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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti COsigliere
Dott. Maura Mancini COsigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 849/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MASSARI ROBERTO MASSARI PAOLO ( ) C.F._1 Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA EINAUDI 26 25121 BRESCIA presso il difensore avv. MASSARI ROBERTO
APPELLANTE
c o n t r o
, QUALE TITOLARE IMPRESA INDIV. CP_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. QUECCHIA GIANCARLO ,
[...] elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 26 25100 BRESCIA presso il difensore avv. QUECCHIA GIANCARLO
pagina 1 di 50 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025, avente ad oggetto:
COcorrenza sleale
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data
21/06/2022 con il n. 1757/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Brescia n. 1757/2022 in persona del Giudice Unico dott. Davide Scaffidi
pubblicata in data 21.06.2022, notificata in data 28.06.2022, nel giudizio iscritto a R.G. n. 22535/2014 ed in accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado voglia così provvedere: “Ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta:
nel merito: dato atto che la condotta illecita intrattenuta da , quale CP_1
titolare della TA , integra gli estremi della concorrenza sleale CP_2
parassitaria ex art. 2598 c.c., condannare il convenuto, nella qualità di cui sopra, al risarcimento del danno patito e patiendo dalla società attrice in conseguenza della suddetta condotta illecita, danni determinati nella somma di
Euro 140.000,00, o di quella minore o maggiore che risulterà in corso di giudizio, per sviamento della clientela, nonché nella somma di Euro 50.000,00,
o di quella diversa ritenuta di giustizia, per danno all'immagine. Il tutto con pagina 2 di 50 rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo:
in ogni caso, spese e compenso professionale del doppio grado interamente rifusi, maggiorati di imborso forfettario, iva e cpa.
Dell'appellato
“COfermare in toto la impugnata sentenza n. 1757/2022 resa dal Tribunale di
Brescia e respingere ogni domanda come formulata dall'Appellante nell'atto di citazione di appello in via principale e nel merito siccome infondata ed immotivata nell'an e carente di prova nel quantum. COdannare l'Appellante
alla integrale rifusione anche delle spese e competenze del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13-17/09/2013 la società , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso ex art.700
cpc nei confronti di titolare di impresa individuale con TA CP_1
esercente nel medesimo ambito territoriale COtroparte_2
identica attività, lamentando che il avrebbe “copiato in modo sistematico CP_1
e continuativo tutti i prodotti, le attività ed iniziative della ricorrente e praticato, per gli stessi articoli (accessori in metallo per bandiere e gonfaloni quali aste, pennoni, emblemi, lance, labari, sistemi per esporre, issare ed ammainare le bandiere per reclinare i pennoni) prezzi inferiori a quelli della società , chiedendo: Parte_1 pagina 3 di 50 - inibire all'impresa la commercializzazione e pubblicazione degli CP_1
articoli imitati;
- rimuovere dal suo catalogo e da tutti i siti web le riproduzioni fotografiche copiate;
- ordinare di apportare al logo, ai siti web, al furgone aziendale, ai cataloghi e listini tutte le modifiche necessarie per differenziarli da quelli della società
ricorrente.
Costituitosi il titolare della TA , il procedimento è stato istruito con CP_1
l'assunzione di informatori e con CTU, nominato nella persona dell'ing.
[...]
, al quale è stato chiesto di valutare se i prodotti dell'impresa del Per_1
convenuto replicassero per forma, colore e dimensioni quelli della società
ricorrente. A tale quesito il CTU ha risposto affermando che nessuno degli articoli indicati in ricorso (pennoni in alluminio, cerniera per il ribaltamento dei pennoni, peso per fascetta per pennone, aste per bandiera in alluminio e ottonate, aste in alluminio per esterno diametro 32 mm, sistema di applicazione, basette da tavolo in filo cromato, traverse in ottone cromato/lucido per labari gonfaloni) presentava requisiti sufficienti per esser qualificato “modello di utilità e brevettato come tale” e che inoltre esistono differenze di forma, o di colore, o di dimensione, o di materiale, che consentono al consumatore esperto, o che ponga attenzione, di percepire che i prodotti COgiusti ed i prodotti provengono da due diversi soggetti, ad CP_1 pagina 4 di 50 eccezione della cerniera per ribaltamento dei pennoni che presentava, invece,
alcuni aspetti che potevano configurare la replica. Il CTU ha precisato che le eventuali analogie erano determinate da aspetti formalmente necessitati e che,
tenuto conto dei prodotti di altre imprese, le forme dei prodotti COgiusti si potevano ritenere generalizzate.
***
All'esito dell'istruttoria e sulla base delle risultanze della CTU, il Tribunale di
Brescia, in persona del giudice designato, con ordinanza 12-13/05/2014,
premesso che la società ricorrente, nel precisare il “petitum”, aveva chiesto inibirsi al resistente di commercializzare una serie di articoli in tesi CP_1
servilmente imitati, di rimuovere dal catalogo e dal sito “web” le riproduzioni fotografiche dei prodotti di e di cessare ogni condotta Parte_1
parassitaria, e ritenuto che il tenore delle conclusioni lasciasse implicitamente intendere la volontà di confermare la richiesta di condanna ex art.614 bis cpc e viceversa di abbandonare quella ad apportare significative differenziazioni al logo, al sito “web”, alla “facies” del furgone aziendale, ai cataloghi ed ai listini, ha ordinato al convenuto di eliminare le fotografie di dal Parte_1
catalogo on line e di ritirare i fascicoli cartacei distribuiti ai clienti;
gli ha inoltre inibito la produzione e la vendita della “cerniera per ribaltamento dei pennoni”, nonché l'utilizzazione dell'attuale “packacing” e di qualsivoglia slogan identico a quello della ricorrente;
gli ha infine inibito l'aggiornamento pagina 5 di 50 dei cataloghi cartacei ed “on line” prima del decorso di un anno della comunicazione dell'ordinanza cautelare ed il lancio nei successivi due anni solari di iniziative promozionali identiche a quelle della ricorrente prima del decorso di 90 giorni dall'iniziativa di quest'ultima, stabilendo una specifica sanzione ex art.614 bis cpc per il caso di inottemperanza a ciascuna delle anzidette prescrizioni.
A tale conclusione il giudice della cautela è pervenuto ritenendo fondata la doglianza relativa all'inserimento da parte del nel proprio catalogo “on CP_1
line” e cartaceo di fotografie di articoli, non desunte liberamente dalla rete o da altre pubblicazioni, ma scattate da un professionista appositamente officiato da e già inserite nel catalogo di quest'ultima, valorizzando, a tal Parte_1
fine, le dichiarazioni di “Tipografia Pagani srl” e di “Perletti”, nonché la perizia “ ”, valutando tale condotta come illecita in quanto rientrante Per_2
nell'ambito della fattispecie di cui al n.3 dell'art.2598 c.c.
Il giudice designato ha invece ritenuto priva di fondamento la richiesta di inibitoria relativa ai prodotti, in quanto, sulla base della consulenza espletata,
era emerso che nessuno degli articoli della ricorrente esprimesse caratteristiche astrattamente idonee a costituire oggetto di rivendicazioni brevettuali come modello;
ha inoltre evidenziato che, secondo i principi che regolano la materia,
l'imitazione servile può concernere solamente le forme esteriori del prodotto o del packacing nuove ed individualizzanti, purché si tratti di forme inessenziali, pagina 6 di 50 e cioè non imposte dalle caratteristiche funzionali del prodotto, il che nella specie poteva ravvisarsi soltanto con riferimento alla “cerniera per ribaltamento dei pennoni”.
Ha tuttavia aggiunto di aver riscontrato <
condotta imprenditoriale di < Parte_2
“parassitismo”>>, ravvisando < >> avesse voluto CP_1
< tentando di sfruttare la posizione di Parte_1
mercato della società ricorrente>>, conclusione questa cui il giudice è
pervenuto valutando i seguenti dati: <
fotografico>>, <>; <
delle medesime iniziative promozionali>>; <
sito “web”>>, <>, ed infine
< , e ciò in quanto < CP_1
articoli del resistente integrano sì – laddove presi in considerazione singolarmente – l'espressione di un'attività imitativa tutto sommato lecita, ma manifestano purtuttavia – laddove presi in considerazione nel loro insieme –
un'imitazione “seriale” e sistematica di prodotti di ai quali Parte_1
-> avrebbe inteso < CP_1
sostenere alcun costo minimale di progettazione>>.
Dando atto del fatto che il aveva < CP_1
sito “web”>>, il giudice della cautela ha pertanto ritenuto di imporgli pagina 7 di 50 ed il divieto per il futuro di adottare i medesimi “slogans”>> e Parte_1
nel contempo, con <>, rispondente <
consentire a di innovare il proprio catalogo senza che si>> Parte_1 CP_1
inserisse <
della società ricorrente replicandone le caratteristiche>>, gli ha vietato <
aggiornamento del proprio catalogo cartaceo ed “on line” … nonché ogni aggiornamento della propria produzione prima che>> fosse <
congruo lasso di tempo, determinabile … in un anno dalla comunicazione>>
dell'ordinanza cautelare stabilendo inoltre che nei due anni successivi <
lancio … di iniziative promozionali identiche a quelle dii > Parte_1
dovesse esser <>.
***
All'ordinanza cautelare 12/05/2014 ha fatto seguito accordo tra le parti con scrittura privata 4/06/2014, che ha regolato i rapporti tra le parti in modo parzialmente difforme rispetto a quanto ivi stabilito.
I contraenti, infatti, premesso, al punto 1), che con la predetta ordinanza il giudice aveva, tra l'altro, ordinato al resistente <
come indicato in motivazione, condannando a pagare a CP_1 Parte_1
una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo … nel ritiro dei cataloghi in circolazione, a partire dalle quarantotto ore successive alla pagina 8 di 50 comunicazione della presente ordinanza>>; che la TA LO aveva espresso alla controparte la difficoltà pratica di dare attuazione a tale prescrizione,
avendo commissionato la stampa di 100 cataloghi cartacei edizione 2013 ed avendone distrutti 45; che essa, tuttavia, si era resa disponibile a richiedere ai propri clienti, di cui all'allegato A), la restituzione dell'edizione cartacea del catalogo 2013; che la ricorrente società si era dichiarata disponibile Parte_1
ad accettare le modalità di esecuzione dell'ordine del giudice indicate al paragrafo 1), a condizione che la TA richiedesse la restituzione dei CP_1
cataloghi anche alle ditte indicate nell'allegato B) e che rinunciasse all'impugnazione dell'ordinanza cautelare, tanto premesso hanno convenuto:
- che il signor si impegnasse ad inviare entro il 15/06/2014 alle CP_1
ditte elencate negli allegati A) e B) richiesta di immediata restituzione del catalogo cartaceo relativo all'anno 2013 ed a procedere a sue spese al relativo ritiro;
- che egli si impegnasse a rinunciare a sue spese al reclamo proposto avverso l'ordinanza cautelare;
- che con l'esatto adempimento di quanto ivi stabilito la società Parte_1
avrebbe rinunciato a porre in esecuzione l'ordinanza nella parte sopra indicata,
rimasta integralmente efficace nella rimanenza.
***
pagina 9 di 50 CO citazione notificata in data 18/12/2014 la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...]
quindi convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il signor CP_1
titolare di impresa individuale con TA
[...] COtroparte_2
esponendo:
a) che la società attrice, fondata nel 1985, è leader del mercato italiano nella produzione e distribuzione di una vasta gamma di accessori in metallo per bandiere e piantane di delimitazione;
b) che l'attività da essa svolta è di nicchia e che su tutto il territorio nazionale vi sono pochissime aziende operanti nel medesimo settore merceologico;
c) che l'attrice, al pari di tali società, ha una propria immagine commerciale,
che la caratterizza e differenzia dalle altre, e che infatti essa produce, oltre ad articoli standard, anche prodotti originali, dotati di elementi individualizzanti e distintivi rispetto a quelli delle concorrenti:
d) che essa, in particolare, da sempre investe una parte cospicua delle risorse nella propria immagine (periodicamente rinnovando il proprio sito web), nel marketing (ideando, periodicamente, nuove offerte per i clienti), nella progettazione di nuovi articoli e nella elaborazione di nuove iniziative commerciali;
e) che a seguito di segnalazione da parte di cliente essa era venuta a pagina 10 di 50 conoscenza nei primi mesi dell'anno 2013 che il convenuto, titolare di impresa individuale esercente nel medesimo ambito territoriale identica attività, stava copiando in modo sistematico e continuativo non solo i suoi prodotti ma anche le sue attività ed iniziative, praticando per gli stessi articoli prezzi inferiori;
f) che la società attrice ha pertanto provveduto in data 30/09/2013 a notificare al convenuto ricorso ex art. 700 cpc col quale ha richiesto disporsi l'inibitoria alla commercializzazione ed alla pubblicazione degli articoli imitati e di ogni condotta di appropriazione di pregi e parassitaria;
f.1) che, in particolare, essa ha ivi affermato:
- che il convenuto aveva tratto dal catalogo dell'attrice numerose immagini fotografiche che riproducevano gli stessi articoli prodotti dalla società attrice e le aveva inserite, dopo qualche fotoritocco, nel proprio catalogo e nei suoi siti web;
- che il convenuto aveva copiato la struttura del listino prezzi della ricorrente utilizzando il medesimo ordine in cui erano ivi elencati gli articoli con la medesima descrizione degli stessi;
- che il convenuto aveva copiato la struttura ed il contenuto dei siti web della ricorrente (www.congiusti.it; www.lombardabandiere.it;
www.asteperbandiere.it), in particolare con riferimento alle linee guida, alla presentazione aziendale, alle offerte ed alla denominazione dei prodotti pagina 11 di 50 presenti sui siti internet del convenuto, assai simili a quelli dell'attrice;
- che il convenuto aveva effettuato un costante monitoraggio delle iniziative commerciali della ricorrente, per poi imitarle;
f.2) che in particolare era emerso:
1) che poche settimane dopo la pubblicazione sul catalogo online della ricorrente dell'articolo “spider”, lo stesso era stato inserito a pag. n.45 del catalogo della TA , utilizzando altresì la medesima foto della ricorrente;
CP_1
2) che, dopo che quest'ultima aveva inserito nel proprio catalogo 2011 la possibilità di acquistare un set di aste per bandiere per un prezzo economico il convenuto aveva inserito nel proprio catalogo l'offerta denominata “set economici da sala per bandiera”, del tutto identica a quella della società attrice,
non solo per gli oggetti di cui era composta, ma anche per le modalità di presentazione;
3) che non appena la ricorrente aveva introdotto la possibilità per i clienti di noleggiare gli articoli, anche il convenuto aveva comunicato sul suo sito web analoga attività;
4) che a distanza di pochi giorni da quando la società ricorrente, in previsione dell'imminente uscita del nuovo catalogo, aveva anticipato ai propri clienti il nuovo listino prezzi nel quale era presente una nuova linea in ferro battuto, sul sito della TA era comparsa la seguente dicitura: “supporti in ferro CP_1
pagina 12 di 50 micaceo prossimamente”;
5) che la TA aveva copiato lo slogan “noi facciamo la differenza” per CP_1
pubblicizzare il sistema c.d. open flags, utilizzato dalla ricorrente nel suo catalogo;
6) che la TA LO aveva posto in essere attività di spionaggio in danno della ricorrente, al fine di acquisire informazioni sui prezzi dalla stessa praticati per la consegna e di conoscere le specifiche tecniche degli articoli;
che, in particolare, la ricorrente aveva ricevuto una e.mail con la richiesta di un preventivo per la fornitura ed il trasporto di alcuni articoli, a firma “ ”, Per_3
ma in realtà proveniente da tale persona sentimentalmente Persona_4
legata al titolare della TA LO;
7) che la TA aveva copiato alcuni articoli ideati e progettati dall'attrice, CP_1
le cui microscopiche difformità – consistenti in millimetriche diversità di diametro di alcune parti, in piccole viti o sfumature cromatiche – non avrebbero permesso ai consumatori del settore – i quali acquistano prevalentemente attraverso rappresentazioni fotografiche e descrizioni presenti su internet o sul catalogo cartaceo - di rilevare le piccole differenze presenti;
g) che nel procedimento cautelare n.15945/2013 RG si era costituito il convenuto chiedendo rigettarsi il ricorso;
h) che nelle more di tale giudizio il convenuto aveva provveduto a rimuovere pagina 13 di 50 le immagini oggetto di contestazione dai propri siti web;
i) che la ricorrente aveva ivi inoltre contestato al convenuto di aver proseguito,
imperterrito, il costante monitoraggio e l'imitazione delle iniziative commerciali della ricorrente, rilevando, nelle note conclusive, che la TA
non solo aveva imitato le aste con struttura a vela o goccia non appena la CP_1
ricorrente avesse presentato tali prodotti sul nuovo catalogo, ma aveva anche inserito nel suo sito web la traduzione in lingua inglese dopo la divulgazione,
da parte della ricorrente, del nuovo catalogo italiano/inglese;
l) che il procedimento cautelare era stato definito con ordinanza 12/05/2014 col quale il Tribunale di Brescia aveva disposto quanto segue:
< di eliminare le fotografie di dal catalogo on- CP_1 Parte_1
line e di ritirare i cataloghi cartacei come indicato in motivazione,
condannando a pagare a una penale di euro 1.000,00 per CP_1 Parte_1
ogni giorno di ritardo nella rimozione delle fotografie dal catalogo on-line e nel ritiro dei cataloghi cartacei in circolazione, a partire dalle quarantotto ore successive alla comunicazione della presente ordinanza;
b) inibisce a la produzione e la vendita della “cerniera per ribaltamento CP_1
dei pennoni”, condannando al pagamento di una penale di euro 1.000,00 CP_1
per ogni “cerniera” venduta a decorrere dalle ventiquattro ore successive alla comunicazione della presente ordinanza;
pagina 14 di 50 c) inibisce a l'utilizzazione dell'attuale “packacing” condannando CP_1 CP_1
al pagamento di una penale di euro 1.000,00 per ogni confezione utilizzata a decorrere dai dieci giorni successivi alla comunicazione della presente ordinanza;
d) inibisce a l'adozione di qualsivoglia “slogan” identico a partire dalle CP_1
ventiquattro ore successive alla comunicazione della presente ordinanza;
e) inibisce a l'aggiornamento dei propri cataloghi cartacei od “on-line” CP_1
prima del decorso di un anno dalla comunicazione della presente ordinanza;
condanna a pagare a una penale di euro 1.000,00 per ogni CP_1 Parte_1
giorno di anticipo rispetto al suddetto termine;
f) inibisce a per i prossimi due anni solari il lancio di iniziative CP_1
promozionali identiche a quelle di prima che siano decorsi Parte_1
almeno novanta giorni dall'iniziativa della società ricorrente, condannando a pagare a una penale di euro 300,'' per ogni giorno di CP_1 Parte_1
anticipo rispetto al suddetto termine;
i) condanna a rifondere a le spese processuali, liquidate in CP_1 Parte_1
euro 471,27 per spese ed euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, oltre accessori di legge, oltre spese di CTU eventualmente anticipate>>;
m) che l'ordinanza non era stata fatta oggetto di reclamo ed era pertanto pagina 15 di 50 passata in giudicato in data 29/05/2014.
