2018, per viola- zione degli artt. 633 ss. C.p.c. e per tutte le motivazioni di cui in narrativa e di conseguenza dichiarare che la IG.na nulla deve alla Parte_1
per le causali di Controparte_5 cui al suddetto decreto ingiuntivo, a causa della mancata acquisizione da parte della stessa della qualità di erede del IG. ; Persona_1
- accertare la nullità delle clausole n. 2, 6, 8 inserite nell'ambito dei contratti di fideiussione stipulati dal IG. con la Persona_1 [...]
poiché ricalcanti quelle predispo- Controparte_6 ste dall'ABI nel 2003 nello schema delle c.d. fideiussioni omnibus e successi- vamente dichiarate nulle dalla AN d'TA con provvedimento n. 55/2005;
- accertata la nullità delle predette clausole, dichiarare l'estinzione dell'obbli- gazione del fideiussore per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e per tutte le motivazioni riportate in narrativa;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”; per “1. Rigettare l'appello perché infondato in fatto e Controparte_2 in diritto e confermare l'impugnata sentenza;
2. Chiede l'estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito ed eccepisce in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di
[...] in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie deri- CP_2 vanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del cre- dito, per tutte le argomentazioni già evidenziate nella premessa.
3. Con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
2 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
22756/2018 emesso il 25.10.2018 dal Tribunale di Roma, con cui le è stato ingiunto di pagare – quale erede di quale erede di , fideius- Persona_1 sore della OF BE CO Autotrasporti S.r.l. – alla
[...] la somma di € 476.428,38, oltre interessi “come Controparte_7 da domanda” e spese del procedimento monitorio, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente, con affidamenti, n. 39723 intestato alla debitrice principale, nonché del mutuo chirografario n. 447844 stipulato sempre dalla società garantita dal defunto padre dell'opponente. In particolare, l'oppo- nente ha allegato che, seppure la madre, quale esercente la potestà genito- riale sulla figlia minore, avesse accettato con beneficio di inventario l'eredità di , la fattispecie di accettazione con beneficio di inventario Persona_1 non si era perfezionata non essendo mai stato effettuato l'inventario e, per- tanto, raggiunta la maggiore età, ha entro l'anno rinunciato all'eredità.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1 contestando integralmente quanto dedotto dall'opponente e
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza n. 4207/2022 del 17.3.2022 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c., confer- mando il decreto ingiuntivo n. 22756/2018 emesso il 25.10.2018 dal Tri- bunale di Roma e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello , che ha Parte_1 svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
2. Nel presente grado di giudizio non si è costituita, seppure ritualmente evocata in giudizio, la ma ha Controparte_1 spiegato intervento, depositando comparsa in data 21.12.2022, la
[...]
e per essa la che ha allegato e documentato Controparte_2 CP_3 che:
- in data 11.11.2021 la Controparte_8 ha concluso con un
[...] Controparte_1 contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, con cui la prima ha acquistato pro soluto, con efficacia economica dalle ore 23:59 del 30.6.2021, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante
3 dai e in relazione ai - tra gli altri - finanziamenti ipotecari e/o chirografari, aventi le caratteristiche indicate nell'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella G.U.R.I. - Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 137 del 18.11.2021 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- in data 16.11.2021 la ha concluso – tra le altre Controparte_2 banche, anche – con la Controparte_8 Controparte_8 contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli
[...] artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U.R.I. - Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25.11.2021 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta), con cui la prima ha acquistato pro soluto dalla cedente tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza;
- ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999, la CP_2
(anche in nome e per conto della AN cedente) ha reso disponibili
[...] nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti oggetto di cessione;
- al fine di procedere alla gestione e al recupero dei crediti in questione, nonché di tutti i diritti ad essi associati e inclusi, con scrittura privata auten- ticata nelle firme dal notaio di Pordenone in data Persona_2
2.12.2021 (rep. 309339; fasc. 39756), registrato a Pordenone il 9.12.2021 al n. 20243 serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria CP_3
affinché, in nome e per conto della stessa, possa compiere tutto ciò
[...] che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulte- riormente cedere i crediti, e quindi compiere atti, adempimenti, attività e for- malità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinun- ciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancella- zione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni
4 ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costi- tuita a favore della cedente (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte terza interve- nuta).
È quindi provato che tra i crediti ceduti alla sia com- Controparte_2 preso quello originariamente vantato dalla Controparte_1 nei confronti di , quale erede di
[...] Parte_1 Persona_3
.
[...]
3. Con il primo motivo di appello si deduce che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma avrebbe ritenuto la qualità di erede del defunto padre,
, in capo a sulla scorta di un'errata inter- Persona_1 Parte_1 pretazione dell'art. 489 c.p.c., “secondo cui, avendo la minore accettato pre- cedentemente l'eredità con beneficio di inventario, per mezzo della legale rappresentante, la rinuncia effettuata dalla stessa sarebbe tamquam non es- set”.
