TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/09/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1914/2020
Oggi, 17/09/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Antonio DE BARTOLOMEIS, per l'impresa il quale si riporta RO alle rassegnate conclusioni e chiede che la causa venga decisa;
in subordine, chiede ammettersi gli articolati mezzi istruttori;
avv.to Carmela MANFREDONIA, per , la quale si riporta alle già Controparte_2 rassegnate conclusioni;
avv.to Alfonso NASTRI, per delega dell'avv. Daniele DI PALMA, per , il P_ quale si riporta alle già rassegnate conclusioni.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, dopo essersi ritirato in camera di conSIlio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 13
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1914/2020 R.G., alla quale è riunita la causa iscritta al n. 1921/20 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata RO
e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Antonio De
Bartolomeis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Superiore alla
Via V. Russo, n. 295;
- Opponente nel giudizio n. R.G. 1914/20 e in quello n. R.G. 1921/20 -
E
, rappresentata e difesa, come da procura in calce ai Controparte_2 ricorsi monitori, dall'Avv. Carmela Manfredonia, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia al Corso De Gasperi, n. 70;
- Opposta nel giudizio n. R.G. 1914/20 e in quello n. R.G. 1921/20 -
NONCHÉ
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla P_ comparsa di costituzione, dall'Avv. Daniele Di Palma, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati alla via Cesare Battisti, n. 66;
- Terza chiamata nel giudizio n. R.G. 1914/20 -
All'udienza celebrata in data 17.9.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 Con decreto ingiuntivo n. 485/20 emesso, in data 3.4.20, dal Tribunale di Nocera Inferiore, è stato ingiunto all'impresa di pagare in favore della SI.ra l'importo di RO Controparte_2 euro 9.189,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni di locazione concernenti l'arco temporale circoscritto tra il mese di giugno 2019 e quello di marzo 2020, in accoglimento del ricorso monitorio depositato in data 12.3.20, a fondamento del quale la SI.ra aveva dedotto che – con contratto stipulato in data 1.1.11 – avrebbe concesso in locazione CP_2 alla dianzi citata società l'immobile sito in Scafati alla via Nazionale, n. 353, identificato al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 25, particella 788, sub 3.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 6.5.20, ha spiegato opposizione avverso il testé indicato provvedimento monitorio l'impresa chiedendone la revoca. A suffragio RO dell'avanzata pretesa, la difesa della predetta opponente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa in relazione alla pretesa monitoria, assumendo che la summenzionata società giammai avrebbe stipulato “alcun contratto con la SI.ra ” e, men che meno, “preso in Controparte_2 locazione dall'ingiungente l'immobile descritto nel ricorso monitorio, sito in Scafati alla Via Nazionale
n. 353, riportato nel NCEU del predetto comune al Foglio 25, particella 788, sub. 3”; inoltre, ha dedotto che giammai l'impresa costituita in data 4.11.13, sarebbe subentrata nel contratto CP_1 di locazione stipulato in data 20.12.10 tra la SI.ra e la SI.ra , tenuto Controparte_2 P_ conto che mai sarebbe stato “comunicato o autorizzato alla o alla SI.ra RO
alcun cambio o subentro contrattuale”, ancorché i contraenti avrebbero espressamente P_ previsto che “eventuali cambi societari della forma giuridica del conduttore dovranno essere comunicati per iscritto al locatore che, previo assenso, ne darà comunicazione sempre per iscritto al conduttore nel termine di giorni quindici dal ricevimento della richiesta ed in mancanza, il silenzio è da considerarsi come rifiuto al cambio societario”; ancora, fermo l'eccepito difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto che i canoni oggetto d'ingiunzione non sarebbero in ogni caso dovuti, in quanto il rapporto locatizio sarebbe “da ritenersi cessato alla data del 30.11.18, a seguito di recesso contrattuale” asseritamente esercitato dalla SI.ra , la quale, con raccomandata a.r. del P_
25.5.18, avrebbe comunicato alla “SI.ra , quale locatrice, la volontà di recedere Controparte_2 anticipatamente dal contratto di locazione ad uso commerciale del 20.12.10, […] a far data dal
25.11.18”; infine, ha affermato che il credito fatto valere in sede monitoria, da un lato, difetterebbe – in spregio al dettato dell'art. 633 c.p.c. – dei caratteri della certezza, della liquidità e dell'eSIibilità e, dall'altro, non sarebbe stato sorretto da idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c., in quanto a fondamento dello stesso in sede monitoria sarebbero stati prodotti “documenti di provenienza unilaterale”.
pagina 3 di 13 Di là dall'aver approntato le dianzi illustrate difese, l'impresa ha chiesto di essere RO autorizzata ad evocare in giudizio la SI.ra , “quale unica ed esclusiva conduttrice P_ dell'immobile sito in Scafati alla Via Nazionale n. 449, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Scafati al foglio 25, particella 778, sub 2”, onde essere manlevata dalla stessa “da ogni avversa pretesa creditoria avanzata dalla SI.ra ”. Controparte_2
Con decreto reso in data 10.8.20 – comunicato soltanto in data 29.9.20 – è stata fissata in data 28.10.20
l'udienza di discussione, nonché autorizzata l'invocata chiamata in causa.
All'esito della predetta udienza, è stata disposta la rinnovazione dell'atto introduttivo notificato all'opposta ed alla terza chiamata, entrambe non costituitesi, essendo stata rilevata la mancata osservanza del termine a comparire.
Con memoria difensiva depositata in data 23.2.21, si è costituita in giudizio la SI.ra , P_ sostenendo che la pretesa fatta valere in sede monitoria sarebbe priva di pregio giuridico. A fondamento di siffatto assunto, la difesa della SI.ra ha dedotto: che, con contratto di locazione stipulato P_ in data 20.12.10, a quest'ultima sarebbe stato concesso in locazione dalla SI.ra sino al CP_2
31.12.16, l'immobile ubicato in Scafati al c.so Nazionale, n. 449, identificato al N.C.E.U. del summenzionato Comune al foglio 25, p.lla 788, sub 2; che la SI.ra , con raccomandata P_ inoltrata in data 25.5.18, avrebbe comunicato alla locatrice l'intenzione di recedere dal contratto de quo
“a far data dal 25.11.18”; che, con pec del 12.11.18 a firma dell'avv. Manfredonia, la SI.ra CP_2 avrebbe rifiutato “la consegna delle chiavi e il rilascio dell'immobile, in quanto, a suo dire, il recesso anticipato era da ritenersi illegittimo perché non indicava le ragioni poste a fondamento dello stesso”; che, con raccomandata a.r. del 29.11.18, la SI.ra avrebbe comunicato alla locatrice la P_ propria “disponibilità a rilasciare il locale commerciale condotto in locazione, libero e vuoto da persone e cose, alla data del 30.11.18”; che, mai essendosi la SI.ra “resa disponibile alla CP_2 riconsegna del locale commerciale concesso in locazione”, la SI.ra sarebbe stata “costretta a P_ formulare offerta per intimazione ex art 1216 c.c.”; che in data 12.03.19, alla presenza del competente
Ufficiale Giudiziario, la SI.ra avrebbe rifiutato “la consegna delle chiavi e la Controparte_2 riconsegna dell'immobile concesso in locazione alla SI.ra ”; che, conseguentemente, il P_ contratto di locazione per cui è disputa avrebbe cessato di produrre i propri effetti “in data 30.11.18, vale a dire 6 mesi dopo la comunicazione del recesso del
25.05.2018, o, nella peggiore delle ipotesi, in data 12.03.19, in occasione dell'offerta per intimazione ex art. 1216 c.c.”.
pagina 4 di 13 Oltre ad aver affermato l'infondatezza della pretesa creditoria, la SI.ra ha chiesto, in via P_ riconvenzionale, la condanna della SI.ra alla restituzione dell'importo – asseritamente pari ad CP_2 euro 2.550,00 – che avrebbe corrisposto a quest'ultima a titolo di cauzione all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione stipulato in data 20.12.10.
Con memoria difensiva depositata in data 5.3.21, si è costituita in giudizio la SI.ra Controparte_2 chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, nonché quello della domanda proposta dalla terza chiamata. A suffragio dell'invocata reiezione, la difesa della SI.ra ha in limine eccepito CP_2
l'improcedibilità della proposta opposizione per l'omessa notificazione del ricorso in opposizione in rinnovazione, assumendo che l'impresa avrebbe “ritenuto di non dover notificare RO alcun ricorso all'opposta nonostante il provvedimento del 28/10/2020”, con il quale è stata ordinata la rinnovazione dell'atto introduttivo in ragione della rilevata omessa osservanza del termine a comparire;
quanto al merito, premesso che con raccomandata a.r. del 5.11.13 sarebbe stato comunicato alla SI.ra il subentro della società nel contratto di locazione per cui è causa, CP_2 CP_1 originariamente stipulato con la SI.ra , ha sostenuto l'illegittimità e l'inefficacia del P_ recesso esercitato dalla summenzionata impresa, giacché questa avrebbe del tutto omesso d'indicare, nel corpo della raccomandata a.r. del 24.5.18 con la quale ha comunicato l'intenzione di voler recedere dal contratto, i gravi motivi necessari ai sensi dell'art. 27 della L. n. 392/78 per lo scioglimento unilaterale del vincolo negoziale.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate difese, la locatrice ha spiegato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., domanda di condanna della società opponente al risarcimento dei danni che avrebbe subito in conseguenza dell'iniziativa giudiziaria da quest'ultima intrapresa, asseritamente connotata dal carattere della temerarietà.
All'esito dell'udienza tenuta in data 12.5.22, è stato riunito al presente procedimento, in ragione della ravvisata connessione soggettiva ed oggettiva, quello iscritto al n. 1921/20 R.G. dell'intestato
Tribunale, promosso dall'impresa con ricorso ex artt. 447 bis e 650 c.p.c., depositato RO in data 6.5.20, onde spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2192/19 del Tribunale di
Nocera Inferiore, notificato in data 6.12.19, con il quale è stato ingiunto alla predetta società di pagare in favore della SI.ra l'importo di euro 4.540,00, oltre interessi legali e spese della Controparte_2 procedura monitoria, a titolo di canoni di locazione concernenti l'arco temporale circoscritto tra il mese di gennaio 2019 e quello di maggio 2019.
Nell'ambito del giudizio ab origine contrassegnato dal n. 1921/20 R.G. del Tribunale in epigrafe, la difesa dell'opponente ha preliminarmente evidenziato che il decreto ingiuntivo n. 2192/19, reso in data pagina 5 di 13 30.11.19, “sebbene risulti regolarmente notificato da parte ingiungente a mezzo PEC all'indirizzo
0025284790001@postacertificata.tabaccai.it (in disponibilità dell'odierna opponente), in realtà (e non si comprende per quale motivo) non è pervenuto nella casella di Posta Elettronica Certificata della
(P. IVA ”; sempre in limine, ha eccepito il difetto di legittimazione RO P.IVA_1 passiva in capo all'opponente in relazione alla pretesa monitoria, assumendo che la summenzionata impresa giammai avrebbe stipulato “alcun contratto con la SI.ra ” e, men che meno, Controparte_2
“preso in locazione dall'ingiungente l'immobile descritto nel ricorso monitorio, sito in Scafati alla Via
Nazionale n. 353, riportato nel NCEU del predetto comune al Foglio 25, particella 788, sub. 3”; inoltre, ha dedotto che il credito fatto valere in sede monitoria, da un lato, difetterebbe – in spregio al dettato dell'art. 633 c.p.c. – dei caratteri della certezza, della liquidità e dell'eSIibilità; dall'altro, non sarebbe stato sorretto da idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c., in quanto a fondamento dello stesso in sede monitoria sarebbero stati prodotti “documenti di provenienza unilaterale”.
Oltre ad aver elaborato le dianzi illustrate difese, l'impresa ha chiesto di essere RO autorizzata ad evocare in giudizio la SI.ra , “quale unica ed esclusiva conduttrice P_ dell'immobile sito in Scafati alla Via Nazionale n. 449, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Scafati al foglio 25, particella 778, sub 2”, onde essere manlevata dalla stessa “da ogni avversa pretesa creditoria avanzata dalla SI.ra ”. Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, con memoria difensiva all'uopo depositata, si è costituita nel giudizio contrassegnato, antecedentemente all'adozione del provvedimento di riunione, dal n. 1921/20 R.G. la SI.ra , sostenendo, sulla scorta di argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle dalla P_ medesima sviluppate nel corpo della memoria difensiva con cui si è costituita nel procedimento iscritto al n. 1914/20 R.G., che la pretesa fatta valere in sede monitoria sarebbe priva di pregio giuridico.
Inoltre, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della SI.ra alla restituzione CP_2 dell'importo – asseritamente pari ad euro 2.550,00 – che avrebbe corrisposto a quest'ultima a titolo di cauzione all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione stipulato in data 20.12.10.
Con memoria difensiva all'uopo depositata, si è costituita nell'ambito del giudizio ab origine contrassegnato dal n. 1921/20 R.G. del Tribunale in epigrafe la SI.ra invocando la Controparte_2 reiezione della proposta opposizione. A fondamento del richiesto rigetto, la difesa della locatrice ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione tardiva spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 2192/19 per l'asserita assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., esponendo, per un verso, che l'opposizione de qua sarebbe stata spiegata “dopo […] cinque mesi dalla notifica” a mezzo pec di detto provvedimento monitorio, che si sarebbe perfezionata in data 6.12.19; per l'altro, che, “se
pagina 6 di 13 la Pec arriva al destinatario e il mittente ne riceve conferma, allora la posta elettronica certificata acquista valore legale e tale resta anche se il destinatario non la legge”. Quanto al merito, ha sostenuto l'infondatezza delle argomentazioni addotte alla base dell'opposizione.
All'esito dell'udienza celebrata in data 13.6.24, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata per la discussione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di osservare in ordine all'opposizione tardiva, disciplinata dall'art. 650 c.p.c., che l'ingiunto, qualora provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore, possa – in forza del dettato della testé citata disposizione – proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio anche una volta scaduto il termine all'uopo previsto. Apertis verbis, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., l'ingiunto è tenuto a fornire la prova non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della non tempestività della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non fosse più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 19938/20; Cass. n. 6165/20).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, l'opposizione tardiva proposta avverso il D.I.
n. 2192/19 non può che essere dichiarata inammissibile, giacché l'impresa lungi RO dall'aver dimostrato l'irregolarità della notificazione o il caso fortuito o, ancora, la forza maggiore, si è limitata a sostenere che il decreto ingiuntivo, “sebbene risulti regolarmente notificato da parte ingiungente a mezzo PEC all'indirizzo 0025284790001@postacertificata.tabaccai.it (in disponibilità dell'odierna opponente), in realtà (e non si comprende per quale motivo) non è pervenuto nella casella di Posta Elettronica Certificata della (P. IVA )”, in tal guisa RO P.IVA_1 omettendo finanche di dedurre la sussistenza di uno dei presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva, tale non potendosi considerare – a fronte del rituale perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo, de facto ammesso dalla stessa opponente, che, nel corpo dell'atto introduttivo, ha affermato che il provvedimento monitorio n. 2192/19 “risulti regolarmente notificato”
– il mancato recapito nella casella di Posta Elettronica Certificata della per “motivi RO che non si comprendono”, del decreto ingiuntivo n. 2192/19 notificato a mezzo pec.
Sempre in via preliminare, occorre dichiarare – in virtù del combinato disposto degli artt. 418 e 420
c.p.c. – l'inammissibilità delle domande proposte dalla terza chiamata tanto nell'atto con il quale si è costituita nel giudizio iscritto al n. 1914/2020 R.G. quanto nella memoria di costituzione nel procedimento ab origine iscritto n. 1921/20 R.G., non avendo la SI.ra domandato il P_
pagina 7 di 13 differimento della già fissata udienza di discussione (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 23815/07, secondo cui “l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e
l'inammissibilità di questa”).
Ancora in limine, deve indugiarsi sulla sollevata eccezione di “improcedibilità” della spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 485/20 per l'omessa notificazione del ricorso in opposizione in rinnovazione, a suffragio della quale la SI.ra ha sostenuto che l'impresa CP_2 avrebbe “ritenuto di non dover notificare alcun ricorso all'opposta nonostante il RO provvedimento del 28/10/2020”, con il quale è stata ordinata la rinnovazione dell'atto introduttivo in ragione della rilevata omessa osservanza del termine a comparire. A tal fine, non può tacersi che, se è vero che nel rito del lavoro – cui il presente giudizio, vertente in materia locatizia, soggiace in forza del dettato dell'art. 447 bis c.p.c. – “la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. n. 24033/21; analogamente, Cass. Sez. Un. n. 20604/08), parimenti irrefutabile è che nel caso in esame l'impresa non soltanto ha posto in notifica il ricorso in CP_1 opposizione, ma ha avviato il procedimento notificatorio – mai perfezionatosi – dopo che fosse stata ordinata la rinnovazione dell'atto introduttivo in ragione del rilevato omesso rispetto del termine a comparire. Ne consegue che non può esser dichiarata l'improcedibilità della proposta opposizione, non potendo la notifica del ricorso in opposizione e quella del ricorso in rinnovazione reputarsi omesse.
Tanto atteso, occorre procedere allo scrutinio della proposta opposizione. Per far ciò, giova osservare che il giudizio di opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è anche la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto all'azione spiegata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: sicché, incombe sul creditore opposto l'onere di provare il credito azionato, con la conseguenza che il mancato assolvimento dello stesso determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Segnatamente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di allegare e provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01).
pagina 8 di 13 Muovendo dalla fonte del diritto di credito azionato in sede monitoria, se è incontroverso che in data
20.12.10 la SI.ra ha concesso in locazione alla SI.ra , quale titolare Controparte_2 P_ dell'omonima ditta individuale, l'immobile sito in Scafati alla via Nazionale, n. 353 (già 449), è controverso se si sia verificato il subentro dell'impresa costituita in data 4.11.13, in tale CP_1 contratto. Ebbene, risulta ex actis che, con raccomandata a.r. recante la data del 5.11.13, la SI.ra
, nella qualità di legale rappresentante p.t. della società avesse comunicato P_ CP_1 alla locatrice il proprio subentro nel contratto di cui si discorre, dando espressamente atto che, “in virtù del […] rogito del Notaio in Pompei, la ditta individuale di è stata conferita Per_1 P_ nella società . Sicché, tenuto conto del dettato dell'art. 36 della L. n. 392/78, a tenore RO del quale “il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che ritenersi che, per l'effetto – non già, come sostenuto dalla parte opponente, di “cambi societari della forma giuridica del conduttore”, bensì – del conferimento (e, quindi, del trasferimento) dell'azienda di cui era titolare l'originaria conduttrice nella neocostituita società a responsabilità limitata, quest'ultima sia divenuta parte del contratto di locazione originariamente stipulato tra le SI.re e , Controparte_2 P_ mai essendosi detta locatrice opposta alla cessione.
Accertato l'avvenuto subentro dell'ingiunta nel contratto di locazione per cui è disputa, s'impone di stabilire se l'eccepito fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria – asseritamente sostanziatosi nello scioglimento del vincolo negoziale in data 30.11.18 per l'effetto del recesso esercitato dalla società conduttrice – sia effettivamente verificatosi. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 27, ultimo comma, della L. n. 392/78 inquadra il recesso unilaterale non convenzionalmente convenuto come deroga eccezionale al principio, scolpito nel dettato dell'art. 1372
c.c., secondo il quale il rapporto negoziale può essere sciolto solo per concorde volontà delle parti, “da interpretarsi rigorosamente, onde evitare che la scelta di proseguire il rapporto di locazione derivi dalla mera volontà del conduttore” (Cass. n. 23642/19). Tale deroga è subordinata a due condizioni, ossia la presenza di gravi motivi che investano la posizione del conduttore e il preavviso anteriore di sei mesi. Sicché, la fattispecie di recesso di cui si discorre può essere validamente esercitata solo in presenza di “gravi motivi”, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (cfr. Cass. n. 13909/02), con la conseguenza per la quale “l'onere, per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso in parola deve ritenersi insito nella facoltà di recesso, la cui comunicazione, in quanto trattasi di recesso «titolato», non può prescindere – in ciò distinguendosi dal recesso ad nutum – dalla specificazione dei motivi, che […] inerisce al perfezionamento stesso pagina 9 di 13 della dichiarazione di recesso” (Cass. ord. n. 26623/22; analogamente, Cass. n. 16676/02; Cass. n.
7241/06; Cass. n. 10677/08; Cass. n. 24266/20; Cass. n. 23639/19, secondo cui, “trattandosi di recesso titolato, la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi”).
Corollario di tale approdo interpretativo è quello per il quale l'efficacia del recesso previsto dall'art. 27, ultimo comma, della L. n. 392/78 è condizionata all'effettiva presenza di gravi motivi che investano la posizione del conduttore (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 6095/06, secondo cui, “in tema di locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, va escluso che sia valido il recesso del conduttore qualora siano indicati motivi diversi da quelli gravi previsti dall'art. 27 della legge 392/1978, atteso che comunicare un motivo che non riveste il carattere di gravità richiesto dalla norma equivale a non comunicarne alcuno”; Cass. n. 10677/08; Cass. n. 13066/18; Cass. ord. n. 26618/22; Cass. ord. n.
26623/22, in motivazione, ove si evidenzia con nitore che il recesso de quo non determina effetti risolutivi allorquando esercitato in mancanza dei presupposti di legge). Detto altrimenti, il recesso di cui si discorre non comporta lo scioglimento del vincolo negoziale quando sia esercitato in assenza di gravi motivi.
Con specifico riguardo ai gravi motivi di cui all'art. 27 della L. n. 392 del 1978, giova rilevare che, secondo il granitico indirizzo esegetico della Suprema Corte, gli stessi “devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo;
sicché essi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato, ma devono avere carattere oggettivo ravvisabile anche in un andamento della congiuntura economica – sia favorevole che sfavorevole all'attività dell'impresa – sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo” (Cass. n. 12461/23).
Sulla scorta della rammentata impostazione esegetica, si ritiene che la ricezione, avvenuta in data
28.5.18, della raccomandata a.r. inoltrata alla SI.ra dall'impresa opponente non abbia CP_2 determinato lo scioglimento del rapporto locatizio per cui è causa, giacché nel corpo della predetta missiva la società conduttrice si è limitata a manifestare la propria intenzione di recedere dal contratto, senza, tuttavia, aver addotto – in palese spregio al dettato dell'art. 27 della L. n. 392 del 1978 – alcun motivo alla base della propria determinazione.
Né l'approdo cui si è testé pervenuti potrebbe essere infirmato sostenendo – come fatto dalla difesa della società opponente – la legittimità del recesso in forza del primo comma dell'art. 4 della L. n. 392
pagina 10 di 13 del 1978, a tenore del quale “è in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”. A tale argomentazione risulta agevole replicare che il richiamo a tale disposizione risulta manifestamente inconferente, giammai avendo i paciscenti previsto la facoltà per il conduttore di recedere ad nutum dal contratto di locazione.
