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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2535 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Roberto Esposito, presso il cui studio in Napoli, C.so Vittorio Emanuele n. 715, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in Napoli Controparte_1
( ), in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Francesco Ramondini, presso il cui studio in Napoli, via A. D'Antona
n. 20, è elettivamente domiciliato;
Appellato/appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli n.
9863/2019, pubblicata in data 6.11.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 5.6.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2013,
[...]
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
5549/2013, emesso dal Tribunale di Napoli il 2.10.2013, pubblicato in data 3.10.2013 e notificato ex art. 140 c.p.c. l'8.11.2013, con cui gli si
1 ingiungeva il pagamento, in favore del Controparte_2
in Napoli, della complessiva somma di €
[...]
8.140,79, a titolo di oneri relativi alle parti comuni e al fabbricato is.
A, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze e spese della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva la carenza di Parte_1 legittimazione attiva del ricorrente (“in quanto egli (…) ha agito nella precipua qualità di Amministratore del fabbricato is. A, laddove alla
[...]
a Miradois 1 esistono tre diversi Condomini, tra di loro CP_1 autonomi e distinti, ovvero il IO del solo is. A, il IO del solo is. B ed il “Supercondominio”, relativo alle parti comuni”) nonché la mancanza dei solleciti di pagamento.
Formulava, altresì, eccezione di compensazione tra il credito condominiale e il controcredito derivante sia dall'atto di precetto dell'importo di € 5.407,85, notificato in data 22.7.2013 e basato sul decreto ingiuntivo n. 3455/2013, emesso dal giudice di pace di Napoli in data 8.5.2013, notificato al in forma esecutiva il CP_1
10.6.2013 e non opposto, sia dal diritto al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà a causa delle infiltrazioni prodottesi in occasione dei lavori di rifacimento dei solai al terrazzo di copertura come quantificati nel corso del procedimento di ATP CP_3
(proposto innanzi al Tribunale di Napoli - RG N. 14612/2012) e da quantificarsi nel corso del giudizio (di opposizione) quanto ai danni morali lamentati.
Precisava che il opposto era sicuramente a conoscenza CP_1 dei danni subiti dall'immobile di proprietà , per cui, nel Parte_1 definire i rapporti con l'impresa esecutrice dei lavori condominiali, provvide a trattenere dal saldo dovuto all'impresa la somma di €
17.000,00, proprio a titolo di risarcimento dei danni provocati dai lavori condominiali ai condomini, e che nondimeno tale somma non versata all'Impresa e trattenuta dall'amministratore condominiale per il risarcimento dei danni, non è stata invece versata in condomini danneggiati, in particolare al . Parte_1
Avanzava, dunque, domanda riconvenzionale diretta alla condanna del al pagamento della somma liquidata in sede di ATP CP_1 nonché all'accertamento dei danni morali discendenti dal medesimo fenomeno infiltrativo.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità, l'inefficacia e/o la revoca del decreto opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannarsi il IO al risarcimento: a) dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, nella misura di € 14.722,41, come quantificata nella CTU svolta nella procedura di ATP RG. 14612/12, oltre spese della predetta procedura, liquidate dal Magistrato in € 2.100,00 oltre
IVA; b) dei gravi danni morali subiti dal sig. a causa del lungo Parte_1
2 periodo (circa due anni) in cui non ha potuto liberamente godere del proprio immobile, danni da valutarsi in via equitativa, disponendo la compensazione di ogni somma eventualmente dovuta dal sig.
in favore del IO ricorrente con i controcrediti Parte_1 vantati, opponendosi alla provvisoria esecuzione del decreto impugnato.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del 10.4.2014,
l' Controparte_4
in Napoli, chiedendo la concessione della provvisoria
[...] esecutorietà del decreto opposto e concludendo per il rigetto dell'opposizione, infondata e non provata, evidenziando, quanto alla sussistenza della propria legittimazione attiva, che le somme richieste erano maturate in un'epoca in cui ancora non esisteva la separazione tra isolato A, isolato B e “Parti Comuni” e che, in ogni caso, vi era identità tra l'amministratore dell'isolato A e quello delle parti comuni del supercondominio, aggiungendo che tale questione era nota allo stesso condomino che aveva eccepito in compensazione il controcredito derivante dal decreto ingiuntivo n. 3455/2013 (per mero errore indicato come D.I. n. 3456/2013), emesso nei confronti del
Napoli alla Via Salita Riccia n. 1”, senza menzionare CP_5 la distinzione tra “isolati” e “parti comuni”. Assumeva, poi, che l'opponente aveva ricevuto numerosi solleciti di pagamento nonché la notifica dei verbali assembleari nei quali veniva espressamente richiesto ai condomini morosi di voler sanare le proprie quote di morosità.
Deduceva, inoltre, che il credito derivante dal D.I. n. 3455/2013, opposto in compensazione, scaturiva da un rapporto contrattuale
(mandato) in virtù della carica di amministratore condominiale, sicché per il suo recupero, in base ai principi espressi dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 9148/2008) ed in considerazione del novellato art. 63 disp. att. c.c., bisognava svincolarsi dal principio della solidarietà tra condomini, potendosi opporre la compensazione soltanto ai condomini morosi in base alle singole quote di morosità, per le partite portate dal decreto stesso.
Aggiungeva che (anche) tale credito era maturato in un'epoca in cui non esisteva la separazione tra gli isolati e le parti comuni e il era amministratore di entrambi gli edifici, sicché non Parte_1 poteva procedersi alla compensazione data la mancata identificazione delle quote spettant[i] ad ogni singolo condominio oggi esistente ed all'interno di questo ad ogni singolo condomino.
Specificava, inoltre, che il credito opposto in compensazione derivante dagli eventuali danni da infiltrazione, qualora esistente, non rivestiva le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità ed evidenziava che la somma di € 17.000,00 residuava dall'importo lavori rispetto alla
3 trattazione con saldo stralcio sottoscritta con l'impresa appaltatrice
(tra gli altri anche dal sig. ) e che non era stata riscossa Parte_1 dall'amministrazione condominiale proprio in ragione della diffusa morosità dei condomini (tra cui proprio il signor ). Parte_1
Sottolineava, in aggiunta, che nella scrittura transattiva dell'8.11.2012 non emergeva alcuna quantificazione né alcun termine di distribuzione in favore dei condomini danneggiati e che l'assemblea condominiale convocata per l'8.3.2013 aveva deliberato che alcuna compensazione poteva essere effettuata tra le partite a debito dei singoli condomini e i possibili rimborsi per i danni eventualmente subiti.
