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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 159/2021
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI EG LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N. A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 159/2021 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.4.1975, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Ernesto Mancini
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria C.F._2
(RC), via Damiano Chiesa, n. 1
appellante
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25.8.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Benedetto (c.f.
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC), C.F._4
via Cairoli, n. 34
appellato
e
1 Corte d'Appello
(c.f./p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
appellata contumace
e
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore;
appellata contumace
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
19.1.1973;
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. n. C.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato in data 24.3.2021, l'avv. ha Parte_1
parzialmente impugnato la sentenza n. 251/2021, pubblicata il 22.2.2021, con cui il Tribunale di Reggio Calabria – a definizione del giudizio iscritto al n.
4775/2017 R.G. – ha dichiarato estinto (per rinuncia agli atti) il giudizio dal predetto avviato nei confronti di (con condanna dell'attore Controparte_4
alla refusione delle spese di lite), condannando in solido i convenuti
, e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2 Corte d'Appello
risarcimento in favore dell'attore del danno da diffamazione liquidato in €
2.000 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo ed alla refusione delle spese processuali per € 2.500 oltre rimborso forfettario, iva e c.p. come per legge.
Il Tribunale ha rigettato le ulteriori domande attrici di risarcimento del danno biologico e di pubblicazione della decisione ex art. 120 c.p.c.
Con primo motivo, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla quantificazione del danno, deducendo la violazione dei criteri di liquidazione fissati dalla tabella adottata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Chiede gli venga riconosciuto il risarcimento del danno da diffamazione di
“media gravità”, in forza della relativa tabella quantificato in € 26.000.
Con secondo motivo, l'appellante censura l'erronea liquidazione in proprio favore delle spese di lite, avendo il Tribunale applicato lo scaglione di valore inferiore rispetto a quello in concreto applicabile.
L'appellante insiste, inoltre, nella richiesta di prova testimoniale rigettata in primo grado.
- Difese dell'appellato
deduce l'inammissibilità e, comunque, chiede il rigetto Controparte_1 dell'appello siccome infondato.
L'appellato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità delle produzioni in appello del
(poiché tardive), chiedendo il rigetto delle contrarie istanze istruttorie. Pt_1
Il giudizio si è svolto in contumacia degli appellati Controparte_2
e (quest'ultimo citato ai soli
[...] Controparte_3 Controparte_4
fini della denuntiatio litis).
***
1.- Sulla quantificazione del danno
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha liquidato all'attore il danno da diffamazione in € 2.000, deducendo la violazione dei criteri di determinazione del danno indicati nella tabella adottata dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano.
L'appellante chiede il riconoscimento del danno da diffamazione di “media gravità” quantificato, in forza della predetta tabella, in € 26.000.
3 Corte d'Appello
2. Il motivo è parzialmente fondato.
, professionista iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Parte_1
Reggio Calabria, agisce per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla condotta diffamatoria posta in essere dagli appellati, i quali, in data 9.10.2017, hanno presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria un esposto nei confronti dell'odierno appellante esponendo: 1) la violazione del divieto di accaparramento della clientela di cui all'art. 37 del Codice Deontologico Forense;
2) l'insistenza di campagna denigratoria, diffamatoria e di atti persecutori perpetrati dal Pt_1
nei confronti degli esponenti per il tramite dei canali social, in violazione ai doveri di probità, dignità e decoro imposti dall'art. 9 del C.D.F.
Il pregiudizio da diffamazione (sotto la duplice voce del danno all'immagine e alla reputazione) è stato originariamente quantificato dall'attore in € 150.000 salva “la diversa somma risultante di giustizia”.
Il Tribunale, accertata la natura diffamatoria dell'esposto siccome lesivo della personalità e della reputazione dell'attore, ha liquidato il danno in € 2.000 alla luce della condotta provocatoria del danneggiato (il quale ha posto in essere, sui profili social, innumerevoli condotte aggressive nei confronti dei convenuti), della limitata diffusione e della non divulgazione dell'esposto, della mancata prova circa la diffusione da parte dei convenuti della notizia diffamatoria.
3. Per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione, attendibili appaiono i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, i quali – pur non vincolanti in quanto non costituenti fonti del diritto – recepiscono e sono coerenti con i parametri di determinazione utilizzati dalla giurisprudenza. Si tratta di parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e
4 Corte d'Appello
sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato (Cass. n. 8248/2024).
