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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.14151/2022 r.g., promossa da
in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cellamare, domiciliataria, giusta procura in atti
-parte opponente-
contro
Condominio via Pasquale Fiore n°36 – sito in , in per- Pt_1
sona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Iezzoni, quest'ultimo domiciliatario, giu-
sta procura in atti
-parte opposta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 03/04/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132,
co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €7.361,80, oltre ad ac-
cessori, riconosciuto con decreto ingiuntivo n.3382 del
06/10/2022 in favore del Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, il Condominio) in
[...]
forza della nota di credito n.6 del 23/5/2022 emessa dalla la (d'ora innanzi, Parte_1
per brevità ) per la restituzione delle somme ricevute Pt_1
in acconto e fatte oggetto della fatt. n.67 del 28/12/2021,
in conseguenza della risoluzione consensuale del contratto d'appalto per la manutenzione e il risanamento dell'edifi-
cio , stipulato tra le parti in data CP_2
23/12/2021.
In particolare, il corrispettivo dell'appalto (pattuito in complessivi €73.617,98), avrebbe dovuto essere corrisposto dal Condominio committente: per il 90% mediante generazione di cessione del credito fiscale per il c.d. “sconto in fat-
tura”; per il restante 10%, pari ad 7.361,80, a mezzo boni-
fico bancario.
I.2.- Ottenuta dal Condominio creditore l'ingiunzione di pagamento, la , debitrice ingiunta, ha spiegato op- Pt_1
posizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'avversa pro-
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
spettazione ed eccependo l'insussistenza del credito avver-
so in ragione dell'inadempimento di controparte a plurimi obblighi originati dal contratto di appalto e, nella spe-
cie:
- il ritardo nella consegna da parte dell'Amministratore
del Condominio opposto dei documenti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali del c.d. “bonus facciate 90%”, avendo detto ritardo compromesso lo svolgi-
mento dei lavori da parte dell'Impresa;
- il “comportamento sfavorevole” dell'Amministratore del
Condominio durante la cantierizzazione, l'organizzazione dei lavori e la ricezione documenti.
La ha eccepito che, in ragione dei dedotti Parte_1
inadempimenti, si è vista “costretta a rifiutare la cessio-
ne dei crediti per intervenute circostanze non dipendenti
dalla sua volontà”, emettendo la nota di credito dell'im-
porto di €7.361,80 sulla fattura n.67 del 29/12/2021 e ri-
servandosi di comunicare “le spese sostenute ed eventuali
lavori eseguiti in favore del Condominio ricorrente”. Per
l'appunto, verificate le spese sostenute per la cantieriz-
zazione dei lavori e per le figure tecniche, redazione pia-
no di montaggio e smontaggio dei ponteggi, nonché redazione del piano operativo di sicurezza, la IT opponente in da-
ta 12/10/2022 emetteva la fatt. n.20 dell'importo di
€5.314,44, procedendo poi ad effettuare, in favore del Con-
dominio committente, un bonifico dell'importo di €2.043,36,
a titolo di restituzione della quota già corrisposta per i
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
lavori appaltati.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite (atto di cita-
zione notificato il 18/11/2022).
I.3.- Il Condominio opposto, costituendosi in giudi-
zio, ha preliminarmente eccepito, in rito, “l'irritualità
ed invalidità dell'atto di citazione in opposizione a d.i.
e della produzione svolta all'atto dell'iscrizione a ruolo”
(nella specie, i documenti così prodotti dall'opponente non risultano numerati nel corpo dell'atto introduttivo o in calce al medesimo, non risultano numerati nei files e nem-
meno richiamati in un apposito indice documentale, privando l'atto introduttivo dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c.
Quanto al merito, ha contestato ogni avversa eccezione ri-
badendo la fondatezza della propria pretesa di pagamento e,
di contro, l'insussistenza degli eccepiti inadempimenti di esso committente, sforniti di supporto probatorio.
Ha aggiunto che la stessa appaltatrice, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, “ha parzialmente riconosciuto le
ragioni del Condominio, restituendo l'importo di €2.043,36
con bonifico del 16/11/2022”. Quanto poi a detta parziale restituzione, il Condominio ha dedotto di aver appreso solo con l'introduzione del presente giudizio della fattura n.20
del 12/10/22, dell'importo di €5.314,44, emessa dalla Pt_1
senza autorizzazione alcuna del Condominio, a titolo
[...]
di spese sostenute per la cantierizzazione, non provate e
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
non spettanti, considerato l'integrale inadempimento con-
trattuale della che “non ha neppure mai in- Parte_1
stallato alcun ponteggio”.
Su dette basi ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 15/02/2023).
I.4.- Preso atto della restituzione parziale di
€2.043,30 intervenuta a lite pendente, con ord. del
09/03/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione par-
ziale ex art. 648, co. 1, ult. parte, c.p.c., per la re-
stante somma di €5.314,44.
I.5.- Con memoria ex art.183, co.6., n.2, c.p.c. la ha eccepito che “la procedura monitoria attivata da Pt_1
controparte è in assoluta violazione dell'art. 15 del Con-
tratto di Appalto del 23/12/2021, nel quale le parti con-
sensualmente hanno convenuto di deferire ad arbitri qual-
siasi controversia o contestazione dovesse sorgere per
l'interpretazione del contratto, per sua esecuzione e per
la liquidazione dell'importo”, concludendo perché sia di-
chiarato il difetto di giurisdizione.
I.6.- Con memoria ex art.183, co.6., n.3 c.p.c. il
Condominio opposto ha eccepito la tardività e quindi l'inammissibilità, in rito, dell'avversa excpetio compro-
missi, contestandone pure la fondatezza nel merito.