Tanto premesso, l'attrice, affermando che le condotte del convenuto sopra riportate avrebbero integrato gli estremi della concorrenza parassitaria ex art.2598 c.c. - fattispecie la quale ricorre quando l'attività commerciale dell'imitatore si traduce in un cammino continuo e sistematico, essenziale e costante, sulle orme altrui, sfruttandone gli sforzi organizzativi e gli investimenti di carattere pubblicitario senza sostenere alcuno di tali oneri economici - ha sostenuto che il giudice della cautela aveva accolto tale prospettazione, ritenendo che la condotta imprenditoriale del resistente ridondasse “di un certo parassitismo”, e ha ritenuto dimostrato l'intento del di < tentando di sfruttare la CP_1 Parte_1
posizione di mercato della società ricorrente>>, e ciò sulla base dei seguenti dati: <
identici; l'assunzione a ruota delle medesime iniziative promozionali;
l'imitazione della struttura del sito web, l'utilizzazione di confezioni similari…>> ed ancora <
, in ragione del fatto che < CP_1
purtuttavia un'imitazione seriale e sistematica della linea di prodotti Parte_1
ai quali vuole illecitamente avvicinarsi sino quasi al ricalco, senza
[...] CP_1
sostenere alcun costo minimale di progettazione>>.
L'attrice ha quindi sostenuto che la condotta illecita del convenuto le avrebbe pagina 16 di 50 cagionato grave danno, per sviamento della clientela, come dimostrato dal notevole calo del fatturato che ne sarebbe derivato, con utile non conseguito da stimarsi nella percentuale del 40% sull'ammontare del fatturato perso, pari ad
€ 28.000 ad anno, per una durata stimata in cinque anni. Ha chiesto pertanto disporsi la condanna del convenuto al risarcimento in suo favore del danno,
indicandone l'ammontare in € 140.000,00. Cui aggiungere l'ulteriore importo di € 50.000,00 per danno all'immagine commerciale, avendo la condotta illecita sopra indicata determinato un rilevante pregiudizio all'immagine di solidità, esperienza e produttività della società attrice.
***
Costituendosi in giudizio, ha anzitutto sostenuto che l'iniziativa CP_1
di parte attrice sarebbe rientrata nel quadro di un'attività persecutoria esercitata nei confronti suoi e, prima, del padre , da parte del signor CP_2 Parte_1
legale rappresentante della snc attrice, il quale aveva infatti - per i
[...]
medesimi fatti qui oggetto di azione risarcitoria - proposto atto di querela nei confronti di , cugino del querelante e già suo dipendente dal CP_2
14/09/2004 al 31/12/2006, data in cui lo stesso si era dimesso per costituire una propria impresa con medesimo oggetto.. Ha aggiunto che a sua volta il padre aveva denunciato il per aver denigrato il suo CP_2 Parte_1
operato e che tra le parti ( e , padre del Parte_1 CP_2
convenuto), era intervenuto accordo, con scrittura privata 19/02/2010, con il pagina 17 di 50 quale le parti già contrapposte “dichiaravano di non avere nulla più
reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione anche solo connesso alle questioni e divergenze oggetto delle querele e di rinunciare quindi a richiedere, anche in sede civile, eventuale risarcimento danni che fossero conseguiti alla fattispecie in oggetto”; avrebbe poi proseguito CP_1
nell'attività del padre, dopo la cessazione della TA da parte di quest'ultimo, e così mantenuto verso i clienti i medesimi prezzi precedentemente praticati.
Nel merito, il convenuto ha contestato che la diminuzione di fatturato lamentata dalla ricorrente potesse trovare origine nell'attività asseritamente illecita che gli era stata attribuita, affermando che la diminuzione di fatturato era invece derivata dalla ben nota crisi del mercato.
Attesi gli esiti della CTU, ripresi nell'ordinanza cautelare, ha in ogni caso, in via subordinata, chiesto determinarsi il danno risarcibile avuto riguardo a quanto il comportamento ravvisato come illecito in ordinanza avesse in concreto inciso sulla vendita dei prodotti stessi, evidenziando, peraltro, che già
dal 2007 il mercato era stato invaso dai prodotti della TA e che CP_2
quindi il pubblico già li conosceva. Ha in ogni caso sottolineato il fatto che la semplice prova della diminuzione del fatturato non avrebbe dimostrato che il correlato mancato guadagno dovesse ascriversi alle condotte asseritamente illecite riscontrate nell'ordinanza cautelare.
Ha pertanto concluso chiedendo in principalità respingersi la domanda pagina 18 di 50 risarcitoria attorea ed in subordine limitarsi il danno risarcibile a quello che fosse risultato effettivamente conseguente alla condotta addebitatale nell'ordinanza cautelare.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, ed è
stata infine decisa con sentenza n.1757/2022 con la quale il Tribunale di
Brescia ha respinto le domande di parte attrice disponendone la condanna alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite.
Avverso la predetta domanda ha proposto tempestiva impugnazione la società
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_1
seguono.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame avversario e riproponendo le conclusioni già formulate in primo grado.
La causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2025, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata e le relative considerazioni.
Il Tribunale di Brescia è pervenuto alla decisione di rigettare la pretesa pagina 19 di 50 risarcitoria attorea sulla base delle seguenti considerazioni.
1.
A fondamento delle domanda risarcitoria, l'attrice ha dedotto la violazione delle regole di lealtà commerciale ex art. 2598 c.c., ravvisando nelle condotte poste in essere dall'odierna convenuta, scoperte nel 2013, fattispecie di concorrenza sleale parassitaria.
In particolare, : CP_1
- avrebbe utilizzato per il suo catalogo commerciale immagini fotografiche,
modificandole parzialmente, tratte dall'omologo catalogo di COgiusti;
- avrebbe inoltre copiato la struttura del listino prezzi utilizzando il medesimo ordine di presentazione degli articoli;
avrebbe copiato poi la struttura e il contenuto dei siti web di Parte_1
- inoltre, avrebbe copiato alcuni articoli commercializzati da Parte_1
differenziandoli in modo impercettibile soltanto per dimensioni;
- avrebbe infine sviato clienti.
2.
Le condotte censurate integrerebbero, secondo l'attrice, una forma di concorrenza sleale di tipo parassitario, rilevante ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c.
“La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art.
pagina 20 di 50 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti,
quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore” (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/02/2020, n. 2980).
3.
Nel caso in esame, l'attrice ha ricondotto alla fattispecie concorrenziale parassitaria le seguenti attività: a) riproduzione di immagini fotografiche tratte dal catalogo di b) imitazione della struttura del listino prezzi di Parte_1
c) imitazione struttura e contenuti sito web di d) Parte_1 Parte_1
imitazione della tipologia di prodotti via via commercializzati;
e) utilizzo del medesimo slogan;
attività di “spionaggio”.
4.
Occorre passare in rassegna, dapprima partitamente e poi congiuntamente, le singole condotte oggetto di doglianza.
4.a)
COgiusti ha dedotto che “ha tratto dal catalogo dell'odierna CP_1
pagina 21 di 50 attrice immagini fotografiche che riproducevano gli articoli prodotti dalla società COgiusti e, dopo qualche fotoritocco, le aveva inserite nel proprio catalogo”
A giudizio del Tribunale, l'attrice, pur formulando la sua censura in termini di condotta concorrenziale parassitaria, non avrebbe allegato l'imitazione di un'iniziativa imprenditoriale vera e propria, ma soltanto lamentato l'utilizzo indebito di immagini fotografiche tratte dal proprio catalogo per la realizzazione del catalogo di . CP_1
Secondo la valutazione espressa nel provvedimento impugnato già sulla base di tale rilievo la pretesa attorea risulterebbe infondata rispetto alla causa petendi indicata in narrativa.
Il Tribunale ha in ogni caso escluso di poter ravvisare il dedotto carattere
“parassitario” - o in generale illecito ex art. 2598 n. 3 c.c. - della condotta lamentata, perché non provato, e ciò per le seguenti ragioni.
4.a-1)
Anzitutto perché dal raffronto visivo tra i cataloghi delle due imprese risulta soltanto che nel catalogo di sono presenti immagini raffiguranti CP_1
articoli di genere merceologico identico rispetto a quello dei prodotti raffigurati nelle immagini del catalogo di Ha sul punto osservato il Parte_1
Tribunale che “le immagini dei cataloghi contengono articoli merceologici pagina 22 di 50 raffigurati in modo asettico, per lo più in assenza di sfondo, senza un contesto spaziale, e non presentano peculiarità di sorta, tantomeno idonee a rivelare la provenienza dei prodotti”.
Ciò posto ha affermato, in punto di diritto, che, “in assenza di allegazioni maggiormente pregnanti, … non costituisce condotta sleale sotto il profilo concorrenziale il fatto che un'impresa concorrente – che, in quanto tale, per definizione commercializza lo stesso genere di prodotti - realizzi cataloghi pubblicitari contenenti immagini relative ai medesimi prodotti”.
4.a.2) Il Tribunale ha quindi ritenuto, “a prescindere dal tenore formale della doglianza, articolata sulla base della sola causa petendi della concorrenza parassitaria>> esser <omunque opportuno verificare, sulla scorta dell'art. 2598 n. 3 c.c., se l'utilizzo delle immagini in parola sia contrario ai canoni di lealtà commerciale e se lo stesso sia idoneo a danneggiare l'azienda dell'attrice>>
A tale interrogativo ha risposto osservando << che nessuna prova, nemmeno a livello presuntivo,>> era < – né alcuna richiesta istruttoria risulta(va) essere stata formulata – in ordine all'indebita provenienza delle immagini del catalogo di dalle immagini del catalogo di (ad CP_1 Parte_1
esempio, se i file relativi alle immagini del catalogo online di CP_1
provengano direttamente da file di COgiusti)>>
pagina 23 di 50 Ha aggiunto che <> era <stata proposta dall'attrice con riguardo all'idoneità della condotta in questione a danneggiare la sua azienda>>.
4.b
Il giudice di prime cure ha poi affermato che <
avrebbero dovuto proporsi <
imitative, asseritamente illecite, dedotte dall'attrice: secondo Parte_1 CP_1
avrebbe “copiato la struttura del listino prezzi utilizzando il medesimo ordine in cui sono elencati gli articoli e la descrizione degli stessi”>>.
Sennonché a giudizio del Tribunale << la realizzazione di un listino prezzi non>> rientra <tra le “iniziative imprenditoriali” prese in considerazione nella fattispecie di concorrenza parassitaria, essendo semmai mera attività
materiale, di carattere organizzativo, strumentale alla declinazione dell'offerta commerciale.>>.
Il giudice di prime cure ne ha dedotto> avrebbe potuto <
della sussistenza della fattispecie illecita dedotta.>>
4.b.1).
Il Tribunale ha inoltre affermato non potersi << pervenire ad esiti interpretativi di segno differente nemmeno valorizzando la narrativa attorea complessiva in pagina 24 di 50 termini di dedotta violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. (e dunque a prescindere dalla causa petendi evocata)>>. Ciò perché << non<< aveva Parte_1
<– né in vero allegato in modo specifico – che si>> fosse CP_1
<>
avesse <
vanificando sforzi imprenditoriali posti in essere da per la sua Parte_1
realizzazione>>
4.c
CO riferimento alla doglianza di parte attrice secondo cui avrebbe CP_1
copiato la struttura e il contenuto dei suoi siti web, con particolare riferimento alle linee guida, alla presentazione aziendale, alle offerte e alla denominazione di prodotti, il Tribunale premesso che <
essere ritenuta iniziativa imprenditoriale di tipo promozionale astrattamente suscettibile di essere valutata, congiuntamente ad altre, in termini di concorrenza parassitaria>>, ha tuttavia osservato che <>
<< non è dato apprezzare riferimenti concreti a ciò che sarebbe stato oggetto di indebita imitazione da parte di . A tale proposito il giudice di CP_1
prime cure ha affermato che <> avesse CP_1
<
della sua azienda e delle offerte commerciali non>> può costituire <
illecito ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., rispondendo semplicemente alla prassi pagina 25 di 50 imprenditoriale, del tutto usuale, di dotarsi di siti internet, che comunemente presentano struttura organizzata per aree (tra cui presentazione azienda, offerte commerciali).>>
Quanto poi al fatto (lamentato da parte attrice) << che gli articoli commercializzati sul sito di fossero gli stessi di quelli commercializzati CP_1
da , il Tribunale ha ribaditoParte_1
commercializzati è il mero presupposto del rapporto di concorrenzialità, e non>> costituisce <>.
