TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, in data odierna, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1655/2024 R.G., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME) via C.F._1
Piave n. 157, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Amadore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2024 esponeva di aver Parte_1 ricevuto provvedimento con cui l' , sede di Messina, gli comunicava che “a CP_1
seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2022 al
30.11.23, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10079316 per un importo complessivo di €. 18.565,56 per revoca pensione VO per perdita dei requisiti contributivi a seguito di disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura dal 2013 al 2019” (indebito n. 18512442) chiedendone la restituzione.
Parte ricorrente, in data 22.04.2024, proponeva ricorso amministrativo, eccependo la genericità della richiesta e l'assenza di dolo della ricorrente, il quale veniva respinto, in data 28.05.2024 con delibera n. 2423630.
Eccepiva la genericità della richiesta restitutoria e richiedeva l'applicabilità dell'articolo 13 della legge 412/91, evidenziando di aver percepito in buona fede le somme oggetto dell'indebito e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' alla restituzione di CP_1
quanto eventualmente trattenuto indebitamente, ed al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 20.09.2024 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – lette le richieste di entrambe le parti contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza – la causa veniva decisa.
Il ricorso non è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
2 La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5,
3 comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) (Cass.
15 ottobre 2019, n. 26036).
Orbene, nel caso di specie il provvedimento dell' è del 26.03.2024 e CP_1
la richiesta di indebito, invece, fa riferimento al periodo dal 01.01.2022 al
30.11.2023, per revoca pensione VO per perdita requisiti contributivi a seguito disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura dal 2013 al 2019 (vedi lettera del 26.03.2024). CP_1
Nel caso di specie, tuttavia, emerge che presupposto della richiesta dell' è la questione relativa al disconoscimento di un rapporto di lavoro in CP_1
agricoltura.
Tale originaria valutazione è stata svolta come da dichiarazione del lavoratore e del datore di lavoro, confutata poi dal lavoro ispettivo che ha portato l'Istituto alla cancellazione del nominativo di parte ricorrente dagli elenchi agricoli.
Orbene, non si può in tal caso ritenere che sussista l'elemento di un affidamento di un soggetto che comunque ha in passato formulato una dichiarazione (di lavoro) disconosciuta dall' . CP_2
Né, d'altronde, il beneficiario si è offerto di dimostrare la correttezza di quanto originariamente dichiarato relativamente al lavoro agricolo eventualmente svolto e quindi confutare la ricostruzione dell' . CP_1
La Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in
4 difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.
Dunque, è proprio il disconoscimento del lavoro in agricoltura nonché
l'assenza di ulteriore prova sul punto che permette di individuare un'ipotesi che escluda l'affidamento del ricorrente, quale frutto di una scelta volontaria dello stesso (nel dichiarare una prestazione lavorativa non effettivamente svolta).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Si applica l'esonero ex art,. 152 disp att c.p.c. stante la dichiarazione in atti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 30.05.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese e x art. 152 disp att c.p.c.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, lì 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
5