Eccepiva, infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale, la carenza di legittimazione passiva del opposto e, nel CP_1 merito, l'infondatezza della pretesa, atteso che, come emergeva dalla stessa documentazione (ATP) prodotta dall'opponente, le cause dei danni riportati dall'appartamento di sua proprietà erano conseguenza diretta ed esclusiva dell'attività dell'appaltatrice , fermo CP_6 restando che, in ogni caso, la questione risultava già regolata dalla scrittura transattiva dell'8.11.2012, con la quale il , così Parte_1 come gli altri condomini che avevano subito danni dall'attività dell'appaltatrice, avevano espressamente e collettivamente transato i danni riportati dai propri appartamenti nella misura di euro
17.000,00, da ripartire tra gli stessi condomini con successivo accordo tra di loro.
Il tribunale, in prima udienza, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, evidenziando che il credito del , oltre CP_1 che incontestato, era da ritenersi certo perché fondato sulla documentazione contabile condominiale e che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era da reputarsi irrilevante, mentre, di contro, non sussistevano i presupposti per la compensazione con i contro crediti assunti dal , scaturendo l'uno (D.I. n. 3455/2013) da Parte_1 un rapporto contrattuale di mandato, ed essendo l'altro (danni da infiltrazioni) privo dei caratteri di liquidità ed esigibilità.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e precisate le conclusioni, la causa, già riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti da parte del giudice.
All'udienza dell'8.11.2018, a fronte della dichiarazione del secondo cui, nell'ambito della procedura esecutiva CP_1 pendente innanzi al medesimo tribunale (R.G.E. 15523/2016) e avviata in forza del decreto ingiuntivo opposto, era stata emanata l'ordinanza di assegnazione delle somme, parte opponente rinunciava all'opposizione in atto, insistendo invece nell'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in riconvenzionale.
Riservata nuovamente in decisione, la causa veniva definita con
4 sentenza n. 9863/2019, pubblicata in data 6.11.2019, con cui il tribunale adito così statuiva: “1) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale per carenza di legittimazione passiva;
3) compensa le spese di lite del giudizio di opposizione”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 7.7.2020, proponeva appello , lamentando, Parte_1 con i primi due connessi motivi di gravame, la errata valutazione del primo giudice in merito alla legittimazione passiva del ed CP_1 ai vari profili di responsabilità del ; con il terzo motivo, CP_1 omessa valutazione della peculiarità del caso in esame ed omessa motivazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in parziale riforma della pronuncia gravata, di “dichiarare il IO del fabbricato in
Napoli alla via Salita della Riccia a 1/A tenuto al risarcimento in CP_1 favore del sig. dei seguenti danni: dei danni materiali Parte_1 subiti dall'immobile di sua proprietà, nella misura di €. 14.722,41, come quantificata nella CTU svolta nella procedura di ATP recante RG.14612/12, oltre al rimborso delle spese tecniche della predetta procedura, liquidate dal
Magistrato in €. 2.100,00 oltre IVA, come da fattura del CTU arch.tto Per_1 in atti, oltre interessi e rivalutazione;
dei danni morali subiti dal sig.
a causa del lungo periodo (circa due anni) in cui non ha potuto Parte_1 liberamente godere del proprio immobile, danni da valutarsi in via equitativa da parte dell'Ill.ma Corte. 2) Condannare, pertanto, il condominio del fabbricato in Napoli alla via Salita della Riccia a CP_1
1/A al risarcimento dei danni come sopra precisati e quantificati in favore del sig. . Con vittoria delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio con attribuzione”.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale, depositata in data 29.12.2020, si costituiva il Controparte_2
in Napoli che, richiamando le difese svolte in prime
[...] cure, concludeva per l'integrale rigetto del gravame, in quanto inammissibile ed infondato, contestualmente spiegando gravame incidentale, con cui lamentava: 1) la non completa statuizione su tutte le questioni di merito, omettendo in particolare il tribunale di pronunciarsi sulla estinzione del diritto al risarcimento richiesto dal
, in ragione dell'intervenuta transazione tra le parti;
2) Parte_1
l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in parziale riforma della pronuncia gravata, di “[…]
3. Riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui non statuisce nel merito sulla domanda riconvenzionale spiegata dal sig. circa l'estinzione del diritto a risarcimento Parte_1 avanzato da quest'ultimo;
4. Riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese e, per l'effetto, condannare parte appellante alla refusione delle spese per il primo grado di
5 giudizio”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 5.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
********
L'appello principale
Il gravame va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con tre articolati motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata
è viziata da erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva del assumendo, in CP_1 proposito, che la responsabilità dell'ente di gestione nella causazione del fenomeno infiltrativo, quale committente dei lavori del fabbricato
e custode dello stesso, discende dai seguenti profili: CP_3
a) affidamento dei lavori condominiali ad un'impresa sprovvista delle caratteristiche idonee (c.d. culpa in eligendo), al fine deducendo che tale inidoneità aveva trovato riscontro nelle infiltrazioni verificatesi successivamente e nella conseguente necessità di pervenire ad un accordo transattivo diretto alla liberazione del cantiere al fine di affidare la prosecuzione dell'opera ad altra impresa;
b) violazione del dovere specifico di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori (c.d. culpa in vigilando), pur avendo i condomini più volte segnalato problematiche relative all'esecuzione dei lavori; c) violazione dell'art. 2051 c.c. da parte dell'amministratore condominiale per non aver adottato le misure necessarie ad evitare il pregiudizio cagionato dalle parti comuni ai singoli condomini, sottolineando che l'appalto dei lavori non implica il totale trasferimento in capo all'appaltatore della qualità di custode dei beni e dei servizi comuni;
d) mancata distribuzione della somma di € 17.050,00, detratta, in base alla transazione del 2012, dal maggior importo che il CP_1 avrebbe dovuto corrispondere alla società appaltatrice in virtù dei lavori già eseguiti, e finalizzata, a fronte della manleva dell'impresa da ogni responsabilità, a risarcire i danni provocati dai lavori condominiali ai singoli condomini danneggiati, tra i quali il . Parte_1
Le articolate doglianze vanno disattese.
§. Occorre, in primo luogo, precisare che nel sistema processuale vigente “l'individuazione della norma che regola il criterio di
6 imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione” (Cass. 29232/2024).
Invero, in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti.
In particolare, il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado a condizione che: i) non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto ovvero, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, non ne modifichi la portata;
ii) lasci inalterati il petitum e la causa petendi;
iii) eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica (cfr., tra le altre,
Cass. 5153/2019, Cass. 12875/2019, Cass. 7476/2020, Cass.
10402/2024 e Cass. 32932/2024).
Deve anche evidenziarsi che, in presenza di una domanda di risarcimento danni, è possibile specificare - in corso di causa - il fatto dannoso ovvero modificare la domanda e, dunque, uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c.. Ne consegue che detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenza del primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., risulta inammissibile;
qualora formulata per la prima volta in appello, costituisce un novum inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1, c.p.c. (cfr., in argomento, Cass.
7 27566/2017 e Cass. 35792/2023).