4.d)
CO riferimento, poi, al fatto (lamentato dall'attrice) < che a breve distanza temporale dalla pubblicizzazione di determinati prodotti e servizi sul proprio sito internet, >> avesse << provveduto a pubblicizzare i medesimi CP_1
prodotti e servizi sul suo sito internet>>, il giudice di prime cure ha ritenuto che a tale proposito <> avesse sovrapposto < il piano della concorrenza con quello della concorrenza sleale>>. Ha aggiunto al riguardo << che la condotta censurata non può essere qualificata in concreto in termini di iniziativa imprenditoriale in senso stretto, rilevante rispetto alla fattispecie concorrenziale illecita denunciata>>, mentre <
sleale parassitaria non consiste tanto nell'imitazione dei prodotti (o servizi),
quanto, piuttosto, nella sistematica riproposizione di “rilevanti iniziative imprenditoriali” altrui>>, il che non poteva ritenersi verificato nella fattispecie pagina 26 di 50 posto che <
attività ordinarie rispetto al contenuto tipico dell'oggetto sociale (vendita prodotti), non risultando che la pubblicizzazione in parola da parte di Parte_1
sia stata accompagnata da ulteriori elementi qualificanti (ad esempio in termini promozionali dell'offerta commerciale, sconti, o, ancora, in termini di peculiari modalità della pubblicizzazione, strategie di marketing)>>
4.e
Il Tribunale ha infine preso in considerazione, per valutarle come <
rilievo>>, << le ulteriori doglianze attoree (attività di “spionaggio” da parte della compagna di mediante invio di mail con richiesta di CP_1
preventivo, nonché adozione da parte di di slogan identici “noi facciamo CP_1
la differenza”>>
4.e.1)
<< Quanto all'attività di “spionaggio”,>> ha rilevato non esser provato <
il convenuto>> avesse <
all'organizzazione commerciale o produttiva di COgiusti di cui>> potesse aver < inferto all'azienda dell'odierna attrice, eziologicamente connesso alla condotta denunciata.>>
4.e.2)
CO riferimento << all'utilizzo di medesimi slogan,>> il Tribunale ha rilevato pagina 27 di 50 che il relativo contenuto risultava essere affatto << banale sotto il profilo della comunicazione commerciale, ricorrendo nella medesima forma espressiva,
quale dato di esperienza comune, in plurime attività imprenditoriali>> e che non ne risultava dedotto l'impiego con finalità < di creare confusione tra i prodotti offerti dalle due imprese>>
4.e 1 e 2)
Il giudice di prime cure ha concluso, <
esaminate>>, che le stesse non costituissero << iniziative imprenditoriali rilevanti ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.>>; ha infine osservato che << in ogni caso l'attrice non>> aveva <specificamente dedotto l'idoneità delle stesse a cagionare un danno alla società>>
5
In una prospettiva di sintesi, il Tribunale ha riassunto le considerazioni che precedono, affermando che, a seguito dell'esame complessivo delle censure attoree, ne era risultato che la << pur circoscrivendo le sue Parte_1
doglianze alla fattispecie della concorrenza parassitaria,>> aveva <
denunciato attività di imitazione servile, senza individuare e dimostrare,
invece, l'esistenza di una pluralità di iniziative imprenditoriali oggetto di sistematica riproduzione, sincronica o diacronica, da parte del concorrente, e senza provare che le condotte asseritamente imitative>> avessero <
pagina 28 di 50 il mezzo, contrario a lealtà professionale, utilizzato dall'odierno convenuto per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro altrui, idoneo a danneggiare l'azienda di . Ha pertanto ritenuto di non potervi Parte_1
<> fossero <
plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato,
di ogni iniziativa, studio o ricerca del concorrente, contrari alle regole della correttezza professionale.>>.
6.
Il Tribunale ha inoltre escluso potersi ritenere < la fattispecie di imitazione servile ex art. 2598 n.1 c.c., in vero non evocata espressamente dall'attrice, ancorché alcune allegazioni, nella loro sostanza,>> sembrassero
<> Premesso che << l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto>> (Cass. civ. Sez. I Sent., 14/05/2020, n. 8944), il
Tribunale ha rilevato <> era << stata offerta in ordine alla sussistenza di elementi dotati di capacità individualizzante nei prodotti realizzati da;
quest'ultima, infatti, si era < imitata ad affermare Parte_1
pagina 29 di 50 in più occasioni l'identicità degli articoli merceologici pubblicizzati e commercializzati da . E tuttavia “In tema di concorrenza sleale, CP_1
l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 1,
solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema atipico di concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 c.c. cit., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e
2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria”
(Cass. civ. Sez. I, 23/07/2004, n. 13819).
Da tale assunto il Tribunale ha dedotto che, in presenza dei medesimi fatti, non si configura una relazione di continenza tra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.).
7.
Sulla base dei rilievi effettuati e delle considerazioni svolte il giudice di prime cure ha pertanto concluso statuendo che si dovesse rigettare la pretesa risarcitoria di da questa affermata nella prospettiva della Parte_1
concorrenza parassitaria, incentrata - nell'impostazione attorea -
sull'imitazione – in vero non servile – dei prodotti indicati nonché su condotte che, come finora evidenziato, il Tribunale ha ritenuto non rientrare nel novero pagina 30 di 50 delle “iniziative imprenditoriali”, e che in ogni caso non integrano mezzi contrari a lealtà commerciale suscettibili di danneggiare l'azienda della s.n.c..
8.
Esclusa l'illiceità della condotta, il Tribunale ha ritenuto assorbita la valutazione in ordine allo sviamento di clientela e in generale in ordine al danno patrimoniale lamentato.
9.
Ha infine ritenuto << generiche le allegazioni in ordine al danno d'immagine>>
***
L'atto d'appello
L'appellante lamenta anzitutto esser la sentenza impugnataillegittima>> perché << anziché affrontare il thema decidendum, afferente la quantificazione del danno subito dalla a causa della condotta Parte_1
illecita perpetrata dalla TA ed integrante gli estremi della concorrenza CP_1
sleale parassitaria, ex art. 2598, comma III, c.c., accertata con forza di giudicato nell'ordinanza depositata in data 12.05.2014, dott. Parte_3
resa ad esito del giudizio cautelare iscritto al n. 15945/2013 R.G.>>, essa,
secondo l'appellante, <svolge una sorta di giudizio secondo grado ritenendo, in contrario al decisum della ordinanza ex art. 700 c.p.c.>>. pagina 31 di 50 L'appellante rileva che < sentenza impugnata finisce, pertanto, per sovrapporsi al giudizio cautelare, conclusosi con ordinanza prodotta in atti ed acquisita in giudizio, negando ciò che questa ha accertato, con forza di giudicato e, conseguentemente, respingendo la domanda risarcitoria formulata dalla in assenza di cognizione alcuna circa le puntuali e Parte_1
documentate prove non solo della condotta illecita ma altresì del danno che l'odierna appellante ha subito per effetto della (indiscutibile) condotta illecita intrattenuta dalla TA;
afferma, quindi, che < CP_1
verso viola il giudicato formatosi sull'ordinanza ex art. 700 cpc., che con dovizia di riscontri ed un'ampia fase istruttoria (inclusa la CTU) ha accertato in capo alla TA LO gli estremi della concorrenza sleale parassitaria e, per altro verso, si risolve in un “non liquet” sulla domanda risarcitoria azionata dalla > Parte_1
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe totalmente omesso di considerare che l'odierna appellante aveva ricondotto alla fattispecie concorrenziale parassitaria una serie di attività riconosciute come tali dall'ordinanza resa nel giudizio cautelare, non presa in considerazione nella pronuncia impugnata.
Il giudice di prime cure aveva infatti affermato che la non Parte_1
avrebbe fornito prova della fattispecie concorrenziale in argomento e, in particolare, sia quanto alla riproduzione delle immagini fotografiche, sia pagina 32 di 50 quanto alla imitazione della struttura del listino prezzi della , sia Parte_1
quanto alla imitazione della struttura del sito web di sia quanto Parte_1
all'imitazione della tipologia di prodotti commercializzati, sia, infine, con riguardo all'utilizzo del medesimo slogan, mentre nell'ordinanza cautelare –
sopra pressochè testualmente riportata - si era affermato il contrario.
A detta dell'appellante le affermazioni rese nella anzidetta ordinanza, non fatta oggetto di reclamo nel termine di legge, dovevano invece assumere <
vincolante ai fini della riconduzione della attività di al paradigma della CP_1
concorrenza sleale parassitaria>>, ed invece il giudice di prime cure aveva ritenuto di potervi <
conclusioni cui>> era <
affidate a semplici “impressioni” ed a valutazioni del tutto soggettive,
disancorate dal cospicuo materiale probatorio a suo tempo dimesso.>>
L'appellante esamina anzitutto l'affermazione resa in sentenza secondo cui essa avrebbe dovuto dar prova dell'illecita provenienza delle immagini del catalogo di da quelle del catalogo di COgiusti (ad esempio se i file CP_1
relativi alle immagini del catalogo on line di provengano direttamente da CP_1
file di COgiusti) per rilevarne, oltre che il contrasto con quanto statuito nell'ordinanza cautelare divenuta definitiva, anche l'intrinseca irrazionalità,
essendo <
modificato nei propri “dati” pur rimanendo inalterata l'immagine>>. Adduce pagina 33 di 50 ad ulteriore conforto del proprio assunto il fatto che lo stesso , anche in CP_1
termini di comportamento indice della consapevolezza del fondamento degli addebiti mossi, ancora prima della pronuncia dell'ordinanza de qua, aveva provveduto ad eliminare le fotografie oggetto di contestazione nonché a modificare il proprio sito web.
L'appellante, facendo richiamo a Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12.10.2018, n.
256071, sostiene, inoltre, che “la motivazione” di rigetto della domanda attorea si fonderebbe su mere valutazioni personali, sganciate da una qualsiasi considerazione e/o valutazioni dei riscontri documentali e probatori offerti ed acquisiti sia in sede cautelare che nel presente giudizio.
Afferma, inoltre, con riferimento al danno da sviamento di clientela da essa asseritamente subito, che alla (richiesta) totale riforma dell'impugnata sentenza debba far seguito una pronuncia sulla domanda risarcitoria da essa avanzata e sulla quale il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato. Sostiene, in proposito, che l'imitazione sistematica e seriale di tutte le attività, iniziative e sforzi creativi della avrebbe consentito e consentirebbe ancora Parte_1 1 La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale;
essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale. pagina 34 di 50 oggi alla TA di porsi sul mercato ed attirare clientela sfruttando i CP_1
risultati ottenuti dalla società deducente, e così praticando, a parità sostanziale di prodotti, prezzi di gran lunga inferiori, e senza aver dovuto sostenere costi per acquisizione di know how, per avviamento attività e per realizzazione ed ideazione degli articoli, con gravissimo danno in capo all'appellante, per il rilevante sviamento della clientela che ne sarebbe conseguito, incidendo negativamente sul fatturato a partire dal biennio 2012 e 2013 (la Parte_1
TA aveva iniziato la sua attività nel maggio del 2011); dalla CP_1
documentazione dimessa nel giudizio di primo grado si poteva evincere come
(doc. nn. 3 e 4 fascicolo di primo grado) il fatturato della che si era Parte_1
stabilmente attestato tra i € 550.000,00 ed i € 627.000,00 nel corso del quinquennio 2007/2011, si fosse drasticamente ridotto a partire dall'anno 2012
(anno successivo all'inizio dell'attività ) di circa 30%, ovvero ad € CP_1
442.000,00 confermandosi tale diminuzione anche per l'anno successivo;
a detta dell'appellante tale decremento avrebbe trovato la sua causa diretta nello sviamento della clientela storica ad opera della TA . CP_1
L'appellante sostiene, inoltre che, confrontando i registri IVA del quadriennio
2010/2013, (docc. nn. 9, 10, 11, 12 fascicolo di primo grado), con quelli della
TA - a suo dire quasi interamente occultati - CP_2 COtroparte_2
(docc. B e C memoria autorizzata 21.06.2016 giudizio di primo grado) relativi al biennio 2012/2013 ed oggetto di ordine di esibizione nel corso del giudizio pagina 35 di 50 di primo grado, se ne potrebbe dedurre che numerosi clienti che avevano acquistato gli articoli dalla sino all'anno 2011 (vedi docc. nn. 9 Parte_1
e 10 fascicolo di primo grado), erano successivamente passati alla TA CP_1
(docc. B e C memoria 21.06.2016 giudizio di primo grado) a partire proprio dall'anno 2012.
L'appellante fa al riguardo richiamo al fatto che il suo fatturato, nel corso del quinquennio 2007/2011 stabilmente compreso tra i € 550.000,00 ed i €
627.000,00, si era drasticamente ridotto di circa 30% a partire dall'anno 2012
(anno successivo all'inizio dell'attività ), passando ad € 442.000,00 dato CP_1
confermato anche per l'anno successivo;
assume che tale decremento troverebbe causa diretta nello sviamento della clientela storica ad opera della
TA , conclusione quest'ultima sorretta dal confronto tra i registri IVA CP_1
del quadriennio 2010/2013 da essa prodotti (docc. nn. 9, 10, 11, 12 fascicolo di primo grado) e quelli, quasi interamente occultati, (docc. B e C memoria autorizzata 21.06.2016 giudizio di primo grado) relativi al biennio 2012/2013
ed oggetto di ordine di esibizione nel corso del giudizio di primo grado;
da tale confronti si potrebbe evincere, a sua detta, che numerosi clienti i quali sino all'anno 2011 avevano acquistato gli articoli dalla (vedi docc. Parte_1
nn. 9 e 10 fascicolo di primo grado) erano poi passati alla TA (docc. B CP_1
e C memoria 21.06.2016 giudizio di primo grado) a partire proprio dall'anno
2012. Il riferimento era specificamente fatto ai nominativi “in chiaro” della pagina 36 di 50 TA LO: COtroparte_3 COtroparte_4 COtroparte_5
,
[...] COtroparte_6 COtroparte_7 CP_8
COtroparte_9 COtroparte_10 COtroparte_11
[...] COtroparte_12 COtroparte_13
e relativi a clienti già presenti nei COtroparte_14 COtroparte_15
registri IVA della i quali avrebbero improvvisamente Parte_1
interrotto i rapporti commerciali con l'odierna appellante iniziando ad acquistare gli articoli della TA LO. L'appellante precisa di aver potuto fornire prova documentale del passaggio dalla alla TA Parte_1 CP_1
limitatamente ai nominativi sopra indicati in quanto gli altri nominativi presenti nei registri IVA sarebbero stati occultati. Aggiunge che tuttavia CP_1
il nominativo di alcuni di essi sarebbe evincibile dalle prime due lettere non oscurate nei registri Iva depositati dall'appellato, i quali pure avrebbero improvvisamente ed immotivatamente interrotto qualsiasi rapporto commerciale con la società appellante: a tale proposito quest'ultima indica i seguenti nominativi, relativi a quattro clienti storici: Drev srl, menzionata nel doc. n. 5 fascicolo di primo grado tra i clienti certamente sviati in favore della
CO CO TA (iniziale , C.P.S di EN e AT s.n.c. (iniziale , Ares di CP_1
CO ON IA (iniziale e Centro Forniture di Costa MA s.n.c.
(iniziale CE). Ne risulterebbe dimostrato che la TA LO aveva tenuto una condotta parassitaria, rispetto alle iniziative imprenditoriali dell'appellante, e pagina 37 di 50 che ne sarebbe derivato un macroscopico sviamento di clientela ai danni dell'appellante, con pregiudizio ancora attuale: come ritenuto nell'ordinanza ex art.700 cpc la TA aveva infatti potuto, “senza sostenere alcun costo CP_1
minimale di progettazione”, praticare prezzi sugli articoli in catalogo nettamente inferiori rispetto a quelli della società attrice (doc. n 22 fascicolo cautelare), con la conseguenza non solo dello sviamento della clientela ma anche nel necessario ribasso dei prezzi di vendita da parte della società
appellante.