4. Sulla natura diffamatoria dell'esposto, ravvisata dal Tribunale, non è stato proposto appello incidentale. Pertanto su tale aspetto deve ritenersi formato il giudicato interno.
L'atto con cui è stata realizzata la diffamazione porta la firma del , CP_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
e della (la firma del Condello, invece, è stata
[...] Controparte_3
dallo stesso disconosciuta nel primo grado, con conseguente rinuncia agli atti nei propri confronti da parte del ). Pt_1
5. Ritiene il Collegio opportuno utilizzare i criteri orientativi indicati nella tabella di Milano per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, in ragione della evidente analogia della natura dei danni, pur con i dovuti adattamenti necessari in considerazione dell'inapplicabilità degli indici strettamente connessi con la natura dei mezzi di comunicazione (di massa) cui fa riferimento la tabella predetta.
6. Ritiene il Collegio che non possa attribuirsi rilievo in sede di determinazione del danno alla pregressa condotta dell'attore odierno appellante, consistita – come rilevato nella sentenza impugnata in innumerevoli interventi molto aggressivi nei confronti della dirigenza della squadra sui profili social di gruppi di tifosi.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la provocazione da parte della persona offesa non determina concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto la determinazione dell'autore del fatto illecito doloso costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del fatto illecito al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (Cass. n.
6494/2023; Cass. n. 5679/2016).
Pertanto il risarcimento del danno non può essere diminuito in ragione dei pregressi comportamenti dell'attore danneggiato, anche se questa hanno costituito una provocazione.
5 Corte d'Appello
2.- Indici di quantificazione del danno
1. Venendo agli indici rilevanti ai fini della determinazione del danno, è opportuno valutare in primo luogo il grado di gravità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento.
Tale indice è di primario rilievo al fine di determinare il danno da diffamazione, essendo elemento di fondamentale rilievo sotto il profilo della sofferenza interiore (ossia del danno morale).
Appare condivisibile l'assunto del giudice di prime cure nella parte in cui ha ravvisato la tenuità dell'offesa arrecata al danneggiato.
Il grado di gravità attiene, ritiene il Collegio, al livello di scorrettezza del comportamento indicato o della qualità attribuita al soggetto nonché al grado di specificità del comportamento attribuito.
L'offesa in questione può ritenersi di tenue gravità in quanto le espressioni aventi carattere diffamatorio (quindi non tutto l'esposto, ma le espressioni che hanno natura diffamatoria) non attribuiscono al comportamenti specifici Pt_1
di rilevanza penale, disciplinare o etica.
Altre espressioni contenute nell'esposto disciplinare sono esercizio del diritto di critica. In questa sede l'attenzione va posta esclusivamente sulle espressioni alle quali può attribuirsi – ed è stata attribuita dalla sentenza impugnata – natura diffamatoria.
Le espressioni che vanno ritenute – e sono state ritenute diffamatorie dalla sentenza impugnata – diffamatorie sono consistite in apprezzamenti immotivati, non accompagnati da puntuali riferimenti oggettivi, e piuttosto generici (“megalomane”, affetta da manie di persecuzione”, “dimostrando un evidente squilibrio”, “ossessionato in modo patologico e pericoloso”).
Pertanto ricorre nella fattispecie in esame l'indice della tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattale di riferimento, considerato dalla tabella di
Milano tra gli indici delle diffamazioni di tenue gravità.
2. È ravvisabile nella fattispecie in oggetto anche l'indice costituito dalla minima diffusione del mezzo diffamatorio.
La diffamazione in oggetto è stata realizzata con un mezzo (esposto all'Ordine degli Avvocati) destinato ad avere una minima diffusione, in considerazione
6 Corte d'Appello
dell'obbligo di riservatezza – del conseguente divieto di divulgazione – cui sono tenuti i componenti dell'organo disciplinare.
Del resto, non vi è prova che nella fattispecie in esame vi sia stata la diffusione o divulgazione, da parte dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, del contenuto nell'esposto al di fuori della sede istituzionale.
È da confermare, al riguardo, l'ordinanza dell'8.7.2024 con cui il Collegio ha rigettato la prova per testi formulata dal danneggiato (siccome irrilevante e riguardante “voci correnti nel pubblico”) al fine di dimostrare la diffusione, in ambito lavorativo, sportivo e sociale, della notizia circa la sottoposizione del professionista al procedimento disciplinare.
