Decreto cautelare 12 luglio 2025
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01111/2026REG.PROV.COLL.
N. 05684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5684 del 2025, proposto dai signori Cinzia D’Angelo, IG Beck, in proprio e quali legali rappresentanti della Farmacia Gaia S.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ciro Menotti, 1,
contro
- il Comune di Teverola e la Asl Caserta, non costituiti in giudizio,
- la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
- la Farmacia Zagaria S.r.l. e la Farmacia Fertilia S.r.l., rappresentate e difese dall’avvocato IG Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
Ordine dei Farmacisti di Caserta, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5109/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Farmacia Zagaria S.r.l. e della Farmacia Fertilia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025, il Cons. Angelo RT ER e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Farmacia Zagaria S.r.l e la Farmacia Fertilia S.r.l sono titolari, rispettivamente, delle sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2 del Comune di Teverola (CE) e sono ubicate l’una alla via Roma n. 21 e l’altra alla via Provinciale Teverola/Casaluce snc, mentre la Farmacia Gaia S.r.l. è divenuta assegnataria della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Teverola ad utilizzo della zona “ via Garibaldi lato sud/Pascoli/N. Pecorario ”.
A seguito di lavori di adeguamento di locali individuati al crocevia tra via Pecorario e via Roma, con accessi originari su via Roma, la Farmacia Gaia ha ottenuto l’autorizzazione regionale all’apertura, previo parere favorevole del Comune con provvedimento sindacale prot. n. 6629 del 1° aprile 2025, recante l’attestazione che i locali della farmacia rientrano nell’ambito di appartenenza della sede farmaceutica, sono ubicati ad una distanza non inferiore a 200 metri dalle farmacie vicine e soddisfano le esigenze degli abitanti della zona.
2. – Le farmacie controinteressate, oltre ad aver incardinato un separato contenzioso amministrativo avverso i titoli edilizi per i lavori di adeguamento, si sono rivolte al T.A.R. per la Campania per l’annullamento dell’autorizzazione denunciando lo sconfinamento della farmacia Gaia nella zona di pertinenza della Farmacia Zagaria in quanto i locali manterrebbero l’accesso, oltre alle vetrine, alla rampa per persone con disabilità e all’insegna, anche da via Roma, rientrante nell’ambito territoriale della sede farmaceutica n. 1 di Teverola.
3. – Il T.A.R. per la Campania, disattese le eccezioni di inammissibilità spiccate dalla controinteressata, ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. ritenendo che “ l’attraversamento e/o il passaggio sulla via Roma per accedere alla sede farmaceutica n. 4, ubicata sulla via Pecorario, nell’angolo di via Roma, rappresenti uno sconfinamento di suddetta sede farmaceutica ”.
4. – Sicché, con l’appello in esame, i titolari della Farmacia Gaia impugnano la sentenza del Tribunale campano deducendo sei profili di censura con cui rinnovano le eccezioni di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati e carenza di interesse dei ricorrenti originari, nonché, nel merito, per violazione del criterio della equa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale e per molteplici profili di travisamento fattuale e difetto e/o carenza di motivazione della sentenza. Più nello specifico:
4.1. – Con la prima censura gli appellanti ripropongono l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notifica ai proprietari dell’immobile quali controinteressati necessari del giudizio (i germani D’UR GO e Mario, non convenuti in giudizio dalle farmacie appellate) poiché latori della SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione del pianerottolo e della rampa disabili. L’integrazione del contraddittorio sarebbe stata necessaria giacché le opere edilizie segnalate, realizzate dai proprietari dell’immobile prima della sua locazione agli odierni appellanti, sarebbero state considerate quale presupposto fondante dell’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica n. 4, risultando così determinanti ai fini della valutazione degli atti impugnati.
4.2. – Dopodiché, con la seconda censura, gli appellanti deducono l’eccezione, già disattesa in prime cure, di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse.