Quest'ultima poi propone la propria richiesta risarcitoria fondandone la quantificazione sulla base dei seguenti criteri: 1) diminuzione del fatturato tra il quinquennio 2007-2011 (ante apertura TA LO) e biennio successivo
2012-2013, pari a circa € 140.000,00; 2) imputazione della riduzione del fatturato per il 50% allo sviamento della clientela operato dalla TA : il CP_1
fatturato delle vendite ai clienti di cui l'appellante afferma aver fornito prova documentale del passaggio dalla alla TA (con Parte_1 CP_1
esclusione quindi di tutti i clienti del cui sviamento non si avrebbe certezza a causa dell'occultamento dei registri IVA), ammontava nel biennio 2011/2012,
rispettivamente ad € 77.916,11 ed € 83.729,05 mentre, a partire dall'anno 2012
(periodo nel quale la TA LO aveva iniziato a dar corso alle attività di concorrenza sleale) il fatturato dei detti clienti era calato ad € 20.895,47 e per il pagina 38 di 50 detta dell'appellante vi era stata quindi una diminuzione del fatturato quale conseguenza dello sviamento della cliente ad opera della TA pari a CP_1
circa € 70.000,00 annui;
3) il danno patrimoniale subito si dovrebbe determinare in €. 28.000,00 annui, pari all'utile aziendale (40%) perduto,
calcolato sulla quota di fatturato perso ed imputabile allo sviamento di clientela
(€ 70.000,00): la percentuale di utile indicata nel 40% si ricaverebbe vendita degli articoli più richiesti dai propri clienti e ciò mediante analisi - per singolo prodotto - del costo totale dell'articolo alla società attrice (costo materia prima
+ costo lavorazione) (doc. n. 6 fascicolo di primo grado); da tale documento risulterebbe un utile per articolo dal 58,50% relativamente all'art. 003
“Cinturone porta asta”, al 29,87% relativamente alla art. 0380 “Base in ottone cromato” ; di lì la media del 40%; la correttezza degli importi utilizzati per calcolare l'utile di impresa risulterebbe listino prezzi della vendita al dettaglio dei singoli articoli in esame, riferiti alle diverse località del nord e del centro
Italia, di alcuni dei rivenditori della (doc. n. 7 fascicolo di Parte_1 Pt_1
primo grado); 4) il calo del fatturato ascrivibile alla concorrenza parassitaria dell'appellato, dimostrato per il biennio 2012-2013, sarebbe perdurato nel tempo, in quanto la clientela sviata sarebbe risultata definitivamente perduta,
ed avrebbe dovuto conteggiarsi per l'intero quinquennio successivo all'avvio della condotta parassitaria dell'appellato; 5) nel sarebbe derivato un danno pari ad € 140.000,00 (€ 28.000,00 x 5 anni).
pagina 39 di 50 A tale pregiudizio l'appellante somma quello a suo dire determinato per danno all'immagine, faticosamente conseguita in oltre trent'anni di attività, cagionato dall'utilizzo improprio ed illecito da parte del del materiale fotografico CP_1
dei cataloghi sia nei siti web che sullo stesso catalogo cartaceo, Parte_1
l'adozione da parte del di “slogans” identici, l'assunzione “a ruota” da CP_1
parte sua delle medesime iniziative promozionali avviate dall'appellante,
l'imitazione da parte del della struttura del sito “web” della CP_1 Parte_1
l'utilizzazione da parte del di confezioni similari a quelle della
[...] CP_1
avrebbero ingenerato un'evidente lesione della relativa Parte_1
“immagine” commerciale all'interno della ristretta cerchia dei rivenditori dei prodotti, in ragione del discredito che avrebbe colpito l'immagine di solidità
esperienza e produttività della appellante. L'imitazione “seriale” e sistematica di tutte le iniziative aziendali della avrebbe addirittura Parte_1
ingenerato, in numerosi clienti della deducente, confusione tra le due aziende,
che operano a poco più di 10 km di distanza l'una dall'altra.
***
Le ragioni dell'appellato
titolare dell'impresa individuale con TA LO Aldo di LO CP_1
Simone, costituendosi in giudizio, anzitutto contesta come infondata la tesi di parte appellante secondo cui l'impugnazione della sentenza che ha respinto la pretesa risarcitoria avanzata da per pretesa concorrenza sleale ex Parte_1 pagina 40 di 50 art.2598 n.3 cpc sarebbe preclusa in ragione dell'intervenuto giudicato sull'istanza cautelare ex art.700 cpc (di inibitoria ed altro), fondata sul presupposto dell'intervenuto accertamento della verificazione di condotte parassitarie da parte dell'impresa oggi appellata.
L'appellato, poi, osserva di aver immediatamente ottemperato all'ordinanza cautelare con la quale gli era stato ordinato di rimuovere dal proprio catalogo
“on-line” alcune fotografie di prodotti contenute nel catalogo COgiusti e di non produrre e vendere una “cerniera per ribaltamento pennoni”.
Esclusa, pertanto, la configurabilità di una preclusione per giudicato,
l'appellato, il quale sostiene che a questo punto risulterebbe superflua una replica agli altri punti richiamati in citazione d'appello, rileva comunque, non merito, anzitutto non esservi stata alcuna sottrazione di clientela da parte sua in danno dell'appellante ; afferma, a tale riguardo, Parte_1
- di aver nel 2011 ereditato l'azienda dal padre , che, già dipendente CP_2
dell'odierna appellante dal settembre 2004 al dicembre 2006, aveva costituito una nuova impresa, una volta cessato il rapporto di lavoro;
- che ne era seguita una controversia a seguito di querela del nei Parte_1
confronti del padre dell'appellato sulla base delle medesime accuse e contestazioni mosse nei suoi confronti in questa sede, sette anni dopo;
- che la controversia tra la società ed il padre dell'appellato, Parte_1 CP_1
pagina 41 di 50 , era stata definita con accordo transattivo con il quale le parti aveva CP_2
pattuito che ognuna di esse proseguisse nello svolgimento della propria attività,
conservando i rapporti commerciali in essere con i rispettivi clienti;
- che il padre e dante causa dell'appellato aveva proseguito la sua attività in conformità agli accordi raggiunti con la controparte;
- che nell'agosto del 2011 l'azienda gli era stata trasferita dal padre CP_2
;
[...]
- di aver a seguito della cessione continuato a realizzare gli stessi prodotti ed a commercializzare gli stessi articoli precedentemente costruiti e commercializzati dall'azienda del padre , tra essi inclusa quella CP_2
“cerniera di ribaltamento del pennone” che poi l'odierno appellato è stato costretto a non più commercializzare, in forza del provvedimento emesso in via provvisoria e d'urgenza nel procedimento ex art. 700 c.p.c. menzionato;
- di aver continuato a trattare con la stessa clientela con cui aveva in precedenza trattato il padre e del cui elenco facevano già parte le ditte CP_2
indicate dall'appellante, fra cui la , la , la CP_3 COtroparte_5
srl Drev, la , la la , COtroparte_7 CP_12 COtroparte_19 [...]
CP_4
- che di tali affermazioni era data prova documentale, costituita dai documenti prodotti in tribunale con i nn.5, 6, 9 e 10;
pagina 42 di 50 - che pertanto nessuna sottrazione e nessuno sviamento di clientela aveva avuto luogo da parte sua ai danni della società appellante, e ciò in quanto la clientela di quest'ultima, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non era passata all'azienda dell'appellato;
- che, infatti, il passaggio di clientela lamentato aveva avuto luogo in precedenza a favore della TA del padre ed era stato autorizzato e regolamentato con scrittura privata 19/02/2010 prodotta quale doc.9.
Ciò premesso, l'appellato contesta in ogni caso la sussistenza di un danno risarcibile, evidenziando come l'invocata liquidazione del danno in via equitativa è possibile solo in presenza della dimostrazione dell'effettiva sussistenza del pregiudizio e dell'impossibilità, o della grave difficoltà, di provarlo nel suo preciso ammontare. Il che nella specie non si sarebbe verificato.
COtesta, poi, la fondatezza della pretesa risarcitoria per danno all'immagine,
per la genericità dell'allegazione dei relativi presupposti.
***
La valutazione del collegio
La corte ritiene non fondata la censura alla sentenza impugnata, mossa in atto di citazione d'appello, e per verità non più ripresa negli atti conclusivi, per non aver tenuto conto del giudicato che si sarebbe formato in ragione dell'omessa pagina 43 di 50 proposizione nel termine di legge di reclamo avverso l'ordinanza ex art.700
cpc che era stata emessa sul presupposto del ritenuto accertamento del carattere illecito, per concorrenza sleale ex art.2598 n.3 cc, delle condotte dell'odierno appellato indicate in atto di citazione. L'omessa impugnazione del provvedimento d'urgenza rende sì definitivi i relativi effetti, sul piano esecutivo, ma non genera alcun accertamento idoneo a passare in giudicato in ordine alla sussistenza del diritto fatto valere in sede cautelare ed alla relativa violazione da parte del convenuto. Il Tribunale adito per l'azione risarcitoria ben poteva quindi respingere la domanda ritenendo insussistente la concorrenza sleale invece ritenuta dal medesimo giudice in sede di cautela.
***
L'impugnazione non può tuttavia intendersi circoscritta all'invocazione del giudicato. L'appellante infatti sottopone a censura la decisione impugnata anche contestando come errata la valutazione in essa espressa sia con riferimento agli accertamenti effettuati sia con riferimento alla relativa valutazione.
Ritiene il collegio che il gravame possa trovare accoglimento, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Anzitutto perché, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, dalla relazione di cui al doc.3 di parte appellante risulta confermato pagina 44 di 50 l'assunto di quest'ultima secondo il quale nel catalogo del erano state CP_1
inserite molteplici immagini tratte dalle fotografie inserite nel catalogo
COgiusti. Vi si rileva, infatti, la presenza di riflessi identici dell'ottone, i quali indicano che le fonti di luce e le ombre sono nella medesima posizione e intensità rispetto all'oggetto, cosa praticamente impossibile da ricostruire anche volendo, da cui si evince con chiarezza trattarsi della medesima fotografia. La relazione non risulta esser stata fatta oggetto di argomentata contestazione da parte della difesa del , il quale ha peraltro provveduto ad CP_1
eliminare dal proprio catalogo le immagini contestate, e ciò ancor prima dell'adozione da parte del tribunale dell'ordinanza cautelare.
I fatti indicati nel provvedimento cautelare non possono perciò ritenersi in parte indimostrati, come affermato nella sentenza impugnata.
Ed infatti, a ben vedere, la diversa conclusione cui è pervenuto il tribunale in sede di cautela e a definizione del merito sull'azione risarcitoria consegue non tanto ad un diverso accertamento dei fatti quanto all'adozione di una diversa chiave di lettura degli stessi, considerati analiticamente e disgiuntamente in sentenza e viceversa in via complessiva ed unitariamente nell'ordinanza cautelare.
E così, infatti, in sentenza si è affermato che la copiatura della struttura del listino prezzi della non è di rilievo non rientrando tra le Parte_1
iniziative imprenditoria bensì tra le attività di carattere organizzativo, ed pagina 45 di 50 essendo essa meramente strumentale alla declinazione dell'offerta commerciale;
per la medesima considerazione in sentenza si è negato rilievo alla copiatura della struttura e del contenuto dei siti web, così come al monitoraggio ed all'imitazione delle iniziative commerciali, ed ancora all'adozione degli stessi slogan ed all'attività di “spionaggio”.
Il collegio ritiene, al contrario, condivisibile la valutazione complessiva e coordinata di tali singole circostanze così come effettuata dal giudice della cautela, il quale ha valutato congiuntamente i seguenti dati: <
del materiale fotografico>>, <>;
<>;
<>, <
similari>>, ed infine < , e CP_1
ciò in quanto < – laddove presi in considerazione singolarmente – l'espressione di un'attività imitativa tutto sommato lecita, ma manifestano purtuttavia – laddove presi in considerazione nel loro insieme – un'imitazione “seriale” e sistematica di prodotti di Parte_1
ai quali;
valutate congiuntamente le anzidette circostanze
[...] CP_1
dimostrano che il ha così inteso < CP_1
ricalco, senza sostenere alcun costo minimale di progettazione>>; il giudice della cautela ne ha pertanto condivisibilmente tratto la conclusione secondo cui la condotta imprenditoriale di >> doveva ritenersi ridondare < CP_1
pagina 46 di 50 certo “parassitismo”>>, emergendone che il , nell'esercizio dell'attività CP_1
imprenditoriale intrapresa, avesse voluto < Parte_1
tentando di sfruttare la posizione di mercato della società ricorrente>>.
[...]
Per tale motivo ritiene il collegio, con ciò confermando la valutazione fatta dal giudice della cautela, che nell'esercizio della sua attività imprenditoriale l'appellato si sia valso di mezzi non corretti, operando sulla scia dell'attività
della società appellante, per proporre sul mercato prodotti identici ricalcando pedissequamente le iniziative commerciali precedentemente assunte dalla concorrente ed utilizzando materiale - fotografico e non - di quest'ultima, così
potendosi avvantaggiare sul mercato dei minori costi determinati dall'assenza dei corrispondenti investimenti. Ritiene quindi la corte che ricorrano nella specie gli estremi per la responsabilità dell'appellato ai sensi dell'art.2598 n.3
cc.
Ritiene, ancora, che a tale conclusione non osti la considerazione dell'accordo per la remissione reciproca delle querele intercorso nell'anno 2010 tra l'odierna appellante ed il dante causa dell'appellato, non risultandone alcuna autorizzazione all'esercizio di attività concorrenziale in violazione delle regole di correttezza di cui alla citata norma.
CO riguardo al danno, alla sua prova, ed alla quantificazione dell'eventuale risarcimento, il collegio ritiene che la dimostrando in via Parte_1
documentale il calo del fatturato determinatosi in conseguenza dell'avvio da pagina 47 di 50 parte del , abbia fornito prova sufficiente del pregiudizio subito e della CP_1
sua correlazione causale con la condotta illecita contestata alla controparte.
La corte ritiene anche provata l'entità del danno da sviamento della clientela nell'importo indicato, di € 70.000,00 annui: risulta, infatti, che i fatturati dei clienti sviati dalla TA pari, nel biennio 2011 e 2012, rispettivamente ad CP_1
€ 77.916,11 ed € 83.729,05, si erano ridotti per l'anno 2012 ad € 20.895,47 e per l'anno 2013 ad € 9.015,98. Valutando l'utile dell'impresa nella percentuale del 30% (minimo desumibile dai docc.6-7), ne risulta una perdita di €
21.000,00 per anno. Essendovi prova di detta perdita soltanto per il biennio considerato, il danno risarcibile deve determinarsi in complessivi € 42.000,00,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul predetto importo, via via rivalutato, anno per anno, dal 31/12/2013 al saldo.
In riforma dell'impugnata sentenza n.1757/2022 del Tribunale di Brescia va pertanto disposta la condanna dell'appellato a risarcire all'appellante il danno nell'importo testè liquidato nonché a rifondergli le spese di lite per ambo i gradi di giudizio, che si liquidano:
quanto al primo grado:
in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale tabellare, di cui €
1.701,00 per studio della controversia, € 1.204,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.905,00 per pagina 48 di 50 fase decisionale,
quanto al secondo grado:
in complessivi € 8.469,00 per compenso professionale tabellare, di cui €
2.058,00 per studio della controversia, € 1.418,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 3.470,00 per fase decisionale,
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ed oltre ad accessori di legge (iva e cpa) nonché a rimborso contributo unificato e marca,
precisandosi che nella liquidazione, effettuata sulla base delle tabelle di cui al
DM n.147 del 13/08/2022, valore della causa da € 26.001 ad € 52.000, si è
fatta applicazione quanto al giudizio di primo grado ai valori medi per tutte le voci e quanto al giudizio di secondo grado ai valori medi per studio controversia, fase introduttiva e fase decisionale ed al valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione.