I.7.- Istruita con sole produzioni documentali di par-
te, la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe,
è stata riservata in decisione con la concessione dei ter-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
mini ex art. 190 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esami-
narsi secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità
della excpetio compromissi formulata dalla Parte_2
[...
con la memoria ex art.183, co.6., n.2, c.p.c.: all'uopo basta rammentare, come da giurisprudenza consolidata, che detta eccezione riveste carattere processuale e integra una questione di competenza, cosicché la stessa “deve essere
sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo
della parte convenuta, non potendosi assimilare la compe-
tenza arbitrale a quella funzionale, sì da giustificarne il
rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa
unicamente sulla volontà delle parti” (tra le tante, Cass.
n.112/2024).
II.2.- Ancora in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di “invalidità dell'atto di citazione” sollevata dal Condo-
minio opposto, da ritenersi manifestamente infondata.
Nella specie, nella prospettazione del Condominio, l'atto introduttivo avverso sarebbe privo dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., siccome “i documenti prodotti
dall'opponente non risultano numerati nel corpo dell'atto
introduttivo o in calce al medesimo, non risultano numerati
nei files e nemmeno richiamati in un apposito indice docu-
mentale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
per aversi nullità dell'atto di citazione per incertezza
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
assoluta del petitum occorre che quest'ultimo sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ri-
corre quando esso sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimer-
lo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni (da ultima Cass. n. 18783/2009). Analoghe considerazioni posso-
no riproporsi in relazione alla nullità per mancata deter-
minazione della cosa oggetto della domanda.
Neppure l'eccepito profilo di nullità della citazione può
valutarsi alla stregua della completezza o meno dei fatti esposti dall'attore/opponente, spettando comunque al conve-
nuto/opposto, secondo la normale dialettica processuale,
contrastare l'esposizione di parte avversa negandone l'e-
sattezza o la completezza. Il requisito in questione è dun-
que pienamente soddisfatto da una prospettazione anche par-
ziale e incompleta, purché sufficiente a delineare gli ele-
menti costitutivi essenziali del diritto vantato, sì da porre la controparte nella condizione di contraddire circa la fondatezza di quel determinato diritto.
Ciò premesso in termini generali, dalla semplice lettura della citazione introduttiva emerge con tutta evidenza la grave infondatezza della questione di invalidità, dal mo-
mento che gli allegati documentali – comunque ininfluenti per la validità formale dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-164 c.p.c. – risul-
tano debitamente titolati e, dunque, di facile e immediata consultazione, non potendosi neppure configurare la lamen-
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tata “evidente compressione del diritto di difesa della
parte convenuta”, dal momento che detti documenti sono co-
munque presenti nel fascicolo telematico.
Invero, anche laddove si volesse ammettere la sussistenza delle lacune formali denunciate dal Condominio, tanto la mancata indicazione dei documenti allegati all'atto di ci-
tazione, quanto l'assenza del relativo indice, completo di numerazione, potrebbero al più rappresentare un'irregolarità, come tale sanabile, nei casi in cui la complessità della fattispecie e delle allegazioni renda ef-
fettivamente ardua la comprensione delle prospettazioni di-
fensive della parte: circostanza, questa, che non si ri-
scontra nel caso di specie.
In ultimo, per giurisprudenza consolidata, nella disciplina del processo civile telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 c.p.c., nonché dall'art. 87
disp. att. c.p.c., in quanto il deposito telematico rende superflua sia la suddivisione del fascicolo di parte in due sezioni, l'una destinata agli atti e l'altra ai documenti,
sia il visto del cancelliere sull'indice dei documenti
(cfr., tra le tante, Cass. n.5420/2024): di talché deve ri-
tenersi inconferente il richiamo a tali norme fatto dal
Condominio a supporto dell'eccezione.
In conclusione, l'eccezione in questione appare null'altro che un espediente difensivo di natura puramente defatigato-
ria, idoneo a qualificare negativamente il comportamento processuale della parte che se ne rende responsabile, quan-
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to meno in funzione della regolamentazione finale delle spese di causa.
II.3.- Sgombrato il campo dalle questioni preliminari di rito, deve osservarsi che l'oggetto del giudizio consi-
ste nella verifica dell'esistenza del diritto vantato dal
Condominio, sub specie di credito per la restituzione della somma di €7.361,80, versata alla in acconto Parte_1
sul corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria commissionati con contratto del 23/12/2021 e mai avviati.
In via preliminare, per meglio perimetrare il thema deci-
dendum, si deve rilevare che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la ha eseguito la restituzione Pt_1
parziale in favore del Condominio di €2.043,36: di conse-
guenza, il credito su cui permane la controversia restitu-
toria si riduce alla differenza, pari a €5.314,44.
Tanto premesso, deve altresì puntualizzarsi in punto di fatto che, come documentato e incontestato tra le parti, a seguito del pignoramento presso terzi avviato dal CP_3
in data 18/4/2023 su conti correnti della (doc.31
[...] Pt_1
fasc. opposta), il G.E. della procedura esecutiva n.
1596/2023 R.G.E. ha emesso in data 8/9/2023 l'ordinanza di assegnazione di €8.681,63, importo pagato in favore del
Condominio pignorante dal terzo giusta bonifico CP_4
del 6/10/2023 (doc.33).
A fronte dell'avvenuta soddisfazione in via esecutiva del credito ingiunto, la , in comparsa conclusionale, pur Pt_1
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insistendo nelle ragioni a fondamento della eccepita insus-
sistenza del credito mediante il richiamo dei propri prece-
denti atti difensivi, ha chiesto dichiararsi “cessata la
materia del contendere per avvenuta restituzione integrale
da parte della del 10% dell'importo dei lavori Pt_1
straordinari di cui al contratto di appalto in favore del
Condominio opposto.
Sennonché deve escludersi che la causa possa essere defini-
ta con declaratoria di cessazione della materia del conten-
dere, atteso che tale pronuncia “costituisce una fattispe-
cie di estinzione del processo che si verifica quando so-
pravviene una situazione tale da eliminare la ragione di
contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle
parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap-
prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudi-
ce con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte”
(ex multis, Cass. n. 16891/2021).
In disparte la considerazione che detta richiesta è perve-
nuta dalla sola opponente, nella specie non possono comun-
que ritenersi sussistenti i requisiti sostanziali per con-
figurare la c.m.c., atteso che detta pronuncia presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e sottopon-
gano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
E' pure pacifico in giurisprudenza che “nell'ipotesi di pa-
gamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la
cessazione della materia del contendere (che, presupponendo
il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa
venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allor-
ché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accer-
tamento dell'inesistenza del debito” (cfr. Cass. n.
4855/2021).
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è
tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta vale-
re dal creditore nel caso di specie la , a prescindere Pt_1
dalla formale richiesta di c.m.c., non ha comunque rinun-
ciato alla domanda di accertamento negativo del credito,
insistendo nella propria eccezione di inadempimento nei confronti del Condominio: da tali elementi deriva la perdu-
rante necessità della pronuncia del giudice.
Guardando in prospettiva, non può infine trascurarsi che,
per ormai costante orientamento giurisprudenziale,
“l'eventuale caducazione del titolo giudiziale provvisoria-
mente esecutivo in epoca successiva alla fruttuosa conclu-
sione dell'esecuzione forzata, legittima il debitore che
l'ha subita (o asserito debitore, in caso di revoca inte-
grale del titolo) a promuovere nei confronti del creditore
procedente un autonomo giudizio per la ripetizione
dell'indebito” (v, tra le più recenti, Cass. n.14601/2020),
derivandone la c.d. “neutralizzazione degli effetti
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dell'ordinanza di assegnazione delle somme, in sede esecu-
tiva” (cfr. Cass. n. 30389/2019 e Cass. n. 19296/2005).
I richiamati principi sono utili a comprendere che nella fattispecie di causa, in mancanza della rinuncia espressa del debitore/opponente all'accertamento dell'inesistenza del credito azionato nei suoi confronti dal Condominio, non può ritenersi venuta meno la necessità di decidere la lite nel merito.
II.3.1.- Nel merito, essendo incontroversa tra le par-
ti l'intervenuta risoluzione dell'appalto, la questione di-
rimente al fine di valutare la sussistenza del diritto alla restituzione dell'acconto versato dal Condominio committen-
te attiene alle ragioni del mancato avvio dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice.
In particolare, la controversia si incentra nella contesta-
zione da parte della di asseriti inadempimenti del Pt_1
Condominio (nel dettaglio, “ritardo nella consegna di docu-
menti da parte dell'Amministratore del Condominio opposto,
necessari ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fi-
scali bonus facciate 90%; mancata consegna di titoli legit-
timanti la presenza di manufatti (verande) per poter acce-
dere all'intervento bonus facciate 90%; comportamento sfa- vorevole dell'Amministratore di Condominio durante la can-
tierizzazione, organizzazione dei lavori e ricezione docu-
menti”), i quali, secondo la prospettazione della opponen-
te, avrebbero oggettivamente compromesso lo svolgimento dei lavori, tanto da indurre essa appaltatrice a sciogliere,
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
d'intesa con l'altra parte, il vincolo contrattuale, senza però rinunciare a essere tenuta indenne dalle spese asseri-
tamente sostenute per la “cantierizzazione” e altre per co-
sì dire preparatorie, che l'Impresa ha unilateralmente quantificato e deciso di trattenere sulla maggior somma
(acconto) da restituire al committente.
A fronte di tale eccezione, peraltro evidentemente formula-
ta in termini generici e ondivaghi, il Condominio commit-
tente ha fornito adeguata prova di aver ottemperato alle obbligazioni a proprio carico poste dal contratto. Nella
specie, dal comparto documentale del creditore risulta che:
- il Condominio aveva svolto tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per l'agevolazione fiscale c.d. Bonus facciate 90%, avendo deliberato, sottoscritto il contratto ed eseguito i pagamenti pattuiti, dietro emissione della relativa fattura, entro il 31/12/2021, come da accordi contrat-
tuali;
- in data 28/12/2021, il D.L. geom. ave- Controparte_5
va presentato presso il Comune di la pratica edi- Pt_1
lizia per le opere in questione, trasmettendone copia con pec del 29/12/21 (doc.9 fasc. opposto), di seguito comunicando all'amministrazione condominiale e alla che i lavori avrebbero avuto inizio il Pt_1
29/12/2021 (doc.10);
- l'amministratore p del Condominio aveva apposto la cartellonistica del cantiere (pec del 31/12/2021,
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
doc.11) e trasmesso alla (pec del 14/4/22, Pt_1
doc.12) tutti i documenti precedentemente richiesti dall'appaltatrice con pec del 31/3/22 “per completare
la pratica di sconto in fattura applicato”, oltre alla ricevuta di protocollo Ag. Entrate di generazione cre-
diti fiscali per lo sconto in fattura del 90%;
- con successiva mail del 26/4/2022, rubricata “Crono- programma Lavori” (doc.13 fasc. opposto), la Pt_1
aveva comunicato al Condominio committente che “a far
data del 9/5/2022 sarà montato il ponteggio per i la-
vori di facciata previsti come computo metrico redatto
dal geom. e che “contestualmente ai Controparte_5
lavori facciata saranno eseguiti i lavori all'interno
del vano scala”, impegnandosi a concludere tutti i la-
vori entro il 18/6/2022.
A fronte di tali elementi, idonei a supportare la prospet-
tazione difensiva del Condominio, risulta di contro il man-
cato rispetto da parte della degli impegni assunti Pt_1
con il contratto in questione. In particolare:
- l'Impresa non installò alcun ponteggio (come si evin- ce, tra l'altro, dalla pec del Condominio in data
29/7/2022, mai contestata dalla , con la conse- Pt_1
guenza che appare destituita di base logica, oltre che di qualunque prova concreta, la pretesa della appalta-
trice di trattenere €5.314,44 a titolo di rimborso per le “spese” e i lavori già eseguiti in favore del Con-
dominio;
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
- nella missiva pec del 12/8/2022 (doc.18), inviata dal- la al Condominio committente, si legge testual- Pt_1
mente: “la IT ha dovuto, suo malgrado, rifiutare la
cessione di credito per cause di forza maggiore non
dipendenti dalla sua volontà ma dal complesso del si-
stema dei bonus edilizi, paralizzato dalle numerose
variazioni normative che coinvolge l'intero territorio
nazionale. In più si aggiunga il reiterato comporta-
mento svilente dell'Amministratore che ha notevolmente
offeso la reputazione morale e sociale della IT mia
assistita”: tralasciando le generiche, indimostrate e comunque irrilevanti contestazioni in ordine al com-
portamento dell'Amministrazione, emerge così nitida-
mente che il ritardo/impossibilità di avvio dei lavori non fosse affatto da imputare all'incompletezza della documentazione fornita dal Condominio, dal momento che la stessa appaltatrice non ne faceva alcuna menzione,
limitandosi ad invocare un imprecisato “blocco delle
piattaforme per la cessione del credito e variazioni
normative”; il tutto senza contare che, ove anche det-
te lamentele fossero state meglio circostanziate e di-
mostrate, non avrebbe potuto l'Impresa pretendere di imputarle a responsabilità del Condominio, ad esse evidentemente estraneo.
In conclusione, dimostrata l'insussistenza dei contestati inadempimenti in capo al e Controparte_6
l'imputabilità esclusiva alla del mancato avvio dei Pt_1
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lavori, il venir meno del vincolo contrattuale per effetto della risoluzione del contratto di appalto del 23/12/2021,
comporta, in ragione dell'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 c.c., l'obbligo del contraente inadempiente di restituire la prestazione eseguita in suo favore dalla parte non inadempiente.
Deve pertanto ritenersi fondata la pretesa restitutoria del
Condominio, avente ad oggetto la somma di €5.314,44, oltre agli accessori di legge.
II.3.3.- Fermo l'accertamento del credito di cui in-
nanzi, mette conto di aggiungere che “allorquando la so-
pravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di de-
terminare la cessazione della materia del contendere, sia
allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale
prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimo-
strato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione
della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il
soddisfacimento del diritto azionato con la domanda
dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire,
con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad
una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azio-
nato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della
domanda) […], in ragione dell'avvenuto soddisfacimento del-
la sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela
dichiarativa” (v. Cass. n. 21757/2021).
In ragione di ciò e alla luce della soddisfazione del cre-
dito per cui è causa, incontestatamente avvenuta in sede
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
esecutiva in forza della provvisoria esecuzione del d.i.
(proc. esec. mob. 1596/2023 R.G.E.), deve darsi atto che è
venuto meno l'interesse del Condominio creditore alla pro-
nuncia di condanna, dovendo il decisum sostanziarsi nel me-
ro accertamento dell'esistenza del credito.
III.- L'esito complessivo della lite, avuto riguardo alla pretestuosa eccezione preliminare di nullità della ci-
tazione avanzata dal Condominio opposto, giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione per 1/3 delle spese pro-
cessuali, che, per la restante parte (2/3), vanno poste a carico della opponente , quale parte prevalentemente Pt_1
soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, del valore della stessa (prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento) nonché
della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 919,00 -20% 735,20
Il Giudice 17 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Introduttiva 777,00 -20% 621,60
Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00
Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80
TOTALE 4.061,60
2/3 2.707,73
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato il
18/11/2022, dalla Parte_1
nei confronti del Controparte_7
[...
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) revocato il decreto ingiuntivo n.3382 emesso dal
Tribunale di Bari in data del 06/10/2022, DICHIARA la sus-
sistenza del credito del Controparte_8
per la somma di €5.314,44, oltre agli interessi
[...]
dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto in favore della
[...]
per i lavori appaltati con contratto Controparte_9
del 23/12/2021, dando atto dell'intervenuta soddisfazione di tale credito in sede esecutiva;
b) CONDANNA l'opponente Parte_1
al pagamento, in favore del
[...] [...]
dei 2/3 delle spese processuali, Controparte_10
parte che liquida, quanto ai compensi difensivi, in
€2.707,73, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), IV
Il Giudice 18 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
e Cpa come per legge;
dichiara la compensazione per la re-
stante parte (1/3).