Essi stigmatizzano l’assunto di prime cure per cui i ricorrenti di primo grado, già titolari di sede farmaceutica, vanterebbero una situazione soggettiva differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini e un interesse a che la collocazione della nuova farmacia sia rispettosa della zonizzazione comunale e dei limiti legali in tema di distanze in funzione della corretta distribuzione sul territorio comunale delle farmacie autorizzate e del principio di concorrenza: secondo la tesi censoria, ponendosi nel solco della pronuncia della Adunanza Plenaria n. 22/2021, ciò comproverebbe la vicinitas, ma non il concreto interesse, fondato sull’utilità ritraibile dal positivo esperimento del gravame. Nel caso di specie, sarebbe infatti rimasto indimostrato il danno che le originarie ricorrenti subirebbero dall’apertura della nuova sede farmaceutica, asservita a un’altra zona del territorio comunale, sebbene limitrofa, né potrebbe ravvisarsi l’astratto interesse derivante dal rispetto della pianta organica delle sedi farmaceutiche, concetto peraltro superato, nella più recente giurisprudenza, dalla nozione di equa distribuzione sul territorio (v. Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2024, n. 6141).
4.3. – Il terzo motivo di appello si duole dell’asserita violazione del criterio della equa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale. Secondo la tesi degli appellanti, il primo giudice sarebbe incappato in error in iudicando laddove ha statuito che l’attraversamento e/o il passaggio sulla via Roma per accedere alla sede farmaceutica n. 4, ubicata sulla via Pecorario, nell’angolo di via Roma, rappresenti uno sconfinamento di suddetta sede farmaceutica, in ciò ponendosi in contrasto con la giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2012 secondo cui il concetto di “pianta organica” è stato superato, non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l’indicazione, cioè, dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia (adducono a sostegno della censura la pronuncia Cons. Stato 10 luglio 2024, n. 6141 e copiosa giurisprudenza di merito, T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 8 novembre 2023, n. 6134 e T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 14 marzo 2023, n. 485).
4.4. – Con la quarta e la quinta censura gli appellanti deducono l’errore nei presupposti, il travisamento e la carenza motivazionale della sentenza.
Il primo giudice avrebbe erroneamente inferito lo “sconfinamento” della Farmacia Gaia in altra zona da una serie di indizi, emersi all’esito dei lavori autorizzati con la SCIA alternativa presentata da soggetti terzi – segnatamente, l’apertura di un vano di accesso sulla via Pecorario, prima inesistente; la demolizione parziale della tompagnatura angolo ovest su via Roma ed angolo sud su via Pecorario; la trasformazione in vetrine degli accessi preesistenti su via Roma; la rampa per disabili, realizzata lungo il lato ovest dell’immobile; l’area di sosta delle auto che si troverebbe su via Roma. Senonché, tali indici fattuali sarebbero smentiti dalla circostanza che l’unico accesso alla Farmacia Gaia sarebbe quello insistente sulla via Pecorario, l’immobile insisterebbe all’angolo tra la via Pecorario e la via Roma o, meglio ancora, ove la proiezione della Via Pecorario incrocia la Via Roma, inoltre l’orientamento planimetrico del fronte, con punto fisso nell’angolo nord, lo renderebbe non allineato rispetto alle facciate dei fabbricati adiacenti su via Roma.
Gli appellanti si soffermano, dipoi, sulle singole contestazioni fattuali, rimarcando che l’apertura del vano di accesso resterebbe integralmente prospiciente alla via Pecorario e inserito nell’area di sedime e nel volume del fabbricato, la rampa per disabili sul lato ovest impegnerebbe l’area di sedime della proprietà; l’insegna, diversamente da quanto asserito dalle farmacie appellante, insisterebbe sulla sola via Pecorario; l’apertura delle vetrine non ricadrebbe nei medesimi contorni fattuali della fattispecie su cui si è pronunciata la sentenza di questa Sezione del 10 giugno 2022, n. 4744; infine, la presenza del parcheggio su via Roma sarebbe stata del tutto travisata visto che non si tratterebbe di area di sosta privata.