Alla società appellante va inoltre riconosciuto il diritto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto a titolo di spese di lite in favore dell'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pagina 49 di 50 pronunciando:
in riforma dell'impugnata sentenza n.1757/2022 del Tribunale di Brescia,
condanna l'appellato a corrispondere all'appellante CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno la somma di € Parte_1
42.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul predetto importo, via via rivalutato, anno per anno, dal 31/12/2013 al saldo, nonché a rifonderle le spese di lite per ambo i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva;
accerta infine il diritto dell'appellante al rimborso da parte dell'appellato di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 50 di 50 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 ed aveva subito una ulteriore contrazione ad € 9.015,98 (doc. n. 5); a
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti COsigliere
Dott. Maura Mancini COsigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 849/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio Parte_1 dell'avv. MASSARI ROBERTO MASSARI PAOLO ( ) C.F._1 Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA EINAUDI 26 25121 BRESCIA presso il difensore avv. MASSARI ROBERTO
APPELLANTE
c o n t r o
, QUALE TITOLARE IMPRESA INDIV. CP_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. QUECCHIA GIANCARLO ,
[...] elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 26 25100 BRESCIA presso il difensore avv. QUECCHIA GIANCARLO
pagina 1 di 50 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2025, avente ad oggetto:
COcorrenza sleale
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data
21/06/2022 con il n. 1757/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Brescia n. 1757/2022 in persona del Giudice Unico dott. Davide Scaffidi
pubblicata in data 21.06.2022, notificata in data 28.06.2022, nel giudizio iscritto a R.G. n. 22535/2014 ed in accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado voglia così provvedere: “Ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta:
nel merito: dato atto che la condotta illecita intrattenuta da , quale CP_1
titolare della TA , integra gli estremi della concorrenza sleale CP_2
parassitaria ex art. 2598 c.c., condannare il convenuto, nella qualità di cui sopra, al risarcimento del danno patito e patiendo dalla società attrice in conseguenza della suddetta condotta illecita, danni determinati nella somma di
Euro 140.000,00, o di quella minore o maggiore che risulterà in corso di giudizio, per sviamento della clientela, nonché nella somma di Euro 50.000,00,
o di quella diversa ritenuta di giustizia, per danno all'immagine. Il tutto con pagina 2 di 50 rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo:
in ogni caso, spese e compenso professionale del doppio grado interamente rifusi, maggiorati di imborso forfettario, iva e cpa.
Dell'appellato
“COfermare in toto la impugnata sentenza n. 1757/2022 resa dal Tribunale di
Brescia e respingere ogni domanda come formulata dall'Appellante nell'atto di citazione di appello in via principale e nel merito siccome infondata ed immotivata nell'an e carente di prova nel quantum. COdannare l'Appellante
alla integrale rifusione anche delle spese e competenze del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13-17/09/2013 la società , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso ex art.700
cpc nei confronti di titolare di impresa individuale con TA CP_1
esercente nel medesimo ambito territoriale COtroparte_2
identica attività, lamentando che il avrebbe “copiato in modo sistematico CP_1
e continuativo tutti i prodotti, le attività ed iniziative della ricorrente e praticato, per gli stessi articoli (accessori in metallo per bandiere e gonfaloni quali aste, pennoni, emblemi, lance, labari, sistemi per esporre, issare ed ammainare le bandiere per reclinare i pennoni) prezzi inferiori a quelli della società , chiedendo: Parte_1 pagina 3 di 50 - inibire all'impresa la commercializzazione e pubblicazione degli CP_1
articoli imitati;
- rimuovere dal suo catalogo e da tutti i siti web le riproduzioni fotografiche copiate;
- ordinare di apportare al logo, ai siti web, al furgone aziendale, ai cataloghi e listini tutte le modifiche necessarie per differenziarli da quelli della società
ricorrente.
Costituitosi il titolare della TA , il procedimento è stato istruito con CP_1
l'assunzione di informatori e con CTU, nominato nella persona dell'ing.
[...]
, al quale è stato chiesto di valutare se i prodotti dell'impresa del Per_1
convenuto replicassero per forma, colore e dimensioni quelli della società
ricorrente. A tale quesito il CTU ha risposto affermando che nessuno degli articoli indicati in ricorso (pennoni in alluminio, cerniera per il ribaltamento dei pennoni, peso per fascetta per pennone, aste per bandiera in alluminio e ottonate, aste in alluminio per esterno diametro 32 mm, sistema di applicazione, basette da tavolo in filo cromato, traverse in ottone cromato/lucido per labari gonfaloni) presentava requisiti sufficienti per esser qualificato “modello di utilità e brevettato come tale” e che inoltre esistono differenze di forma, o di colore, o di dimensione, o di materiale, che consentono al consumatore esperto, o che ponga attenzione, di percepire che i prodotti COgiusti ed i prodotti provengono da due diversi soggetti, ad CP_1 pagina 4 di 50 eccezione della cerniera per ribaltamento dei pennoni che presentava, invece,
alcuni aspetti che potevano configurare la replica. Il CTU ha precisato che le eventuali analogie erano determinate da aspetti formalmente necessitati e che,
tenuto conto dei prodotti di altre imprese, le forme dei prodotti COgiusti si potevano ritenere generalizzate.
***
All'esito dell'istruttoria e sulla base delle risultanze della CTU, il Tribunale di
Brescia, in persona del giudice designato, con ordinanza 12-13/05/2014,
premesso che la società ricorrente, nel precisare il “petitum”, aveva chiesto inibirsi al resistente di commercializzare una serie di articoli in tesi CP_1
servilmente imitati, di rimuovere dal catalogo e dal sito “web” le riproduzioni fotografiche dei prodotti di e di cessare ogni condotta Parte_1
parassitaria, e ritenuto che il tenore delle conclusioni lasciasse implicitamente intendere la volontà di confermare la richiesta di condanna ex art.614 bis cpc e viceversa di abbandonare quella ad apportare significative differenziazioni al logo, al sito “web”, alla “facies” del furgone aziendale, ai cataloghi ed ai listini, ha ordinato al convenuto di eliminare le fotografie di dal Parte_1
catalogo on line e di ritirare i fascicoli cartacei distribuiti ai clienti;
gli ha inoltre inibito la produzione e la vendita della “cerniera per ribaltamento dei pennoni”, nonché l'utilizzazione dell'attuale “packacing” e di qualsivoglia slogan identico a quello della ricorrente;
gli ha infine inibito l'aggiornamento pagina 5 di 50 dei cataloghi cartacei ed “on line” prima del decorso di un anno della comunicazione dell'ordinanza cautelare ed il lancio nei successivi due anni solari di iniziative promozionali identiche a quelle della ricorrente prima del decorso di 90 giorni dall'iniziativa di quest'ultima, stabilendo una specifica sanzione ex art.614 bis cpc per il caso di inottemperanza a ciascuna delle anzidette prescrizioni.
A tale conclusione il giudice della cautela è pervenuto ritenendo fondata la doglianza relativa all'inserimento da parte del nel proprio catalogo “on CP_1
line” e cartaceo di fotografie di articoli, non desunte liberamente dalla rete o da altre pubblicazioni, ma scattate da un professionista appositamente officiato da e già inserite nel catalogo di quest'ultima, valorizzando, a tal Parte_1
fine, le dichiarazioni di “Tipografia Pagani srl” e di “Perletti”, nonché la perizia “ ”, valutando tale condotta come illecita in quanto rientrante Per_2
nell'ambito della fattispecie di cui al n.3 dell'art.2598 c.c.
Il giudice designato ha invece ritenuto priva di fondamento la richiesta di inibitoria relativa ai prodotti, in quanto, sulla base della consulenza espletata,
era emerso che nessuno degli articoli della ricorrente esprimesse caratteristiche astrattamente idonee a costituire oggetto di rivendicazioni brevettuali come modello;
ha inoltre evidenziato che, secondo i principi che regolano la materia,
l'imitazione servile può concernere solamente le forme esteriori del prodotto o del packacing nuove ed individualizzanti, purché si tratti di forme inessenziali, pagina 6 di 50 e cioè non imposte dalle caratteristiche funzionali del prodotto, il che nella specie poteva ravvisarsi soltanto con riferimento alla “cerniera per ribaltamento dei pennoni”.
Ha tuttavia aggiunto di aver riscontrato <
condotta imprenditoriale di < Parte_2
“parassitismo”>>, ravvisando < >> avesse voluto CP_1
< tentando di sfruttare la posizione di Parte_1
mercato della società ricorrente>>, conclusione questa cui il giudice è
pervenuto valutando i seguenti dati: <
fotografico>>, <>; <
delle medesime iniziative promozionali>>; <
sito “web”>>, <>, ed infine
< , e ciò in quanto < CP_1
articoli del resistente integrano sì – laddove presi in considerazione singolarmente – l'espressione di un'attività imitativa tutto sommato lecita, ma manifestano purtuttavia – laddove presi in considerazione nel loro insieme –
un'imitazione “seriale” e sistematica di prodotti di ai quali Parte_1
-> avrebbe inteso < CP_1
sostenere alcun costo minimale di progettazione>>.
Dando atto del fatto che il aveva < CP_1
sito “web”>>, il giudice della cautela ha pertanto ritenuto di imporgli pagina 7 di 50
nel contempo, con <>, rispondente <
consentire a di innovare il proprio catalogo senza che si>> Parte_1 CP_1
inserisse <
della società ricorrente replicandone le caratteristiche>>, gli ha vietato <
aggiornamento del proprio catalogo cartaceo ed “on line” … nonché ogni aggiornamento della propria produzione prima che>> fosse <
congruo lasso di tempo, determinabile … in un anno dalla comunicazione>>
dell'ordinanza cautelare stabilendo inoltre che nei due anni successivi <
lancio … di iniziative promozionali identiche a quelle dii > Parte_1
dovesse esser <>.
***
All'ordinanza cautelare 12/05/2014 ha fatto seguito accordo tra le parti con scrittura privata 4/06/2014, che ha regolato i rapporti tra le parti in modo parzialmente difforme rispetto a quanto ivi stabilito.
I contraenti, infatti, premesso, al punto 1), che con la predetta ordinanza il giudice aveva, tra l'altro, ordinato al resistente <
come indicato in motivazione, condannando a pagare a CP_1 Parte_1
una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo … nel ritiro dei cataloghi in circolazione, a partire dalle quarantotto ore successive alla pagina 8 di 50 comunicazione della presente ordinanza>>; che la TA LO aveva espresso alla controparte la difficoltà pratica di dare attuazione a tale prescrizione,
avendo commissionato la stampa di 100 cataloghi cartacei edizione 2013 ed avendone distrutti 45; che essa, tuttavia, si era resa disponibile a richiedere ai propri clienti, di cui all'allegato A), la restituzione dell'edizione cartacea del catalogo 2013; che la ricorrente società si era dichiarata disponibile Parte_1
ad accettare le modalità di esecuzione dell'ordine del giudice indicate al paragrafo 1), a condizione che la TA richiedesse la restituzione dei CP_1
cataloghi anche alle ditte indicate nell'allegato B) e che rinunciasse all'impugnazione dell'ordinanza cautelare, tanto premesso hanno convenuto:
- che il signor si impegnasse ad inviare entro il 15/06/2014 alle CP_1
ditte elencate negli allegati A) e B) richiesta di immediata restituzione del catalogo cartaceo relativo all'anno 2013 ed a procedere a sue spese al relativo ritiro;
- che egli si impegnasse a rinunciare a sue spese al reclamo proposto avverso l'ordinanza cautelare;
- che con l'esatto adempimento di quanto ivi stabilito la società Parte_1
avrebbe rinunciato a porre in esecuzione l'ordinanza nella parte sopra indicata,
rimasta integralmente efficace nella rimanenza.
***
pagina 9 di 50 CO citazione notificata in data 18/12/2014 la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
[...]
quindi convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il signor CP_1
titolare di impresa individuale con TA
[...] COtroparte_2
esponendo:
a) che la società attrice, fondata nel 1985, è leader del mercato italiano nella produzione e distribuzione di una vasta gamma di accessori in metallo per bandiere e piantane di delimitazione;
b) che l'attività da essa svolta è di nicchia e che su tutto il territorio nazionale vi sono pochissime aziende operanti nel medesimo settore merceologico;
c) che l'attrice, al pari di tali società, ha una propria immagine commerciale,
che la caratterizza e differenzia dalle altre, e che infatti essa produce, oltre ad articoli standard, anche prodotti originali, dotati di elementi individualizzanti e distintivi rispetto a quelli delle concorrenti:
d) che essa, in particolare, da sempre investe una parte cospicua delle risorse nella propria immagine (periodicamente rinnovando il proprio sito web), nel marketing (ideando, periodicamente, nuove offerte per i clienti), nella progettazione di nuovi articoli e nella elaborazione di nuove iniziative commerciali;
e) che a seguito di segnalazione da parte di cliente essa era venuta a pagina 10 di 50 conoscenza nei primi mesi dell'anno 2013 che il convenuto, titolare di impresa individuale esercente nel medesimo ambito territoriale identica attività, stava copiando in modo sistematico e continuativo non solo i suoi prodotti ma anche le sue attività ed iniziative, praticando per gli stessi articoli prezzi inferiori;
f) che la società attrice ha pertanto provveduto in data 30/09/2013 a notificare al convenuto ricorso ex art. 700 cpc col quale ha richiesto disporsi l'inibitoria alla commercializzazione ed alla pubblicazione degli articoli imitati e di ogni condotta di appropriazione di pregi e parassitaria;
f.1) che, in particolare, essa ha ivi affermato:
- che il convenuto aveva tratto dal catalogo dell'attrice numerose immagini fotografiche che riproducevano gli stessi articoli prodotti dalla società attrice e le aveva inserite, dopo qualche fotoritocco, nel proprio catalogo e nei suoi siti web;
- che il convenuto aveva copiato la struttura del listino prezzi della ricorrente utilizzando il medesimo ordine in cui erano ivi elencati gli articoli con la medesima descrizione degli stessi;
- che il convenuto aveva copiato la struttura ed il contenuto dei siti web della ricorrente (www.congiusti.it; www.lombardabandiere.it;
www.asteperbandiere.it), in particolare con riferimento alle linee guida, alla presentazione aziendale, alle offerte ed alla denominazione dei prodotti pagina 11 di 50 presenti sui siti internet del convenuto, assai simili a quelli dell'attrice;
- che il convenuto aveva effettuato un costante monitoraggio delle iniziative commerciali della ricorrente, per poi imitarle;
f.2) che in particolare era emerso:
1) che poche settimane dopo la pubblicazione sul catalogo online della ricorrente dell'articolo “spider”, lo stesso era stato inserito a pag. n.45 del catalogo della TA , utilizzando altresì la medesima foto della ricorrente;
CP_1
2) che, dopo che quest'ultima aveva inserito nel proprio catalogo 2011 la possibilità di acquistare un set di aste per bandiere per un prezzo economico il convenuto aveva inserito nel proprio catalogo l'offerta denominata “set economici da sala per bandiera”, del tutto identica a quella della società attrice,
non solo per gli oggetti di cui era composta, ma anche per le modalità di presentazione;
3) che non appena la ricorrente aveva introdotto la possibilità per i clienti di noleggiare gli articoli, anche il convenuto aveva comunicato sul suo sito web analoga attività;
4) che a distanza di pochi giorni da quando la società ricorrente, in previsione dell'imminente uscita del nuovo catalogo, aveva anticipato ai propri clienti il nuovo listino prezzi nel quale era presente una nuova linea in ferro battuto, sul sito della TA era comparsa la seguente dicitura: “supporti in ferro CP_1
pagina 12 di 50 micaceo prossimamente”;
5) che la TA aveva copiato lo slogan “noi facciamo la differenza” per CP_1
pubblicizzare il sistema c.d. open flags, utilizzato dalla ricorrente nel suo catalogo;
6) che la TA LO aveva posto in essere attività di spionaggio in danno della ricorrente, al fine di acquisire informazioni sui prezzi dalla stessa praticati per la consegna e di conoscere le specifiche tecniche degli articoli;
che, in particolare, la ricorrente aveva ricevuto una e.mail con la richiesta di un preventivo per la fornitura ed il trasporto di alcuni articoli, a firma “ ”, Per_3
ma in realtà proveniente da tale persona sentimentalmente Persona_4
legata al titolare della TA LO;
7) che la TA aveva copiato alcuni articoli ideati e progettati dall'attrice, CP_1
le cui microscopiche difformità – consistenti in millimetriche diversità di diametro di alcune parti, in piccole viti o sfumature cromatiche – non avrebbero permesso ai consumatori del settore – i quali acquistano prevalentemente attraverso rappresentazioni fotografiche e descrizioni presenti su internet o sul catalogo cartaceo - di rilevare le piccole differenze presenti;
g) che nel procedimento cautelare n.15945/2013 RG si era costituito il convenuto chiedendo rigettarsi il ricorso;
h) che nelle more di tale giudizio il convenuto aveva provveduto a rimuovere pagina 13 di 50 le immagini oggetto di contestazione dai propri siti web;
i) che la ricorrente aveva ivi inoltre contestato al convenuto di aver proseguito,
imperterrito, il costante monitoraggio e l'imitazione delle iniziative commerciali della ricorrente, rilevando, nelle note conclusive, che la TA
non solo aveva imitato le aste con struttura a vela o goccia non appena la CP_1
ricorrente avesse presentato tali prodotti sul nuovo catalogo, ma aveva anche inserito nel suo sito web la traduzione in lingua inglese dopo la divulgazione,
da parte della ricorrente, del nuovo catalogo italiano/inglese;
l) che il procedimento cautelare era stato definito con ordinanza 12/05/2014 col quale il Tribunale di Brescia aveva disposto quanto segue:
< di eliminare le fotografie di dal catalogo on- CP_1 Parte_1
line e di ritirare i cataloghi cartacei come indicato in motivazione,
condannando a pagare a una penale di euro 1.000,00 per CP_1 Parte_1
ogni giorno di ritardo nella rimozione delle fotografie dal catalogo on-line e nel ritiro dei cataloghi cartacei in circolazione, a partire dalle quarantotto ore successive alla comunicazione della presente ordinanza;
b) inibisce a la produzione e la vendita della “cerniera per ribaltamento CP_1
dei pennoni”, condannando al pagamento di una penale di euro 1.000,00 CP_1
per ogni “cerniera” venduta a decorrere dalle ventiquattro ore successive alla comunicazione della presente ordinanza;
pagina 14 di 50 c) inibisce a l'utilizzazione dell'attuale “packacing” condannando CP_1 CP_1
al pagamento di una penale di euro 1.000,00 per ogni confezione utilizzata a decorrere dai dieci giorni successivi alla comunicazione della presente ordinanza;
d) inibisce a l'adozione di qualsivoglia “slogan” identico a partire dalle CP_1
ventiquattro ore successive alla comunicazione della presente ordinanza;
e) inibisce a l'aggiornamento dei propri cataloghi cartacei od “on-line” CP_1
prima del decorso di un anno dalla comunicazione della presente ordinanza;
condanna a pagare a una penale di euro 1.000,00 per ogni CP_1 Parte_1
giorno di anticipo rispetto al suddetto termine;
f) inibisce a per i prossimi due anni solari il lancio di iniziative CP_1
promozionali identiche a quelle di prima che siano decorsi Parte_1
almeno novanta giorni dall'iniziativa della società ricorrente, condannando a pagare a una penale di euro 300,'' per ogni giorno di CP_1 Parte_1
anticipo rispetto al suddetto termine;
i) condanna a rifondere a le spese processuali, liquidate in CP_1 Parte_1
euro 471,27 per spese ed euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, oltre accessori di legge, oltre spese di CTU eventualmente anticipate>>;
m) che l'ordinanza non era stata fatta oggetto di reclamo ed era pertanto pagina 15 di 50 passata in giudicato in data 29/05/2014.
