Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Biondi, Domenica Alexa Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l''accertamento
del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a. formatosi in relazione al mancato riscontro da parte della Questura di Grosseto sulla memoria difensiva depositata in data -OMISSIS- in relazione al procedimento avviato dalla Questura di diniego di rilascio della licenza di porto d''armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, la Sezione accoglieva il ricorso in materia di silenzio della p.a. proposto dal ricorrente ed ordinava alla Questura di Grosseto di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sull’istanza di rilascio del porto d’armi per uso caccia presentata dal ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza; la nomina del Commissario ad acta richiesta da parte ricorrente per l’ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Amministrazione del termine per provvedere contenuto nella sentenza era rinviata ad un momento successivo alla scadenza del termine di provvedere fissato con l decisione.
La sentenza era comunicata all’Amministrazione ricorrente in data -OMISSIS-, ma la Questura di Grosseto continuava a rimanere inerte e pertanto parte ricorrente depositava, in data -OMISSIS-, un’istanza finalizzata alla nomina del Commissario ad acta.
A seguito dell’intervento di un provvedimento espresso di diniego dell’istanza, parte ricorrente depositava, in data 27 maggio 2025, atto di rinuncia regolarmente notificato alle controparti costituite che non si opponevano.
Non rimane quindi altro al Collegio che dare atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma del c.p.a.; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente in data 27 maggio 2025 e dichiara pertanto l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.