Per la stessa ragione è ravvisabile anche l'indice – previsto dalla tabella di
Milano per le diffamazioni di tenue gravità – dell'assenza di risonanza mediatica.
7. Privo di significativa rilevanza è nella fattispecie in esame l'indice della limitata/assente notorietà dei diffamanti.
Tale indice risulta significativo in caso di diffamazione a mezzo stampa o con un mezzo di comunicazione di massa. In tale fattispecie l'autorevolezza e notorietà del diffamante amplificano l'effetto pregiudizievole della notizia diffamatoria.
Nella fattispecie in esame invece il mezzo tramite cui è stata posta in essere la diffamazione è circondato da stringenti obblighi di riservatezza.
Inoltre nel contesto in cui è stato comunicato l'esposto, la notorietà del diffamante non ha alcun rilievo, non potendo la notorietà del diffamante avere alcun rilievo sotto il profilo dell'esito del procedimento disciplinare avviato.
Pertanto l'indice della notorietà del diffamante non riveste rilievo nel caso di specie.
8. Non può essere assegnato significativo peso, nella fattispecie in esame, neanche all'indice costituito dal minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria.
Anche questo indice è significativo in caso di diffamazione realizzata con un mezzo di comunicazione di massa, non anche quando è realizzato – come nel caso di specie – con un atto destinato a rimanere in un contesto riservato.
7 Corte d'Appello
9. Non risulta prova di uno specifico pregiudizio risentito dall'odierno appellante sotto il profilo personale e professionale. Vale a dire non vi è prova di specifiche significative ripercussioni derivate all'odierno appellante dall'esposto in questione (ad es. ricadute negative in ambito lavorativo, nella carriera, etc.).
10. Non è ravvisabile nella fattispecie una pluralità di episodi diffamatori, uno degli indici delle diffamazioni di media gravità secondo la tabella.
Deve ritenersi che la pluralità di episodi diffamatori, ai fini dell'applicazione della tabella in questione, ricorra quando le notizie diffamatorie sono espresse in contesti temporali differenti.
Non sussiste pluralità di episodi diffamatori quando le (ancorché plurime) espressioni diffamatorie sono pronunciate in un medesimo contesto, come nel caso di specie.
11. Ritiene il Collegio ravvisabile un non tenue (media) intensità dell'elemento soggettivo.
La diffamazione oggetto di controversia non è dipesa da un errore
(inconsapevole); quindi non è stata colposa. Si è trattato di un comportamento intenzionale, ossia connotato da animus diffamandi.
La diffamazione non è consistita in un comportamento impulsivo, occasionale;
appare invece l'esito di una decisione meditata.
Il fatto che l'esposto sia stato destinato all'organo disciplinare evidenzia l'intento dei diffamanti di produrre una conseguenza seria a carico dell'odierno appellante.
Il che induce a ritenere di media gravità l'intensità dell'elemento soggettivo.
12. La ricorrenza di un solo indice di media gravità non consente l'applicazione dello scaglione del danno di media gravità. Occorre infatti avere riguardo alla prevalenza degli indici. Come detto, in prevalenza gli indici riscontrabile nella fattispecie in esame sono riconducibili allo scaglione del danno di tenue gravità.
La presenza di un indice di media gravità rileva all'interno dello scaglione, determinando un aumento del danno.
8 Corte d'Appello
In particolare ritiene il Collegio che il danno possa essere determinato in misura pari ad € 6.462,50, corrispondente al valore medio dello scaglione di tenue gravità.
Dall'importo così rideterminato dovrà essere detratto quanto già corrisposto dai danneggianti, a titolo risarcitorio, in esecuzione dell'impugnata sentenza.
3.- Spese processuali del primo grado
1. L'appellante deduce l'errata liquidazione delle spese processuali del primo grado.
Il Tribunale ha posto a carico dei convenuti , CP_1 Controparte_2
e in solido tra loro, le spese processuali liquidandole in € 2.500 CP_3
(oltre al rimborso spese forfettarie ed accessori di legge) applicando, in ragione del decisum, lo scaglione di valore tra € 1.101 e € 5.200.
L'appellante sostiene che il riconoscimento del maggior danno di € 26.000, comportando un maggior decisum, avrebbe determinato la liquidazione delle spese in forza del superiore e corrispondente scaglione valore.
