Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1111
CS
Decreto cautelare 12 luglio 2025
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CS
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
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Accoglimento
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sconfinamento della Farmacia Gaia nella zona della Farmacia Zagaria

    Il TAR ha ritenuto che l'attraversamento e/o il passaggio sulla via Roma per accedere alla sede farmaceutica n. 4, ubicata sulla via Pecorario, nell'angolo di via Roma, rappresenti uno sconfinamento di suddetta sede farmaceutica.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati

    Il Consiglio di Stato ha rigettato tale eccezione, ritenendo che il ricorso di primo grado riguardasse esclusivamente il provvedimento di autorizzazione regionale e non la SCIA edilizia, e che i soli controinteressati necessari fossero gli appellanti.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

    Il Consiglio di Stato ha rigettato tale eccezione, ritenendo che le farmacie appellate vantassero una posizione differenziata e qualificata, con interesse al rispetto della zonizzazione e all'equa distribuzione del servizio farmaceutico, e che la nuova sede fosse suscettibile di incidere sui loro interessi economici e di concorrenza.

  • Accolto
    Violazione del criterio della equa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale

    Il Consiglio di Stato ha accolto tale motivo, affermando che la riforma del 2012 ha superato il concetto di pianta organica, privilegiando una programmazione territoriale flessibile basata sull'equa distribuzione e sull'accessibilità del servizio, e che la localizzazione della farmacia all'intersezione tra via Pecorario e via Roma rispetta la zonizzazione funzionale per bacini di utenza.

  • Altro
    Errore nei presupposti, travisamento e carenza motivazionale della sentenza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto tali censure assorbite dall'accoglimento del terzo motivo di appello, relativo alla corretta interpretazione della normativa sulla distribuzione delle farmacie.

  • Altro
    Ultrapetizione motivazionale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto tali censure assorbite dall'accoglimento del terzo motivo di appello, relativo alla corretta interpretazione della normativa sulla distribuzione delle farmacie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1111
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1111
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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