Parimenti inidonea a paralizzare la pretesa monitoria è la raccomandata a.r. inoltrata dall'impresa opponente alla SI.ra in data 29.11.18, con la quale la conduttrice ha ribadito “la volontà CP_2 irrevocabile di recedere dal predetto contratto di locazione”, precisando che tale determinazione sarebbe stata giustificata da – non meglio precisate – “notevoli difficoltà economiche” dalla medesima affrontate. Orbene, se è vero che nel corpo di tale missiva è stato claris litteris addotto, ancorché in maniera oltremodo generica, un motivo a suffragio della ribadita intenzione di recedere dal contratto di locazione, altrettanto incontrovertibile è che l'impresa conduttrice nulla ha dedotto – né, a fortiori, prodotto – in ordine alle “notevoli difficoltà economiche” che avrebbero giustificato il recesso dal contratto di locazione, pur incombendo, a fronte delle contestazioni della locatrice, sulla stessa il relativo onere, in tal guisa precludendo qualsivoglia valutazione circa la riconducibilità dell'addotto motivo tra quelli “gravi” indispensabili, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 392 del 1978, per l'esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore.
All'esito del tracciato iter argomentativo, l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 485/20 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore non può che essere rigettata.
Né varrebbe a destituire di fondamento la conclusione cui si testé pervenuti sostenere che i canoni oggetto d'ingiunzione non sarebbero dovuti in quanto la SI.ra avrebbe intimato, ai sensi P_ dell'art. 1216 c.c., la riconsegna dell'immobile alla SI.ra che, cionondimeno, avrebbe CP_2 rifiutato “la consegna delle chiavi e la riconsegna dell'immobile concesso in locazione”. Tale obiezione non coglie nel segno per un duplice ordine di ragioni: in primis, perché l'intimazione alla locatrice di (ri)prendere il possesso dell'immobile è stata posta in essere – non già dall'impresa conduttrice, bensì – dalla SI.ra , priva della necessaria legittimazione, la quale nel corpo P_ del relativo atto non ha in alcun modo speso il nome della società conduttrice, di cui è legale rappresentante p.t.; in secondo luogo, per l'assorbente ragione per la quale, in ogni caso, l'effetto liberatorio sancito dall'art. 1216 c.c. consegue soltanto al “compimento della procedura con la terminale consegna dell'immobile al sequestratario” (Cass. n. 7982/04; analogamente, Cass. n.
pagina 11 di 13 1218/77), nel caso in esame mai verificatasi, non essendo stata avanzata alcuna istanza di nomina di un sequestratario.
Il rigetto dell'opposizione determina, tenuto conto delle argomentazioni alla base dello stesso,
l'assorbimento della domanda spiegata dall'impresa nei confronti della SI.ra . CP_1 P_
Da ultimo, deve indugiarsi sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla SI.ra a fondamento della quale la stessa ha sostenuto che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla CP_2 parte opponente sarebbe connotata da temerarietà. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, secondo l'indirizzo nettamente prevalente, il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20).
Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa.
Con specifico riguardo, poi, alla fattispecie di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., non può tacersi che, «in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 9080/13).
pagina 12 di 13 Sulla scorta del rammentato orientamento interpretativo, l'avanzata domanda risarcitoria non può che rigettarsi, tenuto conto che la SI.ra nemmeno ha dedotto che tipo di pregiudizi avrebbe patito CP_2 in conseguenza dell'introduzione del presente giudizio.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra la società opponente e la SI.ra le stesse devono, in ossequio al principio della soccombenza, essere CP_2 poste a carico dell'impresa conduttrice.
Per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra la società opponente e la SI.ra P_
, le spese devono essere integralmente compensate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle opposizioni proposte dall'impresa RO ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'impresa RO avverso il D.I. n. 2192/19 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e, per l'effetto, conferma il predetto decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. Dichiara inammissibili le domande spiegate da nell'ambito dei giudizi P_ riuniti;
3. Rigetta l'opposizione proposta dall'impresa avverso il D.I. n. RO
485/20 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e, per l'effetto, conferma il predetto decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
4. Dichiara assorbita la domanda avanzata dalla nei confronti di RO
; P_
5. Rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da Controparte_2
6. Condanna parte opponente al pagamento, in favore di delle spese Controparte_2 dei due giudizi riuniti, che si liquidano in euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
7. Compensa integralmente le spese di lite tra l'impresa opponente e . P_
Provvedimento depositato telematicamente in data 17.9.25. Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo pagina 13 di 13