Il motivo non può essere accolto in quanto ritiene questa Corte che, in ragione del notevole divario tra l'importo chiesto in primo grado e l'importo accertato, sia equo compensare per 2/3 le spese processuali del primo grado.
Applicando i parametri medi dello scaglione tra € 5.201 e € 26.000, si giungerebbe ad un importo superiore a quello liquidato dalla sentenza impugnata. Non può essere però disposta la riduzione dell'importo, in mancanza di appello incidentale, in virtù del divieto di reformatio in peius.
Pertanto va confermato l'importo liquidato nella sentenza impugnata per le spese processuali di primo grado.
4.- Spese processuali dell'appello
In considerazione del significativo divario tra l'importo chiesto in appello (€
26.000) e quello accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali del secondo grado.
Il valore della causa in secondo grado, tenuto conto del decisum – ossia del maggiore importo riconosciuto in appello rispetto a quello determinato in primo grado – rientra nello scaglione da € 1.101 a € 5.200.
9 Corte d'Appello
Vanno applicati i parametri medi, tranne per la fase di trattazione, per la quale si applicano i parametri minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria.
Pertanto le spese processuali del secondo grado si liquidano in complessivi €
1.209,50 in favore dell'appellante.
Nulla sulle spese processuali del secondo grado tra l'appellante e CP_4
, citato ai soli fini della denuntiatio litis.
[...]
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_4
così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il risarcimento spettante all'appellante, per le causali di cui in motivazione, in misura pari ad € 6.462,50;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'appellante della CP_3 somma di € 6.462,50, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dal 9.10.2017 sino al soddisfo, detratto l'importo già corrisposto a titolo di risarcimento del danno;
- rigetta nel resto l'appello;
- conferma la sentenza impugnata in ordine alle spese processuali del primo grado;
- compensa per la metà le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico degli appellati, in solido tra loro, la restante parte, che liquida in €
1.209,50 in favore dell'appellante, oltre il rimborso delle spese generali del
15%, iva e c.p. come per legge;
- dispone il non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado tra l'appellante e . Controparte_4
Reggio Calabria, 25.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
10
n. 159/2021
C O R T E D
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A P P E L L O
DI EG LA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N. A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 159/2021 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.4.1975, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Ernesto Mancini
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria C.F._2
(RC), via Damiano Chiesa, n. 1
appellante
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25.8.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Benedetto (c.f.
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC), C.F._4
via Cairoli, n. 34
appellato
e
1 Corte d'Appello
(c.f./p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
appellata contumace
e
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore;
appellata contumace
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_4 C.F._5
19.1.1973;
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. n. C.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato in data 24.3.2021, l'avv. ha Parte_1
parzialmente impugnato la sentenza n. 251/2021, pubblicata il 22.2.2021, con cui il Tribunale di Reggio Calabria – a definizione del giudizio iscritto al n.
4775/2017 R.G. – ha dichiarato estinto (per rinuncia agli atti) il giudizio dal predetto avviato nei confronti di (con condanna dell'attore Controparte_4
alla refusione delle spese di lite), condannando in solido i convenuti
, e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2 Corte d'Appello
risarcimento in favore dell'attore del danno da diffamazione liquidato in €
2.000 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo ed alla refusione delle spese processuali per € 2.500 oltre rimborso forfettario, iva e c.p. come per legge.
Il Tribunale ha rigettato le ulteriori domande attrici di risarcimento del danno biologico e di pubblicazione della decisione ex art. 120 c.p.c.
Con primo motivo, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla quantificazione del danno, deducendo la violazione dei criteri di liquidazione fissati dalla tabella adottata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Chiede gli venga riconosciuto il risarcimento del danno da diffamazione di
“media gravità”, in forza della relativa tabella quantificato in € 26.000.
Con secondo motivo, l'appellante censura l'erronea liquidazione in proprio favore delle spese di lite, avendo il Tribunale applicato lo scaglione di valore inferiore rispetto a quello in concreto applicabile.
L'appellante insiste, inoltre, nella richiesta di prova testimoniale rigettata in primo grado.
- Difese dell'appellato
deduce l'inammissibilità e, comunque, chiede il rigetto Controparte_1 dell'appello siccome infondato.