Tanto premesso, l'attrice, affermando che le condotte del convenuto sopra riportate avrebbero integrato gli estremi della concorrenza parassitaria ex art.2598 c.c. - fattispecie la quale ricorre quando l'attività commerciale dell'imitatore si traduce in un cammino continuo e sistematico, essenziale e costante, sulle orme altrui, sfruttandone gli sforzi organizzativi e gli investimenti di carattere pubblicitario senza sostenere alcuno di tali oneri economici - ha sostenuto che il giudice della cautela aveva accolto tale prospettazione, ritenendo che la condotta imprenditoriale del resistente ridondasse “di un certo parassitismo”, e ha ritenuto dimostrato l'intento del di < tentando di sfruttare la CP_1 Parte_1
posizione di mercato della società ricorrente>>, e ciò sulla base dei seguenti dati: <
identici; l'assunzione a ruota delle medesime iniziative promozionali;
l'imitazione della struttura del sito web, l'utilizzazione di confezioni similari…>> ed ancora <
, in ragione del fatto che < CP_1
purtuttavia un'imitazione seriale e sistematica della linea di prodotti Parte_1
ai quali vuole illecitamente avvicinarsi sino quasi al ricalco, senza
[...] CP_1
sostenere alcun costo minimale di progettazione>>.
L'attrice ha quindi sostenuto che la condotta illecita del convenuto le avrebbe pagina 16 di 50 cagionato grave danno, per sviamento della clientela, come dimostrato dal notevole calo del fatturato che ne sarebbe derivato, con utile non conseguito da stimarsi nella percentuale del 40% sull'ammontare del fatturato perso, pari ad
€ 28.000 ad anno, per una durata stimata in cinque anni. Ha chiesto pertanto disporsi la condanna del convenuto al risarcimento in suo favore del danno,
indicandone l'ammontare in € 140.000,00. Cui aggiungere l'ulteriore importo di € 50.000,00 per danno all'immagine commerciale, avendo la condotta illecita sopra indicata determinato un rilevante pregiudizio all'immagine di solidità, esperienza e produttività della società attrice.
***
Costituendosi in giudizio, ha anzitutto sostenuto che l'iniziativa CP_1
di parte attrice sarebbe rientrata nel quadro di un'attività persecutoria esercitata nei confronti suoi e, prima, del padre , da parte del signor CP_2 Parte_1
legale rappresentante della snc attrice, il quale aveva infatti - per i
[...]
medesimi fatti qui oggetto di azione risarcitoria - proposto atto di querela nei confronti di , cugino del querelante e già suo dipendente dal CP_2
14/09/2004 al 31/12/2006, data in cui lo stesso si era dimesso per costituire una propria impresa con medesimo oggetto.. Ha aggiunto che a sua volta il padre aveva denunciato il per aver denigrato il suo CP_2 Parte_1
operato e che tra le parti ( e , padre del Parte_1 CP_2
convenuto), era intervenuto accordo, con scrittura privata 19/02/2010, con il pagina 17 di 50 quale le parti già contrapposte “dichiaravano di non avere nulla più
reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione anche solo connesso alle questioni e divergenze oggetto delle querele e di rinunciare quindi a richiedere, anche in sede civile, eventuale risarcimento danni che fossero conseguiti alla fattispecie in oggetto”; avrebbe poi proseguito CP_1
nell'attività del padre, dopo la cessazione della TA da parte di quest'ultimo, e così mantenuto verso i clienti i medesimi prezzi precedentemente praticati.
Nel merito, il convenuto ha contestato che la diminuzione di fatturato lamentata dalla ricorrente potesse trovare origine nell'attività asseritamente illecita che gli era stata attribuita, affermando che la diminuzione di fatturato era invece derivata dalla ben nota crisi del mercato.
Attesi gli esiti della CTU, ripresi nell'ordinanza cautelare, ha in ogni caso, in via subordinata, chiesto determinarsi il danno risarcibile avuto riguardo a quanto il comportamento ravvisato come illecito in ordinanza avesse in concreto inciso sulla vendita dei prodotti stessi, evidenziando, peraltro, che già
dal 2007 il mercato era stato invaso dai prodotti della TA e che CP_2
quindi il pubblico già li conosceva. Ha in ogni caso sottolineato il fatto che la semplice prova della diminuzione del fatturato non avrebbe dimostrato che il correlato mancato guadagno dovesse ascriversi alle condotte asseritamente illecite riscontrate nell'ordinanza cautelare.
Ha pertanto concluso chiedendo in principalità respingersi la domanda pagina 18 di 50 risarcitoria attorea ed in subordine limitarsi il danno risarcibile a quello che fosse risultato effettivamente conseguente alla condotta addebitatale nell'ordinanza cautelare.
***
Autorizzato il deposito di memorie integrative, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, ed è
stata infine decisa con sentenza n.1757/2022 con la quale il Tribunale di
Brescia ha respinto le domande di parte attrice disponendone la condanna alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite.
Avverso la predetta domanda ha proposto tempestiva impugnazione la società
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che Parte_1
seguono.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame avversario e riproponendo le conclusioni già formulate in primo grado.
La causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2025, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata e le relative considerazioni.
Il Tribunale di Brescia è pervenuto alla decisione di rigettare la pretesa pagina 19 di 50 risarcitoria attorea sulla base delle seguenti considerazioni.
1.
A fondamento delle domanda risarcitoria, l'attrice ha dedotto la violazione delle regole di lealtà commerciale ex art. 2598 c.c., ravvisando nelle condotte poste in essere dall'odierna convenuta, scoperte nel 2013, fattispecie di concorrenza sleale parassitaria.
In particolare, : CP_1
- avrebbe utilizzato per il suo catalogo commerciale immagini fotografiche,
modificandole parzialmente, tratte dall'omologo catalogo di COgiusti;
- avrebbe inoltre copiato la struttura del listino prezzi utilizzando il medesimo ordine di presentazione degli articoli;
avrebbe copiato poi la struttura e il contenuto dei siti web di Parte_1
- inoltre, avrebbe copiato alcuni articoli commercializzati da Parte_1
differenziandoli in modo impercettibile soltanto per dimensioni;
- avrebbe infine sviato clienti.
2.
Le condotte censurate integrerebbero, secondo l'attrice, una forma di concorrenza sleale di tipo parassitario, rilevante ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c.
“La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art.
pagina 20 di 50 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti,
quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore” (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/02/2020, n. 2980).
3.
Nel caso in esame, l'attrice ha ricondotto alla fattispecie concorrenziale parassitaria le seguenti attività: a) riproduzione di immagini fotografiche tratte dal catalogo di b) imitazione della struttura del listino prezzi di Parte_1
c) imitazione struttura e contenuti sito web di d) Parte_1 Parte_1
imitazione della tipologia di prodotti via via commercializzati;
e) utilizzo del medesimo slogan;
attività di “spionaggio”.
4.
Occorre passare in rassegna, dapprima partitamente e poi congiuntamente, le singole condotte oggetto di doglianza.
4.a)
COgiusti ha dedotto che “ha tratto dal catalogo dell'odierna CP_1
pagina 21 di 50 attrice immagini fotografiche che riproducevano gli articoli prodotti dalla società COgiusti e, dopo qualche fotoritocco, le aveva inserite nel proprio catalogo”
A giudizio del Tribunale, l'attrice, pur formulando la sua censura in termini di condotta concorrenziale parassitaria, non avrebbe allegato l'imitazione di un'iniziativa imprenditoriale vera e propria, ma soltanto lamentato l'utilizzo indebito di immagini fotografiche tratte dal proprio catalogo per la realizzazione del catalogo di . CP_1
Secondo la valutazione espressa nel provvedimento impugnato già sulla base di tale rilievo la pretesa attorea risulterebbe infondata rispetto alla causa petendi indicata in narrativa.
Il Tribunale ha in ogni caso escluso di poter ravvisare il dedotto carattere
“parassitario” - o in generale illecito ex art. 2598 n. 3 c.c. - della condotta lamentata, perché non provato, e ciò per le seguenti ragioni.
4.a-1)
Anzitutto perché dal raffronto visivo tra i cataloghi delle due imprese risulta soltanto che nel catalogo di sono presenti immagini raffiguranti CP_1
articoli di genere merceologico identico rispetto a quello dei prodotti raffigurati nelle immagini del catalogo di Ha sul punto osservato il Parte_1
Tribunale che “le immagini dei cataloghi contengono articoli merceologici pagina 22 di 50 raffigurati in modo asettico, per lo più in assenza di sfondo, senza un contesto spaziale, e non presentano peculiarità di sorta, tantomeno idonee a rivelare la provenienza dei prodotti”.
Ciò posto ha affermato, in punto di diritto, che, “in assenza di allegazioni maggiormente pregnanti, … non costituisce condotta sleale sotto il profilo concorrenziale il fatto che un'impresa concorrente – che, in quanto tale, per definizione commercializza lo stesso genere di prodotti - realizzi cataloghi pubblicitari contenenti immagini relative ai medesimi prodotti”.
4.a.2) Il Tribunale ha quindi ritenuto, “a prescindere dal tenore formale della doglianza, articolata sulla base della sola causa petendi della concorrenza parassitaria>> esser <omunque opportuno verificare, sulla scorta dell'art. 2598 n. 3 c.c., se l'utilizzo delle immagini in parola sia contrario ai canoni di lealtà commerciale e se lo stesso sia idoneo a danneggiare l'azienda dell'attrice>>
A tale interrogativo ha risposto osservando << che nessuna prova, nemmeno a livello presuntivo,>> era < – né alcuna richiesta istruttoria risulta(va) essere stata formulata – in ordine all'indebita provenienza delle immagini del catalogo di dalle immagini del catalogo di (ad CP_1 Parte_1
esempio, se i file relativi alle immagini del catalogo online di CP_1
provengano direttamente da file di COgiusti)>>
pagina 23 di 50 Ha aggiunto che <> era <stata proposta dall'attrice con riguardo all'idoneità della condotta in questione a danneggiare la sua azienda>>.
4.b
Il giudice di prime cure ha poi affermato che <
avrebbero dovuto proporsi <
imitative, asseritamente illecite, dedotte dall'attrice: secondo Parte_1 CP_1
avrebbe “copiato la struttura del listino prezzi utilizzando il medesimo ordine in cui sono elencati gli articoli e la descrizione degli stessi”>>.
Sennonché a giudizio del Tribunale << la realizzazione di un listino prezzi non>> rientra <tra le “iniziative imprenditoriali” prese in considerazione nella fattispecie di concorrenza parassitaria, essendo semmai mera attività
materiale, di carattere organizzativo, strumentale alla declinazione dell'offerta commerciale.>>.
Il giudice di prime cure ne ha dedotto
della sussistenza della fattispecie illecita dedotta.>>
4.b.1).
Il Tribunale ha inoltre affermato non potersi << pervenire ad esiti interpretativi di segno differente nemmeno valorizzando la narrativa attorea complessiva in pagina 24 di 50 termini di dedotta violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. (e dunque a prescindere dalla causa petendi evocata)>>. Ciò perché << non<< aveva Parte_1
<– né in vero allegato in modo specifico – che si>> fosse CP_1
<>
avesse <
vanificando sforzi imprenditoriali posti in essere da per la sua Parte_1
realizzazione>>
4.c
CO riferimento alla doglianza di parte attrice secondo cui avrebbe CP_1
copiato la struttura e il contenuto dei suoi siti web, con particolare riferimento alle linee guida, alla presentazione aziendale, alle offerte e alla denominazione di prodotti, il Tribunale premesso che <
essere ritenuta iniziativa imprenditoriale di tipo promozionale astrattamente suscettibile di essere valutata, congiuntamente ad altre, in termini di concorrenza parassitaria>>, ha tuttavia osservato che <>
<< non è dato apprezzare riferimenti concreti a ciò che sarebbe stato oggetto di indebita imitazione da parte di . A tale proposito il giudice di CP_1
prime cure ha affermato che <> avesse CP_1
<
della sua azienda e delle offerte commerciali non>> può costituire <
illecito ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., rispondendo semplicemente alla prassi pagina 25 di 50 imprenditoriale, del tutto usuale, di dotarsi di siti internet, che comunemente presentano struttura organizzata per aree (tra cui presentazione azienda, offerte commerciali).>>
Quanto poi al fatto (lamentato da parte attrice) << che gli articoli commercializzati sul sito di fossero gli stessi di quelli commercializzati CP_1
da , il Tribunale ha ribadito
commercializzati è il mero presupposto del rapporto di concorrenzialità, e non>> costituisce <>.