In caso di originaria proposizione della domanda di risarcimento del danno in base ad un titolo di responsabilità, è dunque ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, e anche in comparsa conclusionale, di un diverso titolo di responsabilità, se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, ritenendosi invece insufficiente un generico richiamo alla diversa norma di legge posta alla base della responsabilità invocata, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta (Cass. 14960/2024).
Facendo corretta applicazione di tali principi, consegue che, nella specie, non possono essere presi in considerazione i richiami alla culpa in eligendo, alla culpa in vigilando e alla violazione dell'art. 2051 c.c., contenuti per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e reiterati nell'atto di appello, non avendo l'opponente appellante tempestivamente allegato Parte_2 in prime cure situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare le fattispecie contemplate dagli invocati profili di responsabilità, con evidente lesione del diritto di difesa del appellato, che difatti dichiarava di non accettare il CP_1 contraddittorio sul punto (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione in appello).
Invero, nel caso in esame, i diversi titoli di responsabilità prospettati dall'appellante esigono l'accertamento di fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nella citazione introduttiva del primo grado, quali, in particolare, l'omessa sorveglianza sull'operato dell'impresa appaltatrice, la mancata custodia del bene e la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità della inidoneità dell'appaltatore prescelto, avuto riguardo alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto d'appalto (cfr., su quest'ultimo punto, Cass.
10652/1997). Si tratta, quindi, di temi d'indagine nuovi, che ampliano il thema decidendum oltre i limiti temporali segnati dalle preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., il cui esame resta pertanto precluso in appello.
Peraltro, in tema di appalto, se è vero che l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente solo in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (Cass. 1234/2016), la prova in
8 concreto di tali circostanze è a carico del danneggiato e, nella specie, giammai potrebbe desumersi dalle difese e dai mezzi di prova tempestivamente articolati dall'opponente in prime cure (cfr. memoria secondo termine ex art. 183, comma VI, cpc).
In definitiva, dunque, al di là della corretta qualificazione giuridica della domanda proposta, nella specie, è proprio il fatto costitutivo del diritto azionato a non essere chiaramente individuato dal Parte_1 nell'originario atto introduttivo, né tanto meno precisato nella memoria primo termine ex art. 183, comma VI, cpc (non depositata).
Riprova ne è che il tribunale, dopo aver richiamato i principi generali in materia di responsabilità dell'appaltatore e/o del committente per danni a terzi (con il riferimento a Cass. 20557/2014, involgente analoga fattispecie), rigettava la domanda risarcitoria spiegata dall'opponente, rilevando che: “nella fattispecie in esame, non può prospettarsi un profilo di responsabilità del , non avendo CP_1 parte attrice allegato e/o provato che il danno lamentato
(infiltrazioni) fosse dipeso da un ordine dell'ente di gestione, che di fatto avesse privato l'appaltatore della sua autonomia nell'esecuzione dei lavori o per la palese inidoneità dell'impresa”.
Decisum che va qui confermato ove si consideri che, in prime cure, il ha inteso provare la responsabilità del (non Parte_1 CP_1 meglio specificata ed implicitamente ricondotta dal tribunale nell'alveo di applicabilità dell'art. 2043 c.c.) attraverso la sola relazione conclusiva dell'ATP espletato ante causam, dalla quale, nondimeno, a dire dello stesso , si evincerebbe una grave Parte_1 omissione relativa ai presidi di sicurezza tale da fondare una palese ed evidente responsabilità non solo dell'Impresa ma anche del Direttore dei Lavori.
Ebbene, premesso che la consulenza redatta nel corso del procedimento di A.T.P., ove ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del compendio probatorio ed è perciò liberamente apprezzabile e impiegabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, e che dalla stessa è possibile trarre la prova del "fatto storico", principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente, non può non evidenziarsi che, nella specie, se è vero che dall'elaborato peritale è possibile dedurre la prova dell'evento dannoso (infiltrazioni e danni prodottisi nell'immobile del
), è altresì vero che in esso manca qualsivoglia specifico Parte_1 riferimento circa l'addebito di responsabilità dei danni in capo all'ente, ricavandosi piuttosto l'inosservanza di obblighi di cautela da parte dell'impresa esecutrice dei lavori in un edificio condominiale che era già compromesso e fortemente degradato (“…l'intero complesso strutturale presenta pessime condizioni di conservazione, con presenza di
9 interventi di rafforzamento affatto pertinenti eseguiti dopo il terremoto.
[…]”; pag. 4 della relazione).
Più precisamente, secondo l'analisi del consulente, la dinamica del fenomeno infiltrativo è collegata “a copiose infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dal piano superiore (IV) che a sua volta era stato allagato per la totale assenza del solaio di copertura, che al momento degli eventi di pioggia, era in fase di ricostruzione e privo di adeguati presidi di protezione proprio per evitare tali conseguenze. Al momento del sopralluogo e dell'evento l'appartamento al IV piano risultava disabitato ed inaccessibile. Si precisa inoltre che, al momento degli eventi, veniva interpellata la ditta esecutrice dei lavori di rifrazione del solaio di copertura, che provvedeva a praticare i fori nella controsoffittatura onde consentire il deflusso della enorme quantità d'acqua accumulatasi al sopra della stessa” (cfr. pag. 5 della relazione).
Pertanto, non solo nello sviluppo dell'elaborato peritale non si fa alcun cenno al ma neanche si desume l'intervento che CP_1 avrebbe potuto e/o dovuto eseguire l'anzidetto ente, tenuto anche conto del fatto che il fenomeno si verificava in concomitanza di abbondanti precipitazioni (copiose infiltrazioni d'acqua meteorica) e che il cantiere era nella disponibilità esclusiva della ditta appaltatrice
(cfr. anche transazione dell'8.11.2012).
A ciò si aggiunga che, secondo consolidati insegnamenti giurisprudenziali in materia di appalto, l'appaltatore è di regola l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione delle opere appaltate, in considerazione dell'autonomia gestionale del rischio con riferimento all'assetto organizzativo dell'impresa, alla scelta e all'utilizzo dei mezzi ritenuti necessari ed alle modalità di esecuzione dell'opera commissionata. L'autonomia e la libertà di gestione dell'appaltatore – che si obbliga verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera – comportano che il rischio inerente alla cosa oggetto delle opere appaltate si sposta dal committente all'esecutore dell'opus, con inapplicabilità della responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. (Cass. 14443/2010).
Ciò nondimeno, il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo “il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi” (cfr.,
Cass. 14443/2010, in motivazione), con l'ulteriore precisazione che
“ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera
10 appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo" (Cass.
15734/2011; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 11671/2018 e Cass.
7553/2021).