L'appellato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità delle produzioni in appello del
(poiché tardive), chiedendo il rigetto delle contrarie istanze istruttorie. Pt_1
Il giudizio si è svolto in contumacia degli appellati Controparte_2
e (quest'ultimo citato ai soli
[...] Controparte_3 Controparte_4
fini della denuntiatio litis).
***
1.- Sulla quantificazione del danno
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha liquidato all'attore il danno da diffamazione in € 2.000, deducendo la violazione dei criteri di determinazione del danno indicati nella tabella adottata dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano.
L'appellante chiede il riconoscimento del danno da diffamazione di “media gravità” quantificato, in forza della predetta tabella, in € 26.000.
3 Corte d'Appello
2. Il motivo è parzialmente fondato.
, professionista iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Parte_1
Reggio Calabria, agisce per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla condotta diffamatoria posta in essere dagli appellati, i quali, in data 9.10.2017, hanno presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria un esposto nei confronti dell'odierno appellante esponendo: 1) la violazione del divieto di accaparramento della clientela di cui all'art. 37 del Codice Deontologico Forense;
2) l'insistenza di campagna denigratoria, diffamatoria e di atti persecutori perpetrati dal Pt_1
nei confronti degli esponenti per il tramite dei canali social, in violazione ai doveri di probità, dignità e decoro imposti dall'art. 9 del C.D.F.
Il pregiudizio da diffamazione (sotto la duplice voce del danno all'immagine e alla reputazione) è stato originariamente quantificato dall'attore in € 150.000 salva “la diversa somma risultante di giustizia”.
Il Tribunale, accertata la natura diffamatoria dell'esposto siccome lesivo della personalità e della reputazione dell'attore, ha liquidato il danno in € 2.000 alla luce della condotta provocatoria del danneggiato (il quale ha posto in essere, sui profili social, innumerevoli condotte aggressive nei confronti dei convenuti), della limitata diffusione e della non divulgazione dell'esposto, della mancata prova circa la diffusione da parte dei convenuti della notizia diffamatoria.
3. Per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione, attendibili appaiono i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, i quali – pur non vincolanti in quanto non costituenti fonti del diritto – recepiscono e sono coerenti con i parametri di determinazione utilizzati dalla giurisprudenza. Si tratta di parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e
4 Corte d'Appello
sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato (Cass. n. 8248/2024).
4. Sulla natura diffamatoria dell'esposto, ravvisata dal Tribunale, non è stato proposto appello incidentale. Pertanto su tale aspetto deve ritenersi formato il giudicato interno.
L'atto con cui è stata realizzata la diffamazione porta la firma del , CP_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
e della (la firma del Condello, invece, è stata
[...] Controparte_3
dallo stesso disconosciuta nel primo grado, con conseguente rinuncia agli atti nei propri confronti da parte del ). Pt_1
5. Ritiene il Collegio opportuno utilizzare i criteri orientativi indicati nella tabella di Milano per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, in ragione della evidente analogia della natura dei danni, pur con i dovuti adattamenti necessari in considerazione dell'inapplicabilità degli indici strettamente connessi con la natura dei mezzi di comunicazione (di massa) cui fa riferimento la tabella predetta.
6. Ritiene il Collegio che non possa attribuirsi rilievo in sede di determinazione del danno alla pregressa condotta dell'attore odierno appellante, consistita – come rilevato nella sentenza impugnata in innumerevoli interventi molto aggressivi nei confronti della dirigenza della squadra sui profili social di gruppi di tifosi.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la provocazione da parte della persona offesa non determina concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto la determinazione dell'autore del fatto illecito doloso costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del fatto illecito al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (Cass. n.
6494/2023; Cass. n. 5679/2016).
Pertanto il risarcimento del danno non può essere diminuito in ragione dei pregressi comportamenti dell'attore danneggiato, anche se questa hanno costituito una provocazione.
5 Corte d'Appello
2.- Indici di quantificazione del danno
1. Venendo agli indici rilevanti ai fini della determinazione del danno, è opportuno valutare in primo luogo il grado di gravità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento.
Tale indice è di primario rilievo al fine di determinare il danno da diffamazione, essendo elemento di fondamentale rilievo sotto il profilo della sofferenza interiore (ossia del danno morale).
Appare condivisibile l'assunto del giudice di prime cure nella parte in cui ha ravvisato la tenuità dell'offesa arrecata al danneggiato.