Gli appellanti lamentano, inoltre, l’erroneità della statuizione giudiziale laddove ha ritenuto illegittime le valutazioni già rese dall’amministrazione comunale presupposte all’apertura della Farmacia Gaia, utilizzate dalla Regione Campania a presupposto del D.D. n. 211/2025.
4.5. – Da ultimo, gli appellanti stigmatizzano l’ultrapetizione motivazionale in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure allorché si sarebbe pronunciato su un argomento non speso negli atti di primo grado – la difficoltà di reperimento dell’immobile: siffatta motivazione sarebbe ultronea, giacché esorbitante dalla domanda richiesta dalle farmacie ricorrenti, ove è stata contestata la legittimità dell’apertura della nuova sede farmaceutica alla luce degli interventi edilizi effettuati con la SCIA alternativa al permesso di costruire.
5. – La Regione Campania si è costituita ritualmente in giudizio e ha domandato l’accoglimento dell’appello difendendo la legittimità del proprio provvedimento autorizzatorio, sul rilievo che, in difetto di un proprio potere di verifica urbanistica o catastale sulla collocazione fisica dei locali rispetto alla perimetrazione della sede - potere di stretta competenza del Comune - la Regione ha istruito l’istanza sulla base di documentazione formalmente corretta e coerente.
Si sono costituite, altresì, la Farmacia Zagaria S.r.l. e la Farmacia Fertilia S.r.l., rilevando l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza nel merito dell’appello proposto.
6. – All’esito della trattazione cautelare nella camera di consiglio del 28 agosto 2025, il Collegio ha accolto l’istanza sospensiva sulla scorta di una valutazione favorevole dei profili di periculum in mora per preservare la res adhuc integra .
Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 cod. proc. amm, la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 e successivamente incamerata per la decisione.
7. – Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di rito riproposte con autonomi motivi dall’appellante.
7.1. – In primo luogo, non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ai controinteressati – nella specie i proprietari dell’immobile locato - in quanto tale ricorso non ha mai avuto ad oggetto la contestazione della SCIA alternativa al permesso di costruire. Non casualmente, infatti, i lavori autorizzati con detto titolo edilizio formano oggetto di autonomo giudizio ancora pendente dinanzi al TAR per la Campania allibrato al R.G. n. 823/2025, nel quale il ricorso è stato ritualmente notificato anche ai proprietari dell’immobile. Per converso, il ricorso per cui è causa riguarda esclusivamente il provvedimento di autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica rilasciato dalla Regione Campania in favore degli odierni appellanti, i quali sono gli unici soggetti legittimamente evocabili in qualità di controinteressati.
7.2. – Del pari, si appalesa priva di mordente la seconda eccezione, riproposta col secondo motivo, volta a denunciare la pretesa carenza di interesse delle farmacie appellate. Emerge con tutta evidenza dalla lettura dell’impugnazione che esse intendano far valere la propria posizione differenziata e qualificata, scaturente dalla titolarità delle zone n. 1 e 2 nel Comune di Teverola, al rigoroso rispetto della zonizzazione comunale e all’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio. Non può dubitarsi, infatti, che in tesi la nuova sede è suscettibile di incidere sugli interessi economici, di avviamento e di concorrenza dei farmacisti già in attività, che ne lamentano appunto l’asserito sconfinamento di zona. Non può, dunque, essere revocata in dubbio la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’impugnativa dei provvedimenti per cui è causa.
8. – Passando allo scrutinio di merito del gravame giova svolgere talune puntualizzazioni di indole fattuale.
