Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/05/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 03948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2024, proposto da “Centro di Riabilitazione Cinzia Santulli” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Asl di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
A) della deliberazione n. 1162 del 01.07.2024 del Direttore Generale dell’A.S.L. Caserta, notificata in pari data, avente ad oggetto “ Centro Ambulatoriale di Riabilitazione - “Centro Cinzia Santulli” sito ad Aversa Rideterminazione della Capacità Operativa Massima (COM) ”, nella parte in cui, pur riconoscendo la rideterminazione della capacità operativa massima a far data dal 01.01.2025 come previsto dalla D.G.R.C. n. 1270/2003 e s.m.i., non prevede il riconoscimento di duecento (200) ore di attività svolte da sei (6) Psicoterapeuti;
B) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 189026/C del 29.07.2024 a firma del Direttore F.F. UOC Controllo Prestazioni in Accreditamento e Mobilità Internazionale dell’A.S.L. Caserta con la quale si conferma il mancato riconoscimento sub A), di cui alla Deliberazione n. 1162/2024;
C) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, nonché
D) per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla rideterminazione della capacità operativa massima (C.O.M.) a far data dal 01.01.2025 con espresso riferimento alle 200 ore svolte dai 6 Psicoterapeuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 30.09.2024 e depositato il 24.10.2024, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- di gestire una struttura sanitaria accreditata, ai sensi del D.C.A. n. 135/2014 e del D.C.A. n. 66/2018, per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex artt. 26 e 44 della L. n. 833/1978;
- di avere richiesto alla ASL di Caserta, in data 07.03.2024, essendo in possesso dei relativi requisiti, la variazione della “Capacità Operativa Massima” per l’anno 2025;
- che, effettuate le verifiche dei requisiti organizzativi e strutturali ed acquisita la necessaria documentazione, la ASL acquisiva il parere espresso dalla commissione “COM” con nota prot. n. 159782/CCOM del 24.06.2024, favorevole “ alla rimodulazione C.O.M. per l’anno 2025 per la struttura sanitaria CENTRO SANTULLI CINZIA SRL in Aversa, per la branca in accreditamento di prestazioni di riabilitazione ”;
- di avere regolarmente garantito alla collettività, nel corso dell’anno, trattamenti di psicoterapia prestati da n. 6 psicoterapeuti, per un totale di n. 200 ore, con regolare retribuzione scalata dal tetto di spesa della “COM”, e quindi riconosciuta dalla stessa Azienda sanitaria;
- che, con la deliberazione n. 1162 del 01.07.2024 del Direttore Generale dell’A.S.L. Caserta, l’amministrazione resistente, pur riconoscendo la rideterminazione della capacità operativa massima a far data dal 01.01.2025 (come previsto dalla D.G.R.C. n. 1270/2003 e s.m.i.), non prevedeva il riconoscimento delle suddette n. 200 ore di attività svolte da n. 6 psicoterapeuti;
- che la U.O.C. “Controllo Prestazioni in Accreditamento e Mobilità Internazionali” presso l’ASL di Caserta, con nota prot. n. 189026/C.PRES.ACC. del 29.07.2024, confermava il mancato riconoscimento di tali ore.
2. Tanto premesso, proponeva le domande suddette sulla base del seguente motivo di ricorso: “ Violazione e falsa applicazione della legge n. 833/78 – Violazione e falsa applicazione della D.G.R.C. n. 1270/2003 e s.m.i. - Violazione e falsa applicazione della L. 07.08.1990 n. 241 - Violazione del giusto procedimento - Difetto di istruttoria e di motivazione – Contraddittorietà - Mancanza assoluta dei presupposti - Eccesso di potere ”.
Sosteneva la ricorrente che la delibera impugnata era stata adottata in assenza di adeguata attività istruttoria.
Assumeva che l’amministrazione resistente, a seguito della richiesta inoltrata dalla ricorrente, avrebbe dovuto valutare adeguatamente l’attività svolta, rimodulando il tetto di spesa e ricomprendendovi il riconoscimento anche delle ore svolte dagli psicoterapeuti.
Evidenziava che la suddetta U.O.C. dell’Azienda sanitaria – a seguito della nota proposta dalla ricorrente al fine di evidenziare l’errore posto in essere – aveva confermato il suddetto mancato riconoscimento, con una motivazione inconferente e frutto di mero automatismo, limitandosi a richiamare taluni atti regionali, non attinenti alla richiesta specifica, senza soffermarsi su quanto effettivamente svolto quale attività di assistenza sanitaria dai n. 6 psicoterapeuti.
Sosteneva che vi fosse contraddizione tra la possibilità di scalare importi dalla C.O.M. rispetto a prestazioni erogate e l’impossibilità di rimodulare il tetto di spesa mediante la rideterminazione della capacità operativa massima.
3. Con memoria depositata in data 05.03.2025, la ASL chiedeva – sulla base di varie argomentazioni – il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025, il ricorso veniva discusso come da verbale e trattenuto per la decisione.
5. Il motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 26, co. 1, L. n. 833/1978, « Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».
Risulta dalla Delibera di Giunta regionale della Campania n. 6757 del 31.07.1996 (pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 03.02.1997), versata in atti dall’amministrazione resistente, che, per “Tecnici della riabilitazione”, si intendono le seguenti figure professionali: « Fisioterapisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, logopedisti, ortottisti ». E non anche gli psicoterapeuti.
Ne deriva che la decisione della ASL convenuta era vincolata dalla delibera regionale precedentemente adottata, e non impugnata nel presente giudizio.
Non appaiono comunque fondate le censure relative ad un preteso difetto di istruttoria e di motivazione. È sufficiente osservare infatti che il provvedimento impugnato, emesso in data 01.07.2024, è corredato da un’ampia e dettagliata nota metodologica, nella quale, alla voce “Calcolo ore del personale”, si afferma: « Figure professionali riconosciute: fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale, ortottista, logopedista, assistente sociale, educatore professionale, infermiere sono quelle previste dalla Legge n. 42 del 26/02/99, dai DD.MM. del 27/08/2000 e del 29/03/2001 (…) ».
Si afferma inoltre, alla voce “Determinazione Capacità Operativa Massima”: « In virtù di quanto detto nei paragrafi precedenti, ne consegue che, per ogni singolo Centro ex tipologia C, saranno elaborate le seguenti schede:
- Scheda A (A/1; A/2, ecc) relative alle caratteristiche del personale;
- Scheda B relativa alle caratteristiche strutturali.
La COM sarà determinata dal valore numerico limitante, sia esso di struttura o di personale ».
Alla stessa nota metodologica sono poi allegate le schede, relative alla società ricorrente, identificate come “A1”, “A2” e “B”, nelle quali sono riportati i dati numerici corrispondenti alla suddetta nota metodologica, tramite i quali l’amministrazione resistente è giunta alla determinazione della capacità operativa massima in questione.
Quanto infine all’asserita contraddizione tra la possibilità di scalare importi dalla C.O.M. e l’impossibilità di rimodulare il tetto di spesa mediante la rideterminazione della capacità operativa massima, si osserva che – stante la conformità della decisione alle norme vigenti e la sua intrinseca coerenza – qualsiasi prassi adottata in passato dall’amministrazione, eventualmente più favorevole alla ricorrente, non sarebbe comunque idonea ad integrare gli estremi di un vizio di legittimità.
6. In definitiva, il ricorso deve essere considerato infondato e quindi respinto.
7. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO