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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4470 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.1.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso in RT C.F._1 giudizio, per mandato in atti, LLavv. Fabiola De Stefano, presso il cui studio in Avellino, via Santissima Trinità n. 36, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._2 giudizio, per mandato in atti, LLavv. Marco Tecce, con domicilio eletto in
Napoli, Via B. Croce n. 23, presso lo studio dell'avv. Paola Tecce;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Avellino n.
1583/2019 (RG. N. 5091/2012), pubblicata in data 6.9.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 23.1.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2012, Controparte_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, , onde RT sentir: a) in via principale, accertare e dichiarare che la stradina privata per cui è causa, ubicata a cavallo del confine delle rispettive proprietà ed insistente su particelle di proprietà delle parti nonché di terzi, fosse via agraria comune privata in quanto appartenente ai proprietari dei fondi latistanti pro indiviso, aventi diritto di transito su di essa iure proprietatis, per l'effetto ordinando al convenuto la cessazione delle turbative e molestie relative all'esercizio del passaggio su detta strada;
b) in subordine e salvo
1 gravame, dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici sulla stradina in discorso;
c) in via ancor più gradata, data l'assoluta interclusione del fondo attoreo, costituire una servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi meccanici, anche mediante ampliamento di quella solo pedonale eventualmente costituita sulla porzione del fondo che compone l'anzidetta stradina privata;
Pt_1
d) dichiarare l'assenza di qualsivoglia servitù a carico del fondo attoreo ed in favore di quello del convenuto, ordinando a questi l'eliminazione di ogni opera predisposta sulla stradina anche in violazione delle distanze dal confine. Con condanna del al risarcimento dei danni e vinte le Pt_1 spese.
A sostegno della pretesa azionata, l'attore assumeva di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in Altavilla Irpina alla località Pincera, di are 98,50, su cui insisteva un caseggiato di recente costruzione, riportati rispettivamente in catasto alle p.lle 136 e 519 (il terreno) e 520 (il caseggiato) del foglio 11; che all'anzidetto terreno, acquistato dal venditore con atto per notar del 24.5.1993, si accedeva dalla Persona_1 Per_2 via pubblica posta a valle attraverso una stradina che serviva anche il latistante fondo del convenuto (p.lla 208, fg. 11); che tale RT stradina si sviluppava, per una piccola parte iniziale, sulla p.lla 156 di proprietà di , e nel prosieguo della sua estensione sia Controparte_2 sulla p.lla 519 di proprietà attorea, sia sulla p.lla 208 di proprietà ; Pt_1 che la stessa stradina era stata costituita con il conferimento di porzioni di terreno da parte dei proprietari dei fondi latistanti, che ne erano pertanto comproprietari, trattandosi di via agraria a servizio di tali fondi ex collatione fundorum privatorum; che il convenuto, sull'errato convincimento che lo non avesse alcun titolo per il passaggio su detta strada, poneva in P_ essere turbative al libero esercizio del passaggio consistenti in intimidazioni verbali e apposizione di sbarre che limitavano il transito sulla stradina agraria da sempre esistita.
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio , contestando le RT domande attoree, al fine evidenziando che dai rispettivi titoli di proprietà emergeva che il fondo da lui acquistato (p.lla 208) era gravato esclusivamente da servitù di passaggio pedonale (e non carrabile) in favore del fondo per il solo tratto, lungo circa 6 metri, che, partendo dalla P_ pubblica via, giungeva fino al “primo termine” che un tempo delimitava il confine tra i due fondi.
Si opponeva, pertanto, sia alla richiesta di costituzione coatta di servitù di passaggio pedonale e carrabile, che era in antitesi con la domanda principale, sia all'eventuale ampliamento della servitù esistente (pedonale), eccezion fatta per il primo tratto della stradina in questione, richiesta a cui non si era mai opposto. Eccepiva, altresì, l'inesistenza dei requisiti necessari per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, spiegando in via
2 riconvenzionale domanda di negatoria servitutis a carico del suo fondo, eccezion fatta per il tratto sopra individuato. Vinte le spese.
Nelle more del giudizio, con ricorso ex art. 703 cpc, depositato in data
14.7.2014, , sul presupposto che avesse Controparte_1 RT chiuso l'accesso alla stradina, chiedeva (ed otteneva) la reintegra nel possesso.
Concessi i termini per le memorie istruttorie, assunta la prova testimoniale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la lite veniva definita con sentenza n. 1583/2019, pubblicata in data 6.9.2019, con cui il tribunale di Avellino così statuiva: “
1. ACCOGLIE la domanda principale di cui al punto I) dell'atto di citazione, e, per l'effetto, 2. ACCERTA il diritto di transito sulla stradina privata, lunga circa 51 m LLinnesto sulla Statale n. 88 fino al cancello d'ingresso del fondo del sig. . Nel primo tratto (lungo circa 7m) la strada RT attraversa la particella n. 156 proprietà della sig.ra nata ad [...]
Altavilla Irpina il 10.03.1953 occupando una superficie pari a circa 40 mq. La larghezza media in questo tratto è pari a 4,6m. Per i successivi 4m (circa) la strada insiste interamente sulla particella n. 208. Nel terzo tratto la strada si sviluppa a cavallo del confine tra le particelle n. 208 e n. 519 del foglio 11 di
Altavilla Irpina e alla particella 208 dello stesso foglio, come dettagliatamente descritta nella CTU in atti ed esposto in motivazione.
3. ORDINA a
[...]
di non frapporre ostacoli al diritto di passaggio di Pt_1 Controparte_1 sull'indicata stradina fino al raggiungimento della sua proprietà.
4. DICHIARA assorbita la domanda riconvenzionale.
5. CONDANNA alle spese RT di lite quantificate in € 1190,00 per la fase cautelare, a favore di parte attrice, oltre l'Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
6. CONDANNA RT
alle spese di lite quantificate in € 3.972,00 per il presente giudizio, a
[...] favore di parte attrice, , oltre l'Iva, Cpa e rimborso forfettario Controparte_1 come per legge.
7. PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di
CTU, nella misura già stabilita”.
In particolare, il tribunale, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e ritenuta provata la sussistenza della comunione della stradina agraria, costituita ex collatione agrorum privatorum, accoglieva la domanda formulata LLattore in via principale, ritenendo assorbita ogni altra questione.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data
14.10.2019, proponeva appello , lamentando: 1) errata RT interpretazione dei titoli di proprietà - violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c.;
2) errata interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio;
3) omesso esame delle deposizioni dei testi indicati da parte convenuta - difetto di motivazione - violazione dell'art. 116 cpc;
4) errata pronuncia di assorbimento della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis; 5) errata condanna al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva, pertanto, alla corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, di: “A) revocare e/o annullare il capo della sentenza 1. che ha accolto “la domanda principale di cui al punto I dell'atto di
3 citazione”, nonché i seguenti capi 2. e 3. con i quali sono stati rispettivamente accertato “il diritto di transito sulla stradina privata lunga circa 51 m LLinnesto sulla statale 88 fino al cancello d'ingresso del fondo ” e ordinato RT
“a di non frapporre ostacoli al diritto di passaggio di RT P_
sull'indicata stradina sino al raggiungimento della sua proprietà”; B)
[...] revocare e/o annullare il capo 4. della sentenza con il quale è stata dichiarata
“assorbita la domanda riconvenzionale” e proprio in accoglimento della spiegata riconvenzionale dichiarare invece che il fondo sito in Altavilla Irpina c.da Pt_1
Pincera, individuato in catasto al foglio 11 particella a 208 e 374 è libero e franco da qualsiasi servitù rispetto al ripetuto terreno (particelle 136, 519 e 520), P_ fatta eccezione per il solo diritto di passaggio a piedi da esercitarsi esclusivamente sul primo tratto della stradina lungo circa 6 m per una larghezza di 1,5 metri, che parte dalla statale 88 posta a valle sino a raggiungere il fondo , come risulta P_ LLatto di vendita del 1939 infra richiamato;
C) revocare e/o annullare i capi relativi alle spese e condannare l'appellato al pagamento degli onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché degli onorari relativi al giudizio ex art. 669 duodecies c.p.c. rigettato, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Rimborso al delle spese di CTU dallo stesso anticipato”. Pt_1
Con comparsa depositata in data 31.1.2020, si costituiva in giudizio P_
, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, infondato in fatto
[...]
e in diritto, con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Preso atto della rinuncia all'istanza di inibitoria ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 23.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di trenta giorni per conclusionali e successi venti giorni per eventuali repliche.