E però, nella fattispecie concreta, l'opponente/odierno appellante, nei termini di rito per le preclusioni assertive, nulla ha dedotto (e tanto meno provato) con riguardo alle posizioni dell'appaltatore (se agisse quale “nudus minister” o con autonomo potere decisionale) e del committente , né ha allegato che quest'ultimo non avesse CP_1 adeguatamente custodito e/o vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati, né tantomeno che, a fronte del verificarsi delle infiltrazioni e della successiva sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, l'amministrazione condominiale avesse omesso di attivarsi ovvero di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi (cfr. Cass. 27989/2022, in motivazione), e ciò benché si trattasse di aspetti rilevanti ai fini decisori, anche ai fini della configurabilità, in concreto, di una responsabilità del ex art. 2051 c.c.. CP_1
Di contro, è lo stesso a dedurre un pronto e tempestivo Parte_1 intervento dell'amministratore e precisamente che CP_3
“nell'immediatezza del verificarsi di tali infiltrazioni, intervennero sia l'Amministratore che la ditta che stava eseguendo i CP_3 lavori al terrazzo di copertura ed in quella sede si ritenne necessario, data la gravità del fenomeno, di abbattere la controsoffittatura esistente nell'immobile per evitare il rischio di crolli Parte_1 dovuti alla quantità di acqua accumulatasi” (pag. 5 dell'atto di appello) e che (pag. 8) il , “avendo urgenza di far CP_1 proseguire i lavori ad altra ditta”, procedette alla stipula di una transazione con la ditta esecutrice dei lavori.
§. Neanche giova all'appellante il richiamo alla transazione stipulata nel 2012 tra il IO e la ditta appaltatrice . S.r.l., CP_7 sottoscritta dallo stesso (cfr. raccomandata del 7.11.2012 e Parte_1 verbale di assemblea del 28.12.2012), con la quale le parti - a fronte dei ritardi nei pagamenti e delle difficoltà dell'appaltatore che determinavano la sospensione dei lavori - stabilivano il “pagamento a saldo e stralcio alla ditta per i lavori eseguiti e contabilizzati ma non pagati e la manleva da parte del condominio e dei condomini danneggiati nei confronti della stessa”.
Accordo raggiunto, dunque, anche con i condomini danneggiati, ivi compreso il , che, in tal modo, rinunciava all'azione Parte_1 risarcitoria nei confronti della ditta appaltatrice ma non nei confronti
11 del IO (per i danni ulteriori rispetti a quelli transatti), il cui buon esito rimaneva però subordinato alla prova, nella specie del tutto mancante, dei fatti idonei ad integrare la sua responsabilità.
Né assume rilievo l'ulteriore affermazione che, con l'accordo in parola, il avrebbe trattenuto la somma di € 17.050,00 per CP_1
i danni da infiltrazione, poi mai ripartita tra i condomini danneggiati, posto che - oltre a restare indimostrata l'avvenuta riscossione dell'anzidetta somma (sempre fermamente contestata dall'ente, che precisava che la somma non era mai stata riscossa dall'amministratore condominiale data l'ingente diffusa morosità dei condomini, tra cui anche il signor odierno appellante) - la Parte_1 scrittura transattiva non contiene alcun riferimento al su indicato importo, così come il verbale d'assemblea dell'8.3.2013, richiamato dall'appellante, nulla dice sui tempi e modalità di distribuzione tra i condomini danneggiati, dandosi piuttosto atto che: “L'amministratore chiarisce a tutti i condomini che non è prevista nessuna compensazione con le partite che dovessero essere a credito per i rimborsi rinvenienti dei danni subiti”.
Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello principale va rigettato.
L'appello incidentale
§. Con il primo motivo di doglianza, il contesta al primo CP_1 giudice la mancata completa statuizione nel merito, chiedendo alla
Corte di statuire su tutte le questioni di merito, con il rigetto delle domande attoree anche per l'estinzione del diritto al risarcimento richiesta dal , in virtù dell'accordo transattivo intercorso Parte_1 con la società appaltatrice. Questione sulla quale il tribunale non si era pronunciato.
La censura è inammissibile per carenza di interesse, risultando il già integralmente vittorioso in prime cure (essendo stato CP_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la riconvenzionale di danni), sicché legittimamente il tribunale, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, non esaminava le ulteriori questioni prospettate dalle parti, ritenendole (implicitamente) assorbite.
E' infatti consolidato l'insegnamento per cui: “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione nel quale l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, alla soccombenza nel precedente giudizio - intesa quale effetto pregiudizievole derivante dalla decisione e non anche come mera diversità tra quest'ultima e le
12 conclusioni rassegnate dalla parte - in difetto della quale
l'impugnazione è inammissibile” (Cass. 1902/2002; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 14031/2005; Cass., Sez. Unite, 12637/2008; Cass.
12678/2020).
§. Con il secondo motivo di gravame, il lamenta CP_1
l'erronea regolamentazione delle spese, fondata su motivazione apparente e contraddittoria, in violazione del principio della soccombenza, data l'assenza di qualsivoglia seria ragione che potesse in qualche modo giustificare la disposta integrale compensazione degli oneri di lite.
La censura è fondata.
In punto di spese, così statuiva il tribunale: <tenuto conto che la rinuncia all'opposizione è stata accettata dall'opposta senza richiesta di liquidazione spese nonché dell'oggettiva controvertibilità della materia trattata con domanda riconvenzionale, sussistono giusti motivi per compensare le del giudizio opposizione>>.
Orbene, deve premettersi che l'art. 92 c.p.c., nel testo in vigore per le cause iniziate dopo il 4 luglio 2009 (ma prima della modifica introdotta dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 132 del 12 settembre
2014, applicabile per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 162 del 10 novembre 2014), consentiva la compensazione delle spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione; nozione elastica che si fonda sull'esistenza di specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che può comprendere anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
Fermo quanto precede, nella specie, a fronte dell'integrale soccombenza dell'opponente, le ragioni espresse dal primo giudice sono all'evidenza generiche, apparenti e inidonee a giustificare la compensazione integrale degli oneri di lite, vieppiù in considerazione dell'evidente infondatezza dell'opposizione proposta.
Pertanto, in riforma della sentenza gravata, le spese del giudizio di prime cure andranno regolate in applicazione del criterio della soccombenza e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Ramondini, dichiaratosi antistatario.
Spese del grado
13 Anche le spese del grado seguono la soccombenza del (cfr. Parte_1 in tema Cass. 13356/2021, che afferma il principio per cui il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Ramondini, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P Q M
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.
2535 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli n. 9863/2019, pubblicata in data
6.11.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma, condanna al pagamento, in favore Parte_1 del in Parte_3 persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.550,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Ramondini, dichiaratosi antistatario;
3. condanna, altresì, al pagamento, in favore Parte_1 del in Napoli, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del grado, che si liquidano in € 2.950,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Ramondini, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore
14 importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 29.9.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2535 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Roberto Esposito, presso il cui studio in Napoli, C.so Vittorio Emanuele n. 715, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
in Napoli Controparte_1
( ), in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Francesco Ramondini, presso il cui studio in Napoli, via A. D'Antona
n. 20, è elettivamente domiciliato;
Appellato/appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli n.
