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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere rel.est. dr. Alessandro Brancaccio Consigliere
nel procedimento iscritto al n. 957/2024 VG avente ad oggetto: dichiarazione di esecutività della sentenza civile del 05/03/1999 emessa dal Giudice Tutelare della TU di
AR ( Germania) avente ad oggetto l'adozione legittimante di Parte_1
[...]
su ricorso di
c.f. Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Vincenzo Arena e Carmen
Di Giacomo
1 sulle conclusioni rassegnate all'udienza collegiale del 10/04/2025
ai sensi dell'art. 281 decies cpc - 30 bis dLgs n. 150/2011- 67 L. n.
218/1995 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. ha proposto dinanzi a questa Corte di Appello un ricorso Parte_2
per ottenere il riconoscimento della sentenza resa in data 05/03/1999 dalla TU di
AR (Germania) concernente l'adozione di Parte_1
A tal fine ha rappresentato che con domanda di adozione rep. n. 169/1998 del
03/06/1998 redatta dal Notaio esso ricorrente, nato ad [...] Persona_1
TR (SA) il 15/07/1950 (C.F. ), e CodiceFiscale_2 Parte_3
nata a [...] il [...], avevano chiesto al Tribunale per i minorenni competente – ovvero alla TU di AR (Germania) - l'adozione di
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_3
che con successiva sentenza resa dal Tribunale per i minorenni della TU di
AR 10, emessa in data 05/03/1999 e passata in giudicato il 24/03/1999, era stata disposta l'adozione di quale figlio di e Parte_1 Parte_2 [...]
che in data 11/01/2006 la sig.ra era deceduta Parte_3 Parte_3
in BA (Germania); che era interesse di esso ricorrente ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza straniera di adozione di persona maggiorenne ai sensi del'art. 67 della legge 218/1995 al fine della trascrizione di detto provvedimento nei registri dello Stato Civile del Comune di Colliano, in cui il ricorrente era domiciliato .
2. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla Procura
Generale presso questa Corte di Appello, che, comparendo in udienza, ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
3. Il ricorso può essere accolto. 2 3.1. Preliminarmente va rilevato che la legge 218/1995 prevede l'automatico ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, tranne che per alcune eccezioni espressamente previste;
invero, l'art. 64 prevede che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono i requisiti di cui al citato articolo e, quindi, quando essa è stata pronunciata da un giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano;
quando sono stati salvaguardati i diritti di difesa e la regolare instaurazione del contraddittorio;
quando le parti si sono costituite regolarmente in giudizio o è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia, in conformità alla legge del luogo in cui è svolto il giudizio;
quando la sentenza è passata in giudicato secondo le regole dell'ordinamento di provenienza, ed ancora quando la sentenza non sia in contrasto con altra sentenza contraria pronunciata da un giudice italiano;
quando non ci sia pendenza di un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che sia iniziato prima del processo straniero e quando la pronuncia non contenga elementi di contrarietà con l'ordine pubblico.
Può accadere tuttavia che i requisiti analiticamente indicati nell'art.64 siano contestati o che la sentenza non sia eseguita spontaneamente.
In tale evenienza l'art. 67 della legge 218/1995 prevede che chiunque abbia interesse all'esecuzione della sentenza straniera potrà chiedere, alla Corte d'Appello del luogo in cui essa dovrà essere eseguita, l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Nel caso in esame il ricorrente ha fatto richiesta di riconoscimento della sentenza al fine di poterla trascrivere nei registri dello stato civile a fronte del diniego del
Comune di Colliano, che non ottemperava ad essa sul rilievo che si trattava di adozione legittimante di persona maggiorenne, per cui il riconoscimento si richiedeva il procedimento di cui all'art. 67 L.218/95.
3.2. Passando all'esame del merito, va dato atto che il ricorrente Parte_2
3 ha documentato tutte le circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della sentenza, ovvero la domanda di adozione rep. n. 169/1998 del 03/06/1998 redatta dal
Notaio il certificato di nascita di;
la sentenza di Persona_1 Parte_1
adozione di resa dal Tribunale per i minorenni della TU di Parte_1
AR 10 in data 05/03/1999 con attestazione di passaggio in giudicato il
24/03/1999; il certificato di morte di Parte_3
Tutti i documenti sono stati prodotti in lingua tedesca, legalizzati e tradotti in italiano.
Il medesimo ricorrente ha poi dichiarato che la sentenza straniera non è contraria ad altra pronunciata nel territorio italiano e passata in giudicato e che non pende in
Italia, per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, un processo iniziato prima di quello straniero.