* * * * * *
I. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Vanno trattati unitariamente i primi tre connessi motivi di gravame, che, ricalcando le difese svolte dal in prime cure, sono tutti diretti a Pt_1 censurare la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale accertava che la stradina per cui è causa si era costituita ex collatione privatorum agrorum, ovvero mediante distacco di porzioni di terreno dei fondi limitrofi.
Accertamento fondato, a dire dell'AN, sull'errata valutazione sia dei titoli di provenienza allegati dalle parti, sia delle risultanze della CTU, nonché sull'insufficiente esame degli esiti della prova testimoniale, non valutata nella sua interezza, in assenza di qualsivoglia richiamo alle dichiarazioni rese dai testi addotti dal convenuto . Pt_1
Le censure sono infondate, dovendosi confermare il decisum del primo giudice sia pur con le seguenti precisazioni.
Giova premettere che l'attore/odierno appellato , sin Controparte_1 LLatto introduttivo del giudizio di prime cure, sosteneva che la stradina di
4 cui si discute si era formata ab immemorabili mediante conferimento di suolo da parte dei vari proprietari frontisti, sì da dar luogo ad una comunione, avente le caratteristiche della c.d. communio incidens.
A tale assunto, il convenuto/odierno AN replicava RT che l'attore aveva esclusivamente il diritto di passaggio pedonale sull'iniziale tratto di stradina, di circa sei metri, che dalla strada pubblica arrivava fino al primo termine (oggi non più individuabile), che segnava il confine tra i fondi divenuti di proprietà delle parti;
che tale tratto iniziale di stradina era di sua esclusiva proprietà; che non sussisteva alcuna communio incidens sul successivo tratto di strada che si inoltrava all'interno dei fondi e che non poteva comunque configurarsi quale strada agraria.
Deduceva, inoltre, che i fondi delle parti in lite appartenevano ad un unico originario proprietario, tale il quale: a) con scrittura Persona_3 privata del 1939, vendeva una parte della sua proprietà ad Persona_4 remoto dante causa di , stabilendo, con tale scrittura privata, che P_
l'acquirente potesse liberamente arrivare al fondo venduto dalla strada rotabile e fino al “primo termine” che divideva la proprietà di
[...]
a quella venduta a b) con atto per notar del Per_3 Per_1 Per_5
17.5.1940, vendeva la restante parte della proprietà ai genitori di esso convenuto. In detto atto si leggeva che il fondo venduto confina “in piccola parte strada rotabile”; locuzione che, a dire del , determinava la Pt_1 sua esclusiva proprietà di quel lembo di terreno, confinante con la strada rotabile, da cui partiva la stradina fino al “primo termine”.
Assumeva, in particolare, che l'originario fondo di aveva Persona_3 sempre avuto accesso dalla strada rotabile con la quale confinava e nella prima vendita il proprietario ha concesso all'acquirente solo la servitù a piedi sul primo tratto e precisamente “fino al primo termine” apposto per dividere la porzione venduta dalla restante proprietà, il che dimostrava che le deduzioni ex adverso formulate sul conferimento del suolo da parte dei proprietari confinanti erano prive di qualsiasi fondamento, peraltro deducendo che anche il primo tratto di strada, quello che riferisce P_ essere di tale , era di esclusiva proprietà di Controparte_2 Per_3 che lo ha trasferito nel 1940 ai danti causa dell'attuale convenuto, di
[...] talché la stessa situazione dei luoghi escludeva la formazione di una strada agraria privata, atteso che l'unico fondo a non confinare direttamente con la via pubblica è quello attualmente di e non gli altri due che da P_ sempre hanno avuto accesso alla strada rotabile (cfr. pagg.
3-4 della comparsa di costituzione in prime cure).