9863/2019, pubblicata in data 6.11.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 5.6.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2013,
[...]
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
5549/2013, emesso dal Tribunale di Napoli il 2.10.2013, pubblicato in data 3.10.2013 e notificato ex art. 140 c.p.c. l'8.11.2013, con cui gli si
1 ingiungeva il pagamento, in favore del Controparte_2
in Napoli, della complessiva somma di €
[...]
8.140,79, a titolo di oneri relativi alle parti comuni e al fabbricato is.
A, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze e spese della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva la carenza di Parte_1 legittimazione attiva del ricorrente (“in quanto egli (…) ha agito nella precipua qualità di Amministratore del fabbricato is. A, laddove alla
[...]
a Miradois 1 esistono tre diversi Condomini, tra di loro CP_1 autonomi e distinti, ovvero il IO del solo is. A, il IO del solo is. B ed il “Supercondominio”, relativo alle parti comuni”) nonché la mancanza dei solleciti di pagamento.
Formulava, altresì, eccezione di compensazione tra il credito condominiale e il controcredito derivante sia dall'atto di precetto dell'importo di € 5.407,85, notificato in data 22.7.2013 e basato sul decreto ingiuntivo n. 3455/2013, emesso dal giudice di pace di Napoli in data 8.5.2013, notificato al in forma esecutiva il CP_1
10.6.2013 e non opposto, sia dal diritto al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà a causa delle infiltrazioni prodottesi in occasione dei lavori di rifacimento dei solai al terrazzo di copertura come quantificati nel corso del procedimento di ATP CP_3
(proposto innanzi al Tribunale di Napoli - RG N. 14612/2012) e da quantificarsi nel corso del giudizio (di opposizione) quanto ai danni morali lamentati.
Precisava che il opposto era sicuramente a conoscenza CP_1 dei danni subiti dall'immobile di proprietà , per cui, nel Parte_1 definire i rapporti con l'impresa esecutrice dei lavori condominiali, provvide a trattenere dal saldo dovuto all'impresa la somma di €
17.000,00, proprio a titolo di risarcimento dei danni provocati dai lavori condominiali ai condomini, e che nondimeno tale somma non versata all'Impresa e trattenuta dall'amministratore condominiale per il risarcimento dei danni, non è stata invece versata in condomini danneggiati, in particolare al . Parte_1
Avanzava, dunque, domanda riconvenzionale diretta alla condanna del al pagamento della somma liquidata in sede di ATP CP_1 nonché all'accertamento dei danni morali discendenti dal medesimo fenomeno infiltrativo.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità, l'inefficacia e/o la revoca del decreto opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannarsi il IO al risarcimento: a) dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, nella misura di € 14.722,41, come quantificata nella CTU svolta nella procedura di ATP RG. 14612/12, oltre spese della predetta procedura, liquidate dal Magistrato in € 2.100,00 oltre
IVA; b) dei gravi danni morali subiti dal sig. a causa del lungo Parte_1
2 periodo (circa due anni) in cui non ha potuto liberamente godere del proprio immobile, danni da valutarsi in via equitativa, disponendo la compensazione di ogni somma eventualmente dovuta dal sig.
in favore del IO ricorrente con i controcrediti Parte_1 vantati, opponendosi alla provvisoria esecuzione del decreto impugnato.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del 10.4.2014,
l' Controparte_4
in Napoli, chiedendo la concessione della provvisoria
[...] esecutorietà del decreto opposto e concludendo per il rigetto dell'opposizione, infondata e non provata, evidenziando, quanto alla sussistenza della propria legittimazione attiva, che le somme richieste erano maturate in un'epoca in cui ancora non esisteva la separazione tra isolato A, isolato B e “Parti Comuni” e che, in ogni caso, vi era identità tra l'amministratore dell'isolato A e quello delle parti comuni del supercondominio, aggiungendo che tale questione era nota allo stesso condomino che aveva eccepito in compensazione il controcredito derivante dal decreto ingiuntivo n. 3455/2013 (per mero errore indicato come D.I. n. 3456/2013), emesso nei confronti del
Napoli alla Via Salita Riccia n. 1”, senza menzionare CP_5 la distinzione tra “isolati” e “parti comuni”. Assumeva, poi, che l'opponente aveva ricevuto numerosi solleciti di pagamento nonché la notifica dei verbali assembleari nei quali veniva espressamente richiesto ai condomini morosi di voler sanare le proprie quote di morosità.
Deduceva, inoltre, che il credito derivante dal D.I. n. 3455/2013, opposto in compensazione, scaturiva da un rapporto contrattuale
(mandato) in virtù della carica di amministratore condominiale, sicché per il suo recupero, in base ai principi espressi dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 9148/2008) ed in considerazione del novellato art. 63 disp. att. c.c., bisognava svincolarsi dal principio della solidarietà tra condomini, potendosi opporre la compensazione soltanto ai condomini morosi in base alle singole quote di morosità, per le partite portate dal decreto stesso.
Aggiungeva che (anche) tale credito era maturato in un'epoca in cui non esisteva la separazione tra gli isolati e le parti comuni e il era amministratore di entrambi gli edifici, sicché non Parte_1 poteva procedersi alla compensazione data la mancata identificazione delle quote spettant[i] ad ogni singolo condominio oggi esistente ed all'interno di questo ad ogni singolo condomino.
Specificava, inoltre, che il credito opposto in compensazione derivante dagli eventuali danni da infiltrazione, qualora esistente, non rivestiva le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità ed evidenziava che la somma di € 17.000,00 residuava dall'importo lavori rispetto alla
3 trattazione con saldo stralcio sottoscritta con l'impresa appaltatrice
(tra gli altri anche dal sig. ) e che non era stata riscossa Parte_1 dall'amministrazione condominiale proprio in ragione della diffusa morosità dei condomini (tra cui proprio il signor ). Parte_1
Sottolineava, in aggiunta, che nella scrittura transattiva dell'8.11.2012 non emergeva alcuna quantificazione né alcun termine di distribuzione in favore dei condomini danneggiati e che l'assemblea condominiale convocata per l'8.3.2013 aveva deliberato che alcuna compensazione poteva essere effettuata tra le partite a debito dei singoli condomini e i possibili rimborsi per i danni eventualmente subiti.
Eccepiva, infine, con riferimento alla domanda riconvenzionale, la carenza di legittimazione passiva del opposto e, nel CP_1 merito, l'infondatezza della pretesa, atteso che, come emergeva dalla stessa documentazione (ATP) prodotta dall'opponente, le cause dei danni riportati dall'appartamento di sua proprietà erano conseguenza diretta ed esclusiva dell'attività dell'appaltatrice , fermo CP_6 restando che, in ogni caso, la questione risultava già regolata dalla scrittura transattiva dell'8.11.2012, con la quale il , così Parte_1 come gli altri condomini che avevano subito danni dall'attività dell'appaltatrice, avevano espressamente e collettivamente transato i danni riportati dai propri appartamenti nella misura di euro
17.000,00, da ripartire tra gli stessi condomini con successivo accordo tra di loro.