Bari, 16/10/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 19 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.14151/2022 r.g., promossa da
in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cellamare, domiciliataria, giusta procura in atti
-parte opponente-
contro
Condominio via Pasquale Fiore n°36 – sito in , in per- Pt_1
sona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Iezzoni, quest'ultimo domiciliatario, giu-
sta procura in atti
-parte opposta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 03/04/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132,
co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €7.361,80, oltre ad ac-
cessori, riconosciuto con decreto ingiuntivo n.3382 del
06/10/2022 in favore del Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, il Condominio) in
[...]
forza della nota di credito n.6 del 23/5/2022 emessa dalla la (d'ora innanzi, Parte_1
per brevità ) per la restituzione delle somme ricevute Pt_1
in acconto e fatte oggetto della fatt. n.67 del 28/12/2021,
in conseguenza della risoluzione consensuale del contratto d'appalto per la manutenzione e il risanamento dell'edifi-
cio , stipulato tra le parti in data CP_2
23/12/2021.
In particolare, il corrispettivo dell'appalto (pattuito in complessivi €73.617,98), avrebbe dovuto essere corrisposto dal Condominio committente: per il 90% mediante generazione di cessione del credito fiscale per il c.d. “sconto in fat-
tura”; per il restante 10%, pari ad 7.361,80, a mezzo boni-
fico bancario.
I.2.- Ottenuta dal Condominio creditore l'ingiunzione di pagamento, la , debitrice ingiunta, ha spiegato op- Pt_1
posizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'avversa pro-
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
spettazione ed eccependo l'insussistenza del credito avver-
so in ragione dell'inadempimento di controparte a plurimi obblighi originati dal contratto di appalto e, nella spe-
cie:
- il ritardo nella consegna da parte dell'Amministratore
del Condominio opposto dei documenti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali del c.d. “bonus facciate 90%”, avendo detto ritardo compromesso lo svolgi-
mento dei lavori da parte dell'Impresa;
- il “comportamento sfavorevole” dell'Amministratore del
Condominio durante la cantierizzazione, l'organizzazione dei lavori e la ricezione documenti.
La ha eccepito che, in ragione dei dedotti Parte_1
inadempimenti, si è vista “costretta a rifiutare la cessio-
ne dei crediti per intervenute circostanze non dipendenti
dalla sua volontà”, emettendo la nota di credito dell'im-
porto di €7.361,80 sulla fattura n.67 del 29/12/2021 e ri-
servandosi di comunicare “le spese sostenute ed eventuali
lavori eseguiti in favore del Condominio ricorrente”. Per
l'appunto, verificate le spese sostenute per la cantieriz-
zazione dei lavori e per le figure tecniche, redazione pia-
no di montaggio e smontaggio dei ponteggi, nonché redazione del piano operativo di sicurezza, la IT opponente in da-
ta 12/10/2022 emetteva la fatt. n.20 dell'importo di
€5.314,44, procedendo poi ad effettuare, in favore del Con-
dominio committente, un bonifico dell'importo di €2.043,36,
a titolo di restituzione della quota già corrisposta per i
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
lavori appaltati.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite (atto di cita-
zione notificato il 18/11/2022).
I.3.- Il Condominio opposto, costituendosi in giudi-
zio, ha preliminarmente eccepito, in rito, “l'irritualità
ed invalidità dell'atto di citazione in opposizione a d.i.
e della produzione svolta all'atto dell'iscrizione a ruolo”
(nella specie, i documenti così prodotti dall'opponente non risultano numerati nel corpo dell'atto introduttivo o in calce al medesimo, non risultano numerati nei files e nem-
meno richiamati in un apposito indice documentale, privando l'atto introduttivo dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c.
Quanto al merito, ha contestato ogni avversa eccezione ri-
badendo la fondatezza della propria pretesa di pagamento e,
di contro, l'insussistenza degli eccepiti inadempimenti di esso committente, sforniti di supporto probatorio.
Ha aggiunto che la stessa appaltatrice, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, “ha parzialmente riconosciuto le
ragioni del Condominio, restituendo l'importo di €2.043,36
con bonifico del 16/11/2022”. Quanto poi a detta parziale restituzione, il Condominio ha dedotto di aver appreso solo con l'introduzione del presente giudizio della fattura n.20
del 12/10/22, dell'importo di €5.314,44, emessa dalla Pt_1
senza autorizzazione alcuna del Condominio, a titolo
[...]
di spese sostenute per la cantierizzazione, non provate e
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
non spettanti, considerato l'integrale inadempimento con-
trattuale della che “non ha neppure mai in- Parte_1
stallato alcun ponteggio”.
Su dette basi ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 15/02/2023).
I.4.- Preso atto della restituzione parziale di
€2.043,30 intervenuta a lite pendente, con ord. del
09/03/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione par-
ziale ex art. 648, co. 1, ult. parte, c.p.c., per la re-
stante somma di €5.314,44.
I.5.- Con memoria ex art.183, co.6., n.2, c.p.c. la ha eccepito che “la procedura monitoria attivata da Pt_1
controparte è in assoluta violazione dell'art. 15 del Con-
tratto di Appalto del 23/12/2021, nel quale le parti con-
sensualmente hanno convenuto di deferire ad arbitri qual-
siasi controversia o contestazione dovesse sorgere per
l'interpretazione del contratto, per sua esecuzione e per
la liquidazione dell'importo”, concludendo perché sia di-
chiarato il difetto di giurisdizione.
I.6.- Con memoria ex art.183, co.6., n.3 c.p.c. il
Condominio opposto ha eccepito la tardività e quindi l'inammissibilità, in rito, dell'avversa excpetio compro-
missi, contestandone pure la fondatezza nel merito.