Con la seconda memoria ex art. 183, comma VI cpc, il allegava Pt_1 relazione tecnica a firma dell'ing. , dalla quale, a suo dire, Persona_6 risultava che la strada attuale si sviluppa interamente nel fondo , in Pt_1 tal modo contestando l'assunto attoreo secondo cui la strada in questione sarebbe costituita da più porzioni di terreno riportate alle p.lle 156, 208 e
5 519 di proprietà, al momento della sua formazione, rispettivamente della
[...]
, di e di . CP_2 Pt_1 P_
Tanto chiarito in fatto, si osserva innanzitutto che, in tema di strade consorziali o vicinali, formate ex collatione agrorum privatorum, la
Suprema Corte, in analoga fattispecie, vertente sul diritto di accesso ad una strada agraria ostacolato da taluni proprietari confinanti, ha escluso che dovessero partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari tutti i proprietari dei fondi latistanti alla strada, così argomentando: “se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell'ostacolo, senza chiedere tuttavia l'accertamento di un diritto di servitù, non risulta proposta una confessoria servitutis e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada
(Cass. n. 3707 del 2013; cfr. anche, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'esistenza di servitù proposta nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o ne impedisca l'esercizio, senza necessità di integrare il contraddittorio dei proprietari degli altri fondi, Cass. n. 12479 del 2013)” (così, in motivazione, Cass. 30723/2018).
Precisato, pertanto, che il contraddittorio risulta ritualmente instaurato (non occorrendo, allo stato degli atti, integrarlo nei confronti di tale CP_2
proprietaria della p.lla 156 del fg.11, su parte della quale insisteva
[...] ed insiste il tratto inziale della strada di cui si discute), osserva la corte che, come già correttamente rilevato dal primo giudice, l'esistenza di una stradina privata che dalla pubblica via sale verso monte andando a servire il fondo originariamente unico ed appartenente a poi Persona_3 frazionato e venduto separatamente ai danti causa delle parti, trova univoca conferma nelle risultanze istruttorie ed in particolare negli accertamenti svolti dal nominato CTU, come meglio si chiarirà a breve.
Invero, l'esistenza di una antica stradina è confermata dalla stessa scrittura privata del 10.3.1939 (richiamata ed allegata proprio LLAN
), che, pur dovendosi più correttamente qualificare come Pt_1 preliminare di vendita (tanto evincendosi chiaramente dal contenuto della scrittura, espressamente qualificata dalle parti come compromesso, con la previsione di un preciso termine, stabilito al 25.3.1939, per la stipula della compravendita definitiva, mai allegata), comprova la presenza di un tratto di strada di natura privata che consentiva l'accesso dalla via pubblica alla proprietà , remoto comune dante causa delle parti oggi in Persona_3 lite.
Nell'atto, infatti, si legge: “per accedere al fondo (oggetto del compromesso) dalla strada rotabile il può arrivare liberamente Per_1 fino al primo termine che divide la proprietà di a quella Persona_3 che vende al ”. Persona_4
6 Orbene, escluso che tale generica espressione possa dar vita alla costituzione di un diritto reale di servitù di passaggio, peraltro solo pedonale, a favore del fondo ed a carico di quello rimasto nella Per_1 proprietà come pure dedotto LLAN , vieppiù che, Per_3 Pt_1 come si è detto, non risulta prodotto in atti il rogito definitivo di vendita, si osserva, altresì, che se è vero che nei richiamati atti del 1939 e del 1940 non sono riscontrabili, come evidenziato dal perito d'ufficio, ing. Per_7 ulteriori elementi utili a definire una geometria della stradina che permetterebbe l'accesso alla “strada rotabile (attuale strada statale n. 88)”
(cfr. pag. 9 della CTU), è altresì vero che il limite di percorrenza della stradina concesso (con la scrittura del 1939) ad (dante Persona_4 causa di ) per arrivare liberamente al suo fondo, ovvero il “primo P_ termine”, ad oggi non è individuabile, né vi sono elementi idonei per poterlo collocare ad appena 6 metri dalla strada pubblica, come sostenuto LLAN, che di tanto non ha fornito alcuna prova.