In particolare, l'appellante rileva – come ha già fatto nel giudizio di primo grado – che “alla morte del padre la IG.na , poiché ancora mino- Pt_1 renne, accettava l'eredità ai sensi dell'art. 471 c.c. ossia con beneficio d'in- ventario, previa autorizzazione che la madre, IG.ra , in qualità Parte_2 di rappresentante legale della minore, otteneva dal Giudice Tutelare. Succes- sivamente, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, stante la mancata redazione dell'inventario che perfeziona la procedura di accetta- zione beneficiata, la IG.na rinunciava all'eredità”. Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto: i) l'acquisizione della qualità di erede del de cuius da parte della figlia Persona_1 [...]
per mezzo dell'accettazione con beneficio di inventario del com- Pt_1 pendio paterno, così come effettuata dalla madre la quale Parte_2 esercitava la potestà su detta minore ed era stata a ciò autorizzata dal giu- dice tutelare del Tribunale di Roma;
ii) la successiva decadenza dall'eredità beneficiata da parte di per effetto del mancato compimento Parte_1 dell'inventario nel termine di un anno della maggiore età; iii) conseguente- mente, l'inefficacia della rinunzia all'eredità effettuata dall'odierna attrice una volta acquisita la qualità di erede. Nello statuire ciò il Tribunale di Roma si è conformato al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
5 secondo cui, qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chia- mato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (art. 470 e 459 c.c.), ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da que- st'ultimo, che però viene considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.) (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.8.1999, n. 8832; Cass. civ., Sez. I, 21.2.1979, n.
1108).
Diversamente da quanto ritiene parte appellante, “L'art. 489 c.c. non attri- buisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la fa- coltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis” (così Cass. civ., Sez.
II, ord. 5.6.2019, n. 15267).
Il precedente di legittimità richiamato da parte appellante (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 16.11.2018, n. 29665), e che affermerebbe un principio opposto a quello sopra riportato, si innesta invero nell'orientamento consolidato della
Suprema Corte. In tale decisione si legge che, “Quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all'eredità esegue l'ac- cettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice”.
Accogliendo l'istanza di parte appellante, all'udienza del 21.10.2024 la de- cisione della presente causa è stata rinviata all'odierna udienza nell'attesa che sulla questione di cui al primo motivo si esprimessero le Sezioni Unite della Suprema Corte. Il massimo organo della monofilachia ha ribadito l'orientamento consolidato, secondo cui, in tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la
6 rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne (cfr. Cass. civ., S.U., 6.12.2024, n. 31310).
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto di non poter procedere ad alcuna dichiarazione di nullità delle clausole della c.d. fideiussione omnibus, che è il titolo della pretesa di pagamento avanzata dalla (odierna appellata) CP_1 nei confronti di , in ratione tanto della la mancata allegazione Parte_1 del provvedimento n. 55/2005 della AN d'TA; quanto dell'irrilevanza della pronuncia di nullità delle stesse clausole a causa della tardività dell'ec- cezione ex art. 1957 c.c., con conseguente impossibilità di pronunciare la decadenza della AN dalla garanzia fideiussoria.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con la propria comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado ha chiesto che, per effetto della nullità della clausola Parte_1
n. 6 dello schema ABI, il Tribunale di Roma accertasse e dichiarasse che “la
non rispettava il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 con CP_1 conseguente decadenza dal diritto di credito. Tanto premesso, la IG.na
[...]
(…) insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e Parte_3 nella revoca del D.I. per le ragioni addotte nella presente comparsa conclu- sionale, anche alla luce delle eccepite nullità, rilevabili d'ufficio, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte Sezioni unite n. 41994/2021”.
È vero che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità dedotta dall'odierna ap- pellante, e dunque la deduzione da parte della terza intervenuta della tardi- vità dell'eccezione sollevata dall'originaria opponente è priva di pregio. Al contempo, però, la rilevazione della nullità presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (cfr., da ultima, Cass. civ., Sez. I, ord. 22.5.2024, n. 16102), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto - sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 5.12.2023, n. 34053).
7 In altri termini, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (cfr. Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26242) deve essere applicato avuto riguardo alle regole ge- nerali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie. In altri termini, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.7.2025, n. 22102; Cass. civ., Sez. III, ord. 23.2.2024, n. 4867; Cass. civ., Sez. III, ord. 17.7.2023, n. 20713).
In particolare, la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto di fideiussione “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, richiede che risultino da- gli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, tra le quali il provvedimento sanzionatorio n. 55 adottato dalla AN d'TA il 2.5.2005 (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 25.1.2025, n. 1851), che tale illecito anticoncorrenziale ha (o avrebbe, secondo quanto dedotto dall'odierna ap- pellante) accertato. Tale provvedimento– come ha rilevato il giudice di prime cure – non è stato prodotto da , e tanto meno nel rispetto Parte_1 dei termini di preclusione del giudizio previsti dal rito applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado.
La statuizione del giudice di prime è allora conforme all'orientamento con- solidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è l'inammissibile il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della AN d'TA ed il modello ABI (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.1.2025, n. 863; Cass. civ., Sez. I, ord. 11.9.2024, n. 24380; Cass. civ., Sez. III, ord. 11.7.2023, n. 20713).
Non solo.
Nel caso di specie è assorbente rilevare come l'odierna appellante, pur spe- cificando che l'interesse alla pronuncia di nullità era funzionale alla possibilità di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., preclusa dalla rinuncia contenuta nella clausola del contratto di fideiussione sottoscritto, non ha neppure allegato di avere tempestivamente sollevato detta eccezione nel giudizio di primo grado. In particolare, la clausola in questione si rinviene nei diversi contratti di fideiussione stipulati da (unitamente Persona_1 agli altri fideiussori: e ) il 26.11.2013 e il Persona_4 Parte_4
8 14.11.2014 in favore della OF BE CO Autotrasporti S.r.l., a coper- tura di rapporti di affidamento e mutui che la predetta società intratteneva con la di per un Controparte_5 CP_1 totale di € 476.428,38.
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 4207/2022 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 17.3.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_9
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4207/2022 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 17.3.2022; condanna a rimborsare alla e per essa Parte_1 Controparte_2 alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_3
20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario ON BE Thellung de Courtelary
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