I.7.- Istruita con sole produzioni documentali di par-
te, la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe,
è stata riservata in decisione con la concessione dei ter-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
mini ex art. 190 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esami-
narsi secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità
della excpetio compromissi formulata dalla Parte_2
[...
con la memoria ex art.183, co.6., n.2, c.p.c.: all'uopo basta rammentare, come da giurisprudenza consolidata, che detta eccezione riveste carattere processuale e integra una questione di competenza, cosicché la stessa “deve essere
sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo
della parte convenuta, non potendosi assimilare la compe-
tenza arbitrale a quella funzionale, sì da giustificarne il
rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa
unicamente sulla volontà delle parti” (tra le tante, Cass.
n.112/2024).
II.2.- Ancora in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di “invalidità dell'atto di citazione” sollevata dal Condo-
minio opposto, da ritenersi manifestamente infondata.
Nella specie, nella prospettazione del Condominio, l'atto introduttivo avverso sarebbe privo dei requisiti essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., siccome “i documenti prodotti
dall'opponente non risultano numerati nel corpo dell'atto
introduttivo o in calce al medesimo, non risultano numerati
nei files e nemmeno richiamati in un apposito indice docu-
mentale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
per aversi nullità dell'atto di citazione per incertezza
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
assoluta del petitum occorre che quest'ultimo sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ri-
corre quando esso sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimer-
lo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni (da ultima Cass. n. 18783/2009). Analoghe considerazioni posso-
no riproporsi in relazione alla nullità per mancata deter-
minazione della cosa oggetto della domanda.
Neppure l'eccepito profilo di nullità della citazione può
valutarsi alla stregua della completezza o meno dei fatti esposti dall'attore/opponente, spettando comunque al conve-
nuto/opposto, secondo la normale dialettica processuale,
contrastare l'esposizione di parte avversa negandone l'e-
sattezza o la completezza. Il requisito in questione è dun-
que pienamente soddisfatto da una prospettazione anche par-
ziale e incompleta, purché sufficiente a delineare gli ele-
menti costitutivi essenziali del diritto vantato, sì da porre la controparte nella condizione di contraddire circa la fondatezza di quel determinato diritto.
Ciò premesso in termini generali, dalla semplice lettura della citazione introduttiva emerge con tutta evidenza la grave infondatezza della questione di invalidità, dal mo-
mento che gli allegati documentali – comunque ininfluenti per la validità formale dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-164 c.p.c. – risul-
tano debitamente titolati e, dunque, di facile e immediata consultazione, non potendosi neppure configurare la lamen-
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tata “evidente compressione del diritto di difesa della
parte convenuta”, dal momento che detti documenti sono co-
munque presenti nel fascicolo telematico.
Invero, anche laddove si volesse ammettere la sussistenza delle lacune formali denunciate dal Condominio, tanto la mancata indicazione dei documenti allegati all'atto di ci-
tazione, quanto l'assenza del relativo indice, completo di numerazione, potrebbero al più rappresentare un'irregolarità, come tale sanabile, nei casi in cui la complessità della fattispecie e delle allegazioni renda ef-
fettivamente ardua la comprensione delle prospettazioni di-
fensive della parte: circostanza, questa, che non si ri-
scontra nel caso di specie.
In ultimo, per giurisprudenza consolidata, nella disciplina del processo civile telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 74 c.p.c., nonché dall'art. 87
disp. att. c.p.c., in quanto il deposito telematico rende superflua sia la suddivisione del fascicolo di parte in due sezioni, l'una destinata agli atti e l'altra ai documenti,
sia il visto del cancelliere sull'indice dei documenti
(cfr., tra le tante, Cass. n.5420/2024): di talché deve ri-
tenersi inconferente il richiamo a tali norme fatto dal
Condominio a supporto dell'eccezione.
In conclusione, l'eccezione in questione appare null'altro che un espediente difensivo di natura puramente defatigato-
ria, idoneo a qualificare negativamente il comportamento processuale della parte che se ne rende responsabile, quan-
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
to meno in funzione della regolamentazione finale delle spese di causa.
II.3.- Sgombrato il campo dalle questioni preliminari di rito, deve osservarsi che l'oggetto del giudizio consi-
ste nella verifica dell'esistenza del diritto vantato dal
Condominio, sub specie di credito per la restituzione della somma di €7.361,80, versata alla in acconto Parte_1
sul corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria commissionati con contratto del 23/12/2021 e mai avviati.
In via preliminare, per meglio perimetrare il thema deci-
dendum, si deve rilevare che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la ha eseguito la restituzione Pt_1
parziale in favore del Condominio di €2.043,36: di conse-
guenza, il credito su cui permane la controversia restitu-
toria si riduce alla differenza, pari a €5.314,44.
Tanto premesso, deve altresì puntualizzarsi in punto di fatto che, come documentato e incontestato tra le parti, a seguito del pignoramento presso terzi avviato dal CP_3
in data 18/4/2023 su conti correnti della (doc.31
[...] Pt_1
fasc. opposta), il G.E. della procedura esecutiva n.
1596/2023 R.G.E. ha emesso in data 8/9/2023 l'ordinanza di assegnazione di €8.681,63, importo pagato in favore del
Condominio pignorante dal terzo giusta bonifico CP_4
del 6/10/2023 (doc.33).
A fronte dell'avvenuta soddisfazione in via esecutiva del credito ingiunto, la , in comparsa conclusionale, pur Pt_1
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
insistendo nelle ragioni a fondamento della eccepita insus-
sistenza del credito mediante il richiamo dei propri prece-
denti atti difensivi, ha chiesto dichiararsi “cessata la
materia del contendere per avvenuta restituzione integrale
da parte della del 10% dell'importo dei lavori Pt_1
straordinari di cui al contratto di appalto in favore del
Condominio opposto.