Al riguardo, il CTU, in risposta al quesito n. 3 (“descriva compiutamente anche le caratteristiche dimensionali e qualitative della stradina di cui agli atti notarili del 1939 e 1940 prodotti in atti, ove questa risulti ancora esistente, con analitica indicazione e misurazione delle porzioni di terreno da cui risulta costituita, avendo cura di identificarne i relativi titolari, anche se eventualmente estranei al presente giudizio”), precisava: “Del resto la situazione fotografata dal primo impianto meccanografico (1977) mostra che nessuno dei due fondi confinanti ha uno sbocco diretto sulla statale n. 88. Infatti l'attuale strada di accesso nel primo tratto (quello confinante con la statale) insiste sulla particella in possesso della sig.ra . E' possibile fare Controparte_2 alcune deduzioni: a. Per accedere al fondo di terreno venduto a Per_4
(poi pervenuto al sig. ) il proprietario ha un diritto
[...] Controparte_1 di passaggio sul fondo di (poi pervenuto a Persona_3 RT
) dalla strada Statale 88 al primo termine (termine non più
[...] individuabile); b. Per poter accedere al fondo (p.lla 519) di proprietà del sig. percorrendo la stradina di cui è causa si attraversa Controparte_1 prima la particella n. 156 (della sig.ra ) e poi la Controparte_2 particella n. 208 (di proprietà del sig. )” (pag. 9 RT dell'elaborato).
Lo stesso consulente dava conferma dell'esistenza e della geometria della stradina agraria all'attualità, descrivendone analiticamente la conformazione, l'estensione e la lunghezza, supportando il tutto con grafici chiarificatori dello stato dei luoghi, dai quali emerge che: “…la strada in questione (nel grafico in colore celeste) parte dalla Statale n. 88 e prosegue nei fondi delle parti per circa 51 m fino al cancello d'ingresso del fondo di RT
[…] Nel primo tratto (lungo circa 7 m) la strada attraversa la particella n.
[...]
156 proprietà della sig.ra […] occupando una superficie pari Controparte_2
a circa 40 mq. La larghezza media in questo tratto è pari a 4,6m. Per i successivi 4
m (circa) la strada insiste interamente sulla particella n. 208. Nel terzo tratto la strada si sviluppa a cavallo del confine tra le particelle n. 208 e n. 519. In
7 particolare, risultano occupate le seguenti superfici: - 61.6mq sulla particella
n.519 di proprietà del sig. ,..; - 79.9mq sulla particella n. 208 di Controparte_1 proprietà del sig. ,..”. Descrizione che trova conferma nella RT sovrapposizione dei rilievi topografici effettuati dal CTU alla mappa catastale del foglio 11, attraverso cui “in particolare è possibile ricavare con precisione la posizione della strada rispetto al reale confine catastale”
(cfr. pagg. 5, 10 e 11 dell'elaborato con i grafici ivi riportati, nonché tavole allegate sub 1 e 3).
A ciò si aggiunga che il CTU, in risposta al quesito 4 (“riporti il tutto su apposita documentazione grafica e/o informatica, che consenta, anche a mezzo dell'utilizzo di sovrapposizioni e/o colorazioni e/o altro, di percepire l'effettiva collocazione della stradina di cui al quesito 2 e della stradina di cui al quesito 3, in tutta loro estensione, rispetto ai confini catastali dei fondi che ne costituiscono la superficie”), precisava:
“Per quanto riguarda la strada cui si fa riferimento negli atti del 1939 e del
1940 è ragionevole pensare che essa si trovasse esattamente dove si trova oggi e cioè in adiacenza tra i fondi che l'originario proprietario Per_3
divise e vendette a (pervenuto poi a
[...] Persona_4 P_
) e ai genitori del ” (cfr. pag. 11 dell'elaborato).
[...] Pt_1
Risulta così smentito l'assunto del secondo cui la strada insisteva Pt_1 esclusivamente sul fondo di sua proprietà, così come resta indimostrato, ed in tal senso si integra la motivazione del tribunale, sia che il comune originario dante causa delle parti, fosse esclusivo Persona_3 proprietario del primo tratto di strada (che partendo dalla statale 88 sale verso monte), che di contro, come acclarato dal CTU (cfr. anche tavole e grafici allegati all'elaborato), risulta di proprietà di Controparte_2
(p.lla 156), sia, di conseguenza, che lo stesso lo avesse trasferito nel Per_3
1940 ai danti causa dell'attuale convenuto, vieppiù che nel su richiamato rogito per notar del 17.5.1940 si fa esclusivo riferimento al Per_5 trasferimento delle p.lle 95 (di are 70.21) e 196 (di are 13.50) del fg. 11, alle quali, allo stato degli atti, non risulta in alcun modo riconducibile la p.lla
156 (di are 20.22) dello stesso foglio (cfr. visure catastali storiche allegate alla CTU).