9. – Non è contestato in giudizio che alla sede farmaceutica n. 4 di Teverola sia stata assegnata la zona individuata da “ via Garibaldi lato nord/Pascoli/N. Pecorario ” (indicata, come per le zone delle altre sedi, nella Deliberazione di G.C. n. 40 del 23 aprile 2012), né, sul piano fattuale, anche sulla scorta dei rilievi fotografici prodotti in giudizio, può essere revocato in dubbio che, originariamente, i locali destinati ad ospitare la nuova farmacia disponevano esclusivamente di tre accessi da via Roma, e solo a seguito dei lavori autorizzati con SCIA alternativa al permesso di costruire - non oggetto di contestazione in questo giudizio -, è stato aperto un nuovo accesso su via Pecorario e due degli originari accessi su via Roma sono stati trasformati in vetrine, mentre il terzo è stato solo formalmente chiuso ricavando un disimpegno di angolo che consente l’accesso da ambedue le vie. Allo stato, la farmacia è collocata all’intersezione angolare tra via Roma e via Pecorario sviluppandosi con vetrina per larga parte (circa 15 metri) su via Roma, mentre l’accesso avviene allo spigolo tra le due vie attraverso un apposito disimpegno angolare ricavato allo spigolo della palazzina. L’insegna è apposta sul solo lato corto di via Pecorario, mentre il simbolo a croce verde appare visibile dalla sola via Roma essendo disposto longitudinalmente rispetto alla via Pecorario.
In estrema sintesi, si può asserire che la farmacia è posta sulla soglia liminale della zona di riferimento, poiché pur affacciandosi in larga parte anche su via Roma, insiste sull’asse viario che identifica la zona n. 4 ossia la via Pecorario, indi appare destituita di fondamento l’asserzione delle parti appellate secondo cui la Farmacia Gaia sarebbe posta al di fuori della propria zona.
10. – Precisati tali profili in fatto, il merito della causa deve essere definito soffermandosi sui seguenti aspetti in diritto che assumono valenza dirimente.
10.1. – L’impianto impugnatorio di primo grado sconta un approccio ancora tributario della precedente disciplina improntata alla rigida programmazione della pianta organica appalesandosi eccessivamente formalistico; del pari, la pronuncia di prime cure gravata ha abbracciato tale impostazione imperniando l’ ubi consistam della decisione sull’accertato sconfinamento della Farmacia Gaia sulla via Roma (“ non è revocabile in dubbio che permane la possibilità di accesso alla farmacia anche dalla via Roma, il che comporta, come correttamente sostenuto da parte ricorrente, lo sconfinamento della farmacia di nuova istituzione in una zona diversa (la n. 1), laddove la zona n. 4, assegnata ai dottori Beck e D’Angelo, comprende solo via Garibaldi (lato nord), via Pascoli e via N. Pecorario ”).
10.2. – Orbene, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cd. decreto Cresci Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto significative misure di snellimento e semplificazione nella legislazione farmaceutica soppiantando, inter alia , l’ormai obsoleto concetto di pianta organica delle farmacie con una nozione più flessibile di programmazione territoriale funzionale al soddisfacimento delle esigenze della popolazione residente (criterio demografico). Segnatamente, nell’incidere sull’art. 2 della legge n. 475 del 1968, il decreto Cresci Italia ha stabilito che “ Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1 [ossia “una farmacia ogni 3.300 abitanti”]. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate ”.
Al riguardo, appare pertinente il richiamo al precedente giurisprudenziale di questa Sezione – la sentenza Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2024, n. 6141 – che ha sinteticamente richiamato gli approdi dell’elaborazione pretoria sugli impatti della novelle legislativa: “ secondo la giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2012, il concetto di "pianta organica" è stato superato, non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione, cioè, dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia. Si è osservato sul punto che, sul piano terminologico, attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di zona, sostituita sempre più spesso dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 613). Ciò significa che la funzione della perimetrazione è quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all'interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico, essendo poi gli utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 12 aprile 2023 n. 3665). Ne consegue che il criterio prioritario è divenuto quello dell'equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine sede sostituito dal termine zona, lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale ”.