Il tribunale, in prima udienza, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, evidenziando che il credito del , oltre CP_1 che incontestato, era da ritenersi certo perché fondato sulla documentazione contabile condominiale e che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era da reputarsi irrilevante, mentre, di contro, non sussistevano i presupposti per la compensazione con i contro crediti assunti dal , scaturendo l'uno (D.I. n. 3455/2013) da Parte_1 un rapporto contrattuale di mandato, ed essendo l'altro (danni da infiltrazioni) privo dei caratteri di liquidità ed esigibilità.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e precisate le conclusioni, la causa, già riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti da parte del giudice.
All'udienza dell'8.11.2018, a fronte della dichiarazione del secondo cui, nell'ambito della procedura esecutiva CP_1 pendente innanzi al medesimo tribunale (R.G.E. 15523/2016) e avviata in forza del decreto ingiuntivo opposto, era stata emanata l'ordinanza di assegnazione delle somme, parte opponente rinunciava all'opposizione in atto, insistendo invece nell'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in riconvenzionale.
Riservata nuovamente in decisione, la causa veniva definita con
4 sentenza n. 9863/2019, pubblicata in data 6.11.2019, con cui il tribunale adito così statuiva: “1) conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale per carenza di legittimazione passiva;
3) compensa le spese di lite del giudizio di opposizione”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 7.7.2020, proponeva appello , lamentando, Parte_1 con i primi due connessi motivi di gravame, la errata valutazione del primo giudice in merito alla legittimazione passiva del ed CP_1 ai vari profili di responsabilità del ; con il terzo motivo, CP_1 omessa valutazione della peculiarità del caso in esame ed omessa motivazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in parziale riforma della pronuncia gravata, di “dichiarare il IO del fabbricato in
Napoli alla via Salita della Riccia a 1/A tenuto al risarcimento in CP_1 favore del sig. dei seguenti danni: dei danni materiali Parte_1 subiti dall'immobile di sua proprietà, nella misura di €. 14.722,41, come quantificata nella CTU svolta nella procedura di ATP recante RG.14612/12, oltre al rimborso delle spese tecniche della predetta procedura, liquidate dal
Magistrato in €. 2.100,00 oltre IVA, come da fattura del CTU arch.tto Per_1 in atti, oltre interessi e rivalutazione;
dei danni morali subiti dal sig.
a causa del lungo periodo (circa due anni) in cui non ha potuto Parte_1 liberamente godere del proprio immobile, danni da valutarsi in via equitativa da parte dell'Ill.ma Corte. 2) Condannare, pertanto, il condominio del fabbricato in Napoli alla via Salita della Riccia a CP_1
1/A al risarcimento dei danni come sopra precisati e quantificati in favore del sig. . Con vittoria delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio con attribuzione”.
Con comparsa di risposta contenente appello incidentale, depositata in data 29.12.2020, si costituiva il Controparte_2
in Napoli che, richiamando le difese svolte in prime
[...] cure, concludeva per l'integrale rigetto del gravame, in quanto inammissibile ed infondato, contestualmente spiegando gravame incidentale, con cui lamentava: 1) la non completa statuizione su tutte le questioni di merito, omettendo in particolare il tribunale di pronunciarsi sulla estinzione del diritto al risarcimento richiesto dal
, in ragione dell'intervenuta transazione tra le parti;
2) Parte_1
l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in parziale riforma della pronuncia gravata, di “[…]
3. Riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui non statuisce nel merito sulla domanda riconvenzionale spiegata dal sig. circa l'estinzione del diritto a risarcimento Parte_1 avanzato da quest'ultimo;
4. Riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese e, per l'effetto, condannare parte appellante alla refusione delle spese per il primo grado di
5 giudizio”.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 5.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
********
L'appello principale
Il gravame va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con tre articolati motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata
è viziata da erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva del assumendo, in CP_1 proposito, che la responsabilità dell'ente di gestione nella causazione del fenomeno infiltrativo, quale committente dei lavori del fabbricato
e custode dello stesso, discende dai seguenti profili: CP_3
a) affidamento dei lavori condominiali ad un'impresa sprovvista delle caratteristiche idonee (c.d. culpa in eligendo), al fine deducendo che tale inidoneità aveva trovato riscontro nelle infiltrazioni verificatesi successivamente e nella conseguente necessità di pervenire ad un accordo transattivo diretto alla liberazione del cantiere al fine di affidare la prosecuzione dell'opera ad altra impresa;
b) violazione del dovere specifico di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori (c.d. culpa in vigilando), pur avendo i condomini più volte segnalato problematiche relative all'esecuzione dei lavori; c) violazione dell'art. 2051 c.c. da parte dell'amministratore condominiale per non aver adottato le misure necessarie ad evitare il pregiudizio cagionato dalle parti comuni ai singoli condomini, sottolineando che l'appalto dei lavori non implica il totale trasferimento in capo all'appaltatore della qualità di custode dei beni e dei servizi comuni;
d) mancata distribuzione della somma di € 17.050,00, detratta, in base alla transazione del 2012, dal maggior importo che il CP_1 avrebbe dovuto corrispondere alla società appaltatrice in virtù dei lavori già eseguiti, e finalizzata, a fronte della manleva dell'impresa da ogni responsabilità, a risarcire i danni provocati dai lavori condominiali ai singoli condomini danneggiati, tra i quali il . Parte_1
Le articolate doglianze vanno disattese.
§. Occorre, in primo luogo, precisare che nel sistema processuale vigente “l'individuazione della norma che regola il criterio di
6 imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione” (Cass. 29232/2024).
Invero, in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti.
In particolare, il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado a condizione che: i) non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto ovvero, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, non ne modifichi la portata;
ii) lasci inalterati il petitum e la causa petendi;
iii) eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica (cfr., tra le altre,
Cass. 5153/2019, Cass. 12875/2019, Cass. 7476/2020, Cass.
10402/2024 e Cass. 32932/2024).
Deve anche evidenziarsi che, in presenza di una domanda di risarcimento danni, è possibile specificare - in corso di causa - il fatto dannoso ovvero modificare la domanda e, dunque, uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c.. Ne consegue che detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenza del primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., risulta inammissibile;
qualora formulata per la prima volta in appello, costituisce un novum inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1, c.p.c. (cfr., in argomento, Cass.
7 27566/2017 e Cass. 35792/2023).
In caso di originaria proposizione della domanda di risarcimento del danno in base ad un titolo di responsabilità, è dunque ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, e anche in comparsa conclusionale, di un diverso titolo di responsabilità, se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, ritenendosi invece insufficiente un generico richiamo alla diversa norma di legge posta alla base della responsabilità invocata, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta (Cass. 14960/2024).