Né, dunque, può assumere valenza decisiva, ai fini della prova dell'appartenenza dell'anzidetto primo tratto di strada a il Persona_3 solo richiamo al (quinto) confine indicato nell'atto del 1940 Per_5
(“confinante con …… e in piccola parte strada rotabile”), che, oltre ad essere impreciso ed incerto, si configura pur sempre quale dichiarazione di parte, allo stato contrastante con gli accertamenti svolti dal CTU, dai quali emerge, come si è detto, che la stradina agraria, nel suo primo tratto, attraversa un fondo (p.lla 156) di proprietà della sig.ra , la quale, Controparte_2 peraltro, invitata in sede di mediazione obbligatoria quale proprietaria dell'anzidetta p.lla 156, riconosceva l'esistenza della stradina comune formatasi con l'apporto del terreno dei fondi latistanti (cfr. verbale
8 dell'organismo di mediazione del 30.10.2012 nella produzione attorea di primo grado, ove si legge che: “ , come rappresentata, Controparte_2 riconosce l'esistenza della stradina comune formatasi con l'apporto di terreno rispettivamente da parte della stessa , di e di Controparte_2 RT
e che e i suoi danti causa hanno da sempre Controparte_1 Controparte_1 esercitato il passaggio per accedere alla via pubblica mercè la stradina comune di cui si è servita anch'essa, sopra descritta. La medesima dichiara di non avere nessuna pretesa rispetto alle ragioni fatte valere da ”). Controparte_1
Né, infine, può sottacersi che dallo stesso titolo di provenienza di
[...]
- ossia l'atto di divisione per notar del 6.12.1993, con cui Pt_1 Per_8
e (madre e figlio) dividevano le p.lle 95 e CP_3 RT
208 (oggetto di causa) del fg. 11, della quale erano comproprietari in parti uguali -, emerge che tale unica originaria consistenza immobiliare confinava con eredi , eredi , o rispettivi Per_1 Persona_9 Controparte_4 aventi causa, senza alcun richiamo alla strada rotabile (ovvero alla strada pubblica), e che, a seguito di divisione dell'anzidetta consistenza in due distinti corpi (cfr. pag. 2 del rogito), confinanti tra loro, a RT veniva assegnato il secondo corpo (consistente nel terreno con costruzione rurale incompleta, riportato in catasto, il terreno, alla partita 7940, fg. 11,
p.lla 208 e p.lla n. 374 (ex 95/b, a seguito di frazionamento prot. n.
1856/1993, non allegato in atti), confinante con eredi , Per_1 Per_9
o aventi causa, restante fondo.
[...]
Dunque, anche nel titolo attributivo della proprietà esclusiva, in capo al
, della p.lla 208 del fg. 11, non viene mai indicata la strada pubblica Pt_1 tra i confini del fondo.
Va, pertanto, ribadita l'esistenza di una stradina privata che ricade all'interno dei confini di ben tre fondi appartenenti a proprietari diversi e della quale questi ultimi sono comproprietari pro-indiviso, perché formatasi con il conferimento di porzioni di suolo di loro rispettiva proprietà.
Invero: “In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la
"communio incidens" di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà "pro indiviso" dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù” (Cass. 25364/2014).