10.3. – In altre parole, secondo l’esegesi ormai consolidata l’esercizio del potere pianificatorio comunale non avviene secondo un criterio rigorosamente geo-cartografico - salvo ovviamente la pianificazione comunale non ritenga motivatamente di dover delimitare in modo rigoroso tali confini - bensì per zone di pertinenza che individuano bacini di utenza come nel caso di specie in cui la zona n. 4 è stata individuata da alcuni assi viari – “ via Garibaldi lato nord/Pascoli/N. Pecorario ” come da deliberazione comunale n. 40 del 23 aprile 2012 – ricomprendendo un bacino di utenza pari a 619 residenti. Sicché, si è chiaramente affermato che la programmazione territoriale, pur non assegnando una precisa ubicazione a ciascuna farmacia, assegna “ una porzione di territorio (sede farmaceutica), più o meno ampia, definita sommariamente attraverso le indicazioni che richiamano a località, frazioni, quartieri et similia, ove l’aspetto prevalente, salvo il limite della distanza legale minima, è essenzialmente l’idoneità della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente ” (Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2024, n. 1779).
10.4. – Tanto precisato, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di confrontarsi con fattispecie liminali come quella per cui è causa: in un caso assai affine in cui la sede farmaceutica era stata avviata oltre la linea di mezzeria della via di demarcazione, questa Sezione ha precisato che “ la nuova normativa impone alla pianificazione, comunale, e non più regionale, di fare riferimento non alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione residente e fluttuante, mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni individuati per centri di insediamento o di aggregazione delimitati dalle direttrici di traffico come sopra considerate, che quindi ben può, sotto il profilo logico, prendere in considerazione, così come accade nella fattispecie in esame, una strada nella sua interezza in quanto asse viario di collegamento della popolazione fluttuante ovvero in quanto polo di aggregazione e concentrazione commerciale della domanda degli utenti del servizio farmaceutico, prevedendo per la stessa una programmazione differenziata rispetto ad uno o più quartieri retrostanti caratterizzati da logiche residenziali, produttive o commerciali meritevoli di diversa considerazione […] Quindi, la necessità che si faccia riferimento non alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì all’equilibrio dell'offerta fra le diverse aree, e la circostanza che la medesima via sia stata esplicitata come linea di confine tra due aree di pertinenza di due farmacie, senza specificazione circa la riferibilità all’una o all’altra sede e senza specificazione dei numeri civici (senza specificazioni di alcun tipo, a dire il vero), comporta che non possa applicarsi il criterio della mezzeria, come vorrebbe l’appellante, ma che quella via sia da considerarsi " promiscua ", ascrivibile, quindi, " ambo i lati " indifferentemente all’una e all’altra sede, con l’obbligo di rispettare la distanza minima legale dei 200 metri, distanza qui, come si è esposto, ampiamente rispettata ” (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410).
11. – Trasponendo tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si può concludere che il posizionamento distale della farmacia appellante sulla via Pecorario in corrispondenza dell’intersezione stradale con un’altra grande direttrice di traffico – la via Roma - appare rispettoso della zonizzazione funzionale per bacini di utenza secondo direttrici e arterie di riferimento, non avendo il Comune proceduto ad una più circostanziata e rigorosa delimitazione cartografica, essendo sufficiente nel nuovo assetto disciplinare anche la sola indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia e che “ la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall’entità della popolazione interessata, poiché, se è vero che l'aumento delle farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è altresì vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio dell'equa distribuzione sul territorio ” (v., ex multis , Cons. St., sez. III, 27 agosto 2014 , n. 4391).
12. – Tale esegesi teleologicamente orientata della novella legislativa conduce all’accoglimento del terzo motivo di appello con consequenziale assorbimento logico delle altre censure le quali, indulgendo su ritenuti travisamenti fattuali, si appalesano ultronee e pleonastiche una volta riaffermato il più flessibile approccio funzionalista che permea la disciplina di semplificazione del 2012.
13. – Tutto ciò considerato, l’appello è fondato nei termini che precedono e deve essere conclusivamente accolto con conseguente rigetto del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata.
14. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna le farmacie appellate alla rifusione in favore dell’appellante e delle Amministrazioni appellate delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano nell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in solido tra loro oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA De TO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo RT ER, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo RT ER | NA De TO |
IL SEGRETARIO