Va altresì rilevato che il giudizio concluso con la sentenza di adozione risulta essere stato svolto nel rispetto del contraddittorio e con la partecipazione del coniuge signora nata dell'interessato , che ha prestato Parte_3 Pt_3 Parte_1
consenso all'adozione riferendo di essersi trasferito in Germania all'età di 15 anni e di vivere con e la moglie, assistito e mantenuto da loro come se Parte_2
fossero la sua famiglia di origine, nonché della moglie e dei genitori legittimi di
, che a loro volta hanno acconsentito all'adozione. Parte_1
Il giudizio si è svolto dinanzi al tribunale civile, ovvero dinanzi ad un organo giurisdizionale simile a quello italiano che sarebbe stato competente in una causa del genere;
la sentenza è diventata definitiva come da attestazione apposta a margine dall'ufficio.
Infine, le disposizioni contenute nel provvedimento non producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano, neanche in ordine alla differenza di età di almeno 18 anni richiesta dalla legge italiana ( e, analogamente, da quella tedesca) tra l'adottante e l'adottato, giacché si ritiene che siffatta previsione non integri un principio di ordine pubblico ( cfr. Cass. 1988 n. 67. Nello stesso senso, Cass. 1999 n.354, che afferma la
4 possibilità per il giudice italiano di pervenire alla riduzione della differenza di età minima di 18 anni prevista dalla legge, purché essa rimanga nell'ambito della
"imitatio naturae").
La sentenza del Giudice tedesco, rispettando le regole dettate dall'ordinamento italiano per l'adozione di persone maggiorenni ( cfr.artt. 291-314 cc), può pertanto essere dichiarata efficace e trascritta nei registri dello stato civile.
Nulla va disposto per le spese del procedimento, che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da in data 01/11/2024, così Parte_2
provvede:
1) Dichiara produttiva di effetti civili nel territorio italiano la sentenza civile resa dalla TU di AR ( Germania) in data 05/03/1999, passata in giudicato il 24/03/1999, con cui è stata disposta l'adozione di , nato a [...] Parte_1
(SA) il 15/11/1962 c.f. , da parte di , nato CodiceFiscale_3 Parte_2
a TO TR (SA) il 15/07/1950 c.f. , e di CodiceFiscale_2 [...]
nata a [...] il [...] ; Parte_3
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Colliano di procedere alla trascrizione della sentenza nei relativi registri;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere rel.est. dr. Alessandro Brancaccio Consigliere
nel procedimento iscritto al n. 957/2024 VG avente ad oggetto: dichiarazione di esecutività della sentenza civile del 05/03/1999 emessa dal Giudice Tutelare della TU di
AR ( Germania) avente ad oggetto l'adozione legittimante di Parte_1
[...]
su ricorso di
c.f. Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Vincenzo Arena e Carmen
Di Giacomo
1 sulle conclusioni rassegnate all'udienza collegiale del 10/04/2025
ai sensi dell'art. 281 decies cpc - 30 bis dLgs n. 150/2011- 67 L. n.
218/1995 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. ha proposto dinanzi a questa Corte di Appello un ricorso Parte_2
per ottenere il riconoscimento della sentenza resa in data 05/03/1999 dalla TU di
AR (Germania) concernente l'adozione di Parte_1
A tal fine ha rappresentato che con domanda di adozione rep. n. 169/1998 del
03/06/1998 redatta dal Notaio esso ricorrente, nato ad [...] Persona_1
TR (SA) il 15/07/1950 (C.F. ), e CodiceFiscale_2 Parte_3
nata a [...] il [...], avevano chiesto al Tribunale per i minorenni competente – ovvero alla TU di AR (Germania) - l'adozione di
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_3
che con successiva sentenza resa dal Tribunale per i minorenni della TU di
AR 10, emessa in data 05/03/1999 e passata in giudicato il 24/03/1999, era stata disposta l'adozione di quale figlio di e Parte_1 Parte_2 [...]
che in data 11/01/2006 la sig.ra era deceduta Parte_3 Parte_3
in BA (Germania); che era interesse di esso ricorrente ottenere il riconoscimento in Italia della sentenza straniera di adozione di persona maggiorenne ai sensi del'art. 67 della legge 218/1995 al fine della trascrizione di detto provvedimento nei registri dello Stato Civile del Comune di Colliano, in cui il ricorrente era domiciliato .
2. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla Procura
Generale presso questa Corte di Appello, che, comparendo in udienza, ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
3. Il ricorso può essere accolto. 2 3.1. Preliminarmente va rilevato che la legge 218/1995 prevede l'automatico ingresso e riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, tranne che per alcune eccezioni espressamente previste;
invero, l'art. 64 prevede che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono i requisiti di cui al citato articolo e, quindi, quando essa è stata pronunciata da un giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano;
quando sono stati salvaguardati i diritti di difesa e la regolare instaurazione del contraddittorio;
quando le parti si sono costituite regolarmente in giudizio o è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia, in conformità alla legge del luogo in cui è svolto il giudizio;
quando la sentenza è passata in giudicato secondo le regole dell'ordinamento di provenienza, ed ancora quando la sentenza non sia in contrasto con altra sentenza contraria pronunciata da un giudice italiano;
quando non ci sia pendenza di un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che sia iniziato prima del processo straniero e quando la pronuncia non contenga elementi di contrarietà con l'ordine pubblico.
Può accadere tuttavia che i requisiti analiticamente indicati nell'art.64 siano contestati o che la sentenza non sia eseguita spontaneamente.
In tale evenienza l'art. 67 della legge 218/1995 prevede che chiunque abbia interesse all'esecuzione della sentenza straniera potrà chiedere, alla Corte d'Appello del luogo in cui essa dovrà essere eseguita, l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
Nel caso in esame il ricorrente ha fatto richiesta di riconoscimento della sentenza al fine di poterla trascrivere nei registri dello stato civile a fronte del diniego del
Comune di Colliano, che non ottemperava ad essa sul rilievo che si trattava di adozione legittimante di persona maggiorenne, per cui il riconoscimento si richiedeva il procedimento di cui all'art. 67 L.218/95.
3.2. Passando all'esame del merito, va dato atto che il ricorrente Parte_2
3 ha documentato tutte le circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della sentenza, ovvero la domanda di adozione rep. n. 169/1998 del 03/06/1998 redatta dal
Notaio il certificato di nascita di;
la sentenza di Persona_1 Parte_1
adozione di resa dal Tribunale per i minorenni della TU di Parte_1
AR 10 in data 05/03/1999 con attestazione di passaggio in giudicato il
24/03/1999; il certificato di morte di Parte_3
Tutti i documenti sono stati prodotti in lingua tedesca, legalizzati e tradotti in italiano.
Il medesimo ricorrente ha poi dichiarato che la sentenza straniera non è contraria ad altra pronunciata nel territorio italiano e passata in giudicato e che non pende in
Italia, per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, un processo iniziato prima di quello straniero.
Va altresì rilevato che il giudizio concluso con la sentenza di adozione risulta essere stato svolto nel rispetto del contraddittorio e con la partecipazione del coniuge signora nata dell'interessato , che ha prestato Parte_3 Pt_3 Parte_1
consenso all'adozione riferendo di essersi trasferito in Germania all'età di 15 anni e di vivere con e la moglie, assistito e mantenuto da loro come se Parte_2
fossero la sua famiglia di origine, nonché della moglie e dei genitori legittimi di
, che a loro volta hanno acconsentito all'adozione. Parte_1
Il giudizio si è svolto dinanzi al tribunale civile, ovvero dinanzi ad un organo giurisdizionale simile a quello italiano che sarebbe stato competente in una causa del genere;
la sentenza è diventata definitiva come da attestazione apposta a margine dall'ufficio.
Infine, le disposizioni contenute nel provvedimento non producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano, neanche in ordine alla differenza di età di almeno 18 anni richiesta dalla legge italiana ( e, analogamente, da quella tedesca) tra l'adottante e l'adottato, giacché si ritiene che siffatta previsione non integri un principio di ordine pubblico ( cfr. Cass. 1988 n. 67. Nello stesso senso, Cass. 1999 n.354, che afferma la
4 possibilità per il giudice italiano di pervenire alla riduzione della differenza di età minima di 18 anni prevista dalla legge, purché essa rimanga nell'ambito della
"imitatio naturae").
La sentenza del Giudice tedesco, rispettando le regole dettate dall'ordinamento italiano per l'adozione di persone maggiorenni ( cfr.artt. 291-314 cc), può pertanto essere dichiarata efficace e trascritta nei registri dello stato civile.
Nulla va disposto per le spese del procedimento, che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da in data 01/11/2024, così Parte_2
provvede:
1) Dichiara produttiva di effetti civili nel territorio italiano la sentenza civile resa dalla TU di AR ( Germania) in data 05/03/1999, passata in giudicato il 24/03/1999, con cui è stata disposta l'adozione di , nato a [...] Parte_1
(SA) il 15/11/1962 c.f. , da parte di , nato CodiceFiscale_3 Parte_2
a TO TR (SA) il 15/07/1950 c.f. , e di CodiceFiscale_2 [...]
nata a [...] il [...] ; Parte_3
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Colliano di procedere alla trascrizione della sentenza nei relativi registri;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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