4.d)
CO riferimento, poi, al fatto (lamentato dall'attrice) < che a breve distanza temporale dalla pubblicizzazione di determinati prodotti e servizi sul proprio sito internet, >> avesse << provveduto a pubblicizzare i medesimi CP_1
prodotti e servizi sul suo sito internet>>, il giudice di prime cure ha ritenuto che a tale proposito <> avesse sovrapposto < il piano della concorrenza con quello della concorrenza sleale>>. Ha aggiunto al riguardo << che la condotta censurata non può essere qualificata in concreto in termini di iniziativa imprenditoriale in senso stretto, rilevante rispetto alla fattispecie concorrenziale illecita denunciata>>, mentre <
sleale parassitaria non consiste tanto nell'imitazione dei prodotti (o servizi),
quanto, piuttosto, nella sistematica riproposizione di “rilevanti iniziative imprenditoriali” altrui>>, il che non poteva ritenersi verificato nella fattispecie pagina 26 di 50 posto che <
attività ordinarie rispetto al contenuto tipico dell'oggetto sociale (vendita prodotti), non risultando che la pubblicizzazione in parola da parte di Parte_1
sia stata accompagnata da ulteriori elementi qualificanti (ad esempio in termini promozionali dell'offerta commerciale, sconti, o, ancora, in termini di peculiari modalità della pubblicizzazione, strategie di marketing)>>
4.e
Il Tribunale ha infine preso in considerazione, per valutarle come <
rilievo>>, << le ulteriori doglianze attoree (attività di “spionaggio” da parte della compagna di mediante invio di mail con richiesta di CP_1
preventivo, nonché adozione da parte di di slogan identici “noi facciamo CP_1
la differenza”>>
4.e.1)
<< Quanto all'attività di “spionaggio”,>> ha rilevato non esser provato <
il convenuto>> avesse <
all'organizzazione commerciale o produttiva di COgiusti di cui>> potesse aver < inferto all'azienda dell'odierna attrice, eziologicamente connesso alla condotta denunciata.>>
4.e.2)
CO riferimento << all'utilizzo di medesimi slogan,>> il Tribunale ha rilevato pagina 27 di 50 che il relativo contenuto risultava essere affatto << banale sotto il profilo della comunicazione commerciale, ricorrendo nella medesima forma espressiva,
quale dato di esperienza comune, in plurime attività imprenditoriali>> e che non ne risultava dedotto l'impiego con finalità < di creare confusione tra i prodotti offerti dalle due imprese>>
4.e 1 e 2)
Il giudice di prime cure ha concluso, <
esaminate>>, che le stesse non costituissero << iniziative imprenditoriali rilevanti ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.>>; ha infine osservato che << in ogni caso l'attrice non>> aveva <specificamente dedotto l'idoneità delle stesse a cagionare un danno alla società>>
5
In una prospettiva di sintesi, il Tribunale ha riassunto le considerazioni che precedono, affermando che, a seguito dell'esame complessivo delle censure attoree, ne era risultato che la << pur circoscrivendo le sue Parte_1
doglianze alla fattispecie della concorrenza parassitaria,>> aveva <
denunciato attività di imitazione servile, senza individuare e dimostrare,
invece, l'esistenza di una pluralità di iniziative imprenditoriali oggetto di sistematica riproduzione, sincronica o diacronica, da parte del concorrente, e senza provare che le condotte asseritamente imitative>> avessero <
pagina 28 di 50 il mezzo, contrario a lealtà professionale, utilizzato dall'odierno convenuto per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro altrui, idoneo a danneggiare l'azienda di . Ha pertanto ritenuto di non potervi Parte_1
<> fossero <
plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato,
di ogni iniziativa, studio o ricerca del concorrente, contrari alle regole della correttezza professionale.>>.
6.
Il Tribunale ha inoltre escluso potersi ritenere < la fattispecie di imitazione servile ex art. 2598 n.1 c.c., in vero non evocata espressamente dall'attrice, ancorché alcune allegazioni, nella loro sostanza,>> sembrassero
<> Premesso che << l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto>> (Cass. civ. Sez. I Sent., 14/05/2020, n. 8944), il
Tribunale ha rilevato <> era << stata offerta in ordine alla sussistenza di elementi dotati di capacità individualizzante nei prodotti realizzati da;
quest'ultima, infatti, si era < imitata ad affermare Parte_1
pagina 29 di 50 in più occasioni l'identicità degli articoli merceologici pubblicizzati e commercializzati da . E tuttavia “In tema di concorrenza sleale, CP_1
l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 1,
solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, senza che l'illiceità dell'imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema atipico di concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 c.c. cit., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e
2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria”
(Cass. civ. Sez. I, 23/07/2004, n. 13819).
Da tale assunto il Tribunale ha dedotto che, in presenza dei medesimi fatti, non si configura una relazione di continenza tra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.).
7.
Sulla base dei rilievi effettuati e delle considerazioni svolte il giudice di prime cure ha pertanto concluso statuendo che si dovesse rigettare la pretesa risarcitoria di da questa affermata nella prospettiva della Parte_1
concorrenza parassitaria, incentrata - nell'impostazione attorea -
sull'imitazione – in vero non servile – dei prodotti indicati nonché su condotte che, come finora evidenziato, il Tribunale ha ritenuto non rientrare nel novero pagina 30 di 50 delle “iniziative imprenditoriali”, e che in ogni caso non integrano mezzi contrari a lealtà commerciale suscettibili di danneggiare l'azienda della s.n.c..
8.
Esclusa l'illiceità della condotta, il Tribunale ha ritenuto assorbita la valutazione in ordine allo sviamento di clientela e in generale in ordine al danno patrimoniale lamentato.
9.
Ha infine ritenuto << generiche le allegazioni in ordine al danno d'immagine>>
***
L'atto d'appello
L'appellante lamenta anzitutto esser la sentenza impugnata
illecita perpetrata dalla TA ed integrante gli estremi della concorrenza CP_1
sleale parassitaria, ex art. 2598, comma III, c.c., accertata con forza di giudicato nell'ordinanza depositata in data 12.05.2014, dott. Parte_3
resa ad esito del giudizio cautelare iscritto al n. 15945/2013 R.G.>>, essa,
secondo l'appellante, <svolge una sorta di giudizio secondo grado ritenendo, in contrario al decisum della ordinanza ex art. 700 c.p.c.>>. pagina 31 di 50 L'appellante rileva che < sentenza impugnata finisce, pertanto, per sovrapporsi al giudizio cautelare, conclusosi con ordinanza prodotta in atti ed acquisita in giudizio, negando ciò che questa ha accertato, con forza di giudicato e, conseguentemente, respingendo la domanda risarcitoria formulata dalla in assenza di cognizione alcuna circa le puntuali e Parte_1
documentate prove non solo della condotta illecita ma altresì del danno che l'odierna appellante ha subito per effetto della (indiscutibile) condotta illecita intrattenuta dalla TA;
afferma, quindi, che < CP_1
verso viola il giudicato formatosi sull'ordinanza ex art. 700 cpc., che con dovizia di riscontri ed un'ampia fase istruttoria (inclusa la CTU) ha accertato in capo alla TA LO gli estremi della concorrenza sleale parassitaria e, per altro verso, si risolve in un “non liquet” sulla domanda risarcitoria azionata dalla > Parte_1
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe totalmente omesso di considerare che l'odierna appellante aveva ricondotto alla fattispecie concorrenziale parassitaria una serie di attività riconosciute come tali dall'ordinanza resa nel giudizio cautelare, non presa in considerazione nella pronuncia impugnata.
Il giudice di prime cure aveva infatti affermato che la non Parte_1
avrebbe fornito prova della fattispecie concorrenziale in argomento e, in particolare, sia quanto alla riproduzione delle immagini fotografiche, sia pagina 32 di 50 quanto alla imitazione della struttura del listino prezzi della , sia Parte_1
quanto alla imitazione della struttura del sito web di sia quanto Parte_1
all'imitazione della tipologia di prodotti commercializzati, sia, infine, con riguardo all'utilizzo del medesimo slogan, mentre nell'ordinanza cautelare –
sopra pressochè testualmente riportata - si era affermato il contrario.
A detta dell'appellante le affermazioni rese nella anzidetta ordinanza, non fatta oggetto di reclamo nel termine di legge, dovevano invece assumere <
vincolante ai fini della riconduzione della attività di al paradigma della CP_1
concorrenza sleale parassitaria>>, ed invece il giudice di prime cure aveva ritenuto di potervi <
conclusioni cui>> era <
affidate a semplici “impressioni” ed a valutazioni del tutto soggettive,
disancorate dal cospicuo materiale probatorio a suo tempo dimesso.>>
L'appellante esamina anzitutto l'affermazione resa in sentenza secondo cui essa avrebbe dovuto dar prova dell'illecita provenienza delle immagini del catalogo di da quelle del catalogo di COgiusti (ad esempio se i file CP_1
relativi alle immagini del catalogo on line di provengano direttamente da CP_1
file di COgiusti) per rilevarne, oltre che il contrasto con quanto statuito nell'ordinanza cautelare divenuta definitiva, anche l'intrinseca irrazionalità,
essendo <
modificato nei propri “dati” pur rimanendo inalterata l'immagine>>. Adduce pagina 33 di 50 ad ulteriore conforto del proprio assunto il fatto che lo stesso , anche in CP_1
termini di comportamento indice della consapevolezza del fondamento degli addebiti mossi, ancora prima della pronuncia dell'ordinanza de qua, aveva provveduto ad eliminare le fotografie oggetto di contestazione nonché a modificare il proprio sito web.
L'appellante, facendo richiamo a Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12.10.2018, n.
256071, sostiene, inoltre, che “la motivazione” di rigetto della domanda attorea si fonderebbe su mere valutazioni personali, sganciate da una qualsiasi considerazione e/o valutazioni dei riscontri documentali e probatori offerti ed acquisiti sia in sede cautelare che nel presente giudizio.
Afferma, inoltre, con riferimento al danno da sviamento di clientela da essa asseritamente subito, che alla (richiesta) totale riforma dell'impugnata sentenza debba far seguito una pronuncia sulla domanda risarcitoria da essa avanzata e sulla quale il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato. Sostiene, in proposito, che l'imitazione sistematica e seriale di tutte le attività, iniziative e sforzi creativi della avrebbe consentito e consentirebbe ancora Parte_1 1 La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale;
essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale. pagina 34 di 50 oggi alla TA di porsi sul mercato ed attirare clientela sfruttando i CP_1
risultati ottenuti dalla società deducente, e così praticando, a parità sostanziale di prodotti, prezzi di gran lunga inferiori, e senza aver dovuto sostenere costi per acquisizione di know how, per avviamento attività e per realizzazione ed ideazione degli articoli, con gravissimo danno in capo all'appellante, per il rilevante sviamento della clientela che ne sarebbe conseguito, incidendo negativamente sul fatturato a partire dal biennio 2012 e 2013 (la Parte_1
TA aveva iniziato la sua attività nel maggio del 2011); dalla CP_1
documentazione dimessa nel giudizio di primo grado si poteva evincere come
(doc. nn. 3 e 4 fascicolo di primo grado) il fatturato della che si era Parte_1
stabilmente attestato tra i € 550.000,00 ed i € 627.000,00 nel corso del quinquennio 2007/2011, si fosse drasticamente ridotto a partire dall'anno 2012
(anno successivo all'inizio dell'attività ) di circa 30%, ovvero ad € CP_1
442.000,00 confermandosi tale diminuzione anche per l'anno successivo;
a detta dell'appellante tale decremento avrebbe trovato la sua causa diretta nello sviamento della clientela storica ad opera della TA . CP_1
L'appellante sostiene, inoltre che, confrontando i registri IVA del quadriennio
2010/2013, (docc. nn. 9, 10, 11, 12 fascicolo di primo grado), con quelli della
TA - a suo dire quasi interamente occultati - CP_2 COtroparte_2
(docc. B e C memoria autorizzata 21.06.2016 giudizio di primo grado) relativi al biennio 2012/2013 ed oggetto di ordine di esibizione nel corso del giudizio pagina 35 di 50 di primo grado, se ne potrebbe dedurre che numerosi clienti che avevano acquistato gli articoli dalla sino all'anno 2011 (vedi docc. nn. 9 Parte_1
e 10 fascicolo di primo grado), erano successivamente passati alla TA CP_1
(docc. B e C memoria 21.06.2016 giudizio di primo grado) a partire proprio dall'anno 2012.
L'appellante fa al riguardo richiamo al fatto che il suo fatturato, nel corso del quinquennio 2007/2011 stabilmente compreso tra i € 550.000,00 ed i €
627.000,00, si era drasticamente ridotto di circa 30% a partire dall'anno 2012
(anno successivo all'inizio dell'attività ), passando ad € 442.000,00 dato CP_1
confermato anche per l'anno successivo;
assume che tale decremento troverebbe causa diretta nello sviamento della clientela storica ad opera della
TA , conclusione quest'ultima sorretta dal confronto tra i registri IVA CP_1
del quadriennio 2010/2013 da essa prodotti (docc. nn. 9, 10, 11, 12 fascicolo di primo grado) e quelli, quasi interamente occultati, (docc. B e C memoria autorizzata 21.06.2016 giudizio di primo grado) relativi al biennio 2012/2013
ed oggetto di ordine di esibizione nel corso del giudizio di primo grado;
da tale confronti si potrebbe evincere, a sua detta, che numerosi clienti i quali sino all'anno 2011 avevano acquistato gli articoli dalla (vedi docc. Parte_1
nn. 9 e 10 fascicolo di primo grado) erano poi passati alla TA (docc. B CP_1
e C memoria 21.06.2016 giudizio di primo grado) a partire proprio dall'anno
2012. Il riferimento era specificamente fatto ai nominativi “in chiaro” della pagina 36 di 50 TA LO: COtroparte_3 COtroparte_4 COtroparte_5
,
[...] COtroparte_6 COtroparte_7 CP_8
COtroparte_9 COtroparte_10 COtroparte_11
[...] COtroparte_12 COtroparte_13
e relativi a clienti già presenti nei COtroparte_14 COtroparte_15
registri IVA della i quali avrebbero improvvisamente Parte_1
interrotto i rapporti commerciali con l'odierna appellante iniziando ad acquistare gli articoli della TA LO. L'appellante precisa di aver potuto fornire prova documentale del passaggio dalla alla TA Parte_1 CP_1
limitatamente ai nominativi sopra indicati in quanto gli altri nominativi presenti nei registri IVA sarebbero stati occultati. Aggiunge che tuttavia CP_1
il nominativo di alcuni di essi sarebbe evincibile dalle prime due lettere non oscurate nei registri Iva depositati dall'appellato, i quali pure avrebbero improvvisamente ed immotivatamente interrotto qualsiasi rapporto commerciale con la società appellante: a tale proposito quest'ultima indica i seguenti nominativi, relativi a quattro clienti storici: Drev srl, menzionata nel doc. n. 5 fascicolo di primo grado tra i clienti certamente sviati in favore della
CO CO TA (iniziale , C.P.S di EN e AT s.n.c. (iniziale , Ares di CP_1
CO ON IA (iniziale e Centro Forniture di Costa MA s.n.c.
(iniziale CE). Ne risulterebbe dimostrato che la TA LO aveva tenuto una condotta parassitaria, rispetto alle iniziative imprenditoriali dell'appellante, e pagina 37 di 50 che ne sarebbe derivato un macroscopico sviamento di clientela ai danni dell'appellante, con pregiudizio ancora attuale: come ritenuto nell'ordinanza ex art.700 cpc la TA aveva infatti potuto, “senza sostenere alcun costo CP_1
minimale di progettazione”, praticare prezzi sugli articoli in catalogo nettamente inferiori rispetto a quelli della società attrice (doc. n 22 fascicolo cautelare), con la conseguenza non solo dello sviamento della clientela ma anche nel necessario ribasso dei prezzi di vendita da parte della società
appellante.