Facendo corretta applicazione di tali principi, consegue che, nella specie, non possono essere presi in considerazione i richiami alla culpa in eligendo, alla culpa in vigilando e alla violazione dell'art. 2051 c.c., contenuti per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e reiterati nell'atto di appello, non avendo l'opponente appellante tempestivamente allegato Parte_2 in prime cure situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare le fattispecie contemplate dagli invocati profili di responsabilità, con evidente lesione del diritto di difesa del appellato, che difatti dichiarava di non accettare il CP_1 contraddittorio sul punto (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione in appello).
Invero, nel caso in esame, i diversi titoli di responsabilità prospettati dall'appellante esigono l'accertamento di fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nella citazione introduttiva del primo grado, quali, in particolare, l'omessa sorveglianza sull'operato dell'impresa appaltatrice, la mancata custodia del bene e la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità della inidoneità dell'appaltatore prescelto, avuto riguardo alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto d'appalto (cfr., su quest'ultimo punto, Cass.
10652/1997). Si tratta, quindi, di temi d'indagine nuovi, che ampliano il thema decidendum oltre i limiti temporali segnati dalle preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., il cui esame resta pertanto precluso in appello.
Peraltro, in tema di appalto, se è vero che l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente solo in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (Cass. 1234/2016), la prova in
8 concreto di tali circostanze è a carico del danneggiato e, nella specie, giammai potrebbe desumersi dalle difese e dai mezzi di prova tempestivamente articolati dall'opponente in prime cure (cfr. memoria secondo termine ex art. 183, comma VI, cpc).
In definitiva, dunque, al di là della corretta qualificazione giuridica della domanda proposta, nella specie, è proprio il fatto costitutivo del diritto azionato a non essere chiaramente individuato dal Parte_1 nell'originario atto introduttivo, né tanto meno precisato nella memoria primo termine ex art. 183, comma VI, cpc (non depositata).
Riprova ne è che il tribunale, dopo aver richiamato i principi generali in materia di responsabilità dell'appaltatore e/o del committente per danni a terzi (con il riferimento a Cass. 20557/2014, involgente analoga fattispecie), rigettava la domanda risarcitoria spiegata dall'opponente, rilevando che: “nella fattispecie in esame, non può prospettarsi un profilo di responsabilità del , non avendo CP_1 parte attrice allegato e/o provato che il danno lamentato
(infiltrazioni) fosse dipeso da un ordine dell'ente di gestione, che di fatto avesse privato l'appaltatore della sua autonomia nell'esecuzione dei lavori o per la palese inidoneità dell'impresa”.
Decisum che va qui confermato ove si consideri che, in prime cure, il ha inteso provare la responsabilità del (non Parte_1 CP_1 meglio specificata ed implicitamente ricondotta dal tribunale nell'alveo di applicabilità dell'art. 2043 c.c.) attraverso la sola relazione conclusiva dell'ATP espletato ante causam, dalla quale, nondimeno, a dire dello stesso , si evincerebbe una grave Parte_1 omissione relativa ai presidi di sicurezza tale da fondare una palese ed evidente responsabilità non solo dell'Impresa ma anche del Direttore dei Lavori.
Ebbene, premesso che la consulenza redatta nel corso del procedimento di A.T.P., ove ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del compendio probatorio ed è perciò liberamente apprezzabile e impiegabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, e che dalla stessa è possibile trarre la prova del "fatto storico", principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente, non può non evidenziarsi che, nella specie, se è vero che dall'elaborato peritale è possibile dedurre la prova dell'evento dannoso (infiltrazioni e danni prodottisi nell'immobile del
), è altresì vero che in esso manca qualsivoglia specifico Parte_1 riferimento circa l'addebito di responsabilità dei danni in capo all'ente, ricavandosi piuttosto l'inosservanza di obblighi di cautela da parte dell'impresa esecutrice dei lavori in un edificio condominiale che era già compromesso e fortemente degradato (“…l'intero complesso strutturale presenta pessime condizioni di conservazione, con presenza di
9 interventi di rafforzamento affatto pertinenti eseguiti dopo il terremoto.
[…]”; pag. 4 della relazione).
Più precisamente, secondo l'analisi del consulente, la dinamica del fenomeno infiltrativo è collegata “a copiose infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dal piano superiore (IV) che a sua volta era stato allagato per la totale assenza del solaio di copertura, che al momento degli eventi di pioggia, era in fase di ricostruzione e privo di adeguati presidi di protezione proprio per evitare tali conseguenze. Al momento del sopralluogo e dell'evento l'appartamento al IV piano risultava disabitato ed inaccessibile. Si precisa inoltre che, al momento degli eventi, veniva interpellata la ditta esecutrice dei lavori di rifrazione del solaio di copertura, che provvedeva a praticare i fori nella controsoffittatura onde consentire il deflusso della enorme quantità d'acqua accumulatasi al sopra della stessa” (cfr. pag. 5 della relazione).
Pertanto, non solo nello sviluppo dell'elaborato peritale non si fa alcun cenno al ma neanche si desume l'intervento che CP_1 avrebbe potuto e/o dovuto eseguire l'anzidetto ente, tenuto anche conto del fatto che il fenomeno si verificava in concomitanza di abbondanti precipitazioni (copiose infiltrazioni d'acqua meteorica) e che il cantiere era nella disponibilità esclusiva della ditta appaltatrice
(cfr. anche transazione dell'8.11.2012).
A ciò si aggiunga che, secondo consolidati insegnamenti giurisprudenziali in materia di appalto, l'appaltatore è di regola l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione delle opere appaltate, in considerazione dell'autonomia gestionale del rischio con riferimento all'assetto organizzativo dell'impresa, alla scelta e all'utilizzo dei mezzi ritenuti necessari ed alle modalità di esecuzione dell'opera commissionata. L'autonomia e la libertà di gestione dell'appaltatore – che si obbliga verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera – comportano che il rischio inerente alla cosa oggetto delle opere appaltate si sposta dal committente all'esecutore dell'opus, con inapplicabilità della responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. (Cass. 14443/2010).
Ciò nondimeno, il committente può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla condizione della cosa di sua proprietà laddove, per sopravvenute circostanze di cui sia venuto a conoscenza - come, ad es., nel caso di abbandono del cantiere o di sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore - sorga a carico del medesimo “il dovere di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene ne derivino pregiudizi a terzi” (cfr.,
Cass. 14443/2010, in motivazione), con l'ulteriore precisazione che
“ove l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera
10 appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo" (Cass.
15734/2011; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 11671/2018 e Cass.
7553/2021).