Sennonché deve escludersi che la causa possa essere defini-
ta con declaratoria di cessazione della materia del conten-
dere, atteso che tale pronuncia “costituisce una fattispe-
cie di estinzione del processo che si verifica quando so-
pravviene una situazione tale da eliminare la ragione di
contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle
parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap-
prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudi-
ce con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte”
(ex multis, Cass. n. 16891/2021).
In disparte la considerazione che detta richiesta è perve-
nuta dalla sola opponente, nella specie non possono comun-
que ritenersi sussistenti i requisiti sostanziali per con-
figurare la c.m.c., atteso che detta pronuncia presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e sottopon-
gano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
E' pure pacifico in giurisprudenza che “nell'ipotesi di pa-
gamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la
cessazione della materia del contendere (che, presupponendo
il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa
venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allor-
ché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accer-
tamento dell'inesistenza del debito” (cfr. Cass. n.
4855/2021).
Premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è
tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta vale-
re dal creditore nel caso di specie la , a prescindere Pt_1
dalla formale richiesta di c.m.c., non ha comunque rinun-
ciato alla domanda di accertamento negativo del credito,
insistendo nella propria eccezione di inadempimento nei confronti del Condominio: da tali elementi deriva la perdu-
rante necessità della pronuncia del giudice.
Guardando in prospettiva, non può infine trascurarsi che,
per ormai costante orientamento giurisprudenziale,
“l'eventuale caducazione del titolo giudiziale provvisoria-
mente esecutivo in epoca successiva alla fruttuosa conclu-
sione dell'esecuzione forzata, legittima il debitore che
l'ha subita (o asserito debitore, in caso di revoca inte-
grale del titolo) a promuovere nei confronti del creditore
procedente un autonomo giudizio per la ripetizione
dell'indebito” (v, tra le più recenti, Cass. n.14601/2020),
derivandone la c.d. “neutralizzazione degli effetti
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dell'ordinanza di assegnazione delle somme, in sede esecu-
tiva” (cfr. Cass. n. 30389/2019 e Cass. n. 19296/2005).
I richiamati principi sono utili a comprendere che nella fattispecie di causa, in mancanza della rinuncia espressa del debitore/opponente all'accertamento dell'inesistenza del credito azionato nei suoi confronti dal Condominio, non può ritenersi venuta meno la necessità di decidere la lite nel merito.
II.3.1.- Nel merito, essendo incontroversa tra le par-
ti l'intervenuta risoluzione dell'appalto, la questione di-
rimente al fine di valutare la sussistenza del diritto alla restituzione dell'acconto versato dal Condominio committen-
te attiene alle ragioni del mancato avvio dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice.
In particolare, la controversia si incentra nella contesta-
zione da parte della di asseriti inadempimenti del Pt_1
Condominio (nel dettaglio, “ritardo nella consegna di docu-
menti da parte dell'Amministratore del Condominio opposto,
necessari ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fi-
scali bonus facciate 90%; mancata consegna di titoli legit-
timanti la presenza di manufatti (verande) per poter acce-
dere all'intervento bonus facciate 90%; comportamento sfa- vorevole dell'Amministratore di Condominio durante la can-
tierizzazione, organizzazione dei lavori e ricezione docu-
menti”), i quali, secondo la prospettazione della opponen-
te, avrebbero oggettivamente compromesso lo svolgimento dei lavori, tanto da indurre essa appaltatrice a sciogliere,
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
d'intesa con l'altra parte, il vincolo contrattuale, senza però rinunciare a essere tenuta indenne dalle spese asseri-
tamente sostenute per la “cantierizzazione” e altre per co-
sì dire preparatorie, che l'Impresa ha unilateralmente quantificato e deciso di trattenere sulla maggior somma
(acconto) da restituire al committente.
A fronte di tale eccezione, peraltro evidentemente formula-
ta in termini generici e ondivaghi, il Condominio commit-
tente ha fornito adeguata prova di aver ottemperato alle obbligazioni a proprio carico poste dal contratto. Nella
specie, dal comparto documentale del creditore risulta che:
- il Condominio aveva svolto tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per l'agevolazione fiscale c.d. Bonus facciate 90%, avendo deliberato, sottoscritto il contratto ed eseguito i pagamenti pattuiti, dietro emissione della relativa fattura, entro il 31/12/2021, come da accordi contrat-
tuali;
- in data 28/12/2021, il D.L. geom. ave- Controparte_5
va presentato presso il Comune di la pratica edi- Pt_1
lizia per le opere in questione, trasmettendone copia con pec del 29/12/21 (doc.9 fasc. opposto), di seguito comunicando all'amministrazione condominiale e alla che i lavori avrebbero avuto inizio il Pt_1
29/12/2021 (doc.10);
- l'amministratore p del Condominio aveva apposto la cartellonistica del cantiere (pec del 31/12/2021,
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
doc.11) e trasmesso alla (pec del 14/4/22, Pt_1
doc.12) tutti i documenti precedentemente richiesti dall'appaltatrice con pec del 31/3/22 “per completare
la pratica di sconto in fattura applicato”, oltre alla ricevuta di protocollo Ag. Entrate di generazione cre-
diti fiscali per lo sconto in fattura del 90%;
- con successiva mail del 26/4/2022, rubricata “Crono- programma Lavori” (doc.13 fasc. opposto), la Pt_1
aveva comunicato al Condominio committente che “a far
data del 9/5/2022 sarà montato il ponteggio per i la-
vori di facciata previsti come computo metrico redatto
dal geom. e che “contestualmente ai Controparte_5
lavori facciata saranno eseguiti i lavori all'interno
del vano scala”, impegnandosi a concludere tutti i la-
vori entro il 18/6/2022.