Quest'ultima poi propone la propria richiesta risarcitoria fondandone la quantificazione sulla base dei seguenti criteri: 1) diminuzione del fatturato tra il quinquennio 2007-2011 (ante apertura TA LO) e biennio successivo
2012-2013, pari a circa € 140.000,00; 2) imputazione della riduzione del fatturato per il 50% allo sviamento della clientela operato dalla TA : il CP_1
fatturato delle vendite ai clienti di cui l'appellante afferma aver fornito prova documentale del passaggio dalla alla TA (con Parte_1 CP_1
esclusione quindi di tutti i clienti del cui sviamento non si avrebbe certezza a causa dell'occultamento dei registri IVA), ammontava nel biennio 2011/2012,
rispettivamente ad € 77.916,11 ed € 83.729,05 mentre, a partire dall'anno 2012
(periodo nel quale la TA LO aveva iniziato a dar corso alle attività di concorrenza sleale) il fatturato dei detti clienti era calato ad € 20.895,47 e per il pagina 38 di 50 detta dell'appellante vi era stata quindi una diminuzione del fatturato quale conseguenza dello sviamento della cliente ad opera della TA pari a CP_1
circa € 70.000,00 annui;
3) il danno patrimoniale subito si dovrebbe determinare in €. 28.000,00 annui, pari all'utile aziendale (40%) perduto,
calcolato sulla quota di fatturato perso ed imputabile allo sviamento di clientela
(€ 70.000,00): la percentuale di utile indicata nel 40% si ricaverebbe vendita degli articoli più richiesti dai propri clienti e ciò mediante analisi - per singolo prodotto - del costo totale dell'articolo alla società attrice (costo materia prima
+ costo lavorazione) (doc. n. 6 fascicolo di primo grado); da tale documento risulterebbe un utile per articolo dal 58,50% relativamente all'art. 003
“Cinturone porta asta”, al 29,87% relativamente alla art. 0380 “Base in ottone cromato” ; di lì la media del 40%; la correttezza degli importi utilizzati per calcolare l'utile di impresa risulterebbe listino prezzi della vendita al dettaglio dei singoli articoli in esame, riferiti alle diverse località del nord e del centro
Italia, di alcuni dei rivenditori della (doc. n. 7 fascicolo di Parte_1 Pt_1
primo grado); 4) il calo del fatturato ascrivibile alla concorrenza parassitaria dell'appellato, dimostrato per il biennio 2012-2013, sarebbe perdurato nel tempo, in quanto la clientela sviata sarebbe risultata definitivamente perduta,
ed avrebbe dovuto conteggiarsi per l'intero quinquennio successivo all'avvio della condotta parassitaria dell'appellato; 5) nel sarebbe derivato un danno pari ad € 140.000,00 (€ 28.000,00 x 5 anni).
pagina 39 di 50 A tale pregiudizio l'appellante somma quello a suo dire determinato per danno all'immagine, faticosamente conseguita in oltre trent'anni di attività, cagionato dall'utilizzo improprio ed illecito da parte del del materiale fotografico CP_1
dei cataloghi sia nei siti web che sullo stesso catalogo cartaceo, Parte_1
l'adozione da parte del di “slogans” identici, l'assunzione “a ruota” da CP_1
parte sua delle medesime iniziative promozionali avviate dall'appellante,
l'imitazione da parte del della struttura del sito “web” della CP_1 Parte_1
l'utilizzazione da parte del di confezioni similari a quelle della
[...] CP_1
avrebbero ingenerato un'evidente lesione della relativa Parte_1
“immagine” commerciale all'interno della ristretta cerchia dei rivenditori dei prodotti, in ragione del discredito che avrebbe colpito l'immagine di solidità
esperienza e produttività della appellante. L'imitazione “seriale” e sistematica di tutte le iniziative aziendali della avrebbe addirittura Parte_1
ingenerato, in numerosi clienti della deducente, confusione tra le due aziende,
che operano a poco più di 10 km di distanza l'una dall'altra.
***
Le ragioni dell'appellato
titolare dell'impresa individuale con TA LO Aldo di LO CP_1
Simone, costituendosi in giudizio, anzitutto contesta come infondata la tesi di parte appellante secondo cui l'impugnazione della sentenza che ha respinto la pretesa risarcitoria avanzata da per pretesa concorrenza sleale ex Parte_1 pagina 40 di 50 art.2598 n.3 cpc sarebbe preclusa in ragione dell'intervenuto giudicato sull'istanza cautelare ex art.700 cpc (di inibitoria ed altro), fondata sul presupposto dell'intervenuto accertamento della verificazione di condotte parassitarie da parte dell'impresa oggi appellata.
L'appellato, poi, osserva di aver immediatamente ottemperato all'ordinanza cautelare con la quale gli era stato ordinato di rimuovere dal proprio catalogo
“on-line” alcune fotografie di prodotti contenute nel catalogo COgiusti e di non produrre e vendere una “cerniera per ribaltamento pennoni”.
Esclusa, pertanto, la configurabilità di una preclusione per giudicato,
l'appellato, il quale sostiene che a questo punto risulterebbe superflua una replica agli altri punti richiamati in citazione d'appello, rileva comunque, non merito, anzitutto non esservi stata alcuna sottrazione di clientela da parte sua in danno dell'appellante ; afferma, a tale riguardo, Parte_1
- di aver nel 2011 ereditato l'azienda dal padre , che, già dipendente CP_2
dell'odierna appellante dal settembre 2004 al dicembre 2006, aveva costituito una nuova impresa, una volta cessato il rapporto di lavoro;
- che ne era seguita una controversia a seguito di querela del nei Parte_1
confronti del padre dell'appellato sulla base delle medesime accuse e contestazioni mosse nei suoi confronti in questa sede, sette anni dopo;
- che la controversia tra la società ed il padre dell'appellato, Parte_1 CP_1
pagina 41 di 50 , era stata definita con accordo transattivo con il quale le parti aveva CP_2
pattuito che ognuna di esse proseguisse nello svolgimento della propria attività,
conservando i rapporti commerciali in essere con i rispettivi clienti;
- che il padre e dante causa dell'appellato aveva proseguito la sua attività in conformità agli accordi raggiunti con la controparte;
- che nell'agosto del 2011 l'azienda gli era stata trasferita dal padre CP_2
;
[...]
- di aver a seguito della cessione continuato a realizzare gli stessi prodotti ed a commercializzare gli stessi articoli precedentemente costruiti e commercializzati dall'azienda del padre , tra essi inclusa quella CP_2
“cerniera di ribaltamento del pennone” che poi l'odierno appellato è stato costretto a non più commercializzare, in forza del provvedimento emesso in via provvisoria e d'urgenza nel procedimento ex art. 700 c.p.c. menzionato;
- di aver continuato a trattare con la stessa clientela con cui aveva in precedenza trattato il padre e del cui elenco facevano già parte le ditte CP_2
indicate dall'appellante, fra cui la , la , la CP_3 COtroparte_5
srl Drev, la , la la , COtroparte_7 CP_12 COtroparte_19 [...]
CP_4
- che di tali affermazioni era data prova documentale, costituita dai documenti prodotti in tribunale con i nn.5, 6, 9 e 10;
pagina 42 di 50 - che pertanto nessuna sottrazione e nessuno sviamento di clientela aveva avuto luogo da parte sua ai danni della società appellante, e ciò in quanto la clientela di quest'ultima, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non era passata all'azienda dell'appellato;
- che, infatti, il passaggio di clientela lamentato aveva avuto luogo in precedenza a favore della TA del padre ed era stato autorizzato e regolamentato con scrittura privata 19/02/2010 prodotta quale doc.9.
Ciò premesso, l'appellato contesta in ogni caso la sussistenza di un danno risarcibile, evidenziando come l'invocata liquidazione del danno in via equitativa è possibile solo in presenza della dimostrazione dell'effettiva sussistenza del pregiudizio e dell'impossibilità, o della grave difficoltà, di provarlo nel suo preciso ammontare. Il che nella specie non si sarebbe verificato.
COtesta, poi, la fondatezza della pretesa risarcitoria per danno all'immagine,
per la genericità dell'allegazione dei relativi presupposti.
***
La valutazione del collegio
La corte ritiene non fondata la censura alla sentenza impugnata, mossa in atto di citazione d'appello, e per verità non più ripresa negli atti conclusivi, per non aver tenuto conto del giudicato che si sarebbe formato in ragione dell'omessa pagina 43 di 50 proposizione nel termine di legge di reclamo avverso l'ordinanza ex art.700
cpc che era stata emessa sul presupposto del ritenuto accertamento del carattere illecito, per concorrenza sleale ex art.2598 n.3 cc, delle condotte dell'odierno appellato indicate in atto di citazione. L'omessa impugnazione del provvedimento d'urgenza rende sì definitivi i relativi effetti, sul piano esecutivo, ma non genera alcun accertamento idoneo a passare in giudicato in ordine alla sussistenza del diritto fatto valere in sede cautelare ed alla relativa violazione da parte del convenuto. Il Tribunale adito per l'azione risarcitoria ben poteva quindi respingere la domanda ritenendo insussistente la concorrenza sleale invece ritenuta dal medesimo giudice in sede di cautela.
***
L'impugnazione non può tuttavia intendersi circoscritta all'invocazione del giudicato. L'appellante infatti sottopone a censura la decisione impugnata anche contestando come errata la valutazione in essa espressa sia con riferimento agli accertamenti effettuati sia con riferimento alla relativa valutazione.
Ritiene il collegio che il gravame possa trovare accoglimento, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Anzitutto perché, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, dalla relazione di cui al doc.3 di parte appellante risulta confermato pagina 44 di 50 l'assunto di quest'ultima secondo il quale nel catalogo del erano state CP_1
inserite molteplici immagini tratte dalle fotografie inserite nel catalogo
COgiusti. Vi si rileva, infatti, la presenza di riflessi identici dell'ottone, i quali indicano che le fonti di luce e le ombre sono nella medesima posizione e intensità rispetto all'oggetto, cosa praticamente impossibile da ricostruire anche volendo, da cui si evince con chiarezza trattarsi della medesima fotografia. La relazione non risulta esser stata fatta oggetto di argomentata contestazione da parte della difesa del , il quale ha peraltro provveduto ad CP_1
eliminare dal proprio catalogo le immagini contestate, e ciò ancor prima dell'adozione da parte del tribunale dell'ordinanza cautelare.
I fatti indicati nel provvedimento cautelare non possono perciò ritenersi in parte indimostrati, come affermato nella sentenza impugnata.
Ed infatti, a ben vedere, la diversa conclusione cui è pervenuto il tribunale in sede di cautela e a definizione del merito sull'azione risarcitoria consegue non tanto ad un diverso accertamento dei fatti quanto all'adozione di una diversa chiave di lettura degli stessi, considerati analiticamente e disgiuntamente in sentenza e viceversa in via complessiva ed unitariamente nell'ordinanza cautelare.
E così, infatti, in sentenza si è affermato che la copiatura della struttura del listino prezzi della non è di rilievo non rientrando tra le Parte_1
iniziative imprenditoria bensì tra le attività di carattere organizzativo, ed pagina 45 di 50 essendo essa meramente strumentale alla declinazione dell'offerta commerciale;
per la medesima considerazione in sentenza si è negato rilievo alla copiatura della struttura e del contenuto dei siti web, così come al monitoraggio ed all'imitazione delle iniziative commerciali, ed ancora all'adozione degli stessi slogan ed all'attività di “spionaggio”.
Il collegio ritiene, al contrario, condivisibile la valutazione complessiva e coordinata di tali singole circostanze così come effettuata dal giudice della cautela, il quale ha valutato congiuntamente i seguenti dati: <
del materiale fotografico>>, <>;
<>;
<>, <
similari>>, ed infine < , e CP_1
ciò in quanto < – laddove presi in considerazione singolarmente – l'espressione di un'attività imitativa tutto sommato lecita, ma manifestano purtuttavia – laddove presi in considerazione nel loro insieme – un'imitazione “seriale” e sistematica di prodotti di Parte_1
ai quali;
valutate congiuntamente le anzidette circostanze
[...] CP_1
dimostrano che il ha così inteso < CP_1
ricalco, senza sostenere alcun costo minimale di progettazione>>; il giudice della cautela ne ha pertanto condivisibilmente tratto la conclusione secondo cui la condotta imprenditoriale di >> doveva ritenersi ridondare < CP_1
pagina 46 di 50 certo “parassitismo”>>, emergendone che il , nell'esercizio dell'attività CP_1
imprenditoriale intrapresa, avesse voluto < Parte_1
tentando di sfruttare la posizione di mercato della società ricorrente>>.
[...]
Per tale motivo ritiene il collegio, con ciò confermando la valutazione fatta dal giudice della cautela, che nell'esercizio della sua attività imprenditoriale l'appellato si sia valso di mezzi non corretti, operando sulla scia dell'attività
della società appellante, per proporre sul mercato prodotti identici ricalcando pedissequamente le iniziative commerciali precedentemente assunte dalla concorrente ed utilizzando materiale - fotografico e non - di quest'ultima, così
potendosi avvantaggiare sul mercato dei minori costi determinati dall'assenza dei corrispondenti investimenti. Ritiene quindi la corte che ricorrano nella specie gli estremi per la responsabilità dell'appellato ai sensi dell'art.2598 n.3
cc.
Ritiene, ancora, che a tale conclusione non osti la considerazione dell'accordo per la remissione reciproca delle querele intercorso nell'anno 2010 tra l'odierna appellante ed il dante causa dell'appellato, non risultandone alcuna autorizzazione all'esercizio di attività concorrenziale in violazione delle regole di correttezza di cui alla citata norma.
CO riguardo al danno, alla sua prova, ed alla quantificazione dell'eventuale risarcimento, il collegio ritiene che la dimostrando in via Parte_1
documentale il calo del fatturato determinatosi in conseguenza dell'avvio da pagina 47 di 50 parte del , abbia fornito prova sufficiente del pregiudizio subito e della CP_1
sua correlazione causale con la condotta illecita contestata alla controparte.
La corte ritiene anche provata l'entità del danno da sviamento della clientela nell'importo indicato, di € 70.000,00 annui: risulta, infatti, che i fatturati dei clienti sviati dalla TA pari, nel biennio 2011 e 2012, rispettivamente ad CP_1
€ 77.916,11 ed € 83.729,05, si erano ridotti per l'anno 2012 ad € 20.895,47 e per l'anno 2013 ad € 9.015,98. Valutando l'utile dell'impresa nella percentuale del 30% (minimo desumibile dai docc.6-7), ne risulta una perdita di €
21.000,00 per anno. Essendovi prova di detta perdita soltanto per il biennio considerato, il danno risarcibile deve determinarsi in complessivi € 42.000,00,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul predetto importo, via via rivalutato, anno per anno, dal 31/12/2013 al saldo.
In riforma dell'impugnata sentenza n.1757/2022 del Tribunale di Brescia va pertanto disposta la condanna dell'appellato a risarcire all'appellante il danno nell'importo testè liquidato nonché a rifondergli le spese di lite per ambo i gradi di giudizio, che si liquidano:
quanto al primo grado:
in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale tabellare, di cui €
1.701,00 per studio della controversia, € 1.204,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.905,00 per pagina 48 di 50 fase decisionale,
quanto al secondo grado:
in complessivi € 8.469,00 per compenso professionale tabellare, di cui €
2.058,00 per studio della controversia, € 1.418,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 3.470,00 per fase decisionale,
oltre per ambo i gradi a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale), ed oltre ad accessori di legge (iva e cpa) nonché a rimborso contributo unificato e marca,
precisandosi che nella liquidazione, effettuata sulla base delle tabelle di cui al
DM n.147 del 13/08/2022, valore della causa da € 26.001 ad € 52.000, si è
fatta applicazione quanto al giudizio di primo grado ai valori medi per tutte le voci e quanto al giudizio di secondo grado ai valori medi per studio controversia, fase introduttiva e fase decisionale ed al valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione.
Alla società appellante va inoltre riconosciuto il diritto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto a titolo di spese di lite in favore dell'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pagina 49 di 50 pronunciando:
in riforma dell'impugnata sentenza n.1757/2022 del Tribunale di Brescia,
condanna l'appellato a corrispondere all'appellante CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno la somma di € Parte_1
42.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul predetto importo, via via rivalutato, anno per anno, dal 31/12/2013 al saldo, nonché a rifonderle le spese di lite per ambo i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva;
accerta infine il diritto dell'appellante al rimborso da parte dell'appellato di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 50 di 50 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 ed aveva subito una ulteriore contrazione ad € 9.015,98 (doc. n. 5); a