E però, nella fattispecie concreta, l'opponente/odierno appellante, nei termini di rito per le preclusioni assertive, nulla ha dedotto (e tanto meno provato) con riguardo alle posizioni dell'appaltatore (se agisse quale “nudus minister” o con autonomo potere decisionale) e del committente , né ha allegato che quest'ultimo non avesse CP_1 adeguatamente custodito e/o vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati, né tantomeno che, a fronte del verificarsi delle infiltrazioni e della successiva sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, l'amministrazione condominiale avesse omesso di attivarsi ovvero di apprestare quelle precauzioni che il proprietario della cosa deve adottare per evitare che dal bene derivino pregiudizi a terzi (cfr. Cass. 27989/2022, in motivazione), e ciò benché si trattasse di aspetti rilevanti ai fini decisori, anche ai fini della configurabilità, in concreto, di una responsabilità del ex art. 2051 c.c.. CP_1
Di contro, è lo stesso a dedurre un pronto e tempestivo Parte_1 intervento dell'amministratore e precisamente che CP_3
“nell'immediatezza del verificarsi di tali infiltrazioni, intervennero sia l'Amministratore che la ditta che stava eseguendo i CP_3 lavori al terrazzo di copertura ed in quella sede si ritenne necessario, data la gravità del fenomeno, di abbattere la controsoffittatura esistente nell'immobile per evitare il rischio di crolli Parte_1 dovuti alla quantità di acqua accumulatasi” (pag. 5 dell'atto di appello) e che (pag. 8) il , “avendo urgenza di far CP_1 proseguire i lavori ad altra ditta”, procedette alla stipula di una transazione con la ditta esecutrice dei lavori.
§. Neanche giova all'appellante il richiamo alla transazione stipulata nel 2012 tra il IO e la ditta appaltatrice . S.r.l., CP_7 sottoscritta dallo stesso (cfr. raccomandata del 7.11.2012 e Parte_1 verbale di assemblea del 28.12.2012), con la quale le parti - a fronte dei ritardi nei pagamenti e delle difficoltà dell'appaltatore che determinavano la sospensione dei lavori - stabilivano il “pagamento a saldo e stralcio alla ditta per i lavori eseguiti e contabilizzati ma non pagati e la manleva da parte del condominio e dei condomini danneggiati nei confronti della stessa”.
Accordo raggiunto, dunque, anche con i condomini danneggiati, ivi compreso il , che, in tal modo, rinunciava all'azione Parte_1 risarcitoria nei confronti della ditta appaltatrice ma non nei confronti
11 del IO (per i danni ulteriori rispetti a quelli transatti), il cui buon esito rimaneva però subordinato alla prova, nella specie del tutto mancante, dei fatti idonei ad integrare la sua responsabilità.
Né assume rilievo l'ulteriore affermazione che, con l'accordo in parola, il avrebbe trattenuto la somma di € 17.050,00 per CP_1
i danni da infiltrazione, poi mai ripartita tra i condomini danneggiati, posto che - oltre a restare indimostrata l'avvenuta riscossione dell'anzidetta somma (sempre fermamente contestata dall'ente, che precisava che la somma non era mai stata riscossa dall'amministratore condominiale data l'ingente diffusa morosità dei condomini, tra cui anche il signor odierno appellante) - la Parte_1 scrittura transattiva non contiene alcun riferimento al su indicato importo, così come il verbale d'assemblea dell'8.3.2013, richiamato dall'appellante, nulla dice sui tempi e modalità di distribuzione tra i condomini danneggiati, dandosi piuttosto atto che: “L'amministratore chiarisce a tutti i condomini che non è prevista nessuna compensazione con le partite che dovessero essere a credito per i rimborsi rinvenienti dei danni subiti”.
Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello principale va rigettato.
L'appello incidentale
§. Con il primo motivo di doglianza, il contesta al primo CP_1 giudice la mancata completa statuizione nel merito, chiedendo alla
Corte di statuire su tutte le questioni di merito, con il rigetto delle domande attoree anche per l'estinzione del diritto al risarcimento richiesta dal , in virtù dell'accordo transattivo intercorso Parte_1 con la società appaltatrice. Questione sulla quale il tribunale non si era pronunciato.
La censura è inammissibile per carenza di interesse, risultando il già integralmente vittorioso in prime cure (essendo stato CP_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la riconvenzionale di danni), sicché legittimamente il tribunale, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, non esaminava le ulteriori questioni prospettate dalle parti, ritenendole (implicitamente) assorbite.
E' infatti consolidato l'insegnamento per cui: “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione nel quale l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, alla soccombenza nel precedente giudizio - intesa quale effetto pregiudizievole derivante dalla decisione e non anche come mera diversità tra quest'ultima e le
12 conclusioni rassegnate dalla parte - in difetto della quale
l'impugnazione è inammissibile” (Cass. 1902/2002; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 14031/2005; Cass., Sez. Unite, 12637/2008; Cass.
12678/2020).
§. Con il secondo motivo di gravame, il lamenta CP_1
l'erronea regolamentazione delle spese, fondata su motivazione apparente e contraddittoria, in violazione del principio della soccombenza, data l'assenza di qualsivoglia seria ragione che potesse in qualche modo giustificare la disposta integrale compensazione degli oneri di lite.
La censura è fondata.
In punto di spese, così statuiva il tribunale: <tenuto conto che la rinuncia all'opposizione è stata accettata dall'opposta senza richiesta di liquidazione spese nonché dell'oggettiva controvertibilità della materia trattata con domanda riconvenzionale, sussistono giusti motivi per compensare le del giudizio opposizione>>.
Orbene, deve premettersi che l'art. 92 c.p.c., nel testo in vigore per le cause iniziate dopo il 4 luglio 2009 (ma prima della modifica introdotta dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 132 del 12 settembre
2014, applicabile per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 162 del 10 novembre 2014), consentiva la compensazione delle spese, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione; nozione elastica che si fonda sull'esistenza di specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che può comprendere anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
Fermo quanto precede, nella specie, a fronte dell'integrale soccombenza dell'opponente, le ragioni espresse dal primo giudice sono all'evidenza generiche, apparenti e inidonee a giustificare la compensazione integrale degli oneri di lite, vieppiù in considerazione dell'evidente infondatezza dell'opposizione proposta.
Pertanto, in riforma della sentenza gravata, le spese del giudizio di prime cure andranno regolate in applicazione del criterio della soccombenza e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Ramondini, dichiaratosi antistatario.
Spese del grado
13 Anche le spese del grado seguono la soccombenza del (cfr. Parte_1 in tema Cass. 13356/2021, che afferma il principio per cui il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Ramondini, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P Q M
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.
2535 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli n. 9863/2019, pubblicata in data
6.11.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che per il resto conferma, condanna al pagamento, in favore Parte_1 del in Parte_3 persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.550,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Ramondini, dichiaratosi antistatario;
3. condanna, altresì, al pagamento, in favore Parte_1 del in Napoli, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del grado, che si liquidano in € 2.950,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Ramondini, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore
14 importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 29.9.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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