Il grado di gravità attiene, ritiene il Collegio, al livello di scorrettezza del comportamento indicato o della qualità attribuita al soggetto nonché al grado di specificità del comportamento attribuito.
L'offesa in questione può ritenersi di tenue gravità in quanto le espressioni aventi carattere diffamatorio (quindi non tutto l'esposto, ma le espressioni che hanno natura diffamatoria) non attribuiscono al comportamenti specifici Pt_1
di rilevanza penale, disciplinare o etica.
Altre espressioni contenute nell'esposto disciplinare sono esercizio del diritto di critica. In questa sede l'attenzione va posta esclusivamente sulle espressioni alle quali può attribuirsi – ed è stata attribuita dalla sentenza impugnata – natura diffamatoria.
Le espressioni che vanno ritenute – e sono state ritenute diffamatorie dalla sentenza impugnata – diffamatorie sono consistite in apprezzamenti immotivati, non accompagnati da puntuali riferimenti oggettivi, e piuttosto generici (“megalomane”, affetta da manie di persecuzione”, “dimostrando un evidente squilibrio”, “ossessionato in modo patologico e pericoloso”).
Pertanto ricorre nella fattispecie in esame l'indice della tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattale di riferimento, considerato dalla tabella di
Milano tra gli indici delle diffamazioni di tenue gravità.
2. È ravvisabile nella fattispecie in oggetto anche l'indice costituito dalla minima diffusione del mezzo diffamatorio.
La diffamazione in oggetto è stata realizzata con un mezzo (esposto all'Ordine degli Avvocati) destinato ad avere una minima diffusione, in considerazione
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dell'obbligo di riservatezza – del conseguente divieto di divulgazione – cui sono tenuti i componenti dell'organo disciplinare.
Del resto, non vi è prova che nella fattispecie in esame vi sia stata la diffusione o divulgazione, da parte dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, del contenuto nell'esposto al di fuori della sede istituzionale.
È da confermare, al riguardo, l'ordinanza dell'8.7.2024 con cui il Collegio ha rigettato la prova per testi formulata dal danneggiato (siccome irrilevante e riguardante “voci correnti nel pubblico”) al fine di dimostrare la diffusione, in ambito lavorativo, sportivo e sociale, della notizia circa la sottoposizione del professionista al procedimento disciplinare.
Per la stessa ragione è ravvisabile anche l'indice – previsto dalla tabella di
Milano per le diffamazioni di tenue gravità – dell'assenza di risonanza mediatica.
7. Privo di significativa rilevanza è nella fattispecie in esame l'indice della limitata/assente notorietà dei diffamanti.
Tale indice risulta significativo in caso di diffamazione a mezzo stampa o con un mezzo di comunicazione di massa. In tale fattispecie l'autorevolezza e notorietà del diffamante amplificano l'effetto pregiudizievole della notizia diffamatoria.
Nella fattispecie in esame invece il mezzo tramite cui è stata posta in essere la diffamazione è circondato da stringenti obblighi di riservatezza.
Inoltre nel contesto in cui è stato comunicato l'esposto, la notorietà del diffamante non ha alcun rilievo, non potendo la notorietà del diffamante avere alcun rilievo sotto il profilo dell'esito del procedimento disciplinare avviato.
Pertanto l'indice della notorietà del diffamante non riveste rilievo nel caso di specie.
8. Non può essere assegnato significativo peso, nella fattispecie in esame, neanche all'indice costituito dal minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria.
Anche questo indice è significativo in caso di diffamazione realizzata con un mezzo di comunicazione di massa, non anche quando è realizzato – come nel caso di specie – con un atto destinato a rimanere in un contesto riservato.
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9. Non risulta prova di uno specifico pregiudizio risentito dall'odierno appellante sotto il profilo personale e professionale. Vale a dire non vi è prova di specifiche significative ripercussioni derivate all'odierno appellante dall'esposto in questione (ad es. ricadute negative in ambito lavorativo, nella carriera, etc.).
10. Non è ravvisabile nella fattispecie una pluralità di episodi diffamatori, uno degli indici delle diffamazioni di media gravità secondo la tabella.
Deve ritenersi che la pluralità di episodi diffamatori, ai fini dell'applicazione della tabella in questione, ricorra quando le notizie diffamatorie sono espresse in contesti temporali differenti.