In particolare, si è chiarito che il terreno che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, può risultare LLunione di porzioni distaccate dai fondi confinanti;
in siffatta ipotesi queste porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggette a servitù di passaggio a
9 favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Il bene immobile costituito dal suolo di una strada vicinale non soggetta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, appartiene ai privati che hanno concorso a realizzarla;
in siffatta ipotesi, anche quando gli apporti dei soggetti che hanno concorso nella loro costituzione siano rappresentati da porzioni dei terreni latistanti, le singole porzioni devono considerarsi ormai distaccate dai terreni cui appartenevano, con la conseguente determinazione, a favore di tutti, di un acquisto del nuovo bene formatosi per unione, del quale i soggetti, che hanno contribuito alla sua costituzione, usufruiscono come proprietari - in quanto esso è oggetto di una comunione tra loro - e non a titolo di servitù” (Cass. 26689/2005), con l'ulteriore precisazione che: “Le vie vicinali agrarie formate "ex collatione privatorum agrorum" traggono la loro origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali possono essere determinate dalla volontà coincidente, anche se non concorde, di tutte le parti, manifestata attraverso il fatto materiale del conferimento in relazione all'effettiva esigenza dei fondi;
manifestazione che, non avendo natura negoziale, produce effetti giuridici, anche in mancanza di qualsiasi forma scritta, e vale a costituire una comunione, avente le caratteristiche di una "communio incidens", onde il transito attraverso la strada avviene non "iure servitutis", ma "iure proprietatis"” (Cass. 17111/2006; nello stesso senso,
Cass. 58/1996).
In altri termini: “L'accertamento della comunione di una via privata, costituita ex collatione agrorum privatorum, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo, tale comunione, al pari di ogni altra communio incidens, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio” (Cass. 30723/2018; nello stesso senso, Cass.
11466/2021 e Cass. 2388/2023).
Principio recentemente ribadito da Cass. 19746/2024, che afferma: “La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale che deriva, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e LLeffettiva costruzione della strada stessa, così da determinare la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene accessorio ai vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c.; è escluso, per l'effetto, il contrasto
10 con l'art. 42 Cost., configurando la collatio privatorum agrorum una proprietà diffusa caratterizzata dalla funzione primaria di godimento, rispettosa della riserva prevista dalla Carta costituzionale”.
Orbene, nella specie, dalle risultanze in atti emerge univocamente che la strada di cui si discute sia stata realizzata e da sempre utilizzata dai proprietari frontisti, e dai loro danti causa, per l'accesso diretto alla pubblica via (essendo i fondi in questione privi di altro accesso), o per il mero passaggio interpoderale, per esigenze di natura agricola, anche quando i fondi appartenevano ad un unico proprietario. Circostanze riconosciute, peraltro, dallo stesso , odierno AN, nella fase possessoria Pt_1
(cfr. dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 15.10.2014).
Correttamente, pertanto, il tribunale rilevava come il permanere di tale funzione per un tempo sufficientemente lungo (almeno dagli anni 1939-
1940) ne avesse impresso le caratteristiche di specifica entità, ben individuabili sul territorio, tutt'oggi riconoscibili, di strada destinata al servizio permanente di tutti i fondi latistanti, come tale ricadente in comunione pro indiviso tra i rispettivi proprietari.
Conclusione che, oltre a trovare diretto riscontro nello stato dei luoghi, trova altresì conferma nelle univoche e circostanziante dichiarazioni rese dai testi attorei escussi, tutti indifferenti, che, come già rilevato dal primo giudice, hanno confermato senza incertezze il transito pedonale e con mezzi meccanici sull'anzidetta via agraria, peraltro già univocamente emerso nella fase possessoria.
Né rilevano in senso contrario le generiche deposizioni, per molti aspetti contraddittorie, rese dai testi addotti dal convenuto/odierno AN, sig.ri e , ove sol si consideri che il Persona_1 Testimone_1 Per_1
(dante causa di ), escusso all'udienza del 24.6.2014 (cfr. relativo P_ verbale) riferiva: i) che non esisteva servitù di passaggio a carico del fondo
(contrariamente all'assunto di quest'ultimo, che allegava Pt_1
l'esistenza di una servitù pedonale nel primo tratto di strada); ii) che l'accesso pedonale al fondo di sua proprietà, oggi di , avveniva P_ attraverso un primo tratto, che partiva dalla strada pubblica, di circa 3 metri,
3 metri e mezzo (e non di 6 metri), senza tuttavia nulla precisare sulla proprietà di tale tratto di strada (rivendicata, ma non provata, dal ); Pt_1
iii) che raggiunto il proprio fondo, raggiungeva il casotto ivi insistente attraverso una stradetta ubicata nella sua proprietà (della quale però non vi è traccia alcuna nei rilievi effettuati dal CTU, che anzi, in risposta ai quesiti sub 5, 6 e 7, ipotizza la realizzazione di una nuova stradina avente le specifiche finalità di quella indicata dal teste); iiii) che, pertanto, ad eccezione del primo tratto, che gli consentiva l'accesso al fondo, non utilizzava la strada per cui è causa, che, nondimeno - precisava il teste - è sempre esistita; iiiii) che aveva raggiunto un accordo con per Pt_1 realizzare una strada comune allargando quella esistente anche nella sua proprietà.
