Art. 81.
I vincitori del concorso di cui all'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi al concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia.
((I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta))
Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.
I vincitori del concorso di cui all'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi al concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia.
((I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta))
Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.