Non sussiste pluralità di episodi diffamatori quando le (ancorché plurime) espressioni diffamatorie sono pronunciate in un medesimo contesto, come nel caso di specie.
11. Ritiene il Collegio ravvisabile un non tenue (media) intensità dell'elemento soggettivo.
La diffamazione oggetto di controversia non è dipesa da un errore
(inconsapevole); quindi non è stata colposa. Si è trattato di un comportamento intenzionale, ossia connotato da animus diffamandi.
La diffamazione non è consistita in un comportamento impulsivo, occasionale;
appare invece l'esito di una decisione meditata.
Il fatto che l'esposto sia stato destinato all'organo disciplinare evidenzia l'intento dei diffamanti di produrre una conseguenza seria a carico dell'odierno appellante.
Il che induce a ritenere di media gravità l'intensità dell'elemento soggettivo.
12. La ricorrenza di un solo indice di media gravità non consente l'applicazione dello scaglione del danno di media gravità. Occorre infatti avere riguardo alla prevalenza degli indici. Come detto, in prevalenza gli indici riscontrabile nella fattispecie in esame sono riconducibili allo scaglione del danno di tenue gravità.
La presenza di un indice di media gravità rileva all'interno dello scaglione, determinando un aumento del danno.
8 Corte d'Appello
In particolare ritiene il Collegio che il danno possa essere determinato in misura pari ad € 6.462,50, corrispondente al valore medio dello scaglione di tenue gravità.
Dall'importo così rideterminato dovrà essere detratto quanto già corrisposto dai danneggianti, a titolo risarcitorio, in esecuzione dell'impugnata sentenza.
3.- Spese processuali del primo grado
1. L'appellante deduce l'errata liquidazione delle spese processuali del primo grado.
Il Tribunale ha posto a carico dei convenuti , CP_1 Controparte_2
e in solido tra loro, le spese processuali liquidandole in € 2.500 CP_3
(oltre al rimborso spese forfettarie ed accessori di legge) applicando, in ragione del decisum, lo scaglione di valore tra € 1.101 e € 5.200.
L'appellante sostiene che il riconoscimento del maggior danno di € 26.000, comportando un maggior decisum, avrebbe determinato la liquidazione delle spese in forza del superiore e corrispondente scaglione valore.
Il motivo non può essere accolto in quanto ritiene questa Corte che, in ragione del notevole divario tra l'importo chiesto in primo grado e l'importo accertato, sia equo compensare per 2/3 le spese processuali del primo grado.
Applicando i parametri medi dello scaglione tra € 5.201 e € 26.000, si giungerebbe ad un importo superiore a quello liquidato dalla sentenza impugnata. Non può essere però disposta la riduzione dell'importo, in mancanza di appello incidentale, in virtù del divieto di reformatio in peius.
Pertanto va confermato l'importo liquidato nella sentenza impugnata per le spese processuali di primo grado.
4.- Spese processuali dell'appello
In considerazione del significativo divario tra l'importo chiesto in appello (€
26.000) e quello accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali del secondo grado.
Il valore della causa in secondo grado, tenuto conto del decisum – ossia del maggiore importo riconosciuto in appello rispetto a quello determinato in primo grado – rientra nello scaglione da € 1.101 a € 5.200.
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Vanno applicati i parametri medi, tranne per la fase di trattazione, per la quale si applicano i parametri minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria.
Pertanto le spese processuali del secondo grado si liquidano in complessivi €
1.209,50 in favore dell'appellante.
Nulla sulle spese processuali del secondo grado tra l'appellante e CP_4
, citato ai soli fini della denuntiatio litis.
[...]
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_4
così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il risarcimento spettante all'appellante, per le causali di cui in motivazione, in misura pari ad € 6.462,50;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'appellante della CP_3 somma di € 6.462,50, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dal 9.10.2017 sino al soddisfo, detratto l'importo già corrisposto a titolo di risarcimento del danno;
- rigetta nel resto l'appello;
- conferma la sentenza impugnata in ordine alle spese processuali del primo grado;
- compensa per la metà le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico degli appellati, in solido tra loro, la restante parte, che liquida in €
1.209,50 in favore dell'appellante, oltre il rimborso delle spese generali del
15%, iva e c.p. come per legge;
- dispone il non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado tra l'appellante e . Controparte_4
Reggio Calabria, 25.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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