11 A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rese dal teste , che Testimone_1 mostrava di avere scarsa conoscenza dello stato dei luoghi, riferendo di essersi recato solo poche volte sul posto, in occasione dell'acquisto del fondo da parte dello (che all'epoca era il mio commercialista), P_ oltre ad essere all'evidenza generiche, risultano in contrasto anche con le dichiarazioni del laddove, a differenza di quanto riferito da Per_1 quest'ultimo (“la strada che mi viene mostrata nelle fotografie facenti parte della Per_1 consulenza sottoscritta del geometra è sempre esistita, ma non l'ho utilizzata perché c'era una stradetta nel mio terreno”), dichiarava che: “non
c'era la strada come raffigurata nelle fotografie allegate alla perizia del geometra ma solo un viottolo” (cfr. verb. ud. del 24.6.2014). Per_10
Né, infine, assume rilevanza la circostanza, richiamata LLAN (e confermata dal CTU in sede di risposta ai rilievi critici del;
cfr. Pt_1 pag. 18 dell'elaborato), che la porzione di strada che ricade sulla particella
156 di cui è intestataria la sig.ra allo stato sia separata Controparte_2 dalla restante superficie di detta particella a mezzo di un muretto di cemento, che rende impossibile l'accesso dalla p.lla 156 alla strada di cui è causa, atteso che il fatto che la attualmente non usufruisca CP_2 dell'anzidetta stradina (avendo pacificamente aperto un nuovo accesso alla strada pubblica in altra parte del suo fondo) non incide sulla comproprietà, in capo alla stessa, della strada in questione, ove si consideri che: “la comunione di una strada la cui nascita derivi ex collatione privatorum agrorum in base a fatti obiettivi del distacco del sedime di terreno dei fondi latistanti, nonché del suo conferimento allo scopo di dare accesso ai fondi medesimi, non può cessare di esistere per il solo venir meno dell'indicata destinazione, o per non uso, essendo a tal fine necessario, come per ogni altra comunione una pronuncia dell'autorità giudiziaria, o una convenzione tra i comunisti o l'acquisto per usucapione ad opera di uno o più proprietari dei predetti fondi” (Cass. 2995/1990).
§. Accertata l'esistenza della strada agraria, sulla quale hanno pieno diritto di passaggio le parti in causa, che di essa sono comproprietarie ex collatione privatorum agrorum, resta assorbito il quarto motivo di gravame, il cui esame presupponeva l'accoglimento dei tre precedenti motivi di doglianza
(rivelatisi infondati).
§. Resta altresì assorbito l'ultimo motivo, teso alla riforma, in caso di accoglimento del gravame, della regolamentazione delle spese di lite, peraltro correttamente liquidate dal tribunale in applicazione del principio della soccombenza del convenuto , anche nella fase possessoria. Pt_1
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata con le su indicate precisazioni.
II. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'AN e si liquidano, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, nella misura indicata in dispositivo, in
12 applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00), determinato ai sensi dell'art. 15 cpc (reddito dominicale delle p.lle 208 e 519 fg. 11 x 200), con distrazione in favore dell'avv. Marco
Tecce, antistatario.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'AN dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato LLart. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4470
R.G.A.C. per l'anno 2019, instaurata da nei confronti di RT
, contro la sentenza del tribunale di Avellino n. 1583/2019, Controparte_1 pubblicata in data 6.9.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'AN al pagamento, in favore RT dell'appellato , delle spese del grado, che si liquidano in Controparte_1
€ 5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco Tecce, antistatario;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'AN dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 3.4.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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