A fronte di tali elementi, idonei a supportare la prospet-
tazione difensiva del Condominio, risulta di contro il man-
cato rispetto da parte della degli impegni assunti Pt_1
con il contratto in questione. In particolare:
- l'Impresa non installò alcun ponteggio (come si evin- ce, tra l'altro, dalla pec del Condominio in data
29/7/2022, mai contestata dalla , con la conse- Pt_1
guenza che appare destituita di base logica, oltre che di qualunque prova concreta, la pretesa della appalta-
trice di trattenere €5.314,44 a titolo di rimborso per le “spese” e i lavori già eseguiti in favore del Con-
dominio;
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
- nella missiva pec del 12/8/2022 (doc.18), inviata dal- la al Condominio committente, si legge testual- Pt_1
mente: “la IT ha dovuto, suo malgrado, rifiutare la
cessione di credito per cause di forza maggiore non
dipendenti dalla sua volontà ma dal complesso del si-
stema dei bonus edilizi, paralizzato dalle numerose
variazioni normative che coinvolge l'intero territorio
nazionale. In più si aggiunga il reiterato comporta-
mento svilente dell'Amministratore che ha notevolmente
offeso la reputazione morale e sociale della IT mia
assistita”: tralasciando le generiche, indimostrate e comunque irrilevanti contestazioni in ordine al com-
portamento dell'Amministrazione, emerge così nitida-
mente che il ritardo/impossibilità di avvio dei lavori non fosse affatto da imputare all'incompletezza della documentazione fornita dal Condominio, dal momento che la stessa appaltatrice non ne faceva alcuna menzione,
limitandosi ad invocare un imprecisato “blocco delle
piattaforme per la cessione del credito e variazioni
normative”; il tutto senza contare che, ove anche det-
te lamentele fossero state meglio circostanziate e di-
mostrate, non avrebbe potuto l'Impresa pretendere di imputarle a responsabilità del Condominio, ad esse evidentemente estraneo.
In conclusione, dimostrata l'insussistenza dei contestati inadempimenti in capo al e Controparte_6
l'imputabilità esclusiva alla del mancato avvio dei Pt_1
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lavori, il venir meno del vincolo contrattuale per effetto della risoluzione del contratto di appalto del 23/12/2021,
comporta, in ragione dell'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 c.c., l'obbligo del contraente inadempiente di restituire la prestazione eseguita in suo favore dalla parte non inadempiente.
Deve pertanto ritenersi fondata la pretesa restitutoria del
Condominio, avente ad oggetto la somma di €5.314,44, oltre agli accessori di legge.
II.3.3.- Fermo l'accertamento del credito di cui in-
nanzi, mette conto di aggiungere che “allorquando la so-
pravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di de-
terminare la cessazione della materia del contendere, sia
allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale
prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimo-
strato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione
della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il
soddisfacimento del diritto azionato con la domanda
dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire,
con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad
una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azio-
nato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della
domanda) […], in ragione dell'avvenuto soddisfacimento del-
la sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela
dichiarativa” (v. Cass. n. 21757/2021).
In ragione di ciò e alla luce della soddisfazione del cre-
dito per cui è causa, incontestatamente avvenuta in sede
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
esecutiva in forza della provvisoria esecuzione del d.i.
(proc. esec. mob. 1596/2023 R.G.E.), deve darsi atto che è
venuto meno l'interesse del Condominio creditore alla pro-
nuncia di condanna, dovendo il decisum sostanziarsi nel me-
ro accertamento dell'esistenza del credito.
III.- L'esito complessivo della lite, avuto riguardo alla pretestuosa eccezione preliminare di nullità della ci-
tazione avanzata dal Condominio opposto, giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione per 1/3 delle spese pro-
cessuali, che, per la restante parte (2/3), vanno poste a carico della opponente , quale parte prevalentemente Pt_1
soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, del valore della stessa (prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento) nonché
della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio 919,00 -20% 735,20
Il Giudice 17 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Introduttiva 777,00 -20% 621,60
Istruttoria 1.680,00 -20% 1.344,00
Decisoria 1.701,00 -20% 1.360,80
TOTALE 4.061,60
2/3 2.707,73
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato il
18/11/2022, dalla Parte_1
nei confronti del Controparte_7
[...
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) revocato il decreto ingiuntivo n.3382 emesso dal
Tribunale di Bari in data del 06/10/2022, DICHIARA la sus-
sistenza del credito del Controparte_8
per la somma di €5.314,44, oltre agli interessi
[...]
dalla domanda al soddisfo, a titolo di restituzione dell'acconto corrisposto in favore della
[...]
per i lavori appaltati con contratto Controparte_9
del 23/12/2021, dando atto dell'intervenuta soddisfazione di tale credito in sede esecutiva;
b) CONDANNA l'opponente Parte_1
al pagamento, in favore del
[...] [...]
dei 2/3 delle spese processuali, Controparte_10
parte che liquida, quanto ai compensi difensivi, in
€2.707,73, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), IV
Il Giudice 18 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
e Cpa come per legge;
dichiara la compensazione per la re-
stante parte (1/3).
Bari, 16/10